CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25538/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Firenze, con ordinanza del 7 gennaio 2022, rigettava la richiesta avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di tentata rapina aggravata, la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorrono per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], eccependo l'illogicità della motivazione quanto alla dedotta valutazione in ordine all'età della ricorrente ed alla conseguente incompetenza funzionale del giudice TA: kW° per le indagini preliminari; osservano come unico indice difformeva quelli indicati dalla difesa era quello soggettivo attribuito dal Commissariato di Empoli alle dichiarazioni dell'interessata; con uno scarto temporale di pochi mesi, rapportati ad un soggetto di etnia straniera e quindi con indici morfologici diversi da quelli italiani, non ci si poteva affidare a quanto risultante da una semplice lastra e, peraltro, ad un solo indice corporale. 2. Il Procuratore generale presentava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è inammissibile. 1.2 Si deve ribadire che "in tema di accertamento dell'età di un soggetto, costituisce strumento idoneo l'esame radiografico del polso in quanto consente di valutare il processo di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva, ancorché diversamente indichino documenti di identità dei quali non si conosca l'efficacia identificativa e fidefacente." (Sez. 5 , Sentenza n. 8908 del 05/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282822 - 01). Ciò premesso, il Tribunale del Riesame ha rigettato l'istanza già proposta e reiterata in questa sede, osservando che gli accertamenti antropometrici effettuati dai sanitari dell'Ospedale di Livorno e il fatto che uno dei plurimi precedenti dattiloscopici riportava quale data di nascita della ricorrente 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] consentivano di attribuirle la maggiore età al momento della commissione del fatto, rilevando anche come la difesa non abbia prodotto alcun documento (quale un certificato di nascita o un documento di identità) dal quale desumere il contrario; il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile perché meramente reiterativo delle censure già proposte e chiede una nuova valutazione su un accertamento che, per quanto esposto dal Tribunale, è risultato attendibile. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagata, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. a