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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26308/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi allarequisitoria già depositata, ha chiesto l'eliminazione della pena accessoriadell'interdizione dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 619 c.p.p. e l'annullamentodella sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena inrelazione all'aumento ex art. 81 cpv. c.p. per il delitto di lesioni contestato alcapo b) dell'imputazione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello diRoma;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in difesa dell'imputato, che haconcluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

In r i forma del la sentenza di pr imo grado, che dichiaravaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX responsabile per il concorso nei delitti dirapina impropria aggravata e di lesioni, aggravate dal nesso teleologico, la Corted’appello di Roma, con sentenza del 26 settembre 2025, applicate le giàconcesse circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle circostanzeaggravanti, ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 600 dimulta.2.

Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione all’art. 116 cod. pen. secondo comma, cod. pen., datala mancata valutazione, da parte della Corte d’appello, della prevedibilità inconcreto del più grave delitto di rapina ascritto all’imputato.

La difesa ricorda chel’originario programma criminoso, concordato tra i concorrenti, prevedevaunicamente il furto con destrezza, a bordo di un bus turistico; soltantol’estemporanea reazione di un passeggero induceva il ricorrente e il coimputato aspintonare l’inseguitore, ferendolo, in seguito, con l’auto in marcia, a bordo dellaquale i concorrenti fuggivano.

In maniera assiomatica, la Corte territorialeavrebbe sostenuto essere la condotta del ricorrente sorretta dal dolo eventuale;la motivazione sarebbe, inoltre, illogica, nel punto in cui si è ritenuto chel’occultamento della targa del veicolo fosse un elemento indicativodell’accettazione del rischio, da parte del ricorrente, della verificazione del piùgrave reato ascritto (la rapina impropria) rispetto al furto.

La difesa puntualizzache il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 116 cod. pen. verrebbe aincidere sul giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., nonché sulladeterminazione della pena per il reato di lesioni.2.2 Col secondo motivo, si deducevizio di motivazione in relazione allamancata riqualificazione del reato di lesione dolosa in quello previsto dall’art. 590cod. pen., non avendo i giudici dell’appello considerato che i coimputati,spintonando l’inseguitore in modo da allontanarlo dall’auto con cui si sarebberodati alla fuga, intendevano evitarne l’investimento.2.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge e carenza assoluta dimotivazione, in relazione all’aumento di pena determinato, ex art. 81, cod. pen.,per il reato di lesione.

In violazione dei principi posti da Sez.

U Pizzone, la Corteterritoriale avrebbe applicato una pena base per il reato più grave pari al minimoedittale, per poi individuare in mesi sei di reclusione ed euro 300 di multal’aumento per le lesioni lievi, così operando un surrettizio cumulo materiale dipene, omettendo di specificare le ragioni della statuizione.2.4 Col quarto motivo, si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 81cod. pen., per avere la Corte d’appello omesso di estendere la valutazione intema di circostanze attenuanti generiche anche al reato di lesione.

La difesaricorda che, in entrambi i gradi di giudizio, i giudici, nel concedere le predettecircostanze al solo ricorrente, avevano valorizzato parametri di naturasoggettiva, sicché il giudizio doveva essere riferito indistintamente a tutti i reatiuniti dal vincolo della continuazione e, quindi, anche al delitto di lesione.2.5 Col quinto motivo, si lamenta violazione di legge in relazione alla penaaccessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici disposta dal primogiudice e confermata dalla sentenza impugnata, pur avendo quest’ultima ridottola pena al di sotto del limite dei tre anni.3.

All’udienza si è svolta trattazione orale del ricorso.

È pervenuta lamemoria di replica, nell’interesse dell’imputato, alla requisitoria scritta delSostituto Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, limitatamente alle doglianze di cui al terzo motivo,che assorbe il motivo quarto, e al quinto motivo.

Ne deriva l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria, che vaeliminata, nonché l’annullamento della decisione impugnata, limitatamenteall'aumento di pena in continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto adaltra sezione della Corte di appello di Roma.

Con riguardo alle doglianze di cui aimotivi primo e secondo, il ricorso deve ritenersi, invece, inammissibile.2.

I primi due motivi sono aspecifici, in quanto reiterano profili di censuragià prospettati in appello e disattesi dalla Corte distrettuale, sulla base dicorrette argomentazioni logiche e giuridiche.

Nella motivazione dell’avversatasentenza, conforme a quella di primo grado (sicché due sentenze possono esserelette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale: v., ades., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01), il pieno concorso delricorrente all’azione criminosa è stato dimostrato per il tramite di una compiutavalutazione delle risultanze istruttorie e dell'analisi delle concrete circostanze difatto caratterizzanti la dinamica dell’azione stessa.

La finalità unitaria, che haconnotato l’azione di ciascuno dei concorrenti, con la consapevolezza del ruolosvolto dagli altri e con la volontà di agire in comune (v. ad es., Sez. 6, n. 46309del 09/10/2012, P.g. in proc.

Angotti, Rv. 253984 – 01) è stata individuata, conmotivazione esente dai dedotti vizi, attraverso la precisa descrizione dellascansione dei vari momenti dell’azione predatoria.

Più precisamente, i giudici dimerito hanno chiarito che, mentre uno dei complici attendeva in auto, l’imputatosi dirigeva verso l’autobus e, non appena l’autista azionava il comandodell’apertura della porta, il ricorrente afferrava materialmente la borsa, ripostasul cruscotto dell’autobus stesso; nel raggiungere l’auto con cui si sarebbe datoalla fuga con i complici, il ricorrente e i medesimi spintonavano l’autista, chetentava di inseguire questi ultimi.

Alla partenza dell’auto, l’autista riceveva uncolpo al braccio sinistro.Inoltre, diversamente da quanto contestato, non illogicamente la Corteterritoriale ha ravvisato nel previo occultamento della targa dell’auto uninequivoco indice del fatto che il ricorrente e propri complici avesserocontemplato l'eventualità che qualcuno potesse inseguirli a ridosso dellacommissione del furto, come puntualmente avvenuto nel caso di specie.

Nonhanno, pertanto, fondamento alcuno le notazioni difensive in tema di illogicodiniego dell’ipotesi del concorso anomalo, avendo la sentenza gravata, incoerenza con l’esegesi dominante, correttamente ritenuto che l’imputato si fosserappresentato l’evento diverso, e più grave, come possibile sviluppo, ulteriore oalternativo, della condotta criminosa concordata (v. ad es., Sez. 2, n. 16098 del05/02/2026, D., Rv. 289962 – 02).2.1 Del pari aspecifica è la censura, oggetto del secondo motivo, attinentealla mancata riqualificazione del delitto di cui all’art. 582 cod. pen. in quello dilesioni colpose.

Con argomentazione puramente congetturale, il ricorrente haeluso il confronto, critico ed effettivo, con la motivazione, in cui l’intenzionalitàlesiva della condotta ascritta ‒ peraltro non fine a se stessa, ma collegatateleologicamente alla condotta predatoria ‒ è stata logicamente dimostrata,come già ricordato retro, sub 2, ‒ per il tramite del riferimento, dapprima, allospintonamento subito dalla vittima e, di poi, al colpo ricevuto al braccio inseguito al movimento dell’auto con cui i concorrenti si allontanavano dal luogodel delitto (v. ad es., Sez. 5, n. 25116 del 12/02/2019, P., Rv. 276204 – 01: «intema di lesioni personali volontarie, il dolo consiste nella coscienza e volontà diprocurare una malattia o quantomeno sensazioni dolorose nel soggetto passivo,per cui la responsabilità per tale delitto discende da ogni condotta volontariaidonea a determinare le lesioni, quando sia accompagnata da intenzionalitàlesiva»).3.

Il motivo terzo è fondato.

Coglie nel segno, la difesa, nel lamentare laviolazione dei principi in tema di reato continuato posti da Sez.

