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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25446/2026

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26 della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenzaimpugnata limitatamente al giudizio sulle circostanze attenuanti di cui all’art.62, n. 4), cod. pen. e della lieve entità del fatto di cui alla sentenza n. 86/2024della Corte Costituzionale e al loro bilanciamento con la recidiva, con rinvio pernuovo giudizio alla Corte d’appello di Torino.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 22 gennaio 2026 la Corte d’appello di Torino,in parziale riforma della sentenza emessa il 13 gennaio 2025 dal Tribunale diTorino, con la quale l’imputata [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata colpevole delreato di tentata rapina impropria aggravata, riqualificava il fatto nel reato dirapina impropria aggravata consumata e confermava nel resto l’appellatasentenza.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando seimotivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 56 e 628,secondo comma, cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione all’erroneaqualificazione del fatto come rapina impropria consumata, rispetto all’originariaimputazione di rapina impropria tentata.Rassegnava che la Corte d’appello aveva motivato la riqualificazionegiuridica del fatto in pejus affermando che ai fini della consumazione dellarapina impropria era sufficiente la mera sottrazione della cosa, non essendonecessario l’impossessamento, e che nel caso di specie, all’atto del controllodell’imputata all’uscita del supermercato, la condotta di sottrazione risultava giàcompiuta.Assumeva che tale interpretazione era in contrasto con il principio,consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale era configurabileil tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto attiidonei alla sottrazione, non portati a compimento per cause indipendenti dallapropria volontà, avesse adoperato violenza o minaccia per assicurarsil’impunità.Deduceva che erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che nellaspecie la sottrazione fosse stata già portata a compimento al momentodell’intervento del personale di vigilanza del supermercato, considerato che laricorrente non era mai uscita dalla sfera di controllo degli agenti addetti allavigilanza i quali, prima di bloccarla in prossimità dell’uscita dell’eserciziocommerciale, l’avevano costantemente monitorata, in tal modo impedendo chela condotta di sottrazione fosse portata a compimento.2.2.

Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 131-bis cod.pen.Rassegnava che la Corte territoriale aveva escluso tale causa di nonpunibilità in ragione della ritenuta abitualità del comportamento dell’imputata, acarico della quale risultavano plurimi precedenti “per reati predatori”.Deduceva che tale motivazione non considerava adeguatamente laspecificità della situazione personale della ricorrente, considerato che iprecedenti penali a carico di quest’ultima, pur aventi ad oggetto reati predatori,evidenziavano condotte tutte caratterizzate da un modus operandi e da unoggetto (sovente generi alimentari) che denotavano, più che una sceltadelinquenziale, un persistente stato di necessità e di disagio sociale, circostanzache doveva essere ritenuta di rilievo ai fini della valutazione della particolaretenuità dell’offesa.Assumeva, inoltre, che la Corte territoriale aveva considerato fra iprecedenti a carico della ricorrente anche un’archiviazione per particolaretenuità del fatto risalente al 2023 che, pur potendo essere considerata ai finidella valutazione dell’abitualità della condotta delittuosa, avrebbe richiesto unaCorte d’appello ne aveva semplicemente fatto cenno.Concludeva sul punto affermando che la Corte di merito non aveva fornitouna motivazione logica e sufficiente per escludere la non abitualità delcomportamento dell’imputata.2.3.

Con il terzo motivo deduceva violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale,assumendo che la Corte territoriale aveva omesso di effettuare una valutazioneconcreta e individualizzante della posizione della ricorrente in relazione alritenuto radicamento della sua scelta delinquenziale e alla ritenuta progressionecriminosa caratterizzante le condotte dalla medesima poste in essere, nonessendosi confrontata con lo stato di bisogno nel quale la [OSCURATO:PERSONA] versava.2.4.

Con il quarto motivo deduceva violazione di legge in relazione algiudizio di bilanciamento delle circostanze, affermando che la Corte d’appellonon correttamente aveva ritenuto che il disposto di cui all’art. 69, quartocomma, cod. pen. fosse ostativo alla formulazione di un giudizio dibilanciamento fra le attenuanti e la recidiva più favorevole rispetto a quelloespresso dal Tribunale in termini di equivalenza, considerato che la CorteCostituzionale, con diverse pronunce, aveva dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevedevail divieto di prevalenza di specifiche circostanze attenuanti sulla recidiva di cuiall’art. 99, quarto comma, cod. pen.2.5.

