CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34077/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamata astensione degli avvocati dalle udienza anche per la data odierna in considerazione del rito non partecipato adottato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il primo e secondo motivo sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in quanto: - In relazione all'elemento oggettivo, ineccepibile è il riferimento alla versione della persona offesa secondo la quale non aveva percepito alcunchè dal debitore prima di avviare l'azione monitoria e all'assenza di versione alternativa da parte dell'imputato, assente nel dibattimento, alla ricostruzione dell'accusa; - In relazione all'elemento soggettivo, del pari inececpíbile è la ritenuta 'plausibilità della ignoranza da parte dell'imputato della rilevanza del giuramento che andava a rendere; Ritenuto che il terzo motivo è manifestamente infondato rispetto alla generica mera istanza in appello; Ritenuto che il quarto motivo è genericamente proposto in assenza di devoluzione o, almeno, sollecitazione, al giudice di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12