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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:630
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 1° agosto 2025 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]748/23 [Gekus] ( i ) C. Limited contro M. S. [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia)] « Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Procedura di nomina di un giudice nazionale – Indipendenza e imparzialità dei giudici – Nemo iudex in causa sua »

I. Introduzione

1. Il noto adagio latino « nemo iudex in causa sua » (nessuno è giudice nella propria causa) è generalmente attribuito a [OSCURATO:PERSONA], un barrister britannico vissuto a cavallo del 17mo secolo ( 2 ), ed era ispirato, in particolare, ad un passaggio del [OSCURATO:PERSONA] civilis dell’[OSCURATO:PERSONA], risalente al 529 a.C ( 3 ).

Le antiche origini di tale adagio non sorprendono affatto, poiché il requisito dell’imparzialità dei giudici è uno dei pilastri fondamentali di qualsiasi sistema giudiziario ( 4 ).

2. Allo stato attuale, il requisito dell'imparzialità è uno dei principali componenti del «diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale» contenuto all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e del «diritto a un equo processo», sancito all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU»), entrambi i quali fanno riferimento a un «tribunale indipendente e imparziale, [pre]costituito per legge» ( 5 ).

È altresì enunciato in numerose costituzioni nazionali ( 6 ) e strumenti internazionali ( 7 ).

3. L’importanza e la portata del principio di imparzialità sono evidenziate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi, proposta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia).

La presente causa si inserisce nel contesto della riforma del sistema giudiziario polacco, che è iniziata nel 2017 e che è stata oggetto di diverse sentenze della Corte di giustizia ( 8 ) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ( 9 ).

Tali sentenze hanno constatato una serie di lacune nella riforma, atte a pregiudicare l’indipendenza del potere giudiziario.

4. Tali sentenze hanno indotto il legislatore polacco a introdurre, nel 2022, un meccanismo specifico — un test relativo all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici (in prosieguo: il «test di indipendenza e di imparzialità») — per trattare tali questioni, qualora risulti necessario.

Il test è applicato da un collegio giudicante specifico, in una fase ad hoc della procedura.

Lo scopo di tale test è, in sostanza, stabilire se le asserite irregolarità nella nomina dei giudici abbiano potuto incidere sulla legittimità della composizione dell'organo giurisdizionale nazionale nelle cause di cui trattasi.

Le questioni sollevate dal Sąd Najwyższy (Corte suprema) vertono sulla compatibilità con il diritto dell'Unione di una disposizione o di una prassi giudiziaria nazionale relativa all'attuazione di tale test.

II. Normativa nazionale

5. L’articolo 29 della ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 ( 10 ), come modificata dalla ustawa o zmianie ustawy o SądzieNajwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sulla Corte suprema e di talune altre leggi), del 9 giugno 2022 ( 11 ) (in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema»), prevede quanto segue: «(...)

2. Nell’ambito delle attività del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o dei suoi organi, non è consentito mettere in discussione la legittimazione [degli organi giurisdizionali], degli organi costituzionali dello Stato o degli organi di controllo e di tutela del diritto.

3. Il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o un altro organo di potere pubblico non può accertare né valutare la legittimità della nomina di un giudice o del potere di esercitare le funzioni in materia di amministrazione della giustizia che deriva da tale nomina.

4. Le circostanze relative alla nomina di un giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] non possono costituire un motivo esclusivo per contestare una decisione adottata con la partecipazione di tale giudice o per mettere in dubbio la sua indipendenza e la sua imparzialità.

5. È consentito esaminare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità da parte di un giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o di un giudice distaccato di [tale] Corte, tenendo conto delle circostanze che accompagnano la sua nomina e del suo comportamento dopo la sua nomina, su domanda del singolo di cui al paragrafo 7, se, nelle circostanze di un determinato caso, ciò possa comportare una violazione del principio di indipendenza o di imparzialità che incide sull’esito della causa, tenendo conto della situazione del singolo e della natura della causa.

6. Una domanda di accertamento del rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 5 può essere presentata contro un giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o un giudice distaccato presso tale Corte assegnato a una formazione giudicante che esamina: 1) un ricorso d’impugnazione; (...)

7. Qualsiasi parte nel procedimento dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] nei casi di cui al paragrafo 6 ha il diritto di depositare una siffatta domanda. (...)

15. Il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] esamina la domanda a porte chiuse in una formazione di cinque giudici estratti a sorte tra tutti i membri del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], dopo aver sentito il giudice interessato dalla domanda, a meno che un’audizione non sia impossibile o molto difficile.

Il giudice può presentare le sue osservazioni per iscritto.

Il giudice interessato è escluso dall’estrazione a sorte. (...)

21. L’ordinanza emessa in seguito all’esame della domanda può essere impugnata dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] in una formazione giudicante composta da sette giudici estratti a sorte tra tutti i membri [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)].

Il giudice interessato e il giudice che ha partecipato all’ordinanza impugnata sono esclusi dal sorteggio».

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

6. La controversia di cui al procedimento principale vede contrapposti C. Limited, una società stabilita in Irlanda (in prosieguo: l’«attrice») e un cittadino irlandese, M.S. (in prosieguo: il «convenuto»).

Essa riguarda le obbligazioni delle parti e la loro responsabilità in relazione a determinati atti giuridici compiuti sul territorio polacco. 7.

Il 10 giugno 2021 il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello, Varsavia, Polonia) ha condannato il convenuto a versare un importo all’attrice.

8. Il 29 luglio 2021 il convenuto ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda), ai sensi dell'articolo 46 in combinato disposto con l'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 12 ), di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d'appello, Varsavia).

Il convenuto ha sostenuto che il suo diritto a un giudice costituito per legge era stato violato a motivo della partecipazione, nel collegio giudicante che ha emesso la sentenza, di un giudice che era stato illegittimamente distaccato dal Minister Sprawiedliwości (Ministro della Giustizia, Polonia).

9. Al contempo, il convenuto ha altresì proposto ricorso per cassazione dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema) avverso la sentenza del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello, Varsavia).

Un collegio composto da cinque membri, che includeva il giudice JG, è stato nominato per conoscere del ricorso.

10. Il 27 settembre 2023 l’attrice ha presentato la richiesta di un test di imparzialità e di indipendenza da effettuare nei confronti del giudice JG, conformemente alla procedura prevista all'articolo 29 della legge sulla Corte suprema.

A tal riguardo, l’attrice ha invocato le circostanze relative, in particolare, alla nomina di tale giudice.

Il giudice JG è stato nominato – secondo quanto rilevato dall’attrice – quale giudice dell’[OSCURATO:PERSONA] Sądu Najwyższego (Sezione civile della Corte suprema) sulla base di una delibera della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura; in prosieguo: il «CNM»).

Tuttavia, era stata disposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia) la sospensione dell’esecuzione di tale delibera, e ciò a motivo della nuova composizione del CNM.

Tale organo giurisdizionale alla fine ha annullato la delibera.

Inoltre, l’attrice ha altresì invocato la condotta del giudice JG successiva alla sua nomina quale giudice.

11. Cinque giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) sono stati selezionati mediante sorteggio per comporre il collegio di cinque giudici incaricato di esaminare la richiesta di un test di imparzialità e di indipendenza.

Tale collegio include due giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) nominati prima del 2018 e tre giudici nominati su proposta del CNM nella sua nuova composizione.

12. In sede di esame formale dell’ammissibilità di tale domanda, il giudice del rinvio – un collegio a composizione monocratica formato dal giudice relatore, che è anche il presidente di tale collegio di cinque giudici – ha espresso dubbi quanto all’interpretazione e all’applicazione dell'articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema al fine di garantirne la compatibilità con l'articolo 19, paragrafo 1, TUE e con l'articolo 47 della Carta.

13. In particolare, il giudice del rinvio esprime dubbi sul fatto che il requisito di un giudice indipendente e imparziale costituito per legge sia soddisfatto da tre membri del collegio di cinque giudici selezionati mediante sorteggio per esaminare la richiesta dell’attrice, in quanto si troverebbero in una posizione molto simile a quella del giudice in esame, a causa del modo in cui sono stati nominati.

14. In tali circostanze, il Sąd Najwyższy (Corte suprema), in composizione monocratica, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: 1) Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che le circostanze che hanno accompagnato la nomina alla funzione di giudice possono, di per sé sole, dimostrare il mancato rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità da parte di tale giudice, qualora conducano alla costituzione di un organo giurisdizionale che viola il diritto di un singolo a un giudice, o, in subordine, nel senso che il mancato rispetto di tali requisiti può essere determinato dall’accettazione passiva da parte del giudice (consistente nell’esercizio della funzione giudicante) di irregolarità che hanno viziato la procedura di nomina alla funzione di giudice, le quali portano alla costituzione di un organo giurisdizionale che viola il diritto del singolo a un giudice. 2) Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della debba essere interpretato nel senso che in una causa relativa alla cosiddetta verifica dell’imparzialità di un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) non possono pronunciarsi i giudici la cui partecipazione viola il diritto del singolo a un giudice, a causa della loro nomina alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) su proposta della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura), composta secondo le modalità previste dalla legge dell’8 dicembre 2017, recante modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw). 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che il Sąd Najwyższy (Corte suprema) è tenuto a determinare la composizione del collegio giudicante, nelle cause relative alla cosiddetta verifica dell’imparzialità, senza la partecipazione dei suddetti giudici, e, in ultima istanza, a disapplicare la disposizione nazionale che prevede, in tali cause, un collegio di cinque giudici e a far esaminare la domanda ad un altro collegio previsto dal diritto nazionale senza la partecipazione dei suddetti giudici».

15. Hanno presentato osservazioni scritte l’attrice, il convenuto, i governi dei [OSCURATO:PERSONA], del Belgio e della Polonia, e la Commissione europea.

Il convenuto, il governo polacco e la Commissione hanno esposto le loro difese orali all’udienza del 4 giugno 2025.

IV. Analisi

16. Nelle sezioni che seguono, esaminerò anzitutto la ricevibilità delle questioni (A) e successivamente il loro merito (B).

Tuttavia, conformemente alla richiesta della Corte, la mia analisi si concentrerà principalmente su due aspetti: (i) la ricevibilità della seconda e della terza questione sottoposte, e (ii) il merito della seconda questione.

A. Ricevibilità

17. Mi preme anzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta in linea di principio al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte ( 13 ).

18. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza: il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte ( 14 ).

In particolare, la Corte ha sottolineato che il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell’ambito della quale ad essi è richiesta una pronunzia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale ( 15 ).

19. È alla luce di tale giurisprudenza che esaminerò ora la ricevibilità delle tre questioni pregiudiziali nella presente causa.

20. L’attrice ha sollevato un’obiezione quanto alla ricevibilità della prima questione , ritenendo che una risposta a tale questione non sia pertinente ai fini dell'esame della sua richiesta di un test di imparzialità e di indipendenza.

Essa sottolinea che la sua richiesta è fondata non solo sulle circostanze della nomina alla funzione di giudice per quanto riguarda il giudice di cui trattasi, ma anche su altri elementi, come il comportamento di tale giudice dopo la nomina.

21. Tale obiezione non mi persuade.

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede essenzialmente alla Corte se l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, della Carta, debba essere interpretato nel senso che le circostanze che hanno accompagnato la nomina alla funzione di giudice possono, di per sé sole, dimostrare il mancato rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità sanciti da tali disposizioni.

22. Nell'ipotesi in cui la Corte rispondesse in senso affermativo a tale questione, il giudice del rinvio potrebbe, se le condizioni pertinenti fossero soddisfatte, accogliere la richiesta dell’attrice senza dover esaminare se gli altri elementi da essa invocati rivestano una certa importanza.

Di conseguenza, la prima questione pregiudiziale appare pertinente ai fini della soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio.

23. In udienza, le parti hanno altresì discusso della ricevibilità della seconda e della terza questione pregiudiziale .

La problematica principale da essi affrontata era se il giudice del rinvio fosse in grado di tener conto delle risposte fornite dalla Corte.

