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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00596/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, in data 21 gennaio 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli, il 4 maggio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al concorso nel tentativo di furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose e loro contestato con recidiva qualificata: fatto contestato come commesso il 9 gennaio 2021 in Napoli, presso lo studio del commercialista dott. [OSCURATO:PERSONA], sito nell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] dei Pisani n. 25 a Napoli.

La riferibilità ai tre imputati della condotta criminosa risulta pacifica, avendo gli stessi ammesso di averla posta in essere già in sede di interrogatorio di garanzia; di tal che, se si eccettua un unico motivo di doglianza rassegnato per conto . di [OSCURATO:PERSONA] (che la Corte di merito dichiarava inammissibile per genericità), i motivi di appello si concentravano sulla prospettazione della qualificazione della condotta come desistenza volontaria ex art. 56, comma 3, cod. pen.; sulla riqualificazione del delitto in tentativo di furto semplice, in relazione alla non qualificabilità di uno studio professionale come "privata dimora"; nonché sul trattamento sanzionatorio.

La Corte partenopea disattendeva tutti i motivi di lagnanza così articolati, confermando la sentenza di condanna emessa in primo grado.

2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto articolato in tre motivi.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esclusione dell'ipotesi della desistenza .volontaria.

Ripercorrendo sinteticamente la sequenza dei fatti, i deducenti affermano che l'azione criminosa non fu proseguita per una scelta volontaria degli autori, caratterizzata da libertà interiore e indipendente da circostanze esterne.

La tesi della desistenza volontaria é sostenuta anche in relazione al tempo prolungato in cui i tre rimasero nel locale, arrestando la loro condotta dopo un considerevole lasso di tempo; certamente tale condotta non fu interrotta dall'intervento delle forze dell'ordine: i tre imputati venivano infatti trovati dagli operanti già nell'androne del palazzo; inoltre, in base alla dinamica degli eventi, il rumore che il teste [OSCURATO:PERSONA] (abitante dell'appartamento posto di fronte allo studio teatro della vicenda) aveva provocato con il lucchetto non poteva costituire il fattore esterno che indusse i tre uomini ad interrompere l'azione criminosa.

Si censura poi l'iter argonnentativo della sentenza impugnata, che ricalca per relationem la motivazione resa sul punto dalla sentenza di primo grado, si affida a mere formule di stile e non offre specifiche risposte alle molteplici censure mosse dalla difesa.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ancora sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la qualificazione dello studio professionale ove avvenne l'azione come "privata dimora" ai fini di cui all'art. 624-bis cod.pen.: richiamando la sentenza a Sezioni Unite n. 31345/2017, i ricorrenti evidenziano che non possono qualificarsi come "privata dimora" i luoghi nei quali non si svolgano, se non occasionalmente, atti della vita privata, e in cui quindi non vi sia una destinazione alla permanenza o al soggiorno delle persone; inoltre, nel caso di uno studio professionale, vi é libertà di accesso per una pluralità di soggetti, anche senza il preventivo consenso dell'avente diritto, ciò che esclude ulteriormente il carattere di riservatezza tipico della privata dimora.

Non é perciò condivisibile la motivazione della sentenza impugnata sul punto.

2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento alla mancata esclusione della recidiva contestata (avendo la Corte di merito omesso di valutare se la reiterazione dell'illecito sia espressione di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell'autore, con particolare riguardo alle date degli ultimi reati commessi sia dall'Elia che dall'Avallone), nonché al diniego del riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, in relazione al quale i ricorrenti reputano non sufficiente la sussistenza della recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.

Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nei reati di danno a forma libera, é configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento: si veda, tra le tante, Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435, relativa a una fattispecie di tentato furto in appartamento, in cui le imputate si erano introdotte nell'abitazione dopo aver effranto la serratura della porta d'ingresso, poi fuggendo via senza sottrarre nulla, in relazione alla quale la Corte ha escluso, in applicazione del principio, il rilievo dell'intervento della persona offesa nel decorso causale (in senso conforme, tra le tante, Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269797).

Ciò risulta nella specie dirimente, avuto riguardo al fatto, del tutto assodato, che i tre imputati si erano introdotti, esercitando violenza sulle cose, nello studio professionale e vi si erano trattenuti, così ponendo in essere atti idonei diretti in modo non equivoco alla realizzazione del delitto di furto; peraltro, a ciò deve aggiungersi che, in base alla descrizione dei fatti operata dalla Corte di merito, il rumore provocato con il lucchetto dal vicino di appartamento aveva certamente segnalato la sua presenza in casa, tant'é che gli imputati, resisi conto della cosa, avevano posto la mano sullo spioncino per impedirgli di vedere (pag. 5 sentenza impugnata); pertanto, in aggiunta a quanto si é detto, risulta motivata in modo pertinente anche la circostanza che la deliberazione dei tre soggetti non fu affatto libera, diversamente da quanto sostenuto nei motivi di ricorso.