Con il quinto motivo deduceva illogicità e contraddittorietà dellamotivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuantedella lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86del 2024, nonché violazione degli artt. 628 e 62, n. 4), cod. pen.Esponeva che la Corte territoriale aveva escluso l’applicazionedell’attenuante richiamando la rilevante aggressività della condotta,concretatasi in ripetuti spintoni con i quali aveva colpito l’addetto alla sicurezzae il direttore del supermercato nel tentativo di guadagnare la fuga, in tal modoomettendo di effettuare una valutazione complessiva del fatto che tenesseconto anche dell’esiguo valore (euro 147,14) dei beni sottratti, della contenutaviolenza concretatasi in una banale spinta di entità quasi impercettibile e delcontesto in cui la violenza medesima era stata esercitata.2.6.

Con il sesto motivo deduceva violazione dell’art. 69, quartocomma, cod. pen. in relazione alla quantificazione della pena, assumendo chenon correttamente la Corte di merito aveva ritenuto il disposto di cui all’art. 69,quarto comma, cod. pen. ostativo alla formulazione di un giudizio di prevalenzadelle attenuanti riconosciute rispetto alla recidiva, considerato che la CorteCostituzionale, con la sentenza n. 338 del 2023, aveva dichiarato l’illegittimitàcostituzionale della citata disposizione nella parte in cui prevedeva il divieto diprevalenza della circostanza di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. (nella speciericonosciuta insieme alle circostanze attenuanti generiche) sulla recidiva di cuiall’art. 99, quarto comma, cod. pen.Deduceva, per altro verso, che la riqualificazione del fatto come rapinaconsumata avrebbe imposto un nuovo calcolo della pena, che era stato omesso,così che la pena risultava determinata in modo non trasparente e non motivato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.Si deve premettere che la ricorrente è stata bloccata dagli addetti allavigilanza del supermercato mentre, tenendo indosso i beni sottratti dagliscaffali, aveva già superato la barriera delle casse e si accingeva a uscire dailocali dell’esercizio commerciale per immettersi sulla pubblica via (la circostanzarisulta dalla motivazione delle due sentenze di merito e non viene contestata,nella sua oggettività, dalla difesa).Ciò premesso, deve essere richiamato il principio, già espresso da questaSezione e al quale il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, ai finidella consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario chel'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendosufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cuisussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale divigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successivaacquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (in tal sensoSez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 – 01).In motivazione la Suprema Corte:- ha rilevato che “la rapina impropria si consuma con la sottrazione delbene. a differenza della rapina propria ex art. 628, comma 1, cod. pen., per lacui consumazione - come per il furto - è necessaria la verificazione dell'eventodell'impossessamento della cosa mobile altrui, per la consumazione della rapinaimpropria è invece sufficiente il solo perfezionamento della sottrazione (Sez. 2,n. 11135 del 22/2/2017, Rv. 269858)”;- ha richiamato Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153, conla quale era stato osservato “che, poiché il comma secondo dell'art. 628 c.p. fariferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, deveritenersi che il delitto di rapina impropria si perfeziona anche se il reo usiviolenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pureper breve tempo, della disponibilità autonoma dello stesso”;- ha precisato che “è configurabile, invece, il tentativo di rapina improprianel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione dellacosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propriavolontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità”;- ha ulteriormente precisato “che il controllo del personale di vigilanza nonrileva al fine della sussistenza della sottrazione del bene ma incide soltanto sulconseguente momento dell'impossessamento, atteso che sotto la sorveglianzaaltrui ciò che viene ad essere impedita non è l'apprensione del bene mal'acquisizione di un'autonoma disponibilità del bene”, richiamando anchel’orientamento giurisprudenziale, espresso in tema di furto (cfr. Sez.

U, n.52117 del 17.7.2014, Rv 261186), fattispecie della quale costituiscono elementicostitutivi sia l'impossessamento che la sottrazione del bene, secondo il quale lavigilanza della persona offesa o del personale incaricato della sorveglianzaimpedisce l'impossessamento ma non dunque la sottrazione, considerato che“l'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postula ilconseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonomaed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente.

