CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06275/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANZAROudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione alle imputazioni provvisorie dei reati di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio (capo .39), di accesso abusivo al sistema informativo (capo 39) e di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (capo 40), i primi due reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1., cod. pen. 2. Secondo la ricostruzione dei fatti recepita da dette imputazioni e ritenuta supportata dai gravi indizi di colpevolezza, con riguardo ai reati contestati, Cardamone, quando prestava servizio quale appuntato dei Carabinieri presso la Stazione di Sant'Eufemia, effettuava tre accessi abusivi alla banca dati S.D.I. delle forze di polizia, rispettivamente nelle date 12 luglio 2017, 4 agosto 2017 e 4 marzo 2018. Egli compiva ricerche rivolte alle persone di [OSCURATO:PERSONA], alla di lui figlia e a [OSCURATO:PERSONA]. Ciò al fine di agevolare la cosca di 'ndrangheta capeggiata da quest'ultimo. Tanto poteva ritenersi anche in considerazione dell'accertamento dell'ulteriore condotta con la quale Cardamone rivelava le notizie coperte da segreto da lui apprese in ordine alle indagini sul conto di detta cosca. Tali notizie riguardavano i servizi investigativi realizzati tramite la collocazione di una telecamera nei pressi del distributore di benzina di [OSCURATO:PERSONA], ove si svolgevano gli incontri associativi fra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri appartenenti alla sua cosca. Di tale particolare iniziativa investigativa Cardamone acquisiva personale contezza in data anteriore e prossima al giorno 8 marzo 2017, guardando le relative immagini in un monitor della sala intercettazioni del Gruppo dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo quanto rappresentato dalle conversazioni intercettate il 18 agosto 2017 e poi il 21 agosto 2018, le notizie così apprese da Cardamone venivano fatte giungere a [OSCURATO:PERSONA], il quale poi commentava proprio quanto "visto" da Cardamone nella sala ascolto e da costui riferito, rappresentando così di avere appreso dell'esistenza di indagini in corso nei confronti suoi, oltre che di [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, in una relazione di servizio del [OSCURATO:PERSONA] si dava conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA], in occasione di una riunione preelettorale, aveva invitato le persone appartenenti al suo gruppo a svolgere una campagna elettorale "tranquilla", essendo a conoscenza di dette indagini. [OSCURATO:PERSONA] non solo conosceva Cardamone ma entrambi si erano adoperati per convincere la cugina dello stesso Cardamone a candidarsi. Da ciò poteva desumersi che anche la rilevazione circa le indagini sul conto di Motta proveniva dal Cardamone. Risultava, peraltro, da quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] che costui aveva appreso di indagini che avrebbero potuto riguardarlo quale acquirente di un immobile da [OSCURATO:PERSONA]. Anche in tal caso la fonte della veicolazione delle notizie risultava essere Cardamone. In ragione di quanto sopra e della conseguente indicazione dei luoghi in cui erano collocate le telecamere nel distributore dei Gallo, gli esponenti della cosca si adoperavano in seguito per distruggerle, appiccando il fuoco il giorno 11 novembre 2018 in prossimità delle stesse. Gallo seguiva a distanza le operazioni con un binocolo. Andava, altresì, considerato che le collusioni di Cardamone al fine di favorire il clan potevano riscontrarsi anche dopo, quando questi, a seguito delle elezioni del 2019, acquisiva la carica di vicesindaco di [OSCURATO:PERSONA]. Dalle conversazioni intercettate in tale periodo emergeva, infatti, che Cardamone costituiva un referente di [OSCURATO:PERSONA] del quale mostrava di recepire le indicazioni. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale propone ricorso per cassazione Cardamone, tramite il difensore, muovendo doglianze affidate a quattro motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 615-ter, secondo e terzo comma, cod. pen., nonché vizi della motivazione, quanto alla ricostruzione dei fatti ricondotti al delitto di accesso abusivo al sistema informatico (capo 39). Rileva che il Tribunale, nel ritenere le tre indicate interrogazioni del sistema SDI idonee a configurare tale reato, ha rilevato che Cardanione si trovava legittimamente in possesso delle credenziali per l'accesso al sistema avendole ricevute in servizio dal titolare delle stesse (il comandante del reparto). Poi però ha affermato contraddittoriamente e in termini apodittici che la qualifica rivestita dal ricorrente indubbiamente aveva agevolato la commissione del reato. Così il Tribunale non ha verificato, come invece dovuto, il risultato esorbitante l'ambito autorizzatorio. Infatti, sono rimasti non indicati i motivi dell'autorizzazione. Inoltre, il provvedimento impugnato non si è correttamente confrontato con le specifiche ragioni, come attestate dalla documentazione allegata e illustrate dal ricorrente in sede di interrogatorio, che davano conto di certi motivi di servizio, derivanti dai fatti denunciati da [OSCURATO:PERSONA]. Essi perfettamente giustificavano le interrogazioni del 12 luglio 2017 e del 4 agosto 2017, così come quella sopraggiunta del 4 marzo 2018 quando erano in corso le indagini relative al presente procedimento. Accesso, quest'ultimo, riguardante [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a fronte delle preoccupazioni di azioni in danno di Bonocore. Sicché, risultavano manifestamente irragionevoli le conclusioni del Tribunale circa la mancanza di qualsiasi spiegazione che potesse giustificare detti accessi. 3.2. Il secondo motivo lamenta vizi della motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis .1. cod. pen. in relazione a detta imputazione provvisoria di accesso abusivo al sistema informatico, richiamando gli stessi rilievi in ordine alla finalità della condotta mossi nel precedente motivo e rimandando altresì alle critiche svolte nei successivi motivi. 3.3. Il terzo motivo denuncia vizi della motivazione in relazione alla verifica dei gravi indizi in ordine al reato di rivelazione di segreti di ufficio (capo 38). Rileva che sono state acriticamente avallate mere ipotesi in ordine alla trasmissione delle informazioni circa la collocazione della telecamera presso il distributore, senza confutare le smentite dei passaggi sui quali ci si basava. Non si è così considerata l'impossibilità di porre in collegamento l'incendio del giorno 11 novembre 2018 con la conoscenza di Cardamone della collocazione della telecamera e con l'intenzione di distruggerla tramite il medesimo incendio: le fiamme divampano solo nelle vicinanze; trascorrevano circa otto mesi dal giorno in cui il ricorrente aveva causalmente contezza di quel genere di collocazione; nel frattempo Badalà aveva continuato ad utilizzare per i suoi incontri il medesimo luogo; tali incontri erano proseguiti allo stesso modo anche dopo l'incendio; l'impianto non veniva danneggiato dalle fiamme e pertanto continuava a filmare quanto avveniva; se si fosse trattato di un tentativo di impedire le riprese, se ne sarebbe certamente riscontrata la fruttuosità. Inoltre, la circostanza che Gallo venisse ripreso in occasione dell'incendio mentre con un binocolo guardava in direzione della telecamera, non dimostrava alcunché, trattandosi della naturale preoccupazione del gestore del distributore che seguiva il fuoco nella zona delle sterpaglie nelle vicinanze di detto esercizio. Del resto, nessuna accusa al riguardo era stata mai mossa a Gallo o ad altri. Solo cinque mesi dopo la visita di Cardamone nella sala intercettazioni e ben tre mesi prima l'episodio dell'incendio, venivano sottoposte ad ascolto le conversazioni di [OSCURATO:PERSONA] con Aragona in cui il primo faceva riferimento a un uomo che "ha visto" e alla veicolazione di notizie circa le indagini da parte di un fantomatico fratello, senza che da tali affermazioni potessero cogliersi collegamenti con Cardamone e con quanto lo stesso aveva potuto apprendere, o le ragioni per cui invece il ricorrente non avesse lui stesso informato [OSCURATO:PERSONA]. Le altre coeve conversazioni sull'argomento non indicavano l'informatore, ma facevano comprendere che si trattava piuttosto di generiche voci correnti. Né è dato comprendere quale rilevanza potrebbero assumere le informazioni che sarebbero state veicolate al [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del sottufficiale Cario, in ordine a investigazioni che potevano riguardare un acquisto del primo. Ancora, non si è considerato che, come rilevato dalla difesa, [OSCURATO:PERSONA], quando in altre circostanze riferiva a Macchione di potere venire a sapere notizie in anticipo dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], non faceva il nome di Cardamone. 