CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08946/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -985 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 728/2020 della CORTE D'APPELLO diudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15470/20211.- La Corte d’appello di Firenze ha accolto il gravame propoNsumtoer o sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 8946/2026dall’INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenutoData pubblicazione 09/04/2026non dovute per prescrizione le somme richieste dall’istitutoprevidenziale con avviso bonario a titolo di contributi dovuti perl’anno 2011 pari ad € 15.394,56 per sorte contributiva ed €4.254,38 per sanzioni, in conseguenza dell’iscrizione di ufficio allaGestione separata; la Corte d’appello ha accolto il motivo diimpugnazione con cui l’INPS aveva censurato la sentenza di primogrado, ritenendo non prescritto il credito contributivo: inparticolare, premesso che l’avviso bonario era pervenuto alcontribuente in data 30 agosto 2017, la Corte ha ritenuto nondecorso il termine quinquennale in quanto pur individuando qualedies a quo la data di scadenza del versamento dei contributi (9luglio 2012), come ritenuto dal Tribunale, ha attribuito alladichiarazione dei redditi presentata dal contribuente il 1° ottobre2012, quale atto ricognitivo del proprio debito contributivo, valoreinterruttivo della prescrizione, rilevando che il contribuente nelcompilare il quadro RR della dichiarazione ha riconosciuto il propriodebito contributivo, non provvedendo però al versamento dellerelative somme.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre AndreiPerekhodtsev con un unico motivo di censura.3.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) sicontesta violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2, commi26-31 e 3 comma 9, della legge n. 335 del 1995, 10, 13, 18 d. lgs.Numero registro generale 15470/2021n. 241 del 1997, 17, commi 1 e 2, d.P.R. n. 435 del 2001N, um2e,r o sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 8946/2026comma 1, d.P.R. n. 322 del 1998 e 36 bis, comma 2, lett. e) e 36Data pubblicazione 09/04/2026ter d.P.R. n. 600 del 1973, per erronea interpretazione delladisciplina della prescrizione, in quanto la prescrizione dei contributidovuti alla gestione separata INPS decorre dal momento in cuiscadono i termini per il versamento degli stessi.In sostanza, il ricorrente contesta la decisione della Corte diappello nella parte in cui ha affermato che la dichiarazione deiredditi presentata dal contribuente il 1° ottobre 2012, concompilazione del quadro RR, costituisce, quale atto ricognitivo daparte del contribuente del proprio debito contributivo, validainterruzione del termine quinquennale di prescrizione,contravvenendo così al principio di diritto affermato dalla SupremaCorte secondo cui la dichiarazione dei redditi non ha natura diricognizione di debito.2.- La censura deve essere dichiarata inammissibile perviolazione del requisito di specificità ricavabile dagli art. 360 e 366n. 4 c.p.c.La Corte di appello, infatti, ha fondato il gravame, in tema diprescrizione dei contributi, su una affermazione precisa, cioè chealla dichiarazione dei redditi del professionista, avendo eglicompilato il quadro RR, poteva essere attribuito effetto interruttivodella prescrizione, contenendo una ricognizione di debitocontributivo.A questa conclusione la Corte perviene non già in virtù dellamera presentazione della dichiarazione dei redditi, ma per lacompilazione al suo interno del quadro RR, che è quello che deveessere compilato per la quantificazione dei contributi dovuti allaGestione separata, attribuendo così il carattere di ricognizionedell’esistenza del debito contributivo non già alla dichiarazione deiredditi ma all’indicazione specifica del reddito prodotto in ragioneNumero registro generale 15470/2021Numero sezionale 985/2026dello svolgimento di attività professionale che richiede Nl’uimsecrro idzi iroacncoelta generale 8946/2026Data pubblicazione 09/04/2026nella Gestione separata.3.- La censura del ricorrente con tale specifica questione nonsi confronta in alcun modo, limitandosi ad affermare che alladichiarazione dei redditi non possa essere riconosciuta natura diricognizione del debito e che la prescrizione dei contributi dovutialla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono itermini per il loro versamento.A sostegno delle proprie argomentazioni, il ricorrente cita duesentenze di questa Corte (Cass. n. 27950/2018 e conf. Cass. n.19403/2019) che fanno riferimento ad ipotesi in cui ilprofessionista nella dichiarazione dei redditi aveva omesso lacompilazione del quadro RR, affermando che per questa specificaragione non potrebbe riconoscersi effetto interruttivo dellaprescrizione, difettando una ricognizione dell'esistenza del debitocontributivo, cui la compilazione del quadro RR è preordinata.4.- In conclusione, non affrontando in maniera specifica laquestione giuridica prospettata dalla Corte di appello il motivo diricorso difetta del requisito della specificità, limitandosi adenucleare principi che da un lato sono stati fatti propri dallo stessogiudicante e dall’altro esulano dalla questione di diritto in virtùdella quale è stato ritenuto non prescritto il credito contributivo.Deve ritenersi inammissibile il motivo del ricorso percassazione che si concluda con la formulazione di un quesito didiritto in alcun modo riferibile alla fattispecie o che sia comunqueassolutamente generico (Cass. n. 6091/2011), non potendocostituire valide censure la semplice affermazione dell’erroneitàdella sentenza (Cass. n. 3089/2004) ovvero la mera formulazionedi un motivo che contenga mere enunciazioni di violazione di leggesenza consentire di individuare il collegamento tra tali enunciazionie il punto della sentenza impugnata (Cass. n. 5024/2002).Numero registro generale 15470/2021Risulta applicabile alla fattispecie il principio secondo cuNi um“ielr o sezionale 985/2026Numero di raccolta generale 8946/2026ricorso per cassazione che contenga mere enunciazioni diData pubblicazione 09/04/2026violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire,nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare ilcollegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e leargomentazioni che la sostengono, né quindi di cogliere le ragioniper le quali se ne chieda l'annullamento, non soddisfa i requisiti dicontenuto fissati dall'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile” (Cass. n.187/2014).5.- Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.Nulla sulle spese in considerazione del fatto che il soggettointimato non ha svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25 febbraio 2026La PresidenteLucia Esposito