Sicché, laddoveesso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della personaoffesa e dall'intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione delbene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo delsoggetto passivo, l'incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazionedel reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo".Ciò premesso, deve ritenersi che la Corte d’appello, con la sentenzaimpugnata, abbia fatto corretta applicazione dei richiamati principi, osservandocongruamente che “quando l’imputata è stata controllata all’uscita delsupermercato, era già terminata la condotta di sottrazione ed era compiutal’azione di violenza nei confronti dell’addetto alla sicurezza” (v. pag. 3 delprovvedimento impugnato).Restano, pertanto, esclusi i vizi di violazione di legge e di motivazionedenunciati.2.

Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.La Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto, ai sensi e pergli effetti di cui all’art. 131-bis cod. pen., osservando che, pur prescindendodalla riqualificazione del fatto come rapina consumata (che prevede, nel minimoedittale, una pena superiore a due anni, tale pertanto da rendere inapplicabilel’invocata causa di non punibilità), doveva essere ritenuta l’abitualità delcomportamento dell’imputata, che era gravata da plurimi precedenti per reatipredatori e in particolare per due rapine (una consumata e l’altra tentata)commesse nel 2017 e nel 2021, e nei confronti della quale era statapronunciata sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto per unulteriore reato commesso nel 2023.Deve qui essere richiamato il consolidato orientamento del Giudice dilegittimità, condiviso dal Collegio, secondo il quale, in tema di non punibilità perla particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamentoabituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui siprocede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole,incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, con esclusione,tuttavia, di quelli estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen.,conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale dellacondanna (v., ex multis, Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana,Rv. 286175 – 02).La difesa, al riguardo, invoca i motivi a delinquere che avevanocaratterizzato le condotte precedenti e in particolare la situazione di disagiosociale nella quale versava l’imputata.Si deve, in proposito, osservare che il disposto dell’art. 131-bis cod. pen.non prevede che nell’ambito della valutazione dell’abitualità del comportamentodell’agente vengano considerati i motivi a delinquere in relazione a precedenticondotte di rilievo penale già fatte oggetto di accertamento irrevocabile, motivia delinquere che, sotto altro profilo, sono stati dalla difesa fatti oggetto di unamera deduzione, peraltro rassegnata in maniera del tutto generica.Non sussiste, pertanto, l’invocato vizio di violazione di legge.3.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.La Corte di merito, invero, ha reso una motivazione immune da vizi inrelazione alla ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale, avendo fattocongruo richiamo ai due precedenti a carico dell’imputata per il reato di rapina ealla sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto in relazione aldelitto di furto, elementi dai quali ha tratto conseguenze improntate a logica inpunto di maggior pericolosità sociale della ricorrente, richiamando al riguardo la“serrata successione cronologica dei fatti” e “l’assenza di qualsiasi tentativo dimutare lo stile di vita nonostante la fiducia accordata mediante la concessionedi svariati benefici di natura sostanziale, processuale”, circostanze indicative delfatto che “l’imputata non ha tratto il benché minimo insegnamento dallepassate esperienze giudiziarie”, dando prova “del profondo radicamento dellasua scelta delinquenziale”, indicativa di “una indubbia progressione criminosa”(v. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).Si deve ritenere, pertanto, che la Corte d’appello abbia reso specifica eadeguata motivazione in relazione alla ritenuta maggiore pericolosità socialedell’imputata.4.

Il quarto motivo è infondato.La Corte territoriale ha in effetti errato nel ritenere, in virtù del disposto dicui all’art. 69, quarto comma, cod. pen., l’impossibilità di formulare un piùfavorevole giudizio di bilanciamento fra le circostanze riconosciute, dovendosiconsiderare che con sentenza del 21 giugno 2023, n. 141, la CorteCostituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quartocomma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza dellacircostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. sulla recidiva di cuiall’art. 99, quarto comma, cod. pen.E nondimeno il ricorrente risulta carente di interesse in relazione al motivoin trattazione, se si considera che pur applicando la detta attenuante, previogiudizio di bilanciamento in termini di prevalenza sulla recidiva qualificata, lapena finale risulterebbe la stessa applicata dai giudici di merito.In particolare, la pena inflitta all’imputata è stata dal Tribunale cosìdeterminata: pena base anni cinque di reclusione ed euro 927,00 di multa,ridotta ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 618,00 di multa per lafattispecie tentata, ulteriormente ridotta per il rito ad anni due, mesi due egiorni venti di reclusione ed euro 412,00 di multa.Con l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod.pen. nella massima estensione, e considerando la fattispecie consumata comeriqualificata dalla Corte territoriale, la pena da infliggere alla ricorrente sarebbecosì determinata; pena base anni cinque di reclusione ed euro 927,00 di multa,ridotta ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 618,00 di multa ex art.62, n. 4), cod. pen., ulteriormente ridotta per il rito ad anni due, mesi due egiorni venti di reclusione ed euro 412,00 di multa.Si tratterebbe, pertanto, della stessa pena inflitta dal Tribunale econfermata dalla Corte d’appello; di qui la carenza di interesse del ricorrente inrelazione al presente motivo di ricorso.5.

