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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 16819/2026

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-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale ex lege;- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;- intimati -avverso la sentenza n. 1370/2023 della CORTE D’APPELLO DIBOLOGNA, depositata il 23/6/2023;Numero registro generale 23937/2023Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 16819/2026Data pubblicazione 29/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;ritenuto che,con sentenza resa in data 23/6/2023, la Corte d’appello di Bologna, inaccoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Parrillo e in riforma della decisione di primo grado, tra le restantistatuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rideterminato gliimporti dovuti da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento dei danni infavore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per essersi il Parrillo resoresponsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], dei reati di appropriazioneindebita e di truffa ai danni degli Arlandini;con la stessa decisione, la corte territoriale ha confermato il rigettodella domanda proposta dal Parrillo per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento di pretesi danni subiti a causa dell’asserita violazione, daparte del [OSCURATO:PERSONA], dei propri obblighi professionali di avvocato nell’eserciziodella difesa del Parrillo in sede penale;a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo averdisposto la correzione degli importi risarcitori dovuti dal Parrillo inrelazione ai danni patrimoniali provocati, ha rilevato l’insindacabilità, insede civile, di quanto già accertato in modo irretrattabile in sede penalecirca la responsabilità del Parrillo;di seguito, la corte territoriale ha escluso la ravvisabilità di alcunprofilo di colpa rimproverabile a carico dei danneggiati, rilevante ai sensidell’art. 1227, co. 1, c.c., avuto riguardo al carattere assorbente, sul pianocausale, del dolo degli autori del delitto, ed ha altresì escluso l’intervenutaprescrizione del diritto al risarcimento dei danni degli Arlandini;da ultimo, la corte territoriale ha confermato la decisione del primogiudice, nella parte in cui ha escluso la responsabilità professionale delVellani, non avendo il Parrillo fornito alcuna prova che l’eventualeNumero registro generale 23937/2023Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 16819/2026Data pubblicazione 29/05/2026adozione di una diversa condotta processuale del professionista avrebbeconsentito di raggiungere un differente esito più favorevole per l’assistito;avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso;nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria;considerato che,dev’essere preliminarmente rilevata l’improcedibilità del ricorso;osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, in tema di notificazione del provvedimentoimpugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere dicontrollare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio dilegittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove ilricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è statanotificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia statoesercitato entro il c.d. termine ‘lungo’ di cui all'art. 327 c.p.c., procedendoall'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi incui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che lasentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso deltermine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanzasia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delleproduzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante iltermine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere didepositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art.372, comma 2,c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata dinotificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c., lacui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso ilcaso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima dellascadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione delNumero registro generale 23937/2023Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 16819/2026Data pubblicazione 29/05/2026provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione dinotificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolod'ufficio (Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. 661874 - 01);più di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che ladichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenutanotificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘fatto processuale’ - lanotificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine ‘breve’ diimpugnazione e, quale manifestazione di ‘autoresponsabilità’ della parte,impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato,facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilitodall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica(ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, incaso di notificazione a mezzo PEC), senza possibilità di recupero dellaomissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensidell'art. 372 c.c. (Sez.

U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188- 01);nel caso di specie, a fronte della dichiarazione del ricorrente circal’avvenuta notificazione della sentenza d’appello in data 18/9/2023 (cfr.pag. 1 del ricorso), lo stesso ha totalmente trascurato di depositaretempestivamente la copia notificata della sentenza impugnata (ossia lacopia autentica di tale sentenza munita delle attestazioni di notificazione),con la conseguenza che, fissata la notificazione del ricorso alla data del17/11/2023, lo stesso non può ritenersi comunque tempestivamenteproposto assumendo come dies a quo la data di pubblicazione dellasentenza (c.d. ‘prova di resistenza’: cfr. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del10/07/2013, Rv. 628539 – 01, e successive conformi), essendoquest’ultima avvenuta in data 23/6/2023;ciò posto, non risultando, nella specie, l’evenienza della produzionedella relazione di notificazione della sentenza da parte delNumero registro generale 23937/2023Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 16819/2026Data pubblicazione 29/05/2026controricorrente, né risultando comunque presente tale produzione nelfascicolo d’ufficio, l’odierno ricorso deve dichiararsi improcedibile;varrà peraltro considerare come, pur pervenendo all’esame nel meritodelle ragioni dell’impugnazione, le stesse debbano ritenersi nel lorocomplesso destituite di fondamento;in particolare, con il primo motivo, il ricorrente ha censurato lasentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 2947 c.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente omesso di riconoscere l’intervenuta prescrizione del dirittorisarcitorio vantato dagli Arlandini, essendo decorso il termineprescrizionale di cinque anni a partire dalla commissione dei pretesi reatida parte del Parrillo tra il marzo e il luglio del 1993, a nulla rilevando ilrichiamo, da parte della corte territoriale, dell’efficacia preclusivaesercitata sul punto dal giudicato penale caduto sull’accertamento dell’andebeatur, e dovendo in ogni caso escludersi che i danneggiati avesseroavuto conoscenza della lesività del comportamento del Parrillo in epocaposteriore alla commissione degli illeciti allo stesso contestati;il motivo è infondato;sul punto, varrà sinteticamente considerare come la corte territorialeabbia espressamente rilevato, con giudizio che assume valore assorbentedi ogni altra considerazione, che «il giudicato di condanna genericaformatosi nel giudizio penale è vincolante nel giudizio civile relativo alquantum, ed esso, avendo ad oggetto l’esistenza del diritto della partecivile al risarcimento dell’eventuale pregiudizio, implica necessariamentel’accertamento, da parte del giudice che ha pronunciato la condannagenerica, dell’inesistenza di preesistenti cause estintive di quel diritto,quale la prescrizione; il giudicato formatosi sulla condanna genericapreclude dunque l’esame, nel giudizio civile sul quantum, dell’eccezione diprescrizione che, in tesi, avrebbe dovuto essere pronunciata dal giudicepenale.