3.4. Il quarto motivo lamenta vizi della motivazione in punto di riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis .1. cod. pen. in relazione a detta imputazione provvisoria di violazione di segreti di ufficio, richiamando gli stessi rilievi mossi nel precedente motivo e aggiungendo che in ogni caso non è stato spiegato il motivo per cui l'asserita informazione rivolta a [OSCURATO:PERSONA] avrebbe perseguito la finalità di favorire la cosca della quale egli sarebbe stato al vertice. Una verifica, questa, imprescindibile per ritenere l'aggravante in questione, sotto il profilo contestato del fine di favorire l'attività dell'associazione mafiosa. 3.5. Il quinto motivo lamenta violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e vizi della motivazione, in relazione al riconoscimento dei gravi indizi in ordine all'imputazione provvisoria del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa (capo 40), nonché omessa risposta ai rilievi difensivi mossi al riguardo. Il motivo, oltre a richiamare le obiezioni esposte nei precedenti in ordine alla lettura dei medesimi fatti fondanti anche tale ulteriore addebito, deduce che è mancata la verifica del requisito soggettivo e di quello delle ricadute della condotta - avuto riguardo all'attività dell'intero sodalizio mafioso - entrambi richiesti ai fini dell'integrazione del reato di concorso esterno di cui trattasi. Tanto considerando che alcun pregiudizio alle indagini era riscontrabile, una volta che le telecamere presso il distributore continuavano a filmare gli incontri. Quanto ai dialoghi intercettati nel periodo in cui Cardamone ricopriva la carica di vicesindaco, la difesa si sofferma anzitutto sul rapporto di impiego del custode del cimitero che avrebbe dovuto essere preservato, rilevando che, a parte le problematiche relative all'individuazione del "Francesco" cui ci si sarebbe potuti rivolgere, non è stato riscontrato alcun tipo di intervento, ma anzi il dipendente il 28 agosto 2019 veniva trasferito su disposizione del Sindaco ad altra mansione e il 28 aprile 2021, così prima dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare nel presente procedimento, era sospeso dal servizio, in forza di una determinazione amministrativa alla cui adozione partecipava anche Cardamone, nonostante lo stesso non fosse ancora a conoscenza delle indagini a suo carico. Il secondo degli episodi considerati in realtà riguardava semplicemente una disputa privata rispetto alla quale [OSCURATO:PERSONA] consigliava ad Aragona (non ritenuto appartenente al clan) di rivolgersi a Cardamone, affinché mediasse con un suo ex collega carabiniere (Raschillà) per farne cessare le iniziative di disturbo. In occasione di un terzo e ultimo episodio, a fronte di una richiesta di aiuto di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la gestione della piscina di un lido ed essere preservato da controlli amministrativi, l'interlocutore (Caliguri) affermava "eventualmente glielo diciamo al vicesindaco", ma non risultava che la vicenda avesse seguito. La difesa rileva, inoltre, che il Tribunale ha omesso di valutare le deduzioni con memoria concernenti sia le iniziative adottate da Cardamone, quale vicesindaco, invece in pregiudizio degli interessi dei soggetti ritenuti associati, sia la conversazione del 14 maggio 2019 in cui [OSCURATO:PERSONA] mostrava risentimento per le modalità di un arresto ad opera dello stesso Cardamone e di non conoscere neppure in quale lista costui si fosse candidato e avesse prima prestato servizio. In ultimo, il motivo rileva che, alla stregua delle altre risultanze acquisite, non avrebbe potuto omettersi di considerare, a smentita delle accuse, il fatto che Cardamone, in occasione della stessa visita nella sala intercettazione più volte citata, forniva alcune indicazioni ai colleghi in ordine al luogo in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva occultato un cellulare dal medesimo adoperato per telefonate di natura riservata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo muove doglianze, rivolte alla verifica dei gravi indizi in ordine alla condotta di accesso abusivo al sistema informativo, che non si confrontano con il significato dell'intero iter motivazionale del provvedimento, poiché isolano i pacifici dati relativi all'intervento da parte di Cardamone di tutti gli accessi considerati e al loro oggetto, dalle ulteriori spiegazioni agganciate alla sequenza temporale e alla lettura combinata con gli altri elementi emersi. Seguendo tale improprio approccio, già censurato dal Tribunale e tanto più non consentito in sede di legittimità, la difesa ripropone il rilievo secondo cui le condotte in questione avrebbero trovato giustificazione nell'interessamento da parte di Cardamone ai contrasti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che portavano il primo a sporgere una denunzia querela nei confronti del secondo Sennonché, se appare già arduo comprendere le ragioni per cui da ciò sarebbe derivata l'esigenza di svolgere le due interrogazioni sui Macchione nei mesi di luglio e di agosto del 2017, non può che risultare comunque appropriata la confutazione che la deduzione non poteva comunque spiegare l'interrogazione del marzo 2018, riguardante anche la persona di [OSCURATO:PERSONA], del quale, come affermato dalla stessa difesa, Cardamone già conosceva le qualità criminali che, a suo dire, avrebbero potuto essere rivolte contro la persona di Bonocore. Quest'ultima interrogazione è stata ragionevolmente posta in relazione - considerando la sequenza temporale dei fatti del marzo 2018 - con l'iniziativa di Cardamone di avvicinare, all'interno della sala intercettazione, i colleghi che svolgevano le indagini su [OSCURATO:PERSONA] e di guardare attentamente il monitor che trasmetteva le immagini della videocamera posta presso il distributore di Gallo, intrattenendo gli altri su contenuti di notizie confidenziali rimasti non riscontrati. Tale tassello indiziario è stato a sua volta ricollegato agli altri successivi, afferenti alla sopraggiunta rivelazione delle notizie sulle indagini per come acquisite da Cardamone e su altre ancora riguardanti la persona di [OSCURATO:PERSONA], i cui collegamenti con lo stesso Cardamone venivano parimenti tracciati. La difesa, inoltre, continuando a rilevare che non sarebbe stata chiarita l'esistenza di una finalità degli accessi diversa da quelli consentita, da una parte non si misura con la rappresentazione della . appena indicate ragioni dell'abuso costituite dalla successiva rivelazione delle notizie, dall'altro ignora quanto rilevato dal Tribunale in ordine al fatto che il superiore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva fornito la propria chiave di accesso al ricorrente, ha escluso che le ricerche in questione fossero state da lui autorizzate e che Cardamone stesse svolgendo in quel momento un tipo di indagine che ne potesse giustificare l'espletamento. Da tutto ciò deriva l'infondatezza delle doglianze mosse con il primo motivo. 3. Chiarito che l'esame del secondo motivo sarà svolto unitamente a quello del quarto motivo, occorre adesso soffermarsi sulle doglianze mosse con il terzo motivo, aventi ad oggetto l'addebito della rivelazione del segreto di ufficio. Le censure difensive, che chiamano in causa le caratteristiche e i tempi delle fiamme presso il distributore, i comportamenti di -Gallo, la mancata distruzione della telecamera, il conseguente suo funzionamento in seguito e la continuazione nel frattempo degli incontri di [OSCURATO:PERSONA] presso quel luogo, non si rapportano adeguatamente con le descrizioni e gli apprezzamenti svolti in sede di merito. Invero, la motivazione del provvedimento rileva che Gallo, munito di binocolo, dirigeva l'osservazione proprio verso il punto in cui era stata occultata la telecamera. Solo in tale momento, e perciò non prima, si sprigionava il fuoco in ragione della contestuale condotta dei sodali. Da ciò si è ragionevolmente desunta la non causalità di quel tipo di monitoraggio a distanza rispetto al manifestarsi delle fiamme, e pertanto la pregressa conoscenza di Gallo della presenza dello strumento di indagine e dello stesso suo posizionamento, nonché l'intenzione del clan di metterlo fuori uso tramite quel genere di condotta. Il Tribunale non ha negato che il tentativo non sortiva gli effetti sperat, dato che la telecamera continuava in seguito a funzionare, ma a ciò non possono assegnarsi i significati evocati dalle censure, non essendosi neppure sostenuto che gli interessati potessero rendersi conto del fallimento dell'iniziativa, sicché ciò che residuano sono meri apprezzamenti su mancate verifiche al riguardo. Al contempo, i Giudici di merito hanno sottolineato come la conoscenza mostrata da Gallo con quelle modalità derivasse non già dalla scoperta sui luoghi dello strumento, ma da indicazioni circa l'angolo di visuale e l'inquadratura delle immagini. Risvolti, questi, nel patrimonio di informazioni proprio di Cardamone in ragione