CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07252/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gettato il riesame avverso l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, in data 20 maggio 2024, ha disposto nei suoi confronti la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di tentata rapina aggravata. 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 56 e 628 cod. pen. nonché carenza di motivazione in ordine all’univocità degli atti ed alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di tentata rapina. Il Tribunale avrebbe fondato la decisione esclusivamente sulle generiche dichiarazioni accusatorie del co-indagato [OSCURATO:PERSONA] e sul contenuto di due conversazioni intercettate; tali conversazioni sono ritenute dalla difesa inidonee a dimostrare che i correi avevano intenzione di realizzare un reato di rapina piuttosto che un reato di furto o di truffa con conseguente non univocità delle condotte oggetto di contestazione. È stato, inoltre, evidenziato che il Sorato non avrebbe partecipato alla pianificazione del reato e che lo stesso non avrebbe posto in essere alcuno degli atti preparatori compiuti dai co-indagati; la difesa ha, altresì, valorizzato il mancato rinvenimento di armi in sede di perquisizione ed il fatto che le forze dell’ordine avrebbero bloccato i correi quando si trovavano a 20 chilometri dalla casa della presunta persona offesa. Gli elementi indiziari sarebbero, pertanto, inidonei a dimostrare quale fosse la reale intenzione del Sorato e dei suoi complici, in considerazione dell’esistenza di plurime e plausibili ipotesi alternative a quella accusatoria. La motivazione sarebbe, infine, del tutto carente in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di rapina, con particolare riguardo alla comune volontà di attuare condotte violente o minatorie nei confronti della persona offesa. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. nonché carenza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e della inidoneità della misura degli arresti domiciliari. 3.1. I giudici del riesame avrebbero fondato la decisione esclusivamente sulla personalità criminale dell’indagato -desunta dai numerosi precedenti penali anche specifici che gravano il ricorrente-, senza tenere conto delle concrete modalità di commissione del reato nonché del fatto che il Sorato non avrebbe concorso all’ideazione del piano e non avrebbe realizzato alcuna condotta preparatoria. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine alla ragionevole previsione che al Sorato, in caso di scarcerazione, si presenti una occasione prossima di commettere ulteriori reati della medesima indole, come prescritto dalla giurisprudenza di legittimità. 3.2. La motivazione sarebbe, infine, generica in ordine alla ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari sussistenti. In particolare, i giudici del riesame non avrebbero considerato che il reato contestato al Sorato sarebbe di tipo “dinamico” in quanto commesso a diversi chilometri dall’abitazione del ricorrente con conseguente idoneità della misura degli arresti domiciliari a contenerne la pericolosità, anche e soprattutto in considerazione del fatto che il Sorato non sarebbe coinvolto nell’attività di ideazione e preparazione della rapina oggetto di giudizio o di altre fattispecie criminose. 4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 5.Entrambi i motivi sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi indiziari posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I motivi sono, al contempo, aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale indiziario già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale. 6.Il Tribunale, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice della cautela, ha indicato la pluralità di elementilogico- fattuali (dichiarazioni auto ed etero accusatorie del correo [OSCURATO:PERSONA], conversazioni intercettate indicate nell’ordinanza genetica, verbali di perquisizione e sequestro) idonei a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata rapina, tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede (vedi pag. 5 dell’ordinanza oggetto di ricorso). Inoltre, l’ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici del riesame ad affermare che il ricorrente ha concorso nella commissione del reato di tentata rapina a seguito di una valutazione degli elementi indiziari che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento degli indizi, confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate con l’atto di riesame e reiterate in questa sede (vedi pagg. da 2 a 5 dell’ordinanza oggetto di ricorso). 7. La motivazione impugnata si sottrae a censure sotto il profilo della coerenza logico- argomentativa anche nella parte in cui i giudici di merito hanno ritenuto priva di rilievo la circostanza che gli indagati siano stati fermati dalle forze dell’ordine prima di raggiungere l’abitazione della persona offesa. Invero, la decisione dà adeguatamente conto delle ragioni per le quali, al momento dell’intervento operato dagli operanti, doveva ritenersi già avviata la fase esecutiva del delitto di rapina. In particolare, i giudici territoriali hanno valorizzato il rinvenimento, all’interno dell’autovettura in uso al ricorrente e ai suoi complici, di strumenti inequivocabilmente destinati alla commissione del reato di rapina (maschere di lattice, fascette da elettricista, guanti da lavoro, piedi di porco, parrucca, occhiali da sole, scaldacollo e mefisto) la cui funzione strumentale rispetto all’azione predatoria progettata risultava immediatamente percepibile, per modalità e contesto di utilizzo. Tale ricostruzione è sorretta da un percorso motivazionale lineare e immune da vizi logici, fondato su elementi fattuali univoci e oggettivamente significativi, idonei a evidenziare il superamento della soglia degli atti meramente preparatori. Il ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive, si è limitato a reiterare le medesime doglianze asseritamente pretermesse, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. 8. Passando al secondo motivo di impugnazione, deve essere evidenziato che i giudici del riesame, con motivazione adeguata ed esaustiva, hanno correttamente affermato che la custodia cautelare, oltre ad essere proporzionata alla particolare gravità delle condotte delittuose caratterizzate da modalità organizzative “pianificate nei minimi particolari”, è l’unica misura idonea a tutelare le ritenute esigenze cautelari; appare, in particolare, ineccepibile in punto di logica quanto affermato dai giudici di merito in ordine alla inadeguatezza degli arresti domiciliari ad impedire la reiterazione di condotte delittuose della medesima specie (vedi pagg. 6 e 7 del provvedimento impugnato). Invero, il Tribunale ha adeguatamentescrutinato i rilievi in questa sede riproposti, dando conto dell'inadeguatezza della misura auto detentiva alla luce dell’assenza di freni inibitori e della peculiare inclinazione a delinquere del Sorato desumibile dalle modalità della condotta oggetto di giudizio e dai numerosi precedenti penali anche specifici, con conseguente impossibilità di confidare sulla spontanea adesione alla disciplina degli arresti domiciliari, valutazione supportata da una motivazione priva di manifeste illogicità e, quindi, insuscettibile di rivisitazione in questa sede. Detta motivazione risulta logica e incensurabile, dovendosi ribadire che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che -come mel caso oggetto di giudizio- tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991). Deve essere ribadito, infine, il principio di diritto secondo cui «il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762 e da ultimo Sez. 1, n. 12475 del 03/11/2022, Perdichizzi, non massimata). 9. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce