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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 1987

Cassazione n. 00331/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, con riguardo alla prima doglianza che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri, i giudici di appello, con motivazione esente dai vizi dedotti, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, in base alle quali la Corte territoriale ha ritenuto pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata all'imputato); considerato, inoltre, che le medesime considerazioni devono svolgersi con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che la doglianza risulta priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda al riguardo pagina 6 della sentenza impugnata, ove si evidenziano sia i precedenti penali dell'imputato che la presenza di una precedente condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, già condizionalmente sospesa, che risulta dunque ostativa all'ulteriore applicazione del beneficio richiesto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, con riguardo alla prima doglianza che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli artifici e raggiri, i giudici di appello, con motivazione esente dai vizi dedotti, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, in base alle quali la Corte territoriale ha ritenuto pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata all'imputato); considerato, inoltre, che le medesime considerazioni devono svolgersi con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che la doglianza risulta priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda al riguardo pagina 6 della sentenza impugnata, ove si evidenziano sia i precedenti penali dell'imputato che la presenza di una precedente condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, già condizionalmente sospesa, che risulta dunque ostativa all'ulteriore applicazione del beneficio richiesto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10
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