di quanto da lui osservato nella sala intercettazione, in data coeva a quella dell'accesso abusivo al SDI che verificava la posizione proprio di [OSCURATO:PERSONA].Tali elementi sono stati letti in sede di merito unitamente ai contenuti delle conversazioni intercettate - dopo le notizie come sopra acquisite da Cardamone e prima dell'iniziativa incendiaria presso il distributore - in cui si affermava che l'informatore sulle indagini "lo ha visto proprio, lo ha visto", così avendosi indicazioni anche in ordine a modalità di conoscenza tali da riflettere la particolarità dell'osservazione avente ad oggetto immagini comparse su monitor. Il Tribunale svolge, inoltre, osservazioni che evidenziano come anche le notizie sulle indagini su Motta, nominato in una di dette conversazioni, potessero provenire proprio da Cardamone attesi i suoi rapporti anche con tale persona. A fronte di tutto ciò, gli ulteriori rilievi concernenti l'addebito di cui trattasi appaiono riconducibili alla semplice evocazione di piste alternative e ad approcci meramente rivalutativi dei contenuti delle frasi intercettate, o rivolti a riletture circa l'allungarsi dei tempi della veicolazione delle notizie in ordine alle indagini e poi della maturazione della decisione di avviare la contromisura dell'incendio. Ne discende l'infondatezza anche delle censure mosse con il terzo motivo, non esse dimostrando i vizi rilevabili in questa sede quanto alla motivazione. 4. Il secondo e il quarto motivo svolgono doglianze che censurano il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1. cod. pen., con riguardo ad entrambe le imputazioni provvisorie dei reati di cui sopra. La difesa pone a tal proposito rilievi che omettono di considerare che la condotta ricostruita in sede di merito, a partire dal momento dell'accesso abusivo al sistema informatico e tramite i suoi conseguenti sviluppi che portavano a riscontrare il tipo di investigazioni e a rivelarne in contenuto, era volta a favorire il capo clan [OSCURATO:PERSONA] e l'intero contesto operativo della sua cosca, tenuto conto che venivano svelate indagini in corso proprio sulla base logistica del sodalizio. Si è inoltre appropriatamente aggiunto che Cardamone, considerando anche le sue conoscenza e gli altri rapporti dimostrati, ben conosceva e dunque voleva gli unici possibili effetti verso cui restava diretta l'intera sopradescritta condotta. Tale percorso smentisce tutti i rilievi mossi con il secondo e quarto motivo. 5. Il quinto motivo, riferendosi all'addebito del reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., rileva in primo luogo che difetterebbe la verifica del contributo effettivo in favore dell'intero sodalizio derivante dalla condotta del ricorrente. Facendo ciò, la difesa si oppone alle ragionevoli valutazioni di merito che individuano i tratti di detto contributo già nelle rivelazioni delle indagini in corso e nelle loro conseguenti ricadute come in precedenza individuate (trattando l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen.), consentendo ciò agli associati di calibrare le proprie scelte sulla base delle informazioni veicolate dal ricorrente.Tale lettura conduce a ritenere riduttivi i rilievi che si limitano a menzionare il fallimento della distruzione della telecamera presso il distributore di Gallo, il funzionamento di tale strumento anche in seguito e l'essere state pertanto ancora monitorate alcune presenze degli stessi soggetti in quello stesso luogo. Il Tribunale ha, inoltre, considerato la fattiva disponibilità dimostrata da Cardamone anche dopo, questa volta tramite le opportunità dell'agevolazione consentite dalla posizione assunta dallo, stesso quale assessore e vice sindaco. Tanto alla stregua della lettura dei dialoghi captati in cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] parlava di Cardamone come persona disponibile rispetto ai loro desiderata. Nella parte espositiva delle vicende al riguardo valorizzate non ci si ferma a descrivere le questioni relative alla posizione del custode del cimitero su cui si appuntano maggiormente i rilievi difensivi, ma ci si occupa anche di altro. Si considera così la vicenda relativa all'iniziativa economica facente capo a [OSCURATO:PERSONA], al quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] indicava di rivolgersi a Cardamone. Nella circostanza si aveva, fra l'altro, contezza che si trattata di una sponda fattivamente disponibile rispetto a quel tipo di interessamenti, posto che Aragona faceva presente che Cardamone gli aveva già confermato di essere sottoposto alle attenzioni dei carabinieri, spiegando come potesse evitare i relativi controlli. L'esistenza di tale canale privilegiato era, altresì, confermata da [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione da lui avuta con [OSCURATO:PERSONA], in cui il primo, con riguardo all'aiuto e alla protezione mafiosa richiesta dal secondo per l'avvio di un lido, faceva riferimento alla possibilità - per loro - di rivolgersi a Cardannone, in modo che detta attività fosse preservata dai controlli amministrativi comunali. Ai ragionamenti di merito su tali episodi, il ricorso oppone mere riletture della posizione degli interlocutori di Badalà e reinterpretazioni del significato delle frasi intercettate, secondo percorsi di merito non consentiti in questa sede. Gi episodi in questione, del resto, sono stati inquadrati in continuità con l'apporto fornito dal ricorrente in modo diretto e più ampio sotto il profilo delle immediate ricadute, quando egli si giovava della posizione invece di Carabiniere. Diversamente da quanto rilevato dalla difesa, è dunque intervenuta, nella sede cautelare, la ragionevole verifica del presupposto del contributo al sodalizio ai fini dell'integrazione del concorso esterno, ricorrendo in proposito appropriate rappresentazioni motivazionali secondo insindacabili apprezzamenti di merito. Le ulteriori doglianze rivolte ai dialoghi sull'intervento in favore del custode del cimitero risultano inidonee a porre in crisi l'intero percorso di detta verifica. Intanto, perché, oltre a ribadirsi obiezioni in ordine alla corretta individuazione del ricorrente già puntualmente confutate dal Tribunale, non restano escluse le seguenti circostanze: anche in tal caso Badalà riteneva di potersi rivolgere a Cardamone; il messaggio giungeva a costui a mezzo di Aragona; in effetti il dipendente, come si richiedeva a quel tempo, era trasferito ad altra mansione. Ciò che si contesta appare, invero, l'apprezzamento unitario di tali fatti, a fronte di ragionevoli risposte ai rilievi mossi davanti al Tribunale che hanno spiegato come non potesse assumere dirimente rilevanza a smentita la mera circostanza della formalizzazione di detto trasferimento con nota del sindaco. Le doglianze, inoltre, non colgono che i Giudici di merito hanno confutato i rilievi relativi al successivo intervento della sospensione cautelare dal servizio del medesimo dipendente, già in ragione del fatto che essa si avverava solamente circa due anni dopo l'interessamento richiesto e riscontrato, in modo da trattarsi di una sopravvenienza che in sé non poteva smentire la precedente disponibilità. Il ricorso riporta, altresì, contenuti della memoria depositata (già oggetto di confutazione nell'ordinanza impugnata), riguardanti o iniziative amministrative comunali nel periodo di insediamento del ricorrente in danno Macchione che solo in passato sarebbe stato individuato come mero prestanome di [OSCURATO:PERSONA], o la semplice destinazione di un immobile, già confiscato a quest'ultimo, che negli ultimi mesi del 2020 sarebbe stata promossa tramite interventi di Cardamone. Vicende, queste, che per epoca e natura, come pure rilevato dal Tribunale, non potevano smentire la positiva verifica cautelare della condotta ascritta, secondo i parametri del contributo in un certo momento del concorso esterno. Nel prosieguo ci si duole ancora dell'omessa considerazione di certi dialoghi estrapolati dall'intero contesto probatorio in cui si inseriscono, evocandosi percorsi congetturali circa la ricostruzione di altri risvolti riferiti a configurabili collusioni, che in sé non possono dare conto di decisive mancanze motivazionali. Infine, si sostiene che le informazioni sull'occultamento dei telefonini da parte di Badalà in occasione dell'accesso del ricorrente nella sala intercettazione in realtà sarebbero risultate riscontrate da quanto emerso dalle indagini in ordine al possesso da parte del medesimo Badalà di cellulari verosimilmente intestati a prestanome; mentre il mancato riscontro al riguardo cui appare far riferimento il provvedimento, resta associabile all'indicazione del luogo in cui un dipendente extracomunitario di Badalà avrebbe occultato un apparecchio da costui utilizzato. Sicché, si tratta di un'obiezione priva di ogni possibile concludenza. In conclusione, alla stregua di tutte le precedenti considerazioni, le doglianze mosse con il quinto motivo risultano anch'ess