Il quinto motivo, con il quale ci si duole della mancata applicazione dellacircostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della CorteCostituzionale n. 86 del 2024, è manifestamente infondato.La Corte d’appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione aldiniego della invocata attenuante, richiamando congruamente la “rilevanteaggressività con cui la donna ha reagito nei confronti dell’addetto alla sicurezzae al direttore del supermercato che colpì con ripetuti spintoni per guadagnarsi lafuga”, nonché “l’intensità e la forza con cui l’imputata ha posto in essere lareazione” (v. pag. 5 della sentenza impugnata), e traendo da tali daticonseguenze non illogiche in relazione alla ritenuta impossibilità di valutarecome minima l’offensività del fatto.6.

Il sesto motivo è manifestamente infondato.In relazione alla dedotta violazione dell’art. 69, quarto comma, cod. pen.devono essere richiamate, nella presente sede, le considerazioni svolte in sededi trattazione del quarto motivo di ricorso.Quanto alle osservazioni della difesa concernenti il calcolo della pena finalesi deve osservare che la Corte d’appello, pur riqualificando il fatto nell’ipotesiconsumata, in assenza di impugnazione del pubblico ministero e inconsiderazione del conseguente divieto di reformatio in peius ha mantenutoferma la pena inflitta all’esito del giudizio di primo grado, dunque facendoimplicito riferimento al calcolo della stessa effettuato dal Tribunale in manieraesplicita e corretta.7.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato; ilricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento della sentenzaimpugnata limitatamente al giudizio sulle circostanze attenuanti di cui all’art.62, n. 4), cod. pen. e della lieve entità del fatto di cui alla sentenza n. 86/2024della Corte Costituzionale e al loro bilanciamento con la recidiva, con rinvio pernuovo giudizio alla Corte d’appello di Torino.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 22 gennaio 2026 la Corte d’appello di Torino,in parziale riforma della sentenza emessa il 13 gennaio 2025 dal Tribunale diTorino, con la quale l’imputata [OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata colpevole delreato di tentata rapina impropria aggravata, riqualificava il fatto nel reato dirapina impropria aggravata consumata e confermava nel resto l’appellatasentenza.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputata, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando seimotivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 56 e 628,secondo comma, cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione all’erroneaqualificazione del fatto come rapina impropria consumata, rispetto all’originariaimputazione di rapina impropria tentata.Rassegnava che la Corte d’appello aveva motivato la riqualificazionegiuridica del fatto in pejus affermando che ai fini della consumazione dellarapina impropria era sufficiente la mera sottrazione della cosa, non essendonecessario l’impossessamento, e che nel caso di specie, all’atto del controllodell’imputata all’uscita del supermercato, la condotta di sottrazione risultava giàcompiuta.Assumeva che tale interpretazione era in contrasto con il principio,consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale era configurabileil tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto attiidonei alla sottrazione, non portati a compimento per cause indipendenti dallapropria volontà, avesse adoperato violenza o minaccia per assicurarsil’impunità.Deduceva che erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che nellaspecie la sottrazione fosse stata già portata a compimento al momentodell’intervento del personale di vigilanza del supermercato, considerato che laricorrente non era mai uscita dalla sfera di controllo degli agenti addetti allavigilanza i quali, prima di bloccarla in prossimità dell’uscita dell’eserciziocommerciale, l’avevano costantemente monitorata, in tal modo impedendo chela condotta di sottrazione fosse portata a compimento.2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 131-bis cod.pen.Rassegnava che la Corte territoriale aveva escluso tale causa di nonpunibilità in ragione della ritenuta abitualità del comportamento dell’imputata, acarico della quale risultavano plurimi precedenti “per reati predatori”.Deduceva che tale motivazione non considerava adeguatamente laspecificità della situazione personale della ricorrente, considerato che iprecedenti penali a carico di quest’ultima, pur aventi ad oggetto reati predatori,evidenziavano condotte tutte caratterizzate da un modus operandi e da unoggetto (sovente generi alimentari) che denotavano, più che una sceltadelinquenziale, un persistente stato di necessità e di disagio sociale, circostanzache doveva essere ritenuta di rilievo ai fini della valutazione della particolaretenuità dell’offesa.Assumeva, inoltre, che la Corte territoriale aveva considerato fra iprecedenti a carico della ricorrente anche un’archiviazione per particolaretenuità del fatto risalente al 2023 che, pur potendo essere considerata ai finidella valutazione dell’abitualità della condotta delittuosa, avrebbe richiesto unaCorte d’appello ne aveva semplicemente fatto cenno.Concludeva sul punto affermando che la Corte di merito non aveva fornitouna motivazione logica e sufficiente per escludere la non abitualità delcomportamento dell’imputata.2.3. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale,assumendo che la Corte territoriale aveva omesso di effettuare una valutazioneconcreta e individualizzante della posizione della ricorrente in relazione alritenuto radicamento della sua scelta delinquenziale e alla ritenuta progressionecriminosa caratterizzante le condotte dalla medesima poste in essere, nonessendosi confrontata con lo stato di bisogno nel quale la [OSCURATO:PERSONA] versava.2.4. Con il quarto motivo deduceva violazione di legge in relazione algiudizio di bilanciamento delle circostanze, affermando che la Corte d’appellonon correttamente aveva ritenuto che il disposto di cui all’art. 69, quartocomma, cod. pen. fosse ostativo alla formulazione di un giudizio dibilanciamento fra le attenuanti e la recidiva più favorevole rispetto a quelloespresso dal Tribunale in termini di equivalenza, considerato che la CorteCostituzionale, con diverse pronunce, aveva dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevedevail divieto di prevalenza di specifiche circostanze attenuanti sulla recidiva di cuiall’art. 99, quarto comma, cod. pen.2.5. Con il quinto motivo deduceva illogicità e contraddittorietà dellamotivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuantedella lieve entità del fatto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 86del 2024, nonché violazione degli artt. 628 e 62, n. 4), cod. pen.Esponeva che la Corte territoriale aveva escluso l’applicazionedell’attenuante richiamando la rilevante aggressività della condotta,concretatasi in ripetuti spintoni con i quali aveva colpito l’addetto alla sicurezzae il direttore del supermercato nel tentativo di guadagnare la fuga, in tal modoomettendo di effettuare una valutazione complessiva del fatto che tenesseconto anche dell’esiguo valore (euro 147,14) dei beni sottratti, della contenutaviolenza concretatasi in una banale spinta di entità quasi impercettibile e delcontesto in cui la violenza medesima era stata esercitata.2.6. Con il sesto motivo deduceva violazione dell’art. 69, quartocomma, cod. pen. in relazione alla quantificazione della pena, assumendo chenon correttamente la Corte di merito aveva ritenuto il disposto di cui all’art. 69,quarto comma, cod. pen. ostativo alla formulazione di un giudizio di prevalenzadelle attenuanti riconosciute rispetto alla recidiva, considerato che la CorteCostituzionale, con la sentenza n. 338 del 2023, aveva dichiarato l’illegittimitàcostituzionale della citata disposizione nella parte in cui prevedeva il divieto diprevalenza della circostanza di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. (nella speciericonosciuta insieme alle circostanze attenuanti generiche) sulla recidiva di cuiall’art. 99, quarto comma, cod. pen.Deduceva, per altro verso, che la riqualificazione del fatto come rapinaconsumata avrebbe imposto un nuovo calcolo della pena, che era stato omesso,così che la pena risultava determinata in modo non trasparente e non motivato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Si deve premettere che la ricorrente è stata bloccata dagli addetti allavigilanza del supermercato mentre, tenendo indosso i beni sottratti dagliscaffali, aveva già superato la barriera delle casse e si accingeva a uscire dailocali dell’esercizio commerciale per immettersi sulla pubblica via (la circostanzarisulta dalla motivazione delle due sentenze di merito e non viene contestata,nella sua oggettività, dalla difesa).Ciò premesso, deve essere richiamato il principio, già espresso da questaSezione e al quale il Collegio intende dare continuità, secondo il quale, ai finidella consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario chel'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendosufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cuisussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale divigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successivaacquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (in tal sensoSez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 – 01).In motivazione la Suprema Corte:- ha rilevato che “la rapina impropria si consuma con la sottrazione delbene. a differenza della rapina propria ex art. 628, comma 1, cod. pen., per lacui consumazione - come per il furto - è necessaria la verificazione dell'eventodell'impossessamento della cosa