Infatti, a tale riguardo potrebbe suscitare taluni dubbi il fatto che il giudice del rinvio, nel caso di specie, sia un collegio a composizione monocratica formato dal giudice relatore, che è anche il presidente del collegio di cinque giudici competente a esaminare la richiesta sottoposta dall’attrice.

Inoltre, la legge sulla Corte suprema non contiene norme specifiche relative all'astensione e alla ricusazione dei giudici che, a seguito di una selezione mediante sorteggio, siano scelti per far parte del collegio giudicante investito della richiesta di un test di indipendenza e di imparzialità.

In sostanza, la problematica al centro della discussione era se il giudice del rinvio sarebbe in grado di porre rimedio a qualsiasi problema potenziale che la Corte dovesse individuare nell'esaminare le questioni sollevate.

24. Al riguardo, tutte le parti intervenute in udienza hanno sostenuto la ricevibilità della seconda e della terza questione In particolare, le stesse hanno sottolineato che le norme e i principi del diritto nazionale che impongono il rispetto del diritto a un equo processo si applicano in qualsiasi fase del procedimento nazionale, compresa la fase preliminare e incidentale di cui trattasi nel procedimento principale.

In assenza di disposizioni specifiche che consentano al giudice del rinvio di porre rimedio a un'eventuale violazione di tale diritto, detto giudice potrebbe e dovrebbe, secondo tali parti, applicare i principi generali e le norme del diritto nazionale.

Tali principi e norme, a maggior ragione se interpretati alla luce dell'articolo 19, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 47 della Carta, nonché dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, comporterebbero l'esclusione dal collegio giudicante di qualsiasi giudice la cui indipendenza o imparzialità possano essere messe in dubbio agli occhi del pubblico. 25.

Ritengo a mia volta che la seconda e la terza questione siano ricevibili.

26. Ciò posto, ricordo che, come la Corte ha costantemente dichiarato, deve esistere tra la controversia oggetto del procedimento principale e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione un collegamento tale per cui detta interpretazione risponde ad una necessità oggettiva ai fini della decisione che dev’essere adottata dal giudice del rinvio ( 16 ).

27. Sebbene la problematica sollevata dal giudice del rinvio non verta su una disposizione sostanziale del diritto dell'Unione applicabile nel rapporto tra l’attrice e la parte convenuta, esiste un evidente collegamento tra le disposizioni del diritto dell'Unione su cui vertono le questioni pregiudiziali e la controversia di cui al procedimento principale ( 17 ).

È pacifico che dinanzi al giudice del rinvio è attualmente pendente una controversia, nell'ambito della quale si è configurato un vero e proprio problema di natura procedurale in limine litis , relativo alla regolarità della composizione di tale organo giurisdizionale per conoscere e statuire in merito a una specifica domanda formulata da una delle parti.

28. La Corte ha costantemente accettato di rispondere alle questioni sollevate in tali circostanze, nei limiti in cui l’interpretazione del diritto dell’Unione che ha richiesto il giudice del rinvio può contribuire alla soluzione dei problemi procedurali che tale giudice deve risolvere, prima di poter statuire sul merito della controversia ( 18 ).

29. Tale approccio è tanto più appropriato nel caso di specie in quanto la richiesta dell’attrice che il giudice del rinvio deve esaminare riguarda l’indipendenza o l’imparzialità di un giudice che conoscerà della controversia nel procedimento di impugnazione.

In pratica, rifiutare di statuire sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale significherebbe che il giudice del rinvio dovrebbe affrontare un'eventuale questione di indipendenza o di imparzialità dei giudici di un determinato collegio giudicante, pur essendo esso stesso potenzialmente interessato dallo stesso problema.

Un tale approccio da parte della Corte sarebbe paradossale.

30. La presente causa si distingue quindi da quelle in cui i giudici nazionali hanno presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale in cause che erano manifestamente incompetenti a conoscere ( 19 ), che non erano più pendenti dinanzi ad essi o che erano divenute prive di oggetto ( 20 ).

Occorre altresì distinguerla dalle cause in cui la Corte ha ritenuto che le questioni pregiudiziali vertessero su problemi che erano già stati definitivamente risolti o che si riferissero ad una fase del procedimento definitivamente chiusa ( 21 ).

Analogamente, la presente causa differisce da quelle in cui le questioni pregiudiziali vertevano su disposizioni del diritto dell'Unione che non erano applicabili nel procedimento principale, sebbene rilevanti in procedimenti giudiziari analoghi all'epoca pendenti ( 22 ), o in ipotetici futuri procedimenti giudiziari connessi al procedimento principale ( 23 ).

31. Più in generale, la presente causa non è una causa in cui un giudice nazionale coglie l’opportunità offerta da una fattispecie – in cui, in linea di principio, non si pone una vera questione di diritto dell'Unione – per interrogare la Corte in merito ad aspetti del sistema giudiziario nazionale di natura generale o strutturale.

Le questioni sollevate dal giudice del rinvio sono pienamente pertinenti ai fini della presente causa e potrebbero determinare l'esito della controversia, il che ha quindi un'incidenza diretta sul procedimento di riconoscimento e di esecuzione avviato in Irlanda sulla base del regolamento n. 1215/2012.

Anche quest’ultimo è un elemento che non può essere ignorato ( 24 ).

32. Gli argomenti trattati in udienza non possono mettere in discussione la summenzionata constatazione della pertinenza delle questioni pregiudiziali.

33. In primo luogo, non rileva il fatto che il giudice del rinvio sia, nel caso di specie, un collegio a composizione monocratica formato dal giudice relatore, che è anche il presidente del collegio di cinque giudici competente a esaminare la richiesta sottoposta dall’attrice.

Nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte si è trovata ad affrontare una situazione molto simile e non ha ritenuto che tale aspetto ostasse alla ricevibilità del rinvio pregiudiziale ( 25 ).

34. È evidente che la ricevibilità del rinvio pregiudiziale in tali cause è subordinata all'invio, da parte del collegio giudicante, di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE in quanto «giurisdizione di uno degli Stati membri».

Uno o più giudici, che operino individualmente o congiuntamente, non possono essere qualificati in tali termini.

Essi devono essere formalmente incaricati di conoscere di una controversia concreta, che è attualmente pendente e sulla quale sono competenti a pronunciarsi.

Pertanto, un giudice monocratico può o meno essere una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, in funzione delle circostanze del caso di specie e delle norme nazionali pertinenti.

35. Ciò è stato recentemente confermato nella sentenza G. e a.: la mera circostanza che un giudice unico agisse come giudice relatore in una causa non implicava che egli avesse, da solo, il potere di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE.

Come ha rilevato la Corte, tale giudice non può «da solo, prendere in considerazione le eventuali risposte della Corte alle sue questioni pregiudiziali» ( 26 ).

36. La situazione nel caso di specie è tuttavia diversa da quella oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza G. e a.

È il presidente del collegio giudicante competente nel caso di specie che, nel corso di una fase preliminare del procedimento, chiede alla Corte di pronunciarsi su una questione che si è posta i n limine litis , la quale potrebbe incidere sulla corretta istituzione del collegio giudicante e, di conseguenza, sulla legittimità delle sue future attività.

Infatti, a quanto mi risulta, il giudice del rinvio si trova, attualmente, nella fase del procedimento nell'ambito della quale viene valutata soltanto l’ammissibilità della richiesta formulata dall'attrice di ricorrere al meccanismo di indipendenza e di imparzialità.

37. Nelle conclusioni presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA], l’avvocato generale Bobek ha sottolineato che i presidenti degli organi giurisdizionali e, nell’ambito di procedimenti specifici, i presidenti delle sezioni o dei collegi giudicanti generalmente non soltanto sono dotati di poteri aggiuntivi, ma sono anche investiti di responsabilità supplementari.

In particolare, i presidenti devono vigilare tanto sul procedimento, quanto sulle deliberazioni interne del collegio che presiedono.

Di conseguenza, l’avvocato generale ha ritenuto ragionevole che il presidente di un collegio giudicante si reputi tenuto ad assicurarne, in via preliminare, la corretta composizione. ( 27 )

38. Interrogato in udienza sull'applicabilità di tali considerazioni con riferimento a procedure nazionali come quello di cui trattasi, il governo polacco ha risposto in senso affermativo.

Tale governo ha altresì confermato che, in forza del diritto nazionale, il presidente del collegio giudicante potrebbe adottare diverse soluzioni al fine di evitare una composizione illegittima del collegio che è tenuto a presiedere.

Ad esempio, egli potrebbe chiedere al presidente della Corte suprema di procedere a un nuovo sorteggio per sostituire i giudici che non possono far parte del collegio giudicante

39. Questo mi conduce al prossimo punto,

40. La summenzionata constatazione della pertinenza delle questioni pregiudiziali non può essere messa in discussione dal fatto che nessuna disposizione del diritto nazionale (o prassi giudiziaria nazionale) consente espressamente al giudice del rinvio di adottare misure volte a porre rimedio a un'eventuale situazione di incompatibilità tra le norme procedurali nazionali pertinenti e il diritto dell’Unione che la sentenza della Corte possa accertare.

41. La ricevibilità delle questioni pregiudiziali ai sensi dell'articolo 267 TFUE è sempre stata valutata dalla Corte indipendentemente dai mezzi giuridici di diritto nazionale disponibili per rimediare all’eventuale incompatibilità tra il diritto nazionale e il diritto dell’Unione ( 28 ).

Risulta pacifico che «[è] (...) incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto [dell’Unione] qualsiasi disposizione facente parte dell’ordinamento giuridico di uno Stato membro o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto [dell’Unione] per il fatto che sia negato al giudice, competente ad applicare questo diritto, il potere di fare, all’atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme [dell’Unione]» ( 29 ).

42. In effetti, l'oggetto della terza questione pregiudiziale riguarda proprio questo aspetto.

In sintesi, il giudice del rinvio chiede alla Corte cosa debba fare per porre rimedio a un'eventuale situazione di incompatibilità tra le disposizioni dell'articolo 29 della legge sulla Corte suprema e l'articolo 19, paragrafo 1, TFUE.

Gli argomenti relativi a un’asserita incapacità del giudice del rinvio, allo stato attuale del diritto nazionale, di adottare misure correttive riguardano, quindi, gli effetti che possono derivare dalle disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali verte la terza questione pregiudiziale, tenuto conto, in particolare, del primato connesso a tale diritto.

Argomenti del genere attengono chiaramente al merito della questione sollevata e non possono quindi condurre all’irricevibilità delle questioni ( 30 ).

43. In tale contesto, aggiungo che, in udienza, il governo polacco ha altresì sottolineato che nulla impediva, de jure , a una parte di ricusare uno o più giudici di tale collegio, il che comporterebbe l’applicazione della procedura prevista per il trattamento di detta istanza.

Inoltre, presumo che le norme nazionali in materia di astensione siano pienamente applicabili anche in tale fase del procedimento.

Ciò dovrebbe indurre qualsiasi giudice che, alla luce della sentenza della Corte nella presente causa, possa ritenersi interessato da un problema di imparzialità ad astenersi volontariamente dal far parte del collegio giudicante.

44. In conclusione, non ravviso nel fascicolo alcun elemento idoneo a superare la presunzione di rilevanza menzionata al paragrafo 18 delle presenti conclusioni.

Di conseguenza, ritengo che anche la seconda e la terza questione pregiudiziale siano ricevibili.

B. Sul merito

1. Sulla prima questione

45. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che le circostanze che hanno accompagnato la nomina alla funzione di giudice possono, di per sé sole, dimostrare il mancato rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità da parte di tale giudice, determinando così una violazione del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice costituito per legge.

46. Il giudice del rinvio indica che, a livello nazionale, esistono in seno al Sąd Najwyższy (Corte suprema) due orientamenti giurisprudenziali relativi all’ammissibilità della richiesta di un test di indipendenza e di imparzialità.

