CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 07000/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25249/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’ImmacolataConcezione in [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Roma n. 3806/2017 depositato il22/09/2017;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. — Il dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’ammissione alpassivo dell’[OSCURATO:PERSONA] della Provincia Italiana dellaCongregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguitoCongregazione) – in prededuzione o, in subordine, in privilegio – per lasomma di € 510.000,00 oltre accessori, a titolo di compenso professionaleNumero registro generale 25249/2017Numero sezionale 901/2026Numero di raccolta generale 7000/2026Data pubblicazione 24/03/2026per l’attività di redazione della relazione di attestazione ex art. 161,comma 3, l.fall. da allegare alla domanda di ammissione dellaCongregazione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ex art.161, comma 6, l.fall., poi dichiarata inammissibile a seguito dellapresentazione di domanda di ammissione alla procedura diamministrazione straordinaria ai sensi della cd. legge Marzano.1.1. — Il giudice delegato ha ammesso il credito al passivo con ilprivilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.1.2. — Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma harigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dal [OSCURATO:PERSONA],affermando: i) l’inammissibilità della mutatio libelli (richiesta del maggiorcompenso di € 5.600.000,00 ai sensi delle tariffe di cui al d.m. 140 /2012)intervenuta in sede di osservazioni allo stato passivo, ferma restandol’opponibilità, per data certa, dell’accordo sul compenso ammesso; ii) lanon condivisibilità della giurisprudenza di legittimità all’epoca piùestensiva, dalla quale si è discostato motivatamente seguendo l’indirizzopiù restrittivo, e così disconoscendo la prededuzione per l’assenza di alcuncollegamento e di alcun rapporto di consequenzialità tra la procedura diconcordato, mai aperta, e quella di amministrazione straordinaria, conconseguente difetto di funzionalità tra l’attività svolta e gli interessi delceto creditorio; iii) il mancato deposito in cancelleria dell’attestazione, peravere la Congregazione optato per l’ammissione all’amministrazionestraordinaria, nonostante il precedente deposito di domanda diammissione al concordato preventivo con riserva.2. — [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato insei motivi, cui la Congregazione resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 3, 101 e 111 Cost. in relazione agli artt. 360, comma 1, nn. 3 e4 e 360-bis c.p.c., per inosservanza del principio di nomofilachia edeguaglianza attraverso l’adesione ad un orientamento più risalente dellaNumero registro generale 25249/2017Numero sezionale 901/2026Numero di raccolta generale 7000/2026Data pubblicazione 24/03/2026Cassazione, e peraltro a fronte di una domanda di concordato preventivodichiarata improcedibile, non già inammissibile.2.2. — Il secondo mezzo denunzia violazione e falsa applicazionedegli artt. 111, 161 e 167 l.fall., in quanto, secondo un consistenteorientamento di legittimità, la mancata ammissione al concordatopreventivo non osterebbe al riconoscimento della prededuzione.2.3. — Il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione degliartt. 111, 161, 162, 163, 167, 168, 173, 180 l.fall. in relazione all’art. 360nn. 3, 4 e 5 c.p.c., sul rilievo che la prededuzione andrebbe riconosciuta afronte di una domanda di concordato preventivo dichiarata noninammissibile ma improcedibile, specie dopo l’abrogazione (con l'art. 2 deld.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 91 conv. dalla l. 11.8.2014, n. 116) della norma diinterpretazione autentica dell'art. 111 l.fall. introdotta con l'art. 1, l.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 9 (che subordinava la prededuzione all’ammissione).2.4. — Con il quarto mezzo si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 111, 161, 167, 168 l.f. per essere stata negata laprededucibilità del credito in ragione della mancanza di utilità per la massadei creditori, quando invece essa sarebbe avulsa dall’utilizzo finale, daparte del committente, dell’opera prestata.2.5. — Il quinto motivo denunzia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 99 e 112 c.p.c. in quanto il tribunale avrebbe erroneamentediscettato sulla domanda subordinata modificativa del quantum, cheinvece era stata superata dall’accoglimento della domanda principale.2.6. — Con il sesto mezzo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per non avere il tribunale dispostola compensazione delle spese, nonostante il rigetto delle eccezioni svoltedalla procedura opposta sulla data certa dell’accordo sul compenso e lapresenza di una giurisprudenza oscillante sul tema della prededuzione.3. — Nessuno dei motivi proposti è meritevole di accoglimento.4. — I primi quattro, che vanno esaminati congiuntamente per laloro evidente connessione, sono inammissibili.Numero registro generale 25249/2017Numero sezionale 901/2026Numero di raccolta generale 7000/2026Data pubblicazione 24/03/2026Risulta dirimente il rilievo che la mancata apertura della procedura diconcordato preventivo risulta ostativa al riconoscimento dellaprededuzione dei crediti del professionista incaricato dal debitore perl’accesso alla stessa, come confermato dalle Sezioni Unite con la notasentenza n. 42093 del 2021, a superamento del contrasto insorto tra i variorientamenti.Tutto ciò a prescindere dalle ragioni della mancata apertura, e quindianche in ipotesi di rinuncia e declaratoria di improcedibilità dellaprocedura inizialmente ammessa, venendo così comunque ad elidersi quelnesso di funzionalità concreta tra le prestazioni professionali svolte e gliobiettivi della prima procedura, che costituisce il presupposto per ilriconoscimento della prededucibilità (Cass. n. 17962/2024).5. — Il quinto motivo è inammissibile, per difetto di interesse delricorrente a dolersi di una erronea interpretazione della domandasubordinata, a fronte dell’accoglimento della domanda principale.6. — Inammissibile è anche il sesto motivo, essendo noto che, intema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risultiviolato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste acarico della parte totalmente vittoriosa, mentre ne esula la valutazionedell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi disoccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi, cherientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. 8421/2017,24502/2017; cfr. Cass. Sez. U, 32061/2022; Cass. 13827/2024).7. — Seguono la declaratoria di inammissibilità e la condanna allespese, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per ilcd. raddoppio del contributo unificato.Numero registro generale 25249/2017Numero sezionale 901/2026Numero di raccolta generale 7000/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:AMMINISTRAZIONECOMPENSOAndrea [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]aola [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] –PREDEDUZIONE -[OSCURATO:PERSONA] ESCLUSIONEUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCRoberto [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25249/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’ImmacolataConcezione in [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Roma n. 3806/2017 depositato il22/09/2017;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. — Il dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’ammissione alpassivo dell’[OSCURATO:PERSONA] della Provincia Italiana dellaCongregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguitoCongregazione) – in prededuzione o, in subordine, in privilegio – per lasomma di € 510.000,00 oltre accessori, a titolo di compenso professionaleNumero registro generale 25249/2017Numero sezionale 901/2026Numero di raccolta generale 7000/2026Data pubblicazione 24/03/2026per l’attività di redazione della relazione di attestazione ex art. 161,comma 3, l.fall. da allegare alla domanda di ammissione dellaCongregazione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ex art.161, comma 6, l.fall., poi dichiarata inammissibile a seguito dellapresentazione di domanda di ammissione alla procedura diamministrazione straordinaria ai sensi della cd. legge Marzano.1.1. — Il giudice delegato ha ammesso il credito al passivo con ilprivilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.1.2. — Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma harigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dal [OSCURATO:PERSONA],affermando: i) l’inammissibilità della mutatio libelli (richiesta del maggiorcompenso di € 5.600.000,00 ai sensi delle tariffe di cui al d.m. 140 /2012)intervenuta in sede di osservazioni allo stato passivo, ferma restandol’opponibilità, per data certa, dell’accordo sul compenso ammesso; ii) lanon condivisibilità della giurisprudenza di legittimità all’epoca piùestensiva, dalla quale si è discostato motivatamente seguendo l’indirizzopiù restrittivo, e così disconoscendo la prededuzione per l’assenza di alcuncollegamento e di alcun rapporto di consequenzialità tra la procedura diconcordato, mai aperta, e quella di amministrazione straordinaria, conconseguente difetto di funzionalità tra l’attività svolta e gli interessi delceto creditorio; iii) il mancato deposito in cancelleria dell’attestazione, peravere la Congregazione optato per l’ammissione all’amministrazionestraordinaria, nonostante il precedente deposito di domanda diammissione al concordato preventivo con riserva.2. — [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato insei motivi, cui la Congregazione resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 3, 101 e 111 Cost. in relazione agli artt. 360, comma 1, nn. 3 e4 e 360-bis c.p.c., per inosservanza del principio di nomofilachia edeguaglianza attraverso l’adesione ad un orientamento più risalente dellaNumero registro generale 25249/2017Numero sezionale 901/2026Numero di raccolta generale 7000/2026Data pubblicazione 24/03/2026Cassazione, e peraltro a fronte di una domanda di concordato preventivodichiarata improcedibile, non già inammissibile.2.2. — Il secondo mezzo denunzia violazione e falsa applicazionedegli artt. 111, 161 e 167 l.fall., in quanto, secondo un consistenteorientamento di legittimità, la mancata ammissione al concordatopreventivo non osterebbe al riconoscimento della prededuzione.2.3. — Il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione degliartt. 111, 161, 162, 163, 167, 168, 173, 180 l.fall. in relazione all’art. 360nn. 3, 4 e 5 c.p.c., sul rilievo che la prededuzione andrebbe riconosciuta afronte di una domanda di concordato preventivo dichiarata noninammissibile ma improcedibile, specie dopo l’abrogazione (con l'art. 2 deld.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 91 conv. dalla l. 11.8.2014, n. 116) della norma diinterpretazione autentica dell'art. 111 l.fall. introdotta con l'art. 1, l.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 9 (che subordinava la prededuzione all’ammissione).2.4. — Con il quarto mezzo si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 111, 161, 167, 168 l.f. per essere stata negata laprededucibilità del credito in ragione della mancanza di utilità per la massadei creditori, quando invece essa sarebbe avulsa dall’utilizzo finale, daparte del committente, dell’opera prestata.2.5. — Il quinto motivo denunzia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 99 e 112 c.p.c. in quanto il tribunale avrebbe erroneamentediscettato sulla domanda subordinata modificativa del quantum, cheinvece era stata superata dall’accoglimento della domanda principale.2.6. — Con il sesto mezzo si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per non avere il tribunale dispostola compensazione delle spese, nonostante il rigetto delle eccezioni svoltedalla procedura opposta sulla data certa dell’accordo sul compenso e lapresenza di una giurisprudenza oscillante sul tema della prededuzione.3. — Nessuno dei motivi proposti è meritevole di accoglimento.4. — I primi quattro, che vanno esaminati congiuntamente per laloro evidente connessione, sono inammissibili.Numero registro generale 25249/2017Numero sezionale 901/2026Numero di raccolta generale 7000/2026Data pubblicazione 24/03/2026Risulta dirimente il rilievo che la mancata apertura della procedura diconcordato preventivo risulta ostativa al riconoscimento dellaprededuzione dei crediti del professionista incaricato dal debitore perl’accesso alla stessa, come confermato dalle Sezioni Unite con la notasentenza n. 42093 del 2021, a superamento del contrasto insorto tra i variorientamenti.Tutto ciò a prescindere dalle ragioni della mancata apertura, e quindianche in ipotesi di rinuncia e declaratoria di improcedibilità dellaprocedura inizialmente ammessa, venendo così comunque ad elidersi quelnesso di funzionalità concreta tra le prestazioni professionali svolte e gliobiettivi della prima procedura, che costituisce il presupposto per ilriconoscimento della prededucibilità (Cass. n. 17962/2024).5. — Il quinto motivo è inammissibile, per difetto di interesse delricorrente a dolersi di una erronea interpretazione della domandasubordinata, a fronte dell’accoglimento della domanda principale.6. — Inammissibile è anche il sesto motivo, essendo noto che, intema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risultiviolato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste acarico della parte totalmente vittoriosa, mentre ne esula la valutazionedell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi disoccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi, cherientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. 8421/2017,24502/2017; cfr. Cass. Sez. U, 32061/2022; Cass. 13827/2024).7. — Seguono la declaratoria di inammissibilità e la condanna allespese, liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per ilcd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 perNumero registro generale 25249/2017Numero sezionale 901/2026Numero di raccolta generale 7000/2026Data pubblicazione 24/03/2026compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il PresidenteP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 perNumero registro generale 25249/2017Numero sezionale 901/2026Numero di raccolta generale 7000/2026Data pubblicazione 24/03/2026compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il Presidente