2. E' infondato il secondo motivo di doglianza.

E' ben vero che, secondo la sentenza a Sezioni Unite D'Amico (n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076), rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.

Ma, proprio in aderenza a tale principio, la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo l'intervento del Consesso apicale (il riferimento é, in specie, a Sez. 5, Sentenza n. 34475 del 21/06/2018, Tako, Rv. 273633) ha chiarito - in termini cui questo Collegio aderisce - che deve ritenersi corretta la qualificazione ex art. 624-bis cod. pen. del furto commesso di notte all'interno di uno studio legale (ossia in una ipotesi del tutto similare a quella che occupa), ricorrendo i presupposti dello ius excludendi alios, dell'accesso non indiscriminato al pubblico e della presenza costante di persone, anche eventualmente in orario notturno, essendo il titolare libero di accedervi in qualunque momento della giornata.

Considerato che nel caso di cui trattasi l'orario in cui si svolgeva l'azione criminosa si collocava attorno alle ore 19.00, sussistono a maggior motivo fondate ragioni per assimilare il luogo ove si svolse la condotta contestata alla richiamata nozione di "privata dimora".

3. Manifestamente infondate sono, infine, le doglianze sul trattamento sanzionatorio, contenute nel terzo motivo di ricorso.

Quanto alla mancata esclusione della recidiva plurima, pur alla luce del dictum di Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690, essa é stata adeguatamente motivata dalla Corte di merito sottolineando le modalità dell'azione (ed anche degli attrezzi usati), sintomatiche di professionalità nella condotta criminosa.