Secondo un’interpretazione delle disposizioni nazionali di cui trattasi (segnatamente, l’articolo 29 della legge sulla Corte suprema), una richiesta di siffatto test deve non solo indicare (e provare) le circostanze illegittime relative alla nomina di un giudice, ma altresì tenere conto della sua condotta successiva alla nomina, e altresì dell’incidenza della violazione dello standard di indipendenza e di imparzialità sull’esito della causa in questione.

Secondo una diversa interpretazione della disposizione nazionale, le sole circostanze di una nomina alla funzione di giudice possono essere sufficienti a far sorgere dubbi sull'imparzialità o sull'indipendenza di un giudice, e l’istante non è quindi tenuto a far valere altri elementi a tal fine.

47. Mi sembra che una risposta alla questione sollevata dal giudice del rinvio possa essere rinvenuta nella giurisprudenza della Corte.

48. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato che un’irregolarità nella nomina di giudici può, di per sé, comportare una violazione del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

Ciò si verifica quando «tale irregolarità sia di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, in particolare l’esecutivo, possano esercitare un potere discrezionale indebito tale da mettere in pericolo l’integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina, così suscitando un dubbio legittimo nei singoli quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici interessati, il che avviene qualora vengano in rilievo norme fondamentali che costituiscono parte integrante dell’istituzione e del funzionamento di detto sistema giudiziario» ( 31 ).

49. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Grande Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo è giunta a conclusioni molto simili.

Essa ha applicato una verifica in tre fasi al fine di determinare se la nomina illegittima di un giudice violasse il diritto a un «tribunale (…) costituito per legge» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

In sostanza, la Corte EDU ha verificato se: i) vi fosse stata una violazione manifesta delle norme interne in materia di nomina dei giudici; ii) la violazione riguardasse una legge di importanza fondamentale per la nomina dei giudici e, iii) la violazione fosse stata effettivamente esaminata e resa oggetto di rimedi dai giudici nazionali.

In particolare, la Corte EDU ha sottolineato la necessità di valutare la violazione «alla luce dell’oggetto e dello scopo del requisito di un “tribunale (…) costituito per legge”, vale a dire garantire la capacità del potere giudiziario di svolgere le proprie funzioni senza indebite interferenze e, quindi, di preservare lo Stato di diritto e la separazione dei poteri».

Di conseguenza, la Corte EDU ha statuito che «si deve ritenere che le violazioni di natura puramente tecnica che non hanno alcuna relazione con la legittimità del processo di nomina non raggiungano il livello di gravità richiesto» ( 32 ).

50. I summenzionati principi sono stati costantemente confermati nella successiva giurisprudenza della Corte di giustizia ( 33 ) e sono stati specificamente applicati nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa.

In tale causa la Corte ha dichiarato irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy ([OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]) [Corte suprema (Sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici), Polonia].

La Corte ha statuito che il collegio giudicante di cui trattasi non aveva , a causa delle modalità che hanno presieduto alla nomina dei giudici che lo componevano , la qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, cosicché tale collegio non costituiva una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE ( 34 ).

51. In tale contesto, può essere utile ricordare che, nella sua giurisprudenza, la Corte ha costantemente sottolineato l'importanza della procedura di nomina dei giudici.

La Corte ha dichiarato, che, tenuto conto delle conseguenze fondamentali che la procedura di nomina dei giudici comporta per il buon funzionamento e la legittimità del potere giudiziario in uno Stato democratico fondato sulla preminenza del diritto, tale procedura costituisce necessariamente un elemento inerente alla nozione di «giudice precostituito per legge» ( 35 ).

52. Alla luce di quanto precede, ritengo che talune carenze nella procedura di nomina dei giudici possano, di per sé sole, dimostrare il mancato rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità da parte di tali giudici.

In tali casi, non si può esigere che la parte che solleva una questione al riguardo fornisca elementi supplementari per corroborare detta situazione di carenza .

A questo proposito, rilevo che tutte le parti che hanno presentato osservazioni nella presente causa — seppure con qualche distinguo — condividono tale conclusione.

53. Tuttavia, all’udienza, è parso che la Commissione volesse in qualche modo discostarsi dalla posizione da essa assunta nelle sue osservazioni scritte.

A tal riguardo, facendo riferimento alle sentenze nelle cause [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente) e [OSCURATO:PERSONA] (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente) menzionate nella nota 37 delle presenti conclusioni, essa ha sottolineato l'importanza di esaminare l'incidenza che una nomina illegittima può avere su una controversia specifica.

Occorre ricordare che tali cause riguardavano l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI ( 36 ).

Nelle sue sentenze, la Corte ha dichiarato in sostanza che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione disponga di elementi che testimonino carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente, inclusa la procedura per la nomina dei membri del potere giudiziario, essa può rifiutare l’esecuzione solo se constata che, nelle specifiche circostanze del caso, sussistono motivi seri e comprovati per ritenere che tali carenze possano comportare un rischio reale di violazione del diritto della persona interessata a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge ( 37 ).

54. Ho difficoltà a comprendere la base sulla quale la Commissione stabilisce un parallelismo con la presente causa.

55. Il test a due fasi è stato originariamente concepito in situazioni comportanti la tutela di persone che possano risultare esposte a una violazione del divieto assoluto di trattamenti inumani o degradanti ( 38 ), e successivamente esteso alle situazioni in cui il diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un processo equo potrebbe essere violato ( 39 ).

Detto esame è stato elaborato e applicato in un settore giuridico ben definito, armonizzato a livello dell’Unione.

Con tale giurisprudenza, la Corte ha introdotto, per volontà dei giudici, un motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE ( 40 ).

56. Tuttavia, come la Corte ha precisato nelle sue sentenze [OSCURATO:PERSONA], un’autorità giudiziaria dell’esecuzione la quale disponga di elementi che testimonino carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente non può negare la qualità di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi della decisione quadro 2002/584, a qualsiasi giudice e a qualsiasi organo giurisdizionale di tale Stato membro , che agiscono, per loro natura, in piena indipendenza dal potere esecutivo.

Infatti, l’esistenza di simili carenze non necessariamente incide su qualsiasi decisione che gli organi giurisdizionali di detto Stato membro possano adottare in ciascun caso concreto.

Come spiegato dalla Corte, un’interpretazione contraria equivarrebbe ad estendere le limitazioni che possono essere apportate ai principi della fiducia e del riconoscimento reciproci al di là di «circostanze eccezionali», dando luogo ad un’esclusione generalizzata dell’applicazione di tali principi nei confronti di un intero Stato membro.

Ciò comprometterebbe, in particolare, la realizzazione dell'obiettivo della decisione quadro 2002/584 e porrebbe in discussione i principi della fiducia e del riconoscimento reciproci sottesi a tale decisione quadro ( 41 ).

57. Risulta quindi che, in situazioni come quelle di cui alle cause [OSCURATO:PERSONA], la carenza sistemica del sistema giudiziario di un determinato Stato membro può, o meno, avere ripercussioni sul modo in cui la controversia di cui trattasi nel procedimento principale è risolta.

Nella presente causa, per contro, tali ripercussioni possono essere inerenti alla situazione di cui trattasi dinanzi al giudice del rinvio.

Come sarà spiegato nella sezione successiva delle presenti conclusioni, alcuni giudici che fanno parte del collegio giudicante possono essere chiamati a pronunciarsi su una questione di diritto in cui hanno potenzialmente un interesse personale, poiché la decisione dagli stessi adottata potrebbe incidere sulla loro situazione giuridica.

Pertanto, anche se si applicasse la logica sottesa alle sentenze [OSCURATO:PERSONA], il rischio di un’eventuale incidenza negativa dell'asserita mancanza di imparzialità dei giudici di cui trattasi su controversie come quella oggetto del procedimento principale è in re ipsa .

58. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, a mio avviso si dovrebbe rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che le circostanze che hanno accompagnato la nomina alla funzione di giudice possono, di per sé sole, dimostrare il mancato rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità da parte di detto giudice, qualora tali circostanze implichino un'irregolarità di natura e gravità tali da suscitare nei singoli dubbi legittimi in merito all’indipendenza e all'imparzialità del giudice interessato.

2. Sulla seconda questione pregiudiziale

59. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che l’esame del rispetto, da parte di un giudice nazionale, del requisito di indipendenza e di imparzialità sia effettuato da un collegio giudicante che includa giudici i quali, a causa delle modalità che hanno presieduto alla loro nomina, possano trovarsi in una posizione analoga a quella del giudice sottoposto a verifica.

60. Sono dell’avviso che la Corte debba rispondere in modo affermativo a tale questione.

61. È quasi superfluo sottolineare, anzitutto, che, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, TUE e all'articolo 47 della Carta, qualsiasi collegio giudicante competente in settori disciplinati dal diritto dell'Unione, che agisca in qualsiasi fase del procedimento, in qualsiasi determinata controversia, deve soddisfare il requisito dell'indipendenza giudiziale.

62. La Corte ha costantemente affermato che l’articolo 19 TUE concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE ( 42 ).

La stessa ha precisato che il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente – attualmente sancito dall'articolo 47 della Carta - è «intrinsec[o] ad uno Stato di diritto» ( 43 ).

Le garanzie d’accesso ad un giudice indipendente e imparziale rappresentano, a loro volta, la pietra angolare del diritto all’equo processo ( 44 ).

63. Conformemente a consolidata giurisprudenza, la nozione di «indipendenza della giustizia» nel diritto dell’Unione include due aspetti.

Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l’organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni ( 45 ).

64. Il secondo aspetto – che è quello che rileva nella presente fattispecie – è di carattere interno e si ricollega alla nozione di «imparzialità».

Esso riguarda l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di quest’ultima.

Tale aspetto impone l’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica ( 46 ).

65. Come sottolineato dall’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA], l’imparzialità impone ai giudici un’«attitudine psicologica di indifferenza iniziale» nei riguardi delle controversie, al fine di essere (e apparire) equidistanti rispetto alle parti ( 47 ).

Più in generale, direi che l'imparzialità richiede che i giudici non abbiano alcun interesse, preconcetto o pregiudizio nelle controversie su cui devono pronunciarsi, trattando tutte le parti in modo uguale ed equo.

Tali principi si riflettono nell’adagio latino, menzionato nell’introduzione delle presenti conclusioni, nemo iudex in causa sua , che è stato citato in numerose conclusioni degli avvocati generali ( 48 ) e dalla Corte EDU ( 49 ).

66. Mi sembra evidente che, in una causa in cui questioni di indipendenza giudiziale di un determinato giudice sono esaminate da un collegio giudicante, i membri di tale collegio giudicante non possono essi stessi essere interessati da siffatte questioni.

Ciò significa che, quando l'indipendenza di un giudice è messa in discussione sulla base di una procedura di nomina asseritamente illegittima, i giudici che procedono al riesame della causa non possono essere stati nominati secondo la stessa procedura (o una procedura equivalente).

67. In caso contrario, essi possono non essere — o, del resto, non apparire — indifferenti alle questioni giuridiche di cui trattasi, in quanto statuirebbero su una questione che li riguarda direttamente.

Il loro status di giudici indipendenti potrebbe, infatti, essere messo in discussione se essi dovessero conoscere delle questioni sollevate da una parte.

Di conseguenza, la maggior parte dei singoli sarebbe probabilmente del parere che tali giudici abbiano un interesse personale all'esito del procedimento e, in quanto tali, non possano essere pienamente imparziali.

68. Pertanto, occorre, a mio avviso, rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che laddove l’indipendenza o l'imparzialità di un giudice siano oggetto di verifica da parte di un collegio giudicante, a motivo di una procedura di nomina asseritamente illegittima, i giudici che procedono a tale verifica non devono essere stati nominati secondo la stessa procedura o una procedura equivalente.

3. Sulla terza questione

69. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale nazionale che verifica l'indipendenza di determinati giudici è tenuto a non includere nel collegio giudicante che procede alla valutazione dei giudici che possono non essere o non sembrare imparziali e, in caso affermativo, quali misure debbano essere adottate a tal fine.

70. Come la Corte ha costantemente affermato, l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, ha un effetto diretto ( 50 ).

71. Pertanto, se una normativa o una prassi nazionale è contraria alle disposizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, TUE e all’articolo 47 della Carta, il giudice del rinvio è tenuto a fare tutto il possibile per eliminare l'incompatibilità, al fine di garantire la piena efficacia delle disposizioni del diritto dell’Unione nella controversia di cui è investito, assicurando in tal modo alle parti interessate il diritto a un processo equo ( 51 ).

72. Quale misura specifica il giudice del rinvio potrebbe (o dovrebbe) effettivamente adottare, nella presente fattispecie, dipende principalmente dal diritto nazionale.

Infatti, conformemente al principio dell'autonomia procedurale, in mancanza di un’armonizzazione delle procedure nazionali, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti individuali derivanti dal diritto dell’Unione.

Ciò vale a condizione che tali norme nazionali non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) ( 52 ).

73. Pertanto, nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio ritenesse che l'applicazione della normativa nazionale pertinente — come è allo stato attuale, o semplicemente come viene attualmente interpretata — comporti una violazione del diritto di un singolo a un ricorso effettivo e a un processo equo, tale giudice potrebbe interpretare le norme nazionali conformemente al diritto dell’Unione ( 53 ) o, se del caso, disapplicare le disposizioni nazionali di cui trattasi ( 54 ), al fine di escludere i giudici che potrebbero essere, o sembrare, privi dell'imparzialità necessaria nel caso di specie.

74. Ciò potrebbe significare, ad esempio, che sulla richiesta di cui trattasi nel procedimento principale si pronuncerebbe un collegio formato da un numero inferiore di giudici o che, a seguito di un nuovo sorteggio, altri giudici potrebbero essere selezionati per completare il collegio di cinque giudici.

Esistono, naturalmente, altre misure che potrebbero essere prese in considerazione.

In linea di principio, non esiste una misura specifica richiesta dal diritto dell'Unione, purché quella prevista dal diritto nazionale garantisca l’effettività dei principi derivanti dall'articolo 19, paragrafo 1, TFUE e dall'articolo 47 della Carta.

75. Come esposto ai paragrafi 24, 38 e 43 delle presenti conclusioni, sembrano esistere principi generali e norme di diritto nazionale idonei a colmare l'eventuale lacuna determinata dall'assenza di norme specifiche, nella legge sulla Corte suprema, per trattare situazioni come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

76. Alla luce di quanto sopra, la risposta alla terza questione dovrebbe essere, a mio avviso, che l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che i giudici che potrebbero essere, o sembrare, privi della necessaria imparzialità nell’esame di una causa relativa all’indipendenza dei giudici dovrebbero essere esclusi dal collegio giudicante incaricato di procedere a un tale esame.

Spetta all’ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato stabilire le norme procedurali dettagliate per garantire che di tale causa conosca un collegio giudicante che soddisfi i requisiti derivanti dal diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un equo processo.

V. Conclusione

77. In conclusione, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) come segue: L’articolo 19, paragrafo 1, TUE, interpretato alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: 1) Le circostanze che hanno accompagnato la nomina alla funzione di giudice possono, di per sé sole, dimostrare il mancato rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità da parte di detto giudice, qualora tali circostanze implichino un’irregolarità di natura e gravità tali da suscitare nei singoli dubbi legittimi in merito all’indipendenza e all'imparzialità del giudice interessato. 2) Laddove l’indipendenza o l'imparzialità di un giudice siano oggetto di verifica da parte di un collegio giudicante, a motivo di una procedura di nomina asseritamente illegittima, i giudici che procedono a tale verifica non devono essere stati nominati secondo la stessa procedura o una procedura equivalente. 3) I giudici che potrebbero essere, o sembrare, privi della necessaria imparzialità nell’esame di una causa relativa all’indipendenza dei giudici dovrebbero essere esclusi dal collegio giudicante incaricato di procedere a un tale esame.

Spetta all’ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato stabilire le norme procedurali dettagliate per garantire che di tale causa conosca un collegio giudicante che soddisfi i requisiti derivanti dal diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un equo processo. 1 Lingua originale: l’inglese i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 V., in particolare, Yale, D.E.C., « Iudex in propria causa : An historical excursus»,

[OSCURATO:PERSONA]

, Vol. 33, Ed. 1, 1974, pagg. da 80 a 96; e Neudorf, L., «[OSCURATO:PERSONA]: The judge as a third party to the dispute»,

[OSCURATO:PERSONA]

2, 2015. 3 Codice 3.5.1 «Neminem sibi esse iudicem vel ius sibi dicere debere» (nessuno giudicherà in una propria causa né interpreterà la legge nel proprio interesse). 4

V. altresì conclusioni presentate dall’avvocato generale Ćapeta nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑369/23, EU:C:2024:612, paragrafo 1). 5 Il termine «previously» (nella versione italiana reso con il prefisso «pre») risulta all’articolo 47 della Carta. 6 Ad esempio, all’articolo 30, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Cipro. 7 Ad esempio, nel Principio 2 dei [OSCURATO:PERSONA] sull’indipendenza della magistratura, adottati il 6 settembre 1985 dal [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite sulla prevenzione della criminalità e il trattamento dei rei, tenutosi a Milano dal 26 agosto al 6 settembre 1985. 8

V. in particolare, sentenze del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) (C-619/18, EU:C:2019:531); del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari) (C‑192/18, EU:C:2019:924); e del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982). 9 V., in particolare, sentenze della Corte EDU del 22 luglio 2021, Reczkowicz c.

Polonia (CE:ECHR:2021:0722JUD004344719); dell’8 novembre 2021, Dolińska-Ficek e Ozimek c.

Polonia (CE:ECHR:2021:1108JUD004986819), e del 15 marzo 2022, Grzęda c.

Poland (CE:ECHR:2022:0315JUD004357218). 10 Dz.

U. del 2018, posizione

5. 11 Dz.

U. del 2022, posizione 1259. 12 GU 2012, L 351, pag.

1. 13 V., in proposito, sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė (C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 37 e giurisprudenza citata). 14 Ibidem. 15 V., a tale riguardo, sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia) (C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1, punto 64 e giurisprudenza citata) (in prosieguo: la «sentenza G. e a.»). 16 V., a questo proposito, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA] (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 48 e giurisprudenza citata) (in prosieguo: la «sentenza Miasto Łowicz»). 17 Al riguardo, v. la sentenza Miasto Łowicz, punti da 49 a

52. 18 V., ad esempio, sentenze del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punti 99 e 100); del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punti 93 e 94), e del 16 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a. (da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punti 48 e 49) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). 19 V., ad esempio, ordinanza del 6 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] (C‑472/17, EU:C:2018:684), e del 17 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑618/18, EU:C:2019:1090). 20 V., tra le altre, sentenza del 12 marzo 1998, Djabali (C-314/96, EU:C:1998:104, punti 21 e 22). 21 V., in particolare, la sentenza G. e a., punti da 74 a

80. 22 V., ad esempio, ordinanze del 5 giugno 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑350/13, EU:C:2014:1516, punti 11 e 12), e del 10 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C‑175/13, EU:C:2015:80, punto 20). 23 V., ad esempio, ordinanza del 16 maggio 1994, [OSCURATO:PERSONA] (C‑428/93, EU:C:1994:192, punti da 12 a 15), e la sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 93 e

94. 24 V., a tale scopo, la sentenza Miasto Łowicz, punto 49 e giurisprudenza citata. 25

V. punti da 40 a 50 della sentenza [OSCURATO:PERSONA].

V. altresì, in dettaglio, conclusioni presentate dall’avvocato generale Bobek nelle stesse cause (EU:C:2021:403, paragrafi da 48 a 66 e da 73 a 129) (in prosieguo: le «conclusioni presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA]»). 26 Punti da 69 a 72 della sentenza G e a. 27 Conclusioni presentate nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a . (da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:403, paragrafi da 63 a 66). 28

V. conclusioni presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA], paragrafo

90. 29 V., ad esempio, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49, punti 22 e 23), e dell'8 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] (C‑409/06, EU:C:2010:503, punti 56 e 57). 30 V, al riguardo, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 90 e giurisprudenza citata). 31 Sentenza del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/Commissione (C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, punto 75). 32 Corte EDU, 1° dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] c.

Islanda (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, §§ da 244 a 252). 33 V., in particolare, sentenze del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 130), e del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 122). 34 Sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015, punti da 30 a 78). 35 Ibidem, punto 60 e giurisprudenza citata. 36 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata. 37 Sentenze del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente) (C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033), e del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente) (C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100). 38 V., in particolare, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198). 39

V. sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586). 40 V., a tale proposito, le mie conclusioni presentate nella causa M.D. (C‑819/21, EU:C:2023:386, paragrafi da 30 a 34). 41 V., a tale riguardo, sentenze del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente) (C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punti da 41 a 43), e del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente) (C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punti 63 e da 82 a 102). 42 V., al riguardo, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 69 e giurisprudenza citata). 43 V., al riguardo, sentenza del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA] (C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 36 e giurisprudenza citata). 44 V., ad esempio, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 71). 45 V., recentemente, sentenza del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C‑369/23, EU:C:2024:1043, punto 30 e giurisprudenza citata). 46 Ibidem, punto 31 e giurisprudenza citata. 47 C‑17/00, EU:C:2001:366, paragrafo 93, con riferimento agli scritti del giurista P. Calamandrei. 48

V. in particolare, conclusioni presentate dall’avvocato generale Hogan nella causa Banco de Santander (C‑274/14, EU:C:2019:802, paragrafo 31); conclusioni presentate dall’avvocato generale Bobek nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑546/18, EU:C:2021:219, paragrafo 64); conclusioni presentate dall’avvocato generale Tanchev nella causa A.B. e a . ( Nomina di giudici della Corte suprema – Ricorsi) (C‑824/18, EU:C:2020:1053, paragrafo 134), e le conclusioni presentate dall’avvocato generale Ćapeta nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑369/23, EU:C:2024:612, paragrafo 28). 49 V, in particolare, Corte EDU, 23 novembre 2023 Wałęsa c.

Poland (CE:ECHR:2023:1123JUD005084921, § 180). 50 V., ad esempio, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C-204/21, EU:C:2023:442, punto 78 e giurisprudenza citata). 51

V. ibidem, punto 228 e giurisprudenza citata. 52 V., recentemente, sentenze del 3 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑283/24, EU:C:2025:236, punto 37 e giurisprudenza citata). 53 A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che l’obbligo di interpretazione conforme impone ai giudici nazionali, compresi quelli di ultima istanza, di modificare, se del caso, una giurisprudenza nazionale consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto interno incompatibile con gli obiettivi del diritto dell’Unione.

Pertanto, un giudice nazionale non può, in particolare, ritenere con ragione di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione per il solo fatto che tale disposizione è stata costantemente interpretata in un senso che non è compatibile con tale diritto.

V., a tal proposito, sentenza del 30 aprile 2025, CT (C‑370/24, EU:C:2025:300, punti 44 e 45 e giurisprudenza citata). 54 V., con ulteriori riferimenti, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 58).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] presentate il 1° agosto 2025 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]748/23 [Gekus] ( i ) C. Limited contro M. S. [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia)] « Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Articolo 19, paragrafo 1, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Procedura di nomina di un giudice nazionale – Indipendenza e imparzialità dei giudici – Nemo iudex in causa sua » I. Introduzione 1. Il noto adagio latino « nemo iudex in causa sua » (nessuno è giudice nella propria causa) è generalmente attribuito a [OSCURATO:PERSONA], un barrister britannico vissuto a cavallo del 17mo secolo ( 2 ), ed era ispirato, in particolare, ad un passaggio del [OSCURATO:PERSONA] civilis dell’[OSCURATO:PERSONA], risalente al 529 a.C ( 3 ). Le antiche origini di tale adagio non sorprendono affatto, poiché il requisito dell’imparzialità dei giudici è uno dei pilastri fondamentali di qualsiasi sistema giudiziario ( 4 ). 2. Allo stato attuale, il requisito dell'imparzialità è uno dei principali componenti del «diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale» contenuto all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e del «diritto a un equo processo», sancito all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «CEDU»), entrambi i quali fanno riferimento a un «tribunale indipendente e imparziale, [pre]costituito per legge» ( 5 ). È altresì enunciato in numerose costituzioni nazionali ( 6 ) e strumenti internazionali ( 7 ). 3. L’importanza e la portata del principio di imparzialità sono evidenziate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi, proposta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia). La presente causa si inserisce nel contesto della riforma del sistema giudiziario polacco, che è iniziata nel 2017 e che è stata oggetto di diverse sentenze della Corte di giustizia ( 8 ) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ( 9 ). Tali sentenze hanno constatato una serie di lacune nella riforma, atte a pregiudicare l’indipendenza del potere giudiziario. 4. Tali sentenze hanno indotto il legislatore polacco a introdurre, nel 2022, un meccanismo specifico — un test relativo all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici (in prosieguo: il «test di indipendenza e di imparzialità») — per trattare tali questioni, qualora risulti necessario. Il test è applicato da un collegio giudicante specifico, in una fase ad hoc della procedura. Lo scopo di tale test è, in sostanza, stabilire se le asserite irregolarità nella nomina dei giudici abbiano potuto incidere sulla legittimità della composizione dell'organo giurisdizionale nazionale nelle cause di cui trattasi. Le questioni sollevate dal Sąd Najwyższy (Corte suprema) vertono sulla compatibilità con il diritto dell'Unione di una disposizione o di una prassi giudiziaria nazionale relativa all'attuazione di tale test. II. Normativa nazionale 5. L’articolo 29 della ustawa o Sądzie Najwyższym (legge sulla Corte suprema), dell’8 dicembre 2017 ( 10 ), come modificata dalla ustawa o zmianie ustawy o SądzieNajwyższym oraz niektórych innych ustaw (legge recante modifica della legge sulla Corte suprema e di talune altre leggi), del 9 giugno 2022 ( 11 ) (in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema»), prevede quanto segue: «(...) 2.      Nell’ambito delle attività del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o dei suoi organi, non è consentito mettere in discussione la legittimazione [degli organi giurisdizionali], degli organi costituzionali dello Stato o degli organi di controllo e di tutela del diritto. 3.      Il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o un altro organo di potere pubblico non può accertare né valutare la legittimità della nomina di un giudice o del potere di esercitare le funzioni in materia di amministrazione della giustizia che deriva da tale nomina. 4.      Le circostanze relative alla nomina di un giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] non possono costituire un motivo esclusivo per contestare una decisione adottata con la partecipazione di tale giudice o per mettere in dubbio la sua indipendenza e la sua imparzialità. 5.      È consentito esaminare il rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità da parte di un giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o di un giudice distaccato di [tale] Corte, tenendo conto delle circostanze che accompagnano la sua nomina e del suo comportamento dopo la sua nomina, su domanda del singolo di cui al paragrafo 7, se, nelle circostanze di un determinato caso, ciò possa comportare una violazione del principio di indipendenza o di imparzialità che incide sull’esito della causa, tenendo conto della situazione del singolo e della natura della causa. 6.      Una domanda di accertamento del rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 5 può essere presentata contro un giudice del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] o un giudice distaccato presso tale Corte assegnato a una formazione giudicante che esamina: 1)      un ricorso d’impugnazione; (...) 7.      Qualsiasi parte nel procedimento dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] nei casi di cui al paragrafo 6 ha il diritto di depositare una siffatta domanda. (...) 15.      Il [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] esamina la domanda a porte chiuse in una formazione di cinque giudici estratti a sorte tra tutti i membri del [Sąd Najwyższy (Corte suprema)], dopo aver sentito il giudice interessato dalla domanda, a meno che un’audizione non sia impossibile o molto difficile. Il giudice può presentare le sue osservazioni per iscritto. Il giudice interessato è escluso dall’estrazione a sorte. (...) 21.      L’ordinanza emessa in seguito all’esame della domanda può essere impugnata dinanzi al [Sąd Najwyższy (Corte suprema)] in una formazione giudicante composta da sette giudici estratti a sorte tra tutti i membri [del Sąd Najwyższy (Corte suprema)]. Il giudice interessato e il giudice che ha partecipato all’ordinanza impugnata sono esclusi dal sorteggio». III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali 6. La controversia di cui al procedimento principale vede contrapposti C. Limited, una società stabilita in Irlanda (in prosieguo: l’«attrice») e un cittadino irlandese, M.S. (in prosieguo: il «convenuto»). Essa riguarda le obbligazioni delle parti e la loro responsabilità in relazione a determinati atti giuridici compiuti sul territorio polacco. 7. Il 10 giugno 2021 il Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello, Varsavia, Polonia) ha condannato il convenuto a versare un importo all’attrice. 8. Il 29 luglio 2021 il convenuto ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda), ai sensi dell'articolo 46 in combinato disposto con l'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 12 ), di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d'appello, Varsavia). Il convenuto ha sostenuto che il suo diritto a un giudice costituito per legge era stato violato a motivo della partecipazione, nel collegio giudicante che ha emesso la sentenza, di un giudice che era stato illegittimamente distaccato dal Minister Sprawiedliwości (Ministro della Giustizia, Polonia). 9. Al contempo, il convenuto ha altresì proposto ricorso per cassazione dinanzi al Sąd Najwyższy (Corte suprema) avverso la sentenza del Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello, Varsavia). Un collegio composto da cinque membri, che includeva il giudice JG, è stato nominato per conoscere del ricorso. 10. Il 27 settembre 2023 l’attrice ha presentato la richiesta di un test di imparzialità e di indipendenza da effettuare nei confronti del giudice JG, conformemente alla procedura prevista all'articolo 29 della legge sulla Corte suprema. A tal riguardo, l’attrice ha invocato le circostanze relative, in particolare, alla nomina di tale giudice. Il giudice JG è stato nominato – secondo quanto rilevato dall’attrice – quale giudice dell’[OSCURATO:PERSONA] Sądu Najwyższego (Sezione civile della Corte suprema) sulla base di una delibera della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura; in prosieguo: il «CNM»). Tuttavia, era stata disposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia) la sospensione dell’esecuzione di tale delibera, e ciò a motivo della nuova composizione del CNM. Tale organo giurisdizionale alla fine ha annullato la delibera. Inoltre, l’attrice ha altresì invocato la condotta del giudice JG successiva alla sua nomina quale giudice. 11. Cinque giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) sono stati selezionati mediante sorteggio per comporre il collegio di cinque giudici incaricato di esaminare la richiesta di un test di imparzialità e di indipendenza. Tale collegio include due giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema) nominati prima del 2018 e tre giudici nominati su proposta del CNM nella sua nuova composizione. 12. In sede di esame formale dell’ammissibilità di tale domanda, il giudice del rinvio – un collegio a composizione monocratica formato dal giudice relatore, che è anche il presidente di tale collegio di cinque giudici – ha espresso dubbi quanto all’interpretazione e all’applicazione dell'articolo 29, paragrafo 5, della legge sulla Corte suprema al fine di garantirne la compatibilità con l'articolo 19, paragrafo 1, TUE e con l'articolo 47 della Carta. 13. In particolare, il giudice del rinvio esprime dubbi sul fatto che il requisito di un giudice indipendente e imparziale costituito per legge sia soddisfatto da tre membri del collegio di cinque giudici selezionati mediante sorteggio per esaminare la richiesta dell’attrice, in quanto si troverebbero in una posizione molto simile a quella del giudice in esame, a causa del modo in cui sono stati nominati. 14. In tali circostanze, il Sąd Najwyższy (Corte suprema), in composizione monocratica, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: 1)      Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che le circostanze che hanno accompagnato la nomina alla funzione di giudice possono, di per sé sole, dimostrare il mancato rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità da parte di tale giudice, qualora conducano alla costituzione di un organo giurisdizionale che viola il diritto di un singolo a un giudice, o, in subordine, nel senso che il mancato rispetto di tali requisiti può essere determinato dall’accettazione passiva da parte del giudice (consistente nell’esercizio della funzione giudicante) di irregolarità che hanno viziato la procedura di nomina alla funzione di giudice, le quali portano alla costituzione di un organo giurisdizionale che viola il diritto del singolo a un giudice. 2)      Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della debba essere interpretato nel senso che in una causa relativa alla cosiddetta verifica dell’imparzialità di un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) non possono pronunciarsi i giudici la cui partecipazione viola il diritto del singolo a un giudice, a causa della loro nomina alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema) su proposta della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura), composta secondo le modalità previste dalla legge dell’8 dicembre 2017, recante modifica della legge sul Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw). 3)      In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che il Sąd Najwyższy (Corte suprema) è tenuto a determinare la composizione del collegio giudicante, nelle cause relative alla cosiddetta verifica dell’imparzialità, senza la partecipazione dei suddetti giudici, e, in ultima istanza, a disapplicare la disposizione nazionale che prevede, in tali cause, un collegio di cinque giudici e a far esaminare la domanda ad un altro collegio previsto dal diritto nazionale senza la partecipazione dei suddetti giudici». 15. Hanno presentato osservazioni scritte l’attrice, il convenuto, i governi dei [OSCURATO:PERSONA], del Belgio e della Polonia, e la Commissione europea. Il convenuto, il governo polacco e la Commissione hanno esposto le loro difese orali all’udienza del 4 giugno 2025. IV. Analisi 16. Nelle sezioni che seguono, esaminerò anzitutto la ricevibilità delle questioni (A) e successivamente il loro merito (B). Tuttavia, conformemente alla richiesta della Corte, la mia analisi si concentrerà principalmente su due aspetti: (i) la ricevibilità della seconda e della terza questione sottoposte, e (ii) il merito della seconda questione. A. Ricevibilità 17. Mi preme anzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta in linea di principio al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte ( 13 ). 18. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza: il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte ( 14 ). In particolare, la Corte ha sottolineato che il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell’ambito della quale ad essi è richiesta una pronunzia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale ( 15 ). 19. È alla luce di tale giurisprudenza che esaminerò ora la ricevibilità delle tre questioni pregiudiziali nella presente causa. 20. L’attrice ha sollevato un’obiezione quanto alla ricevibilità della prima questione , ritenendo che una risposta a tale questione non sia pertinente ai fini dell'esame della sua richiesta di un test di imparzialità e di indipendenza. Essa sottolinea che la sua richiesta è fondata non solo sulle circostanze della nomina alla funzione di giudice per quanto riguarda il giudice di cui trattasi, ma anche su altri elementi, come il comportamento di tale giudice dopo la nomina. 21. Tale obiezione non mi persuade. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede essenzialmente alla Corte se l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, letto alla luce dell’articolo 47, della Carta, debba essere interpretato nel senso che le circostanze che hanno accompagnato la nomina alla funzione di giudice possono, di per sé sole, dimostrare il mancato rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità sanciti da tali disposizioni. 22. Nell'ipotesi in cui la Corte rispondesse in senso affermativo a tale questione, il giudice del rinvio potrebbe, se le condizioni pertinenti fossero soddisfatte, accogliere la richiesta dell’attrice senza dover esaminare se gli altri elementi da essa invocati rivestano una certa importanza. Di conseguenza, la prima questione pregiudiziale appare pertinente ai fini della soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio. 23. In udienza, le parti hanno altresì discusso della ricevibilità della seconda e della terza questione pregiudiziale . La problematica principale da essi affrontata era se il giudice del rinvio fosse in grado di tener conto delle risposte fornite dalla Corte. Infatti, a tale riguardo potrebbe suscitare taluni dubbi il fatto che il giudice del rinvio, nel caso di specie, sia un collegio a composizione monocratica formato dal giudice relatore, che è anche il presidente del collegio di cinque giudici competente a esaminare la richiesta sottoposta dall’attrice. Inoltre, la legge sulla Corte suprema non contiene norme specifiche relative all'astensione e alla ricusazione dei giudici che, a seguito di una selezione mediante sorteggio, siano scelti per far parte del collegio giudicante investito della richiesta di un test di indipendenza e di imparzialità. In sostanza, la problematica al centro della discussione era se il giudice del rinvio sarebbe in grado di porre rimedio a qualsiasi problema potenziale che la Corte dovesse individuare nell'esaminare le questioni sollevate. 24. Al riguardo, tutte le parti intervenute in udienza hanno sostenuto la ricevibilità della seconda e della terza questione In particolare, le stesse hanno sottolineato che le norme e i principi del diritto nazionale che impongono il rispetto del diritto a un equo processo si applicano in qualsiasi fase del procedimento nazionale, compresa la fase preliminare e incidentale di cui trattasi nel procedimento principale. In assenza di disposizioni specifiche che consentano al giudice del rinvio di porre rimedio a un'eventuale violazione di tale diritto, detto giudice potrebbe e dovrebbe, secondo tali parti, applicare i principi generali e le norme del diritto nazionale. Tali principi e norme, a maggior ragione se interpretati alla luce dell'articolo 19, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 47 della Carta, nonché dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, comporterebbero l'esclusione dal collegio giudicante di qualsiasi giudice la cui indipendenza o imparzialità possano essere messe in dubbio agli occhi del pubblico. 25. Ritengo a mia volta che la seconda e la terza questione siano ricevibili. 26. Ciò posto, ricordo che, come la Corte ha costantemente dichiarato, deve esistere tra la controversia oggetto del procedimento principale e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione un collegamento tale per cui detta interpretazione risponde ad una necessità oggettiva ai fini della decisione che dev’essere adottata dal giudice del rinvio ( 16 ). 27. Sebbene la problematica sollevata dal giudice del rinvio non verta su una disposizione sostanziale del diritto dell'Unione applicabile nel rapporto tra l’attrice e la parte convenuta, esiste un evidente collegamento tra le disposizioni del diritto dell'Unione su cui vertono le questioni pregiudiziali e la controversia di cui al procedimento principale ( 17 ). È pacifico che dinanzi al giudice del rinvio è attualmente pendente una controversia, nell'ambito della quale si è configurato un vero e proprio problema di natura procedurale in limine litis , relativo alla regolarità della composizione di tale organo giurisdizionale per conoscere e statuire in merito a una specifica domanda formulata da una delle parti. 28. La Corte ha costantemente accettato di rispondere alle questioni sollevate in tali circostanze, nei limiti in cui l’interpretazione del diritto dell’Unione che ha richiesto il giudice del rinvio può contribuire alla soluzione dei problemi procedurali che tale giudice deve risolvere, prima di poter statuire sul merito della controversia ( 18 ). 29. Tale approccio è tanto più appropriato nel caso di specie in quanto la richiesta dell’attrice che il giudice del rinvio deve esaminare riguarda l’indipendenza o l’imparzialità di un giudice che conoscerà della controversia nel procedimento di impugnazione. In pratica, rifiutare di statuire sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale significherebbe che il giudice del rinvio dovrebbe affrontare un'eventuale questione di indipendenza o di imparzialità dei giudici di un determinato collegio giudicante, pur essendo esso stesso potenzialmente interessato dallo stesso problema. Un tale approccio da parte della Corte sarebbe paradossale. 30. La presente causa si distingue quindi da quelle in cui i giudici nazionali hanno presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale in cause che erano manifestamente incompetenti a conoscere ( 19 ), che non erano più pendenti dinanzi ad essi o che erano divenute prive di oggetto ( 20 ). Occorre altresì distinguerla dalle cause in cui la Corte ha ritenuto che le questioni pregiudiziali vertessero su problemi che erano già stati definitivamente risolti o che si riferissero ad una fase del procedimento definitivamente chiusa ( 21 ). Analogamente, la presente causa differisce da quelle in cui le questioni pregiudiziali vertevano su disposizioni del diritto dell'Unione che non erano applicabili nel procedimento principale, sebbene rilevanti in procedimenti giudiziari analoghi all'epoca pendenti ( 22 ), o in ipotetici futuri procedimenti giudiziari connessi al procedimento principale ( 23 ). 31. Più in generale, la presente causa non è una causa in cui un giudice nazionale coglie l’opportunità offerta da una fattispecie – in cui, in linea di principio, non si pone una vera questione di diritto dell'Unione – per interrogare la Corte in merito ad aspetti del sistema giudiziario nazionale di natura generale o strutturale. Le questioni sollevate dal giudice del rinvio sono pienamente pertinenti ai fini della presente causa e potrebbero determinare l'esito della controversia, il che ha quindi un'incidenza diretta sul procedimento di riconoscimento e di esecuzione avviato in Irlanda sulla base del regolamento n. 1215/2012. Anche quest’ultimo è un elemento che non può essere ignorato ( 24 ). 32. Gli argomenti trattati in udienza non possono mettere in discussione la summenzionata constatazione della pertinenza delle questioni pregiudiziali. 33. In primo luogo, non rileva il fatto che il giudice del rinvio sia, nel caso di specie, un collegio a composizione monocratica formato dal giudice relatore, che è anche il presidente del collegio di cinque giudici competente a esaminare la richiesta sottoposta dall’attrice. Nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte si è trovata ad affrontare una situazione molto simile e non ha ritenuto che tale aspetto ostasse alla ricevibilità del rinvio pregiudiziale ( 25 ). 34. È evidente che la ricevibilità del rinvio pregiudiziale in tali cause è subordinata all'invio, da parte del collegio giudicante, di una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE in quanto «giurisdizione di uno degli Stati membri». Uno o più giudici, che operino individualmente o congiuntamente, non possono essere qualificati in tali termini. Essi devono essere formalmente incaricati di conoscere di una controversia concreta, che è attualmente pendente e sulla quale sono competenti a pronunciarsi. Pertanto, un giudice monocratico può o meno essere una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, in funzione delle circostanze del caso di specie e delle norme nazionali pertinenti. 35. Ciò è stato recentemente confermato nella sentenza G. e a.: la mera circostanza che un giudice unico agisse come giudice relatore in una causa non implicava che egli avesse, da solo, il potere di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Come ha rilevato la Corte, tale giudice non può «da solo, prendere in considerazione le eventuali risposte della Corte alle sue questioni pregiudiziali» ( 26 ). 36. La situazione nel caso di specie è tuttavia diversa da quella oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza G. e a. È il presidente del collegio giudicante competente nel caso di specie che, nel corso di una fase preliminare del procedimento, chiede alla Corte di pronunciarsi su una questione che si è posta i n limine litis , la quale potrebbe incidere sulla corretta istituzione del collegio giudicante e, di conseguenza, sulla legittimità delle sue future attività. Infatti, a quanto mi risulta, il giudice del rinvio si trova, attualmente, nella fase del procedimento nell'ambito della quale viene valutata soltanto l’ammissibilità della richiesta formulata dall'attrice di ricorrere al meccanismo di indipendenza e di imparzialità. 37. Nelle conclusioni presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA], l’avvocato generale Bobek ha sottolineato che i presidenti degli organi giurisdizionali e, nell’ambito di procedimenti specifici, i presidenti delle sezioni o dei collegi giudicanti generalmente non soltanto sono dotati di poteri aggiuntivi, ma sono anche investiti di responsabilità supplementari. In particolare, i presidenti devono vigilare tanto sul procedimento, quanto sulle deliberazioni interne del collegio che presiedono. Di conseguenza, l’avvocato generale ha ritenuto ragionevole che il presidente di un collegio giudicante si reputi tenuto ad assicurarne, in via preliminare, la corretta composizione. ( 27 ) 38. Interrogato in udienza sull'applicabilità di tali considerazioni con riferimento a procedure nazionali come quello di cui trattasi, il governo polacco ha risposto in senso affermativo. Tale governo ha altresì confermato che, in forza del diritto nazionale, il presidente del collegio giudicante potrebbe adottare diverse soluzioni al fine di evitare una composizione illegittima del collegio che è tenuto a presiedere. Ad esempio, egli potrebbe chiedere al presidente della Corte suprema di procedere a un nuovo sorteggio per sostituire i giudici che non possono far parte del collegio giudicante 39. Questo mi conduce al prossimo punto, 40. La summenzionata constatazione della pertinenza delle questioni pregiudiziali non può essere messa in discussione dal fatto che nessuna disposizione del diritto nazionale (o prassi giudiziaria nazionale) consente espressamente al giudice del rinvio di adottare misure volte a porre rimedio a un'eventuale situazione di incompatibilità tra le norme procedurali nazionali pertinenti e il diritto dell’Unione che la sentenza della Corte possa accertare. 41. La ricevibilità delle questioni pregiudiziali ai sensi dell'articolo 267 TFUE è sempre stata valutata dalla Corte indipendentemente dai mezzi giuridici di diritto nazionale disponibili per rimediare all’eventuale incompatibilità tra il diritto nazionale e il diritto dell’Unione ( 28 ). Risulta pacifico che «[è] (...) incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto [dell’Unione] qualsiasi disposizione facente parte dell’ordinamento giuridico di uno Stato membro o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto [dell’Unione] per il fatto che sia negato al giudice, competente ad applicare questo diritto, il potere di fare, all’atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme [dell’Unione]» ( 29 ). 42. In effetti, l'oggetto della terza questione pregiudiziale riguarda proprio questo aspetto. In sintesi, il giudice del rinvio chiede alla Corte cosa debba fare per porre rimedio a un'eventuale situazione di incompatibilità tra le disposizioni dell'articolo 29 della legge sulla Corte suprema e l'articolo 19, paragrafo 1, TFUE. Gli argomenti relativi a un’asserita incapacità del giudice del rinvio, allo stato attuale del diritto nazionale, di adottare misure correttive riguardano, quindi, gli effetti che possono derivare dalle disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali verte la terza questione pregiudiziale, tenuto conto, in particolare, del primato connesso a tale diritto. Argomenti del genere attengono chiaramente al merito della questione sollevata e non possono quindi condurre all’irricevibilità delle questioni ( 30 ). 43. In tale contesto, aggiungo che, in udienza, il governo polacco ha altresì sottolineato che nulla impediva, de jure , a una parte di ricusare uno o più giudici di tale collegio, il che comporterebbe l’applicazione della procedura prevista per il trattamento di detta istanza. Inoltre, presumo che le norme nazionali in materia di astensione siano pienamente applicabili anche in tale fase del procedimento. Ciò dovrebbe indurre qualsiasi giudice che, alla luce della sentenza della Corte nella presente causa, possa ritenersi interessato da un problema di imparzialità ad astenersi volontariamente dal far parte del collegio giudicante. 44. In conclusione, non ravviso nel fascicolo alcun elemento idoneo a superare la presunzione di rilevanza menzionata al paragrafo 18 delle presenti conclusioni. Di conseguenza, ritengo che anche la seconda e la terza questione pregiudiziale siano ricevibili. B. Sul merito 1. Sulla prima questione 45. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che le circostanze che hanno accompagnato la nomina alla funzione di giudice possono, di per sé sole, dimostrare il mancato rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità da parte di tale giudice, determinando così una violazione del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice costituito per legge. 46. Il giudice del rinvio indica che, a livello nazionale, esistono in seno al Sąd Najwyższy (Corte suprema) due orientamenti giurisprudenziali relativi all’ammissibilità della richiesta di un test di indipendenza e di imparzialità. Secondo un’interpretazione delle disposizioni nazionali di cui trattasi (segnatamente, l’articolo 29 della legge sulla Corte suprema), una richiesta di siffatto test deve non solo indicare (e provare) le circostanze illegittime relative alla nomina di un giudice, ma altresì tenere conto della sua condotta successiva alla nomina, e altresì dell’incidenza della violazione dello standard di indipendenza e di imparzialità sull’esito della causa in questione. Secondo una diversa interpretazione della disposizione nazionale, le sole circostanze di una nomina alla funzione di giudice possono essere sufficienti a far sorgere dubbi sull'imparzialità o sull'indipendenza di un giudice, e l’istante non è quindi tenuto a far valere altri elementi a tal fine. 47. Mi sembra che una risposta alla questione sollevata dal giudice del rinvio possa essere rinvenuta nella giurisprudenza della Corte. 48. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato che un’irregolarità nella nomina di giudici può, di per sé, comportare una violazione del diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ciò si verifica quando «tale irregolarità sia di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, in particolare l’esecutivo, possano esercitare un potere discrezionale indebito tale da mettere in pericolo l’integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina, così suscitando un dubbio legittimo nei singoli quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici interessati, il che avviene qualora vengano in rilievo norme fondamentali che costituiscono parte integrante dell’istituzione e del funzionamento di detto sistema giudiziario» ( 31 ). 49. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Grande Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo è giunta a conclusioni molto simili. Essa ha applicato una verifica in tre fasi al fine di determinare se la nomina illegittima di un giudice violasse il diritto a un «tribunale (…) costituito per legge» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. In sostanza, la Corte EDU ha verificato se: i) vi fosse stata una violazione manifesta delle norme interne in materia di nomina dei giudici; ii) la violazione riguardasse una legge di importanza fondamentale per la nomina dei giudici e, iii) la violazione fosse stata effettivamente esaminata e resa oggetto di rimedi dai giudici nazionali. In particolare, la Corte EDU ha sottolineato la necessità di valutare la violazione «alla luce dell’oggetto e dello scopo del requisito di un “tribunale (…) costituito per legge”, vale a dire garantire la capacità del potere giudiziario di svolgere le proprie funzioni senza indebite interferenze e, quindi, di preservare lo Stato di diritto e la separazione dei poteri». Di conseguenza, la Corte EDU ha statuito che «si deve ritenere che le violazioni di natura puramente tecnica che non hanno alcuna relazione con la legittimità del processo di nomina non raggiungano il livello di gravità richiesto»  ( 32 ). 50. I summenzionati principi sono stati costantemente confermati nella successiva giurisprudenza della Corte di giustizia ( 33 ) e sono stati specificamente applicati nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa. In tale causa la Corte ha dichiarato irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy ([OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]) [Corte suprema (Sezione di controllo straordinario e degli affari pubblici), Polonia]. La Corte ha statuito che il collegio giudicante di cui trattasi non aveva , a causa delle modalità che hanno presieduto alla nomina dei giudici che lo componevano , la qualità di giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, cosicché tale collegio non costituiva una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE ( 34 ). 51. In tale contesto, può essere utile ricordare che, nella sua giurisprudenza, la Corte ha costantemente sottolineato l'importanza della procedura di nomina dei giudici. La Corte ha dichiarato, che, tenuto conto delle conseguenze fondamentali che la procedura di nomina dei giudici comporta per il buon funzionamento e la legittimità del potere giudiziario in uno Stato democratico fondato sulla preminenza del diritto, tale procedura costituisce necessariamente un elemento inerente alla nozione di «giudice precostituito per legge» ( 35 ). 52. Alla luce di quanto precede, ritengo che talune carenze nella procedura di nomina dei giudici possano, di per sé sole, dimostrare il mancato rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità da parte di tali giudici. In tali casi, non si può esigere che la parte che solleva una questione al riguardo fornisca elementi supplementari per corroborare detta situazione di carenza . A questo proposito, rilevo che tutte le parti che hanno presentato osservazioni nella presente causa — seppure con qualche distinguo — condividono tale conclusione. 53. Tuttavia, all’udienza, è parso che la Commissione volesse in qualche modo discostarsi dalla posizione da essa assunta nelle sue osservazioni scritte. A tal riguardo, facendo riferimento alle sentenze nelle cause [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente) e [OSCURATO:PERSONA] (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente) menzionate nella nota 37 delle presenti conclusioni, essa ha sottolineato l'importanza di esaminare l'incidenza che una nomina illegittima può avere su una controversia specifica. Occorre ricordare che tali cause riguardavano l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI ( 36 ). Nelle sue sentenze, la Corte ha dichiarato in sostanza che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione disponga di elementi che testimonino carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente, inclusa la procedura per la nomina dei membri del potere giudiziario, essa può rifiutare l’esecuzione solo se constata che, nelle specifiche circostanze del caso, sussistono motivi seri e comprovati per ritenere che tali carenze possano comportare un rischio reale di violazione del diritto della persona interessata a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge ( 37 ). 54. Ho difficoltà a comprendere la base sulla quale la Commissione stabilisce un parallelismo con la presente causa. 55. Il test a due fasi è stato originariamente concepito in situazioni comportanti la tutela di persone che possano risultare esposte a una violazione del divieto assoluto di trattamenti inumani o degradanti  ( 38 ), e successivamente esteso alle situazioni in cui il diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un processo equo potrebbe essere violato ( 39 ). Detto esame è stato elaborato e applicato in un settore giuridico ben definito, armonizzato a livello dell’Unione. Con tale giurisprudenza, la Corte ha introdotto, per volontà dei giudici, un motivo non scritto di rifiuto in via eccezionale di eseguire un MAE ( 40 ). 56. Tuttavia, come la Corte ha precisato nelle sue sentenze [OSCURATO:PERSONA], un’autorità giudiziaria dell’esecuzione la quale disponga di elementi che testimonino carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente non può negare la qualità di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi della decisione quadro 2002/584, a qualsiasi giudice e a qualsiasi organo giurisdizionale di tale Stato membro , che agiscono, per loro natura, in piena indipendenza dal potere esecutivo. Infatti, l’esistenza di simili carenze non necessariamente incide su qualsiasi decisione che gli organi giurisdizionali di detto Stato membro possano adottare in ciascun caso concreto. Come spiegato dalla Corte, un’interpretazione contraria equivarrebbe ad estendere le limitazioni che possono essere apportate ai principi della fiducia e del riconoscimento reciproci al di là di «circostanze eccezionali», dando luogo ad un’esclusione generalizzata dell’applicazione di tali principi nei confronti di un intero Stato membro. Ciò comprometterebbe, in particolare, la realizzazione dell'obiettivo della decisione quadro 2002/584 e porrebbe in discussione i principi della fiducia e del riconoscimento reciproci sottesi a tale decisione quadro ( 41 ). 57. Risulta quindi che, in situazioni come quelle di cui alle cause [OSCURATO:PERSONA], la carenza sistemica del sistema giudiziario di un determinato Stato membro può, o meno, avere ripercussioni sul modo in cui la controversia di cui trattasi nel procedimento principale è risolta. Nella presente causa, per contro, tali ripercussioni possono essere inerenti alla situazione di cui trattasi dinanzi al giudice del rinvio. Come sarà spiegato nella sezione successiva delle presenti conclusioni, alcuni giudici che fanno parte del collegio giudicante possono essere chiamati a pronunciarsi su una questione di diritto in cui hanno potenzialmente un interesse personale, poiché la decisione dagli stessi adottata potrebbe incidere sulla loro situazione giuridica. Pertanto, anche se si applicasse la logica sottesa alle sentenze [OSCURATO:PERSONA], il rischio di un’eventuale incidenza negativa dell'asserita mancanza di imparzialità dei giudici di cui trattasi su controversie come quella oggetto del procedimento principale è in re ipsa . 58. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, a mio avviso si dovrebbe rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che le circostanze che hanno accompagnato la nomina alla funzione di giudice possono, di per sé sole, dimostrare il mancato rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità da parte di detto giudice, qualora tali circostanze implichino un'irregolarità di natura e gravità tali da suscitare nei singoli dubbi legittimi in merito all’indipendenza e all'imparzialità del giudice interessato. 2. Sulla seconda questione pregiudiziale 59. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che l’esame del rispetto, da parte di un giudice nazionale, del requisito di indipendenza e di imparzialità sia effettuato da un collegio giudicante che includa giudici i quali, a causa delle modalità che hanno presieduto alla loro nomina, possano trovarsi in una posizione analoga a quella del giudice sottoposto a verifica. 60. Sono dell’avviso che la Corte debba rispondere in modo affermativo a tale questione. 61. È quasi superfluo sottolineare, anzitutto, che, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, TUE e all'articolo 47 della Carta, qualsiasi collegio giudicante competente in settori disciplinati dal diritto dell'Unione, che agisca in qualsiasi fase del procedimento, in qualsiasi determinata controversia, deve soddisfare il requisito dell'indipendenza giudiziale. 62. La Corte ha costantemente affermato che l’articolo 19 TUE concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE ( 42 ). La stessa ha precisato che il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente – attualmente sancito dall'articolo 47 della Carta - è «intrinsec[o] ad uno Stato di diritto» ( 43 ). Le garanzie d’accesso ad un giudice indipendente e imparziale rappresentano, a loro volta, la pietra angolare del diritto all’equo processo ( 44 ). 63. Conformemente a consolidata giurisprudenza, la nozione di «indipendenza della giustizia» nel diritto dell’Unione include due aspetti. Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l’organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni ( 45 ). 64. Il secondo aspetto – che è quello che rileva nella presente fattispecie – è di carattere interno e si ricollega alla nozione di «imparzialità». Esso riguarda l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di quest’ultima. Tale aspetto impone l’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica ( 46 ). 65. Come sottolineato dall’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA], l’imparzialità impone ai giudici un’«attitudine psicologica di indifferenza iniziale» nei riguardi delle controversie, al fine di essere (e apparire) equidistanti rispetto alle parti ( 47 ). Più in generale, direi che l'imparzialità richiede che i giudici non abbiano alcun interesse, preconcetto o pregiudizio nelle controversie su cui devono pronunciarsi, trattando tutte le parti in modo uguale ed equo. Tali principi si riflettono nell’adagio latino, menzionato nell’introduzione delle presenti conclusioni, nemo iudex in causa sua , che è stato citato in numerose conclusioni degli avvocati generali ( 48 ) e dalla Corte EDU ( 49 ). 66. Mi sembra evidente che, in una causa in cui questioni di indipendenza giudiziale di un determinato giudice sono esaminate da un collegio giudicante, i membri di tale collegio giudicante non possono essi stessi essere interessati da siffatte questioni. Ciò significa che, quando l'indipendenza di un giudice è messa in discussione sulla base di una procedura di nomina asseritamente illegittima, i giudici che procedono al riesame della causa non possono essere stati nominati secondo la stessa procedura (o una procedura equivalente). 67. In caso contrario, essi possono non essere — o, del resto, non apparire — indifferenti alle questioni giuridiche di cui trattasi, in quanto statuirebbero su una questione che li riguarda direttamente. Il loro status di giudici indipendenti potrebbe, infatti, essere messo in discussione se essi dovessero conoscere delle questioni sollevate da una parte. Di conseguenza, la maggior parte dei singoli sarebbe probabilmente del parere che tali giudici abbiano un interesse personale all'esito del procedimento e, in quanto tali, non possano essere pienamente imparziali. 68. Pertanto, occorre, a mio avviso, rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che laddove l’indipendenza o l'imparzialità di un giudice siano oggetto di verifica da parte di un collegio giudicante, a motivo di una procedura di nomina asseritamente illegittima, i giudici che procedono a tale verifica non devono essere stati nominati secondo la stessa procedura o una procedura equivalente. 3. Sulla terza questione 69. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che un organo giurisdizionale nazionale che verifica l'indipendenza di determinati giudici è tenuto a non includere nel collegio giudicante che procede alla valutazione dei giudici che possono non essere o non sembrare imparziali e, in caso affermativo, quali misure debbano essere adottate a tal fine. 70. Come la Corte ha costantemente affermato, l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, interpretato alla luce dell’articolo 47 della Carta, ha un effetto diretto ( 50 ). 71. Pertanto, se una normativa o una prassi nazionale è contraria alle disposizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, TUE e all’articolo 47 della Carta, il giudice del rinvio è tenuto a fare tutto il possibile per eliminare l'incompatibilità, al fine di garantire la piena efficacia delle disposizioni del diritto dell’Unione nella controversia di cui è investito, assicurando in tal modo alle parti interessate il diritto a un processo equo ( 51 ). 72. Quale misura specifica il giudice del rinvio potrebbe (o dovrebbe) effettivamente adottare, nella presente fattispecie, dipende principalmente dal diritto nazionale. Infatti, conformemente al principio dell'autonomia procedurale, in mancanza di un’armonizzazione delle procedure nazionali, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti individuali derivanti dal diritto dell’Unione. Ciò vale a condizione che tali norme nazionali non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) ( 52 ). 73. Pertanto, nell'ipotesi in cui il giudice del rinvio ritenesse che l'applicazione della normativa nazionale pertinente — come è allo stato attuale, o semplicemente come viene attualmente interpretata — comporti una violazione del diritto di un singolo a un ricorso effettivo e a un processo equo, tale giudice potrebbe interpretare le norme nazionali conformemente al diritto dell’Unione ( 53 ) o, se del caso, disapplicare le disposizioni nazionali di cui trattasi ( 54 ), al fine di escludere i giudici che potrebbero essere, o sembrare, privi dell'imparzialità necessaria nel caso di specie. 74. Ciò potrebbe significare, ad esempio, che sulla richiesta di cui trattasi nel procedimento principale si pronuncerebbe un collegio formato da un numero inferiore di giudici o che, a seguito di un nuovo sorteggio, altri giudici potrebbero essere selezionati per completare il collegio di cinque giudici. Esistono, naturalmente, altre misure che potrebbero essere prese in considerazione. In linea di principio, non esiste una misura specifica richiesta dal diritto dell'Unione, purché quella prevista dal diritto nazionale garantisca l’effettività dei principi derivanti dall'articolo 19, paragrafo 1, TFUE e dall'articolo 47 della Carta. 75. Come esposto ai paragrafi 24, 38 e 43 delle presenti conclusioni, sembrano esistere principi generali e norme di diritto nazionale idonei a colmare l'eventuale lacuna determinata dall'assenza di norme specifiche, nella legge sulla Corte suprema, per trattare situazioni come quella di cui trattasi nel procedimento principale. 76. Alla luce di quanto sopra, la risposta alla terza questione dovrebbe essere, a mio avviso, che l'articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che i giudici che potrebbero essere, o sembrare, privi della necessaria imparzialità nell’esame di una causa relativa all’indipendenza dei giudici dovrebbero essere esclusi dal collegio giudicante incaricato di procedere a un tale esame. Spetta all’ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato stabilire le norme procedurali dettagliate per garantire che di tale causa conosca un collegio giudicante che soddisfi i requisiti derivanti dal diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un equo processo. V. Conclusione 77. In conclusione, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) come segue: L’articolo 19, paragrafo 1, TUE, interpretato alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: 1)      Le circostanze che hanno accompagnato la nomina alla funzione di giudice possono, di per sé sole, dimostrare il mancato rispetto dei requisiti di indipendenza e di imparzialità da parte di detto giudice, qualora tali circostanze implichino un’irregolarità di natura e gravità tali da suscitare nei singoli dubbi legittimi in merito all’indipendenza e all'imparzialità del giudice interessato. 2)      Laddove l’indipendenza o l'imparzialità di un giudice siano oggetto di verifica da parte di un collegio giudicante, a motivo di una procedura di nomina asseritamente illegittima, i giudici che procedono a tale verifica non devono essere stati nominati secondo la stessa procedura o una procedura equivalente. 3)      I giudici che potrebbero essere, o sembrare, privi della necessaria imparzialità nell’esame di una causa relativa all’indipendenza dei giudici dovrebbero essere esclusi dal collegio giudicante incaricato di procedere a un tale esame. Spetta all’ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato stabilire le norme procedurali dettagliate per garantire che di tale causa conosca un collegio giudicante che soddisfi i requisiti derivanti dal diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un equo processo. 1 Lingua originale: l’inglese i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 V., in particolare, Yale, D.E.C., « Iudex in propria causa : An historical excursus», [OSCURATO:PERSONA] , Vol. 33, Ed. 1, 1974, pagg. da 80 a 96; e Neudorf, L., «[OSCURATO:PERSONA]: The judge as a third party to the dispute», [OSCURATO:PERSONA] 2, 2015. 3 Codice 3.5.1 «Neminem sibi esse iudicem vel ius sibi dicere debere» (nessuno giudicherà in una propria causa né interpreterà la legge nel proprio interesse). 4 V. altresì conclusioni presentate dall’avvocato generale Ćapeta nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑369/23, EU:C:2024:612, paragrafo 1). 5 Il termine «previously» (nella versione italiana reso con il prefisso «pre») risulta all’articolo 47 della Carta. 6 Ad esempio, all’articolo 30, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Cipro. 7 Ad esempio, nel Principio 2 dei [OSCURATO:PERSONA] sull’indipendenza della magistratura, adottati il 6 settembre 1985 dal [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite sulla prevenzione della criminalità e il trattamento dei rei, tenutosi a Milano dal 26 agosto al 6 settembre 1985. 8 V. in particolare, sentenze del 24 giugno 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema) (C-619/18, EU:C:2019:531); del 5 novembre 2019, Commissione/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari) (C‑192/18, EU:C:2019:924); e del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982). 9 V., in particolare, sentenze della Corte EDU del 22 luglio 2021, Reczkowicz c. Polonia (CE:ECHR:2021:0722JUD004344719); dell’8 novembre 2021, Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia (CE:ECHR:2021:1108JUD004986819), e del 15 marzo 2022, Grzęda c. Poland (CE:ECHR:2022:0315JUD004357218). 10 Dz. U. del 2018, posizione 5. 11 Dz. U. del 2022, posizione 1259. 12 GU 2012, L 351, pag. 1. 13 V., in proposito, sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė (C‑146/23 e C‑374/23, EU:C:2025:109, punto 37 e giurisprudenza citata). 14 Ibidem. 15 V., a tale riguardo, sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia) (C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1, punto 64 e giurisprudenza citata) (in prosieguo: la «sentenza G. e a.»). 16 V., a questo proposito, sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA] (C‑558/18 e C‑563/18, EU:C:2020:234, punto 48 e giurisprudenza citata) (in prosieguo: la «sentenza Miasto Łowicz»). 17 Al riguardo, v. la sentenza Miasto Łowicz, punti da 49 a 52. 18 V., ad esempio, sentenze del 19 novembre 2019, A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punti 99 e 100); del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punti 93 e 94), e del 16 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a. (da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, punti 48 e 49) (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). 19 V., ad esempio, ordinanza del 6 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] (C‑472/17, EU:C:2018:684), e del 17 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑618/18, EU:C:2019:1090). 20 V., tra le altre, sentenza del 12 marzo 1998, Djabali (C-314/96, EU:C:1998:104, punti 21 e 22). 21 V., in particolare, la sentenza G. e a., punti da 74 a 80. 22 V., ad esempio, ordinanze del 5 giugno 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑350/13, EU:C:2014:1516, punti 11 e 12), e del 10 febbraio 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C‑175/13, EU:C:2015:80, punto 20). 23 V., ad esempio, ordinanza del 16 maggio 1994, [OSCURATO:PERSONA] (C‑428/93, EU:C:1994:192, punti da 12 a 15), e la sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 93 e 94. 24 V., a tale scopo, la sentenza Miasto Łowicz, punto 49 e giurisprudenza citata. 25 V. punti da 40 a 50 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. V. altresì, in dettaglio, conclusioni presentate dall’avvocato generale Bobek nelle stesse cause (EU:C:2021:403, paragrafi da 48 a 66 e da 73 a 129) (in prosieguo: le «conclusioni presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA]»). 26 Punti da 69 a 72 della sentenza G e a. 27 Conclusioni presentate nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a . (da C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:403, paragrafi da 63 a 66). 28 V. conclusioni presentate nella causa [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 90. 29 V., ad esempio, sentenze del 9 marzo 1978, Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49, punti 22 e 23), e dell'8 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] (C‑409/06, EU:C:2010:503, punti 56 e 57). 30 V, al riguardo, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 90 e giurisprudenza citata). 31 Sentenza del 26 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e HG/Commissione (C‑542/18 RX‑II e C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232, punto 75). 32 Corte EDU, 1° dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] c. Islanda (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418, §§ da 244 a 252). 33 V., in particolare, sentenze del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (C‑487/19, EU:C:2021:798, punto 130), e del 29 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑132/20, EU:C:2022:235, punto 122). 34 Sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Prosecuzione dell’incarico di un giudice) (C‑718/21, EU:C:2023:1015, punti da 30 a 78). 35 Ibidem, punto 60 e giurisprudenza citata. 36 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata. 37 Sentenze del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente) (C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033), e del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente) (C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100). 38 V., in particolare, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru (C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198). 39 V. sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586). 40 V., a tale proposito, le mie conclusioni presentate nella causa M.D. (C‑819/21, EU:C:2023:386, paragrafi da 30 a 34). 41 V., a tale riguardo, sentenze del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente) (C‑354/20 PPU e C‑412/20 PPU, EU:C:2020:1033, punti da 41 a 43), e del 22 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Giudice costituito per legge nello Stato membro emittente) (C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, punti 63 e da 82 a 102). 42 V., al riguardo, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 69 e giurisprudenza citata). 43 V., al riguardo, sentenza del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA] (C‑64/16, EU:C:2018:117, punto 36 e giurisprudenza citata). 44 V., ad esempio, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 71). 45 V., recentemente, sentenza del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C‑369/23, EU:C:2024:1043, punto 30 e giurisprudenza citata). 46 Ibidem, punto 31 e giurisprudenza citata. 47 C‑17/00, EU:C:2001:366, paragrafo 93, con riferimento agli scritti del giurista P. Calamandrei. 48 V. in particolare, conclusioni presentate dall’avvocato generale Hogan nella causa Banco de Santander (C‑274/14, EU:C:2019:802, paragrafo 31); conclusioni presentate dall’avvocato generale Bobek nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑546/18, EU:C:2021:219, paragrafo 64); conclusioni presentate dall’avvocato generale Tanchev nella causa A.B. e a . ( Nomina di giudici della Corte suprema – Ricorsi) (C‑824/18, EU:C:2020:1053, paragrafo 134), e le conclusioni presentate dall’avvocato generale Ćapeta nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑369/23, EU:C:2024:612, paragrafo 28). 49 V, in particolare, Corte EDU, 23 novembre 2023 Wałęsa c. Poland (CE:ECHR:2023:1123JUD005084921, § 180). 50 V., ad esempio, sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) (C-204/21, EU:C:2023:442, punto 78 e giurisprudenza citata). 51 V. ibidem, punto 228 e giurisprudenza citata. 52 V., recentemente, sentenze del 3 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑283/24, EU:C:2025:236, punto 37 e giurisprudenza citata). 53 A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che l’obbligo di interpretazione conforme impone ai giudici nazionali, compresi quelli di ultima istanza, di modificare, se del caso, una giurisprudenza nazionale consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto interno incompatibile con gli obiettivi del diritto dell’Unione. Pertanto, un giudice nazionale non può, in particolare, ritenere con ragione di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione per il solo fatto che tale disposizione è stata costantemente interpretata in un senso che non è compatibile con tale diritto. V., a tal proposito, sentenza del 30 aprile 2025, CT (C‑370/24, EU:C:2025:300, punti 44 e 45 e giurisprudenza citata). 54 V., con ulteriori riferimenti, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 58).