CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 ottobre 2022
Cassazione n. 46926/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Mazara del Vallo avverso la sentenza del 09/12/2021 emessa dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 dicembre 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che all'esito di giudizio abbreviato dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di evasione, condannandolo alla pena di anni uno, mesi uno e giorni otto di reclusione, previo riconoscimento della contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, censurando con un primo motivo la violazione dell'art. 23- bis d.l. n. 137 del 2020, con riferimento all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sulla base del rilievo secondo cui le conclusioni scritte della difesa, ritualmente depositate a mezzo di posta elettronica certificata a seguito della notifica delle conclusioni scritte del Procuratore generale, non sarebbero presenti nel fascicolo processuale. 2.1. Con un secondo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di evasione, per avere la Corte distrettuale basato il giudizio di colpevolezza unicamente sulla base della circostanza che l'imputato non era stato rinvenuto presso la sua abitazione in occasione di un controllo da parte degli agenti di Polizia giudiziaria, senza prendere in esame l'intero compendio probatorio. 2.2. Con un terzo motivo si censurano analoghi vizi in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. Con un quarto motivo, infine, si censura il vizio di erronea applicazione della legge penale in ordine al riconoscimento dei presupposti della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., dalla Corte distrettuale ritenuta sulla base dei soli precedenti penali. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 3 ottobre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 13 ottobre 2022 il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le sue conclusioni, insistendo nell'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la sentenza impugnata ha ritualmente dato atto (nella seconda pagina dell'intestazione) di aver letto le "conclusioni scritte" di entrambe le parti, ossia "del P.G. e della Difesa", ivi riportandone espressamente il contenuto. 2. Il secondo motivo è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia per l'aspecificità di formulazione della relativa doglianza, priva di alcun confronto critico-argomentativo con le ragioni coerentemente esposte a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, arbitrariamente allontanatosi dall'abitazione ove si trovava ristretto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico in assenza di preventiva autorizzazione giudiziale. Al riguardo, invero, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio costantemente affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288), secondo cui nel reato di evasione dagli arresti domiciliari il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che possono aver determinato la condotta dell'agente. 3. Analoghe considerazioni devono svolgersi riguardo al terzo ed al quarto motivo di doglianza, atteso che la Corte distrettuale ha congruamente spiegato, a fronte di una recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, le ragioni per le quali il reato in esame non poteva ritenersi affatto occasionale ed era, anzi, sintomatico di una più spiccata pericolosità sociale, non ravvisando, sotto altro ma connesso profilo, alcun elemento, di rilievo oggettivo o soggettivo, positivamente valutabile ai fini del riconoscimento delle invocate attenuanti generiche. Inammissibili, invero, devono ritenersi quelle doglianze che, nel giudizio di cassazione, mirino, come nel caso di specie, ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia invece sorretta da una sufficiente motivazione (ex multis, v. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), vieppiù ove si consideri che il diniego delle circostanze attenuanti generiche ben può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.00