Quanto al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, una volta confermata la recidiva qualificata, non hanno pregio le censure dei ricorrenti in ordine al divieto di bilanciamento in prevalenza delle attenuanti generiche (art. 69, comma 4, cod. pen.), non rientrando del resto la fattispecie di reato contestata fra quelle per le quali la Corte costituzionale ha reputato tale divieto costituzionalmente illegittimo; ma, al di là di tale aspetto, ed a fronte dell'adeguato - e certamente non arbitrario - percorso argomentativo offerto sul punto dalla Corte partenopea, deve rammentarsi comunque che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, in data 21 gennaio 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli, il 4 maggio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al concorso nel tentativo di furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose e loro contestato con recidiva qualificata: fatto contestato come commesso il 9 gennaio 2021 in Napoli, presso lo studio del commercialista dott. [OSCURATO:PERSONA], sito nell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] dei Pisani n. 25 a Napoli. La riferibilità ai tre imputati della condotta criminosa risulta pacifica, avendo gli stessi ammesso di averla posta in essere già in sede di interrogatorio di garanzia; di tal che, se si eccettua un unico motivo di doglianza rassegnato per conto . di [OSCURATO:PERSONA] (che la Corte di merito dichiarava inammissibile per genericità), i motivi di appello si concentravano sulla prospettazione della qualificazione della condotta come desistenza volontaria ex art. 56, comma 3, cod. pen.; sulla riqualificazione del delitto in tentativo di furto semplice, in relazione alla non qualificabilità di uno studio professionale come "privata dimora"; nonché sul trattamento sanzionatorio. La Corte partenopea disattendeva tutti i motivi di lagnanza così articolati, confermando la sentenza di condanna emessa in primo grado. 2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esclusione dell'ipotesi della desistenza .volontaria. Ripercorrendo sinteticamente la sequenza dei fatti, i deducenti affermano che l'azione criminosa non fu proseguita per una scelta volontaria degli autori, caratterizzata da libertà interiore e indipendente da circostanze esterne. La tesi della desistenza volontaria é sostenuta anche in relazione al tempo prolungato in cui i tre rimasero nel locale, arrestando la loro condotta dopo un considerevole lasso di tempo; certamente tale condotta non fu interrotta dall'intervento delle forze dell'ordine: i tre imputati venivano infatti trovati dagli operanti già nell'androne del palazzo; inoltre, in base alla dinamica degli eventi, il rumore che il teste [OSCURATO:PERSONA] (abitante dell'appartamento posto di fronte allo studio teatro della vicenda) aveva provocato con il lucchetto non poteva costituire il fattore esterno che indusse i tre uomini ad interrompere l'azione criminosa. Si censura poi l'iter argonnentativo della sentenza impugnata, che ricalca per relationem la motivazione resa sul punto dalla sentenza di primo grado, si affida a mere formule di stile e non offre specifiche risposte alle molteplici censure mosse dalla difesa. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ancora sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la qualificazione dello studio professionale ove avvenne l'azione come "privata dimora" ai fini di cui all'art. 624-bis cod.pen.: richiamando la sentenza a Sezioni Unite n. 31345/2017, i ricorrenti evidenziano che non possono qualificarsi come "privata dimora" i luoghi nei quali non si svolgano, se non occasionalmente, atti della vita privata, e in cui quindi non vi sia una destinazione alla permanenza o al soggiorno delle persone; inoltre, nel caso di uno studio professionale, vi é libertà di accesso per una pluralità di soggetti, anche senza il preventivo consenso dell'avente diritto, ciò che esclude ulteriormente il carattere di riservatezza tipico della privata dimora. Non é perciò condivisibile la motivazione della sentenza impugnata sul punto. 2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, in particolare con riferimento alla mancata esclusione della recidiva contestata (avendo la Corte di merito omesso di valutare se la reiterazione dell'illecito sia espressione di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell'autore, con particolare riguardo alle date degli ultimi reati commessi sia dall'Elia che dall'Avallone), nonché al diniego del riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, in relazione al quale i ricorrenti reputano non sufficiente la sussistenza della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nei reati di danno a forma libera, é configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento: si veda, tra le tante, Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435, relativa a una fattispecie di tentato furto in appartamento, in cui le imputate si erano introdotte nell'abitazione dopo aver effranto la serratura della porta d'ingresso, poi fuggendo via senza sottrarre nulla, in relazione alla quale la Corte ha escluso, in applicazione del principio, il rilievo dell'intervento della persona offesa nel decorso causale (in senso conforme, tra le tante, Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269797). Ciò risulta nella specie dirimente, avuto riguardo al fatto, del tutto assodato, che i tre imputati si erano introdotti, esercitando violenza sulle cose, nello studio professionale e vi si erano trattenuti, così ponendo in essere atti idonei diretti in modo non equivoco alla realizzazione del delitto di furto; peraltro, a ciò deve aggiungersi che, in base alla descrizione dei fatti operata dalla Corte di merito, il rumore provocato con il lucchetto dal vicino di appartamento aveva certamente segnalato la sua presenza in casa, tant'é che gli imputati, resisi conto della cosa, avevano posto la mano sullo spioncino per impedirgli di vedere (pag. 5 sentenza impugnata); pertanto, in aggiunta a quanto si é detto, risulta motivata in modo pertinente anche la circostanza che la deliberazione dei tre soggetti non fu affatto libera, diversamente da quanto sostenuto nei motivi di ricorso. 2. E' infondato il secondo motivo di doglianza. E' ben vero che, secondo la sentenza a Sezioni Unite D'Amico (n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076), rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. Ma, proprio in aderenza a tale principio, la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo l'intervento del Consesso apicale (il riferimento é, in specie, a Sez. 5, Sentenza n. 34475 del 21/06/2018, Tako, Rv. 273633) ha chiarito - in termini cui questo Collegio aderisce - che deve ritenersi corretta la qualificazione ex art. 624-bis cod. pen. del furto commesso di notte all'interno di uno studio legale (ossia in una ipotesi del tutto similare a quella che occupa), ricorrendo i presupposti dello ius excludendi alios, dell'accesso non indiscriminato al pubblico e della presenza costante di persone, anche eventualmente in orario notturno, essendo il titolare libero di accedervi in qualunque momento della giornata. Considerato che nel caso di cui trattasi l'orario in cui si svolgeva l'azione criminosa si collocava attorno alle ore 19.00, sussistono a maggior motivo fondate ragioni per assimilare il luogo ove si svolse la condotta contestata alla richiamata nozione di "privata dimora". 3. Manifestamente infondate sono, infine, le doglianze sul trattamento sanzionatorio, contenute nel terzo motivo di ricorso. Quanto alla mancata esclusione della recidiva plurima, pur alla luce del dictum di Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690, essa é stata adeguatamente motivata dalla Corte di merito sottolineando le modalità dell'azione (ed anche degli attrezzi usati), sintomatiche di professionalità nella condotta criminosa. Quanto al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, una volta confermata la recidiva qualificata, non hanno pregio le censure dei ricorrenti in ordine al divieto di bilanciamento in prevalenza delle attenuanti generiche (art. 69, comma 4, cod. pen.), non rientrando del resto la fattispecie di reato contestata fra quelle per le quali la Corte costituzionale ha reputato tale divieto costituzionalmente illegittimo; ma, al di là di tale aspetto, ed a fronte dell'adeguato - e certamente non arbitrario - percorso argomentativo offerto sul punto dalla Corte partenopea, deve rammentarsi comunque che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna
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