CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 09140/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,y [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza dell'Il maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 21 ottobre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 55, comma 5, D.Igs. n. 231/2007 (attuale art. 493-ter cod. pen.). Rilevato che il primo motivo del ricorso, con cui si contestano l'errata applicazione della legge e la carenza di motivazione nell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Collegio del merito, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha fatto corretta applicazione della disposizione incriminatrice censurata, allorché ha fondato la colpevolezza dell'imputato sull'accertato suo utilizzo in svariate occasioni della tessera carburante, rinvenuta nel suo portafoglio insieme con il foglietto recante il codice PIN, senza che il medesimo imputato avesse offerto una giustificazione plausibile circa tale possesso; Considerato che la seconda doglianza, con cui si deduce vizio della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, riservato all'imputato, con particolare riferimento alla mancata esclusione della recidiva contestata, risulta priva di specificità, in quanto la Corte territoriale ha ampiamente argomentato sul punto, evidenziando, da un lato, l'estrema mitezza della pena e, dall'altro, il maggiore disvalore della condotta, evocativa dell'assoluta indifferenza mostrata rispetto alle precedenti condanne; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]