mobile altrui, per la consumazione della rapinaimpropria è invece sufficiente il solo perfezionamento della sottrazione (Sez. 2,n. 11135 del 22/2/2017, Rv. 269858)”;- ha richiamato Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153, conla quale era stato osservato “che, poiché il comma secondo dell'art. 628 c.p. fariferimento alla sola sottrazione e non anche all'impossessamento, deveritenersi che il delitto di rapina impropria si perfeziona anche se il reo usiviolenza dopo la mera apprensione del bene, senza il conseguimento, sia pureper breve tempo, della disponibilità autonoma dello stesso”;- ha precisato che “è configurabile, invece, il tentativo di rapina improprianel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione dellacosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propriavolontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità”;- ha ulteriormente precisato “che il controllo del personale di vigilanza nonrileva al fine della sussistenza della sottrazione del bene ma incide soltanto sulconseguente momento dell'impossessamento, atteso che sotto la sorveglianzaaltrui ciò che viene ad essere impedita non è l'apprensione del bene mal'acquisizione di un'autonoma disponibilità del bene”, richiamando anchel’orientamento giurisprudenziale, espresso in tema di furto (cfr. Sez. U, n.52117 del 17.7.2014, Rv 261186), fattispecie della quale costituiscono elementicostitutivi sia l'impossessamento che la sottrazione del bene, secondo il quale lavigilanza della persona offesa o del personale incaricato della sorveglianzaimpedisce l'impossessamento ma non dunque la sottrazione, considerato che“l'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postula ilconseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonomaed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente. Sicché, laddoveesso è escluso dalla concomitante vigilanza, attuale e immanente, della personaoffesa e dall'intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione delbene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo delsoggetto passivo, l'incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazionedel reato e circoscrive la condotta delittuosa nell'ambito del tentativo".Ciò premesso, deve ritenersi che la Corte d’appello, con la sentenzaimpugnata, abbia fatto corretta applicazione dei richiamati principi, osservandocongruamente che “quando l’imputata è stata controllata all’uscita delsupermercato, era già terminata la condotta di sottrazione ed era compiutal’azione di violenza nei confronti dell’addetto alla sicurezza” (v. pag. 3 delprovvedimento impugnato).Restano, pertanto, esclusi i vizi di violazione di legge e di motivazionedenunciati.2. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato.La Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto, ai sensi e pergli effetti di cui all’art. 131-bis cod. pen., osservando che, pur prescindendodalla riqualificazione del fatto come rapina consumata (che prevede, nel minimoedittale, una pena superiore a due anni, tale pertanto da rendere inapplicabilel’invocata causa di non punibilità), doveva essere ritenuta l’abitualità delcomportamento dell’imputata, che era gravata da plurimi precedenti per reatipredatori e in particolare per due rapine (una consumata e l’altra tentata)commesse nel 2017 e nel 2021, e nei confronti della quale era statapronunciata sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto per unulteriore reato commesso nel 2023.Deve qui essere richiamato il consolidato orientamento del Giudice dilegittimità, condiviso dal Collegio, secondo il quale, in tema di non punibilità perla particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamentoabituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui siprocede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole,incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, con esclusione,tuttavia, di quelli estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen.,conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale dellacondanna (v., ex multis, Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana,Rv. 286175 – 02).La difesa, al riguardo, invoca i motivi a delinquere che avevanocaratterizzato le condotte precedenti e in particolare la situazione di disagiosociale nella quale versava l’imputata.Si deve, in proposito, osservare che il disposto dell’art. 131-bis cod. pen.non prevede che nell’ambito della valutazione dell’abitualità del comportamentodell’agente vengano considerati i motivi a delinquere in relazione a precedenticondotte di rilievo penale già fatte oggetto di accertamento irrevocabile, motivia delinquere che, sotto altro profilo, sono stati dalla difesa fatti oggetto di unamera deduzione, peraltro rassegnata in maniera del tutto generica.Non sussiste, pertanto, l’invocato vizio di violazione di legge.