È poi pacifico che, passata in giudicato la condanna generica, ilNumero registro generale 23937/2023Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 16819/2026Data pubblicazione 29/05/2026termine di prescrizione dell’azione per la liquidazione del danno della partecivile si converte in quello decennale ex art. 2953 cc, che non è trascorso»(cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);rispetto a tali asserzioni del giudice d’appello, l’odierno ricorrente si èlimitato ad opporsi sulla base di considerazioni del tutto prive di rilievo odi pertinenza (come l’improprio richiamo al principio dell’autonomiadell’azione civile rispetto al giudizio penale);varrà peraltro aggiungere come la forza vincolante del giudicatopenale formatosi sulla condanna generica pronunciata in sede penale èstata correttamente riconosciuta dalla Corte d’appello in conformità alpacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11467 del15/06/2020, Rv. 658264; n. 27055 del 18/10/2024, Rv. n. 672491; n.27756 del 17/10/2025, Rv. n. 676767);il carattere assorbente di tali considerazioni vale a escludere larilevanza di ogni ulteriore esame circa la decorrenza del termine diprescrizione fondata sull’eventuale conoscenza, da parte dei danneggiati,della lesività del comportamento illecito del Parrillo, non risultandoperaltro nemmeno censurata l’assorbente considerazione svolta nellasentenza impugnata (pag. 7, terzultimo capoverso) secondo cui «Sulladata di decorrenza della prescrizione ex art. 2947 cc nessuno degliappellanti ha formulato un tempestivo motivo di gravame.

A nulla valgonoquindi le tardive nuove argomentazioni svolte sul punto nelle difeseconclusive»;con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenzaimpugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. e dell’art.2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corteterritoriale erroneamente omesso di riconoscere uno specifico profiloconcorsuale in capo agli Arlandini nella determinazione del danno daglistessi lamentato e per avere erroneamente e/o eccessivamenteNumero registro generale 23937/2023Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 16819/2026Data pubblicazione 29/05/2026quantificato il danno patrimoniale liquidato in favore degli Arlandini pur inassenza di alcuna prova del danno medesimo;il motivo è inammissibile;al riguardo, osserva il Collegio come la corte territoriale abbia esclusola corresponsabilità dei danneggiati nella determinazione del danno daglistessi subito sulla base di una valutazione concreta relativa al nessocausale tra comportamenti umani e danno;sul punto, il giudice d’appello ha così statuito: «In tema diresponsabilità per fatto illecito doloso, l'art. 1227 c. 1 c.c., concernente ladiminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fattocolposo del danneggiato, non è applicabile poiché la determinazionedell'autore del delitto di tenere la condotta illecita che colpisce la personaoffesa, costituisce causa autonoma del danno, laddove la condotta deldanneggiato, per quanto eventualmente imprudente, distratta osuperficiale, non può che avere costituito la mera occasione per lacommissione del delitto.

Sotto altro profilo, non è comunque in concretoprovato alcun concorso di colpa degli Arlandini, tanto più che il TribunalePenale ha osservato come la scoperta delle irregolarità nella gestione dellesocietà poi fallite fosse stata possibile solo faticosamente, attraversoelementi documentali aliunde acquisiti ed esaminati da consulenti,curatori, periti ed inquirenti» (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata);dunque, la corte d’appello, da un lato, ha escluso la sussistenza di unaqualunque forma di legame causale tra la condotta dei danneggiati e ildanno (avuto riguardo al carattere assorbente del dolo del Parrillo) e,dall’altro, ha escluso la sussistenza di alcun profilo colposo nella condottadegli Arlandini;da tanto deriva la conseguente qualificazione della censura in esamealla stregua di una proposta di rivisitazione nel merito dei fatti di causa edelle prove, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede dilegittimità;Numero registro generale 23937/2023Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 16819/2026Data pubblicazione 29/05/2026allo stesso modo, il ricorrente ha censurato la determinazione deldanno patrimoniale subito dagli Arlandini, così come operata dalla corteterritoriale, evocando una presunta violazione di legge, laddove, nelcomplesso dell’esposizione del motivo, risulta essersi solo limitato aprospettare una ricostruzione dei fatti di causa secondo modalità del tuttodiverse da quelle fatte proprie dal giudice a quo.com’è evidente, si tratta della contestazione di un vero e proprio viziodi motivazione evocato del tutto al di fuori dei limiti previsti dall’art. 360n. 5 c.p.c. e solo inammissibilmente prospettato come vizio di violazionedi legge;con il terzo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnataper violazione o falsa applicazione degli artt. 2059 c.c. e 185, comma 2,c.p. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente e/o eccessivamente quantificato il danno non patrimonialeliquidato in favore di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede diPier [OSCURATO:PERSONA], pur in assenza di prova del danno medesimo;il motivo è inammissibile.sul punto, varrà osservare come la corte territoriale abbia ritenutocomprovata la sussistenza di uno specifico danno non patrimoniale acarico degli Arlandini muovendo da una specifica analisi probatoria,condotta in chiave critico-presuntiva;scrive la corte: «posto che la risarcibilità del danno morale, a normadegli artt. 2059 cc. e 185 c. 2 c.p., nel caso di fatto illecito costituentereato, deve essere riconosciuta anche con riguardo ai reati contro ilpatrimonio, potendo anch'essi arrecare turbamenti e sofferenze psichiche,correttamente il Tribunale ha tratto la prova presuntiva dell’esistenza ditale tipo di danno dagli elementi acquisiti al giudizio osservando che “Ildepauperamento sofferto dai ricorrenti consente di presumere, secondo lacomune esperienza, l’angoscia ed il turbamento, individuali e familiari, daloro allegati, che la sensazione del naufragio e della prospettiva di duriNumero registro generale 23937/2023Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 16819/2026Data pubblicazione 29/05/2026sacrifici per la ricomposizione del proprio patrimonio possono causare”.

Vainfatti tenuto conto della oggettiva rilevante entità delle perditepatrimoniali subite, dal fatto che i reati, di cui sono stati vittima padre efiglio, hanno del tutto verosimilmente inciso anche sulla serenità familiarepiù latamente intesa, che le condotte delittuose si sono protratte neltempo manifestandosi ripetutamente con modalità diverse, ed inoltre chesono state rese possibili dalla (malriposta) fiducia nella buona fede delParrillo e del Molinari e nelle loro capacità imprenditoriali, che gli Arlandinierano stati da loro dolosamente indotti a figurarsi.

Non vi è specificaimpugnazione sul quantum liquidato dal Tribunale, non essendo statorichiesto di operarne la riliquidazione in caso di riduzione del dannopatrimoniale.

Né una rimodulazione del danno non patrimoniale diArlandini Andrea può seguire automaticamente dalla riduzione del dannopatrimoniale di cui sopra.

Infatti, indipendentemente dalla esplicitazioneda parte del Tribunale del criterio orientativo e di massima in concretoutilizzato per la liquidazione, questa rimane equitativa e ad avviso dellaCorte, la somma liquidata dal primo giudice ad [OSCURATO:PERSONA] apparedel tutto congrua se si considera anche che, proprio in relazioneall’appropriazione indebita di cui egli è rimasto vittima, è stata contestataagli imputati l’aggravante della condotta abusiva ex art. 61 n.11) c.p.»(cfr. pagg. 11-12 della sentenza impugnata);appare del tutto evidente come la censura in esame in altro nonconsista, lontano da ogni forma di violazione di legge, in una proposta dirilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base diun’impostazione critica non consentita in questa sede;con il quarto motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnataper violazione o falsa applicazione dell’art. 1499 c.c. (in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare e dipronunciarsi sulla questione di diritto sollevata dall’odierno istante conriguardo alla liquidazione operata in primo grado degli interessiNumero registro generale 23937/2023Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 16819/2026Data pubblicazione 29/05/2026compensativi in favore degli Arlandini, pur in assenza di prova sullacircostanza;il motivo è inammissibile;osserva il Collegio come, nel quadro complessivo della sentenzaimpugnata, non risulti in alcun punto menzionata l’avvenuta proposizione,da parte dell’odierno istante, di alcun motivo d’appello concernentel’avvenuta liquidazione, da parte del primo giudice, di interessicompensativi a favore degli aventi diritto;a fronte di tale assenza di riferimenti, sarebbe stato onere dell’odiernoistante, al fine di evitare l’obiezione del carattere assolutamente nuovodella questione, allegare l’atto d’appello e localizzare, all’interno di quello,il punto specifico in cui detta censura sarebbe stata proposta;da qui l’inammissibilità dell’odierna censura in ragione dell’omessopuntuale assolvimento, da parte del ricorrente, dei ridetti oneri diallegazione del ricorso;con il quinto motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnataper violazione o falsa applicazione di legge (in relazione all’art. 360 n. 3,c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di riconoscerel’errore professionale consumato dal [OSCURATO:PERSONA] nell’assistenza prestataall’odierno istante e, nello specifico, per non avere egli impugnato lasentenza del Tribunale di Modena n. 59/2002 nella parte in cui hariconosciuto il vincolo della continuazione dei reati ascritti all’imputato;il motivo è inammissibile;osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità professionaledell'avvocato, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azionegiudiziale, concernendo il nesso di causalità tra l'attività omessa e ilrisultato favorevole che ne sarebbe potuto discendere per il cliente,legittimità, a meno che non si fondi su un presupposto manifestamenteNumero registro generale 23937/2023Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 16819/2026Data pubblicazione 29/05/2026errato, di modo che la questione posta al giudice del merito sia di purodiritto, essendosi in presenza, in tal caso, di un errore di sussunzionededucibile con il ricorso per cassazione (cfr., da ultimo, Sez. 3, Ordinanzan. 32000 del 09/12/2025, Rv. 677093 - 01);nel caso di specie deve escludersi che la corte territoriale abbiafondato la propria valutazione sul probabile esito del giudizio penale (e,segnatamente, sul giudizio relativo al carattere continuato del reatocontestato a carico del Parrillo) su un presupposto manifestamente errato,avendo il giudice d’appello (così come giudice di primo grado)correttamente condotto l’esame dei rapporti tra le diverse condottecontestate a carico dell’imputato;scrive sul punto la corte: «ad avviso della Corte del tuttocorrettamente il Tribunale penale ha ravvisato l’identità del disegnocriminoso fra i reati di cui ai capi g) ed i) con quello di cui al capo c) exart. 216 e 223 l. fall., per aver tenuto i libri e le altre scritture contabilidella Cogepar (che, si ricorda, controllava la Fastershop) in modo da nonrendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari,alla scopo di procurarsi un ingiusto profitto ed arrecare pregiudizio aicreditori.

Del tutto condivisibilmente -né, come si è detto, gli attualiappellanti hanno messo in luce elementi specifici per ritenerediversamente- il Tribunale penale ha osservato che i fatti criminosi eranostati attuati tutti nell’ambito di un generico piano unitario, ossia quello difare entrare liquidità nelle società (a mezzo dunque anche dei versamentieffettuati dagli Arlandini) per tamponare le pressanti esigenze finanziarie;di assumere tale liquidità dai nuovi soci, inconsapevoli delle condizionieconomiche delle società; nel non far apparire le perdite in bilancio al finedi evitare procedure che avrebbero fatto emerge il reale andamento dellecontabili a vantaggio della vecchia compagine sociale.

I reati sub c), g) edi) risultano poi anche temporalmente contigui se si considera che leNumero registro generale 23937/2023Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 16819/2026Data pubblicazione 29/05/2026condotte illecite integranti la bancarotta documentale si sono protrattesino al fallimento, e non si sono certo verificate solo al tempo della soladichiarazione di insolvenza del 25.10.1995; anzi, espressamente, nel capodi imputazione, ai nn. 2) e 3) si indicano, fra le irregolarità contabili,alcune poste in essere proprio in danno degli Arlandini» (cfr. pagg. 13-14della sentenza impugnata).ciò posto, escluso il ricorso di alcun presupposto manifestamenteerrato a fondamento della valutazione dei giudici del merito, la censura inesame in altro non si risolve se non, ancora una volta, in una proposta dirivisitazione dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazionecritica non consentita in questa sede di legittimità;sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’improcedibilità delricorso;le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-quater, dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.MDichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, infavore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate incomplessivi euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/05/2026.Il PresidenteEmilio Iannello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale ex lege;- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.;- intimati -avverso la sentenza n. 1370/2023 della CORTE D’APPELLO DIBOLOGNA, depositata il 23/6/2023;Numero registro generale 23937/2023Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 16819/2026Data pubblicazione 29/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/5/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;ritenuto che,con sentenza resa in data 23/6/2023, la Corte d’appello di Bologna, inaccoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Parrillo e in riforma della decisione di primo grado, tra le restantistatuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rideterminato gliimporti dovuti da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento dei danni infavore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per essersi il Parrillo resoresponsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], dei reati di appropriazioneindebita e di truffa ai danni degli Arlandini;con la stessa decisione, la corte territoriale ha confermato il rigettodella domanda proposta dal Parrillo per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alrisarcimento di pretesi danni subiti a causa dell’asserita violazione, daparte del [OSCURATO:PERSONA], dei propri obblighi professionali di avvocato nell’eserciziodella difesa del Parrillo in sede penale;a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo averdisposto la correzione degli importi risarcitori dovuti dal Parrillo inrelazione ai danni patrimoniali provocati, ha rilevato l’insindacabilità, insede civile, di quanto già accertato in modo irretrattabile in sede penalecirca la responsabilità del Parrillo;di seguito, la corte territoriale ha escluso la ravvisabilità di alcunprofilo di colpa rimproverabile a carico dei danneggiati, rilevante ai sensidell’art. 1227, co. 1, c.c., avuto riguardo al carattere assorbente, sul pianocausale, del dolo degli autori del delitto, ed ha altresì escluso l’intervenutaprescrizione del diritto al risarcimento dei danni degli Arlandini;da ultimo, la corte territoriale ha confermato la decisione del primogiudice, nella parte in cui ha escluso la responsabilità professionale delVellani, non avendo il Parrillo fornito alcuna prova che l’eventualeNumero registro generale 23937/2023Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 16819/2026Data pubblicazione 29/05/2026adozione di una diversa condotta processuale del professionista avrebbeconsentito di raggiungere un differente esito più favorevole per l’assistito;avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso;nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria;considerato che,dev’essere preliminarmente rilevata l’improcedibilità del ricorso;osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, in tema di notificazione del provvedimentoimpugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere dicontrollare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio dilegittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove ilricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è statanotificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia statoesercitato entro il c.d. termine ‘lungo’ di cui all'art. 327 c.p.c., procedendoall'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi incui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che lasentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso deltermine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanzasia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delleproduzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante iltermine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere didepositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art.372, comma 2,c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata dinotificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c., lacui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso ilcaso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima dellascadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione delNumero registro generale 23937/2023Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 16819/2026Data pubblicazione 29/05/2026provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione dinotificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolod'ufficio (Sez. 6, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. 661874 - 01);più di recente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che ladichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenutanotificazione della sentenza impugnata, attesta un ‘fatto processuale’ - lanotificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine ‘breve’ diimpugnazione e, quale manifestazione di ‘autoresponsabilità’ della parte,impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato,facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilitodall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica(ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, incaso di notificazione a mezzo PEC), senza possibilità di recupero dellaomissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensidell'art. 372 c.c. (Sez. U, Sentenza n. 21349 del 06/07/2022, Rv. 665188- 01);nel caso di specie, a fronte della dichiarazione del ricorrente circal’avvenuta notificazione della sentenza d’appello in data 18/9/2023 (cfr.pag. 1 del ricorso), lo stesso ha totalmente trascurato di depositaretempestivamente la copia notificata della sentenza impugnata (ossia lacopia autentica di tale sentenza munita delle attestazioni di notificazione),con la conseguenza che, fissata la notificazione del ricorso alla data del17/11/2023, lo stesso non può ritenersi comunque tempestivamenteproposto assumendo come dies a quo la data di pubblicazione dellasentenza (c.d. ‘prova di resistenza’: cfr. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del10/07/2013, Rv. 628539 – 01, e successive conformi), essendoquest’ultima avvenuta in data 23/6/2023;ciò posto, non risultando, nella specie, l’evenienza della produzionedella relazione di notificazione della sentenza da parte delNumero registro generale 23937/2023Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 16819/2026Data pubblicazione 29/05/2026controricorrente, né risultando comunque presente tale produzione nelfascicolo d’ufficio, l’odierno ricorso deve dichiararsi improcedibile;varrà peraltro considerare come, pur pervenendo all’esame nel meritodelle ragioni dell’impugnazione, le stesse debbano ritenersi nel lorocomplesso destituite di fondamento;in particolare, con il primo motivo, il ricorrente ha censurato lasentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 2947 c.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente omesso di riconoscere l’intervenuta prescrizione del dirittorisarcitorio vantato dagli Arlandini, essendo decorso il termineprescrizionale di cinque anni a partire dalla commissione dei pretesi reatida parte del Parrillo tra il marzo e il luglio del 1993, a nulla rilevando ilrichiamo, da parte della corte territoriale, dell’efficacia preclusivaesercitata sul punto dal giudicato penale caduto sull’accertamento dell’andebeatur, e dovendo in ogni caso escludersi che i danneggiati avesseroavuto conoscenza della lesività del comportamento del Parrillo in epocaposteriore alla commissione degli illeciti allo stesso contestati;il motivo è infondato;sul punto, varrà sinteticamente considerare come la corte territorialeabbia espressamente rilevato, con giudizio che assume valore assorbentedi ogni altra considerazione, che «il giudicato di condanna genericaformatosi nel giudizio penale è vincolante nel giudizio civile relativo alquantum, ed esso, avendo ad oggetto l’esistenza del diritto della partecivile al risarcimento dell’eventuale pregiudizio, implica necessariamentel’accertamento, da parte del giudice che ha pronunciato la condannagenerica, dell’inesistenza di preesistenti cause estintive di quel diritto,quale la prescrizione; il giudicato formatosi sulla condanna genericapreclude dunque l’esame, nel giudizio civile sul quantum, dell’eccezione diprescrizione che, in tesi, avrebbe dovuto essere pronunciata dal giudicepenale. È poi pacifico che, passata in giudicato la condanna generica, ilNumero registro generale 23937/2023Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 16819/2026Data pubblicazione 29/05/2026termine di prescrizione dell’azione per la liquidazione del danno della partecivile si converte in quello decennale ex art. 2953 cc, che non è trascorso»(cfr. pag. 6 della sentenza impugnata);rispetto a tali asserzioni del giudice d’appello, l’odierno ricorrente si èlimitato ad opporsi sulla base di considerazioni del tutto prive di rilievo odi pertinenza (come l’improprio richiamo al principio dell’autonomiadell’azione civile rispetto al giudizio penale);varrà peraltro aggiungere come la forza vincolante del giudicatopenale formatosi sulla condanna generica pronunciata in sede penale èstata correttamente riconosciuta dalla Corte d’appello in conformità alpacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11467 del15/06/2020, Rv. 658264; n. 27055 del 18/10/2024, Rv. n. 672491; n.27756 del 17/10/2025, Rv. n. 676767);il carattere assorbente di tali considerazioni vale a escludere larilevanza di ogni ulteriore esame circa la decorrenza del termine diprescrizione fondata sull’eventuale conoscenza, da parte dei danneggiati,della lesività del comportamento illecito del Parrillo, non risultandoperaltro nemmeno censurata l’assorbente considerazione svolta nellasentenza impugnata (pag. 7, terzultimo capoverso) secondo cui «Sulladata di decorrenza della prescrizione ex art. 2947 cc nessuno degliappellanti ha formulato un tempestivo motivo di gravame. A nulla valgonoquindi le tardive nuove argomentazioni svolte sul punto nelle difeseconclusive»;con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenzaimpugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. e dell’art.2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corteterritoriale erroneamente omesso di riconoscere uno specifico profiloconcorsuale in capo agli Arlandini nella determinazione del danno daglistessi lamentato e per avere erroneamente e/o eccessivamenteNumero registro generale 