CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24960/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
HIONE;[OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale ed il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato per inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla prevenuta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché insta per la rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività non compresa nel perimetro che definisce la competenza del Giudice di legittimità senza indicare vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale tacciato dalla Corte di merito per giungere alla conferma della responsabilità; ribadito che vige per la Corte di cassazione la preclusione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno già esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M