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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 34514/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a.

ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura custodiale di maggior rigore perché gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che, avverso detto provvedimento, ha interposto ricorso la difesa dell'indagato adducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla adeguatezza della misura adottata, avendo il Tribunale escluso di poter applicare al ricorrente, in sostituzione della custodia in carcere, gli arresti domiciliari presso il domicilio della madre del ricorrente, il tutto sul presupposto, erroneo e congetturale, della mancata dimostrazione della legittima titolarità della detenzione - da parte della madre del [OSCURATO:PERSONA]- dell'immobile destinato ad ospitarlo; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile, perché aspecifico in quanto omette di confrontarsi compiutamente con il portato complessivo delle ragioni evidenziate dal Tribunale, in ordine alla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere in atto; [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che, se per un verso, la decisione gravata fa leva sulla valutazione contrastata dal ricorso, per altro verso e in prima battuta, il Tribunale ha escluso la funzionalità degli arresti sollecitati dalla difesa, da eseguire presso il domicilio della madre, rimarcando la inidoneità del luogo di esecuzione della misura indicato dalla difesa, perché coincidente con quello presso il quale l'indagato deteneva la sostanza destinata allo spaccio e svolgeva l'attività di narcotraffico contestata, considerazione questa dall'evidente valenza logica assorbente — tale da supportare adeguatamente, anche da sola, la decisione adottata- rimasta estranea a qualsivoglia ragione di critica esposta con il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616, comma 1, cod. proc. pen., definite come dtdispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore I Presidente [OSCURATO:PERSONA]'_RADDUSA PIE.LirVI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a. ROMA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura custodiale di maggior rigore perché gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che, avverso detto provvedimento, ha interposto ricorso la difesa dell'indagato adducendo, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla adeguatezza della misura adottata, avendo il Tribunale escluso di poter applicare al ricorrente, in sostituzione della custodia in carcere, gli arresti domiciliari presso il domicilio della madre del ricorrente, il tutto sul presupposto, erroneo e congetturale, della mancata dimostrazione della legittima titolarità della detenzione - da parte della madre del [OSCURATO:PERSONA]- dell'immobile destinato ad ospitarlo; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile, perché aspecifico in quanto omette di confrontarsi compiutamente con il portato complessivo delle ragioni evidenziate dal Tribunale, in ordine alla ritenuta inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere in atto; [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che, se per un verso, la decisione gravata fa leva sulla valutazione contrastata dal ricorso, per altro verso e in prima battuta, il Tribunale ha escluso la funzionalità degli arresti sollecitati dalla difesa, da eseguire presso il domicilio della madre, rimarcando la inidoneità del luogo di esecuzione della misura indicato dalla difesa, perché coincidente con quello presso il quale l'indagato deteneva la sostanza destinata allo spaccio e svolgeva l'attività di narcotraffico contestata, considerazione questa dall'evidente valenza logica assorbente — tale da supportare adeguatamente, anche da sola, la decisione adottata- rimasta estranea a qualsivoglia ragione di critica esposta con il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616, comma 1, cod. proc. pen., definite come dtdispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore I Presidente [OSCURATO:PERSONA]'_RADDUSA PIE.LirVI [OSCURATO:PERSONA]
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