23937/2023Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 16819/2026Data pubblicazione 29/05/2026quantificato il danno patrimoniale liquidato in favore degli Arlandini pur inassenza di alcuna prova del danno medesimo;il motivo è inammissibile;al riguardo, osserva il Collegio come la corte territoriale abbia esclusola corresponsabilità dei danneggiati nella determinazione del danno daglistessi subito sulla base di una valutazione concreta relativa al nessocausale tra comportamenti umani e danno;sul punto, il giudice d’appello ha così statuito: «In tema diresponsabilità per fatto illecito doloso, l'art. 1227 c. 1 c.c., concernente ladiminuzione della misura del risarcimento in caso di concorso del fattocolposo del danneggiato, non è applicabile poiché la determinazionedell'autore del delitto di tenere la condotta illecita che colpisce la personaoffesa, costituisce causa autonoma del danno, laddove la condotta deldanneggiato, per quanto eventualmente imprudente, distratta osuperficiale, non può che avere costituito la mera occasione per lacommissione del delitto. Sotto altro profilo, non è comunque in concretoprovato alcun concorso di colpa degli Arlandini, tanto più che il TribunalePenale ha osservato come la scoperta delle irregolarità nella gestione dellesocietà poi fallite fosse stata possibile solo faticosamente, attraversoelementi documentali aliunde acquisiti ed esaminati da consulenti,curatori, periti ed inquirenti» (cfr. pagg. 5-6 della sentenza impugnata);dunque, la corte d’appello, da un lato, ha escluso la sussistenza di unaqualunque forma di legame causale tra la condotta dei danneggiati e ildanno (avuto riguardo al carattere assorbente del dolo del Parrillo) e,dall’altro, ha escluso la sussistenza di alcun profilo colposo nella condottadegli Arlandini;da tanto deriva la conseguente qualificazione della censura in esamealla stregua di una proposta di rivisitazione nel merito dei fatti di causa edelle prove, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede dilegittimità;Numero registro generale 23937/2023Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 16819/2026Data pubblicazione 29/05/2026allo stesso modo, il ricorrente ha censurato la determinazione deldanno patrimoniale subito dagli Arlandini, così come operata dalla corteterritoriale, evocando una presunta violazione di legge, laddove, nelcomplesso dell’esposizione del motivo, risulta essersi solo limitato aprospettare una ricostruzione dei fatti di causa secondo modalità del tuttodiverse da quelle fatte proprie dal giudice a quo.com’è evidente, si tratta della contestazione di un vero e proprio viziodi motivazione evocato del tutto al di fuori dei limiti previsti dall’art. 360n. 5 c.p.c. e solo inammissibilmente prospettato come vizio di violazionedi legge;con il terzo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnataper violazione o falsa applicazione degli artt. 2059 c.c. e 185, comma 2,c.p. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente e/o eccessivamente quantificato il danno non patrimonialeliquidato in favore di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede diPier [OSCURATO:PERSONA], pur in assenza di prova del danno medesimo;il motivo è inammissibile.sul punto, varrà osservare come la corte territoriale abbia ritenutocomprovata la sussistenza di uno specifico danno non patrimoniale acarico degli Arlandini muovendo da una specifica analisi probatoria,condotta in chiave critico-presuntiva;scrive la corte: «posto che la risarcibilità del danno morale, a normadegli artt. 2059 cc. e 185 c. 2 c.p., nel caso di fatto illecito costituentereato, deve essere riconosciuta anche con riguardo ai reati contro ilpatrimonio, potendo anch'essi arrecare turbamenti e sofferenze psichiche,correttamente il Tribunale ha tratto la prova presuntiva dell’esistenza ditale tipo di danno dagli elementi acquisiti al giudizio osservando che “Ildepauperamento sofferto dai ricorrenti consente di presumere, secondo lacomune esperienza, l’angoscia ed il turbamento, individuali e familiari, daloro allegati, che la sensazione del naufragio e della prospettiva di duriNumero registro generale 23937/2023Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 16819/2026Data pubblicazione 29/05/2026sacrifici per la ricomposizione del proprio patrimonio possono causare”. Vainfatti tenuto conto della oggettiva rilevante entità delle perditepatrimoniali subite, dal fatto che i reati, di cui sono stati vittima padre efiglio, hanno del tutto verosimilmente inciso anche sulla serenità familiarepiù latamente intesa, che le condotte delittuose si sono protratte neltempo manifestandosi ripetutamente con modalità diverse, ed inoltre chesono state rese possibili dalla (malriposta) fiducia nella buona fede delParrillo e del Molinari e nelle loro capacità imprenditoriali, che gli Arlandinierano stati da loro dolosamente indotti a figurarsi. Non vi è specificaimpugnazione sul quantum liquidato dal Tribunale, non essendo statorichiesto di operarne la riliquidazione in caso di riduzione del dannopatrimoniale. Né una rimodulazione del danno non patrimoniale diArlandini Andrea può seguire automaticamente dalla riduzione del dannopatrimoniale di cui sopra. Infatti, indipendentemente dalla esplicitazioneda parte del Tribunale del criterio orientativo e di massima in concretoutilizzato per la liquidazione, questa rimane equitativa e ad avviso dellaCorte, la somma liquidata dal primo giudice ad [OSCURATO:PERSONA] apparedel tutto congrua se si considera anche che, proprio in relazioneall’appropriazione indebita di cui egli è rimasto vittima, è stata contestataagli imputati l’aggravante della condotta abusiva ex art. 61 n.11) c.p.»(cfr. pagg. 11-12 della sentenza impugnata);appare del tutto evidente come la censura in esame in altro nonconsista, lontano da ogni forma di violazione di legge, in una proposta dirilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base diun’impostazione critica non consentita in questa sede;con il quarto motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnataper violazione o falsa applicazione dell’art. 1499 c.c. (in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare e dipronunciarsi sulla questione di diritto sollevata dall’odierno istante conriguardo alla liquidazione operata in primo grado degli interessiNumero registro generale 23937/2023Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 16819/2026Data pubblicazione 29/05/2026compensativi in favore degli Arlandini, pur in assenza di prova sullacircostanza;il motivo è inammissibile;osserva il Collegio come, nel quadro complessivo della sentenzaimpugnata, non risulti in alcun punto menzionata l’avvenuta proposizione,da parte dell’odierno istante, di alcun motivo d’appello concernentel’avvenuta liquidazione, da parte del primo giudice, di interessicompensativi a favore degli aventi diritto;a fronte di tale assenza di riferimenti, sarebbe stato onere dell’odiernoistante, al fine di evitare l’obiezione del carattere assolutamente nuovodella questione, allegare l’atto d’appello e localizzare, all’interno di quello,il punto specifico in cui detta censura sarebbe stata proposta;da qui l’inammissibilità dell’odierna censura in ragione dell’omessopuntuale assolvimento, da parte del ricorrente, dei ridetti oneri diallegazione del ricorso;con il quinto motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnataper violazione o falsa applicazione di legge (in relazione all’art. 360 n. 3,c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di riconoscerel’errore professionale consumato dal [OSCURATO:PERSONA] nell’assistenza prestataall’odierno istante e, nello specifico, per non avere egli impugnato lasentenza del Tribunale di Modena n. 59/2002 nella parte in cui hariconosciuto il vincolo della continuazione dei reati ascritti all’imputato;il motivo è inammissibile;osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità professionaledell'avvocato, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azionegiudiziale, concernendo il nesso di causalità tra l'attività omessa e ilrisultato favorevole che ne sarebbe potuto discendere per il cliente,legittimità, a meno che non si fondi su un presupposto manifestamenteNumero registro generale 23937/2023Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 16819/2026Data pubblicazione 29/05/2026errato, di modo che la questione posta al giudice del merito sia di purodiritto, essendosi in presenza, in tal caso, di un errore di sussunzionededucibile con il ricorso per cassazione (cfr., da ultimo, Sez. 3, Ordinanzan. 32000 del 09/12/2025, Rv. 677093 - 01);nel caso di specie deve escludersi che la corte territoriale abbiafondato la propria valutazione sul probabile esito del giudizio penale (e,segnatamente, sul giudizio relativo al carattere continuato del reatocontestato a carico del Parrillo) su un presupposto manifestamente errato,avendo il giudice d’appello (così come giudice di primo grado)correttamente condotto l’esame dei rapporti tra le diverse condottecontestate a carico dell’imputato;scrive sul punto la corte: «ad avviso della Corte del tuttocorrettamente il Tribunale penale ha ravvisato l’identità del disegnocriminoso fra i reati di cui ai capi g) ed i) con quello di cui al capo c) exart. 216 e 223 l. fall., per aver tenuto i libri e le altre scritture contabilidella Cogepar (che, si ricorda, controllava la Fastershop) in modo da nonrendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari,alla scopo di procurarsi un ingiusto profitto ed arrecare pregiudizio aicreditori. Del tutto condivisibilmente -né, come si è detto, gli attualiappellanti hanno messo in luce elementi specifici per ritenerediversamente- il Tribunale penale ha osservato che i fatti criminosi eranostati attuati tutti nell’ambito di un generico piano unitario, ossia quello difare entrare liquidità nelle società (a mezzo dunque anche dei versamentieffettuati dagli Arlandini) per tamponare le pressanti esigenze finanziarie;di assumere tale liquidità dai nuovi soci, inconsapevoli delle condizionieconomiche delle società; nel non far apparire le perdite in bilancio al finedi evitare procedure che avrebbero fatto emerge il reale andamento dellecontabili a vantaggio della vecchia compagine sociale. I reati sub c), g) edi) risultano poi anche temporalmente contigui se si considera che leNumero registro generale 23937/2023Numero sezionale 1834/2026Numero di raccolta generale 16819/2026Data pubblicazione 29/05/2026condotte illecite integranti la bancarotta documentale si sono protrattesino al fallimento, e non si sono certo verificate solo al tempo della soladichiarazione di insolvenza del 25.10.1995; anzi, espressamente, nel capodi imputazione, ai nn. 2) e 3) si indicano, fra le irregolarità contabili,alcune poste in essere proprio in danno degli Arlandini» (cfr. pagg. 13-14della sentenza impugnata).ciò posto, escluso il ricorso di alcun presupposto manifestamenteerrato a fondamento della valutazione dei giudici del merito, la censura inesame in altro non si risolve se non, ancora una volta, in una proposta dirivisitazione dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazionecritica non consentita in questa sede di legittimità;sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’improcedibilità delricorso;le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-quater, dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MDichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, infavore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate incomplessivi euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater,dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/05/2026.Il PresidenteEmilio Iannello
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