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.La Corte di merito, invero, ha reso una motivazione immune da vizi inrelazione alla ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale, avendo fattocongruo richiamo ai due precedenti a carico dell’imputata per il reato di rapina ealla sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto in relazione aldelitto di furto, elementi dai quali ha tratto conseguenze improntate a logica inpunto di maggior pericolosità sociale della ricorrente, richiamando al riguardo la“serrata successione cronologica dei fatti” e “l’assenza di qualsiasi tentativo dimutare lo stile di vita nonostante la fiducia accordata mediante la concessionedi svariati benefici di natura sostanziale, processuale”, circostanze indicative delfatto che “l’imputata non ha tratto il benché minimo insegnamento dallepassate esperienze giudiziarie”, dando prova “del profondo radicamento dellasua scelta delinquenziale”, indicativa di “una indubbia progressione criminosa”(v. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).Si deve ritenere, pertanto, che la Corte d’appello abbia reso specifica eadeguata motivazione in relazione alla ritenuta maggiore pericolosità socialedell’imputata.4. Il quarto motivo è infondato.La Corte territoriale ha in effetti errato nel ritenere, in virtù del disposto dicui all’art. 69, quarto comma, cod. pen., l’impossibilità di formulare un piùfavorevole giudizio di bilanciamento fra le circostanze riconosciute, dovendosiconsiderare che con sentenza del 21 giugno 2023, n. 141, la CorteCostituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quartocomma, cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza dellacircostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. sulla recidiva di cuiall’art. 99, quarto comma, cod. pen.E nondimeno il ricorrente risulta carente di interesse in relazione al motivoin trattazione, se si considera che pur applicando la detta attenuante, previogiudizio di bilanciamento in termini di prevalenza sulla recidiva qualificata, lapena finale risulterebbe la stessa applicata dai giudici di merito.In particolare, la pena inflitta all’imputata è stata dal Tribunale cosìdeterminata: pena base anni cinque di reclusione ed euro 927,00 di multa,ridotta ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 618,00 di multa per lafattispecie tentata, ulteriormente ridotta per il rito ad anni due, mesi due egiorni venti di reclusione ed euro 412,00 di multa.Con l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod.pen. nella massima estensione, e considerando la fattispecie consumata comeriqualificata dalla Corte territoriale, la pena da infliggere alla ricorrente sarebbecosì determinata; pena base anni cinque di reclusione ed euro 927,00 di multa,ridotta ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 618,00 di multa ex art.62, n. 4), cod. pen., ulteriormente ridotta per il rito ad anni due, mesi due egiorni venti di reclusione ed euro 412,00 di multa.Si tratterebbe, pertanto, della stessa pena inflitta dal Tribunale econfermata dalla Corte d’appello; di qui la carenza di interesse del ricorrente inrelazione al presente motivo di ricorso.5. Il quinto motivo, con il quale ci si duole della mancata applicazione dellacircostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui alla sentenza della CorteCostituzionale n. 86 del 2024, è manifestamente infondato.La Corte d’appello ha reso una motivazione immune da vizi in relazione aldiniego della invocata attenuante, richiamando congruamente la “rilevanteaggressività con cui la donna ha reagito nei confronti dell’addetto alla sicurezzae al direttore del supermercato che colpì con ripetuti spintoni per guadagnarsi lafuga”, nonché “l’intensità e la forza con cui l’imputata ha posto in essere lareazione” (v. pag. 5 della sentenza impugnata), e traendo da tali daticonseguenze non illogiche in relazione alla ritenuta impossibilità di valutarecome minima l’offensività del fatto.6. Il sesto motivo è manifestamente infondato.In relazione alla dedotta violazione dell’art. 69, quarto comma, cod. pen.devono essere richiamate, nella presente sede, le considerazioni svolte in sededi trattazione del quarto motivo di ricorso.Quanto alle osservazioni della difesa concernenti il calcolo della pena finalesi deve osservare che la Corte d’appello, pur riqualificando il fatto nell’ipotesiconsumata, in assenza di impugnazione del pubblico ministero e inconsiderazione del conseguente divieto di reformatio in peius ha mantenutoferma la pena inflitta all’esito del giudizio di primo grado, dunque facendoimplicito riferimento al calcolo della stessa effettuato dal Tribunale in manieraesplicita e corretta.7. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere rigettato; ilricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini
Sentenza Cassazione n. 25446/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris