CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2023
Cassazione n. 09980/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 35839/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V. ALBENGA 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 106/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 19/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Il Tribunale rigettò la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto accertarsi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la natura interclusa del loro fondo. 2. La Corte d’appello di Trento, in accoglimento dell’impugnazione proposta dagli attori, costituì servitù coattiva di passaggio a carico del fondo della convenuta e a favore del fondo attoreo, adottando il percorso denominato dal c.t.u. “A ALTERNATIVO”, ponendo l’indennità, determinata in € 2.134,5 a carico degli appellanti. 2. 1. Questo, in sintesi, l’argomento posto a base della sentenza di secondo grado: il fondo degli attori, siccome accertato dal c.t.u., non essendo dotato di accesso alla via pubblica, doveva considerarsi intercluso. La sentenza del Tribunale partendo dalla premessa dell’esistenza di un altro passaggio su altri fondi confinanti, diversi da quelli dell’appellata, come indicato dal CTU in primo grado, ha escluso la sussistenza della servitù di passo richiesta . Rinnovata l’istruttoria, con nomina di nuovo consulente, costui aveva elaborato due tracciati. La Corte di Trento giudicava, tenuto conto del bilanciamento di cui all’art. 105i cod. civ., il percorso “A ALTERNATIVO” come il migliore. 3. [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Assume il ricorrente che la Corte di merito non aveva preso in alcun modo in considerazione le osservazioni del c.t.p., sulle quali la parte aveva insistito nel corso del giudizio d’appello, con le quali si era evidenziato che la costituzione della servitù di passaggio su quel tracciato si poneva in contrasto con norme imperative del codice della strada, in particolare con l’art. 22, il quale al suo primo comma impone la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada per aprire nuovi accessi o diramazioni o innesti di strade soggette a uso pubblico o privato; nonché con l’art. 46, il quale impone che il passo carrabile deve porsi a una distanza minima di dodici metri dalle intersezioni e deve, comunque, essere visibile a una distanza pari allo spazio di frenata alla velocità massima consentita sull’arteria viaria e, inoltre, un tale accesso non può essere localizzato in corrispondenza del lato interno di curve, in caso di ridotta visibilità nonché in prossimità d’intersezioni stradali. La sentenza si era limitata a una formula di stile, attraverso la quale aveva fatto propria la soluzione proposta dal c.t.u. 4. 1. Il motivo merita di essere accolto. La sentenza, piuttosto che spiegare le ragioni di dissenso rispetto alle puntuali osservazioni dell’appellata, si è limitata laconicamente ad affermare: La relazione peritale (con le tavole allegate) si ha qui per integralmente recepita, in quanto esaustiva, immune da vizi logici o giuridici, condotta nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti e dei rispettivi CTP, le cui osservazioni sono state discusse e prese in considerazione dal CTU . Di conseguenza, la Corte di merito, per un verso, non offre elemento alcuno sulla base del quale possano individuarsi le osservazioni scrutinate dal c.t.u. e, per altro verso, assegna a quest’ultimo l’improprio compito di decidere sulle medesime, non chiarite osservazioni. Questa Corte ha avuto modo di condivisamente affermare che qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (Sez. 1, n. 15147, 11/06/2018, Rv. 649560; conf., Cass. n. 11917/2021). Qui si è in presenza proprio di questa seconda ipotesi: avanzate critiche puntuali e specifiche alle conclusioni del consulente del giudice, la Corte locale avrebbe dovuto rendere palesi le ragioni per le quali aderiva a quelle del c.t.u. Perciò, la giustificazione motivazionale offerta, di pura apparenza e tale da non spiegare le ragioni dell’opinamento del giudice, non può che considerarsi inesistente. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Più in generale, siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).5. 5. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in ordine all’asserita maggiore onerosità per la realizzazione del tracciato prescelto, per contro, risulta inammissibile, essendo diretto a un improprio riesame di merito delle valutazioni incensurabilmente espresse dal Giudice, sulla base delle emergenze di causa. 6. In ragione di quanto esposto la sentenza deve essere cassata con rinvio a riguardo del primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio statuiràanche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia, anche