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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07255/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 22458/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], domiciliata come in atti, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come daRegistri di Giustizia;-ricorrente-controdall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. comeda Registri di Giustizia;-controricorrente-avverso la sentenza n. 282/2024 emessa dalla Corte d’Appello diLecce.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Numero registro generale 22458/2024Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 7255/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveData pubblicazione 26/03/2026provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.Numero registro generale 22458/2024Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 7255/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROIl [OSCURATO:PERSONA], delegato dal Presidente di Area allaformulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod.proc. civ.ha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 22458/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], domiciliata come in atti, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come daRegistri di Giustizia;-ricorrente-controdall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. comeda Registri di Giustizia;-controricorrente-avverso la sentenza n. 282/2024 emessa dalla Corte d’Appello diLecce.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Numero registro generale 22458/2024Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 7255/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveData pubblicazione 26/03/2026provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 1.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026dott.ssa Elena BoghetichP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 1.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 22458/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], domiciliata come in atti, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come daRegistri di Giustizia;-ricorrente-controdall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. comeda Registri di Giustizia;-controricorrente-avverso la sentenza n. 282/2024 emessa dalla Corte d’Appello diLecce.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Numero registro generale 22458/2024Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 7255/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveData pubblicazione 26/03/2026provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.Numero registro generale 22458/2024Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 7255/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROIl [OSCURATO:PERSONA], delegato dal Presidente di Area allaformulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod.proc. civ.ha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 22458/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], domiciliata come in atti, rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come daRegistri di Giustizia;-ricorrente-controdall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. comeda Registri di Giustizia;-controricorrente-avverso la sentenza n. 282/2024 emessa dalla Corte d’Appello diLecce.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Numero registro generale 22458/2024Numero sezionale 214/2026Numero di raccolta generale 7255/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveData pubblicazione 26/03/2026provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 1.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026dott.ssa Elena BoghetichP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 1.400,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
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