U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01 (v. spec. par. 9 della motivazione),secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoliaumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentiredi verificare 1) che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene,anche in relazione agli altri illeciti accertati, 2) che risultino rispettati i limitiprevisti dall'art. 81 cod. pen. e, 3), che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene.Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto equo, e proporzionato allagravità del fatto, applicare la pena base, per il reato più grave di rapinaimpropria, di anni cinque di reclusione ed euro 1000 di multa, pari, in sostanza,al minimo edittale, tralasciando ‒ come già il giudice di primo grado ‒, tuttavia,di fornire ragioni in merito all’aumento di pena per l’ascritto reato di lesioni,determinato, ex art. 81, cod. pen., in mesi sei di reclusione ed euro 250 dimulta, dunque in misura lievemente discosta dal minimo edittale (che è pari amesi sei di reclusione), previsto dall’art. 582 cod. pen.Pertanto, proprio alla luce del principio di diritto sopra enunciato, il «grado diimpegno motivazionale» richiesto alla Corte territoriale in ordine aldisposto aumento di pena per il reato di lesioni avrebbe dovuto indurla aconsiderare che «qualora la pena determinata per il reato satellite coincida con ilminimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligomotivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamentedel criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per ilreato ritenuto più grave applicando il minimo edittale» (Sez. 3, n. 24979 del22/12/2017, dep. 2018, F., non mass., valorizzata dalle citate Sez.

U Pizzone).Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamenteall'aumento di pena in continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto adaltra sezione della Corte di appello di Roma.3.1 Il quarto motivo, relativo alla mancata estensione della valutazione intema di circostanze attenuanti generiche anche al reato di lesioni, resta assorbitoda quanto appena illustrato retro, sub

3. Va puntualizzato che il giudizio diprevalenza tra circostanze, statuito dalla Corte di appello per il solo ricorrente, èstato motivato alla luce di un parametro di natura soggettiva (l’incensuratezzadello stesso), come osservato dalla difesa.

Non è quindi inconferente il principiodi diritto, valorizzato nel motivo quarto, secondo cui «in tema di reatocontinuato, il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche,da effettuarsi secondo i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., ove fondato suelementi di fatto di natura oggettiva, deve essere riferito allo specifico fatto direato, senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo dellacontinuazione; diversamente, ove gli elementi circostanziali siano riferibiliall'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, detto giudiziodeve essere riferito indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo dellacontinuazione (Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562 - 01).4.

Il quinto motivo è fondato.La condanna alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubbliciuffici, legittimamente disposta dal primo giudice, è stata erroneamenteconfermata dalla sentenza impugnata.

Ai sensi dell’art.29 c.1 c.p., il condannatoalla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni è in stato di interdizione daipubblici uffici per la durata di cinque anni; per pacifica giurisprudenza dilegittimità, al fine di determinare la durata della menzionata pena accessoriadeve aversi riguardo alla pena principale irrogata per il reato più grave, all'esitodella comparazione tra circostanze e della diminuzione per il rito (Sez. 4, n.30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 - 02).

E, in caso di condanna per piùreati, il giudice non deve considerare la pena complessiva, quale risultante dopoaver praticato gli aumenti per la continuazione (v.

Sez. 2, n. 7188 del11/10/2018, dep. 2019, Elgendy, Rv. 276320 – 01).Nel caso in scrutinio, la pena per il più grave reato di rapina è statadeterminata nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 750,00, poidiminuita di un terzo per il rito, ciò che porta al risultato di anni due, mesi otto direclusione ed euro 500,00 di multa: risultato, dunque, inferiore al limite dei treanni sancito dalla citata disposizione di legge.Benché la doglianza non risulti dedotta in appello, questo Collegio puòrilevarla d’ufficio, alla luce del principio secondo cui l'illegalità della penaaccessoria, erroneamente applicata, è rilevabile d'ufficio nel giudizio dicassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile (Sez. 4, Amato, Rv.286862 – 02, cit.).5.

Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla senza rinvio la sentenzaimpugnata, limitatamente alla pena accessoria, che elimina; annulla la sentenzaimpugnata limitatamente all'aumento di pena in continuazione, con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.Dichiara, nel resto, inammissibile il ricorso e irrevocabile l'affermazione diresponsabilità.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria,che elimina.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena incontinuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Roma.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso edirrevocabile l'affermazione di responsabilità.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi allarequisitoria già depositata, ha chiesto l'eliminazione della pena accessoriadell'interdizione dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 619 c.p.p. e l'annullamentodella sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena inrelazione all'aumento ex art. 81 cpv. c.p. per il delitto di lesioni contestato alcapo b) dell'imputazione, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello diRoma;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in difesa dell'imputato, che haconcluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. In r i forma del la sentenza di pr imo grado, che dichiaravaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX responsabile per il concorso nei delitti dirapina impropria aggravata e di lesioni, aggravate dal nesso teleologico, la Corted’appello di Roma, con sentenza del 26 settembre 2025, applicate le giàconcesse circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle circostanzeaggravanti, ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 600 dimulta.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione all’art. 116 cod. pen. secondo comma, cod. pen., datala mancata valutazione, da parte della Corte d’appello, della prevedibilità inconcreto del più grave delitto di rapina ascritto all’imputato. La difesa ricorda chel’originario programma criminoso, concordato tra i concorrenti, prevedevaunicamente il furto con destrezza, a bordo di un bus turistico; soltantol’estemporanea reazione di un passeggero induceva il ricorrente e il coimputato aspintonare l’inseguitore, ferendolo, in seguito, con l’auto in marcia, a bordo dellaquale i concorrenti fuggivano. In maniera assiomatica, la Corte territorialeavrebbe sostenuto essere la condotta del ricorrente sorretta dal dolo eventuale;la motivazione sarebbe, inoltre, illogica, nel punto in cui si è ritenuto chel’occultamento della targa del veicolo fosse un elemento indicativodell’accettazione del rischio, da parte del ricorrente, della verificazione del piùgrave reato ascritto (la rapina impropria) rispetto al furto. La difesa puntualizzache il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 116 cod. pen. verrebbe aincidere sul giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., nonché sulladeterminazione della pena per il reato di lesioni.2.2 Col secondo motivo, si deducevizio di motivazione in relazione allamancata riqualificazione del reato di lesione dolosa in quello previsto dall’art. 590cod. pen., non avendo i giudici dell’appello considerato che i coimputati,spintonando l’inseguitore in modo da allontanarlo dall’auto con cui si sarebberodati alla fuga, intendevano evitarne l’investimento.2.3 Col terzo motivo, si lamenta violazione di legge e carenza assoluta dimotivazione, in relazione all’aumento di pena determinato, ex art. 81, cod. pen.,per il reato di lesione. In violazione dei principi posti da Sez. U Pizzone, la Corteterritoriale avrebbe applicato una pena base per il reato più grave pari al minimoedittale, per poi individuare in mesi sei di reclusione ed euro 300 di multal’aumento per le lesioni lievi, così operando un surrettizio cumulo materiale dipene, omettendo di specificare le ragioni della statuizione.2.4 Col quarto motivo, si deduce violazione di legge, in relazione all’art. 81cod. pen., per avere la Corte d’appello omesso di estendere la valutazione intema di circostanze attenuanti generiche anche al reato di lesione. La difesaricorda che, in entrambi i gradi di giudizio, i giudici, nel concedere le predettecircostanze al solo ricorrente, avevano valorizzato parametri di naturasoggettiva, sicché il giudizio doveva essere riferito indistintamente a tutti i reatiuniti dal vincolo della continuazione e, quindi, anche al delitto di lesione.2.5 Col quinto motivo, si lamenta violazione di legge in relazione alla penaaccessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici disposta dal primogiudice e confermata dalla sentenza impugnata, pur avendo quest’ultima ridottola pena al di sotto del limite dei tre anni.3. All’udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. È pervenuta lamemoria di replica, nell’interesse dell’imputato, alla requisitoria scritta delSostituto Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, limitatamente alle doglianze di cui al terzo motivo,che assorbe il motivo quarto, e al quinto motivo. Ne deriva l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria, che vaeliminata, nonché l’annullamento della decisione impugnata, limitatamenteall'aumento di pena in continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto adaltra sezione della Corte di appello di Roma. Con riguardo alle doglianze di cui aimotivi primo e secondo, il ricorso deve ritenersi, invece, inammissibile.2. I primi due motivi sono aspecifici, in quanto reiterano profili di censuragià prospettati in appello e disattesi dalla Corte distrettuale, sulla base dicorrette argomentazioni logiche e giuridiche. Nella motivazione dell’avversatasentenza, conforme a quella di primo grado (sicché due sentenze possono esserelette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale: v., ades., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01), il pieno concorso delricorrente all’azione criminosa è stato dimostrato per il tramite di una compiutavalutazione delle risultanze istruttorie e dell'analisi delle concrete circostanze difatto caratterizzanti la dinamica dell’azione stessa. La finalità unitaria, che haconnotato l’azione di ciascuno dei concorrenti, con la consapevolezza del ruolosvolto dagli altri e con la volontà di agire in comune (v. ad es., Sez. 6, n. 46309del 09/10/2012, P.g. in proc. Angotti, Rv. 253984 – 01) è stata individuata, conmotivazione esente dai dedotti vizi, attraverso la precisa descrizione dellascansione dei vari momenti dell’azione predatoria. Più precisamente, i giudici dimerito hanno chiarito che, mentre uno dei complici attendeva in auto, l’imputatosi dirigeva verso l’autobus e, non appena l’autista azionava il comandodell’apertura della porta, il ricorrente afferrava materialmente la borsa, ripostasul cruscotto dell’autobus stesso; nel raggiungere l’auto con cui si sarebbe datoalla fuga con i complici, il ricorrente e i medesimi spintonavano l’autista, chetentava di inseguire questi ultimi. Alla partenza dell’auto, l’autista riceveva uncolpo al braccio sinistro.Inoltre, diversamente da quanto contestato, non illogicamente la Corteterritoriale ha ravvisato nel previo occultamento della targa dell’auto uninequivoco indice del fatto che il ricorrente e propri complici avesserocontemplato l'eventualità che qualcuno potesse inseguirli a ridosso dellacommissione del furto, come puntualmente avvenuto nel caso di specie. Nonhanno, pertanto, fondamento alcuno le notazioni difensive in tema di illogicodiniego dell’ipotesi del concorso anomalo, avendo la sentenza gravata, incoerenza con l’esegesi dominante, correttamente ritenuto che l’imputato si fosserappresentato l’evento diverso, e più grave, come possibile sviluppo, ulteriore oalternativo, della condotta criminosa concordata (v. ad es., Sez. 2, n. 16098 del05/02/2026, D., Rv. 289962 – 02).2.1 Del pari aspecifica è la censura, oggetto del secondo motivo, attinentealla mancata riqualificazione del delitto di cui all’art. 582 cod. pen. in quello dilesioni colpose. Con argomentazione puramente congetturale, il ricorrente haeluso il confronto, critico ed effettivo, con la motivazione, in cui l’intenzionalitàlesiva della condotta ascritta ‒ peraltro non fine a se stessa, ma collegatateleologicamente alla condotta predatoria ‒ è stata logicamente dimostrata,come già ricordato retro, sub 2, ‒ per il tramite del riferimento, dapprima, allospintonamento subito dalla vittima e, di poi, al colpo ricevuto al braccio inseguito al movimento dell’auto con cui i concorrenti si allontanavano dal luogodel delitto (v. ad es., Sez. 5, n. 25116 del 12/02/2019, P., Rv. 276204 – 01: «intema di lesioni personali volontarie, il dolo consiste nella coscienza e volontà diprocurare una malattia o quantomeno sensazioni dolorose nel soggetto passivo,per cui la responsabilità per tale delitto discende da ogni condotta volontariaidonea a determinare le lesioni, quando sia accompagnata da intenzionalitàlesiva»).3. Il motivo terzo è fondato. Coglie nel segno, la difesa, nel lamentare laviolazione dei principi in tema di reato continuato posti da Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01 (v. spec. par. 9 della motivazione),secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoliaumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentiredi verificare 1) che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene,anche in relazione agli altri illeciti accertati, 2) che risultino rispettati i limitiprevisti dall'art. 81 cod. pen. e, 3), che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene.Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto equo, e proporzionato allagravità del fatto, applicare la pena base, per il reato più grave di rapinaimpropria, di anni cinque di reclusione ed euro 1000 di multa, pari, in sostanza,al minimo edittale, tralasciando ‒ come già il giudice di primo grado ‒, tuttavia,di fornire ragioni in merito all’aumento di pena per l’ascritto reato di lesioni,determinato, ex art. 81, cod. pen., in mesi sei di reclusione ed euro 250 dimulta, dunque in misura lievemente discosta dal minimo edittale (che è pari amesi sei di reclusione), previsto dall’art. 582 cod. pen.Pertanto, proprio alla luce del principio di diritto sopra enunciato, il «grado diimpegno motivazionale» richiesto alla Corte territoriale in ordine aldisposto aumento di pena per il reato di lesioni avrebbe dovuto indurla aconsiderare che «qualora la pena determinata per il reato satellite coincida con ilminimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligomotivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamentedel criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per ilreato ritenuto più grave applicando il minimo edittale» (Sez. 3, n. 24979 del22/12/2017, dep. 2018, F., non mass., valorizzata dalle citate Sez. U Pizzone).Ne deriva l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamenteall'aumento di pena in continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto adaltra sezione della Corte di appello di Roma.3.1 Il quarto motivo, relativo alla mancata estensione della valutazione intema di circostanze attenuanti generiche anche al reato di lesioni, resta assorbitoda quanto appena illustrato retro, sub 3. Va puntualizzato che il giudizio diprevalenza tra circostanze, statuito dalla Corte di appello per il solo ricorrente, èstato motivato alla luce di un parametro di natura soggettiva (l’incensuratezzadello stesso), come osservato dalla difesa. Non è quindi inconferente il principiodi diritto, valorizzato nel motivo quarto, secondo cui «in tema di reatocontinuato, il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche,da effettuarsi secondo i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., ove fondato suelementi di fatto di natura oggettiva, deve essere riferito allo specifico fatto direato, senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo dellacontinuazione; diversamente, ove gli elementi circostanziali siano riferibiliall'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, detto giudiziodeve essere riferito indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo dellacontinuazione (Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562 - 01).4. Il quinto motivo è fondato.La condanna alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubbliciuffici, legittimamente disposta dal primo giudice, è stata erroneamenteconfermata dalla sentenza impugnata. Ai sensi dell’art.29 c.1 c.p., il condannatoalla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni è in stato di interdizione daipubblici uffici per la durata di cinque anni; per pacifica giurisprudenza dilegittimità, al fine di determinare la durata della menzionata pena accessoriadeve aversi riguardo alla pena principale irrogata per il reato più grave, all'esitodella comparazione tra circostanze e della diminuzione per il rito (Sez. 4, n.30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 - 02). E, in caso di condanna per piùreati, il giudice non deve considerare la pena complessiva, quale risultante dopoaver praticato gli aumenti per la continuazione (v. Sez. 2, n. 7188 del11/10/2018, dep. 2019, Elgendy, Rv. 276320 – 01).Nel caso in scrutinio, la pena per il più grave reato di rapina è statadeterminata nella misura di anni quattro di reclusione ed euro 750,00, poidiminuita di un terzo per il rito, ciò che porta al risultato di anni due, mesi otto direclusione ed euro 500,00 di multa: risultato, dunque, inferiore al limite dei treanni sancito dalla citata disposizione di legge.Benché la doglianza non risulti dedotta in appello, questo Collegio puòrilevarla d’ufficio, alla luce del principio secondo cui l'illegalità della penaaccessoria, erroneamente applicata, è rilevabile d'ufficio nel giudizio dicassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile (Sez. 4, Amato, Rv.286862 – 02, cit.).5. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla senza rinvio la sentenzaimpugnata, limitatamente alla pena accessoria, che elimina; annulla la sentenzaimpugnata limitatamente all'aumento di pena in continuazione, con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.Dichiara, nel resto, inammissibile il ricorso e irrevocabile l'affermazione diresponsabilità. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria,che elimina. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena incontinuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso edirrevocabile l'affermazione di responsabilità.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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