Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 14323/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • GRASSO Girolamo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/07/2021 della Corte di Appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con decreto del 12/07/2021 la Corte di Appello di Messina rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Messina emesso il 10/03/2020 di rigetto della richiesta di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni due, applicata con decreto dello stesso Tribunale del 27/03/2017.

2. Avverso il provvedimento di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Grasso, eccependo: - la violazione di legge (art.1, lett c d.lgs. n. 159/2011) non essendosi la Corte di appello confrontata con il presupposto normativo per l'applicazione della misura ossia l'assiduità delle condotte prese in considerazione, ritenute offensive per la sanità pubblica sulla base di un'unica condanna per ricettazione di sostanze illecite e della presunzione, da ritenersi ingiustificata, che tali sostanze fossero destinate ad un numero indeterminato di persone che frequentavano le palestre gestite da lui o da altri; - la violazione di legge (artt.111, comma 6 Cost. - 125, comma 3 cod. proc. pen. - 7, comma 1 d.lgs. n.159/2011) per la motivazione inesistente o apparente alla base del giudizio espresso con riferimento ai requisiti di legge per l'applicazione della misura, al concetto giuridico di dedizione della condotta delittuosa, al giudizio assolutorio del Grasso in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 586 bis ai fini della pericolosità sociale, ai criteri utilizzati per ritenere il ricorrente socialmente pericoloso, alla apodittica determinazione della durata della misura.

3. Il ricorso è fondato.

4. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato anche nella requisitoria del Procuratore Generale, a norma degli artt. 10 e 27 d.lvo n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e patrimoniali è ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa la contraddittorietà o la manifesta illogicità potendosi denunciare con il ricorso solo la motivazione inesistente o meramente apparente "che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio" (ex multis Cass. sez. 6, sent. n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284).

5. Secondo il decreto impugnato, il giudizio di pericolosità si fonda sul requisito di cui alla lettera c) dell'art. 1 d.lgs. n.159/2001, per essere il soggetto dedito alla commissione di delitti che mettono in pericolo la salute collettiva (pag.2).

La corte territoriale doveva pertanto confrontarsi con il parametro normativo indicato e, in particolar modo, secondo l'accezione del termine che deve caratterizzare la condotta illecita, dar conto dell'allarme sociale derivante dall'assidua compromissione del bene pubblico tutelato ad opera del soggetto proposto.

Accertata invece l'avvenuta assoluzione in primo grado per i reati di associazione a delinquere e di commercio di sostanze anabolizzanti ex art. 586 bis cod. pen., il giudice della prevenzione ha basato la decisione esclusivamente sulla condanna per ricettazione delle medesime sostanze; delitto che ha natura istantanea e che si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, a nulla rilevando, al fine di configurare differenti ipotesi di ricettazione in relazione allo stesso bene, la condotta successiva alla ricezione, volta al conseguimento di un ingiusto profitto, che non rappresenta un elemento costitutivo del reato (Cass. sez. 2, sent. n. 29561 del 20/07/2020 - dep. 23/10/2020 - Rv. 279969).

6. A fronte, dunque, di un accertamento giudiziale, circoscritto alla ricezione delle sostanze e, quindi, alla condanna, peraltro non definitiva, per un unico reato di ricettazione, la valutazione di pericolosità sociale prescinde all'evidenza dal presupposto di legge della "dedizione" ad attività delittuose: l'unicità dell'episodio e la natura del reato sono inconciliabili con l'assiduità prescritta dalla norma sì che la motivazione è censurabile non già per profili logici o di coerenza argomentativa ma per l'omesso confronto con il dato normativo, con conseguenze sulla decisione non giustificabili.

L'ulteriore circostanza riportata - la fornitura degli anabolizzanti ai clienti della palestra - che renderebbe "oltremodo attuale il pericolo per la salute pubblica" non solo contrasta con la suddetta assoluzione ma si pone sul piano delle ipotesi, prive di supporto indiziario.

7. In definitiva, il decreto impugnato va annullato senza rinvio, in quanto gli elementi indicati, in contrasto con il dato normativo, non giustificano il mantenimento della misura di prevenzione personale che va pertanto revocata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e quello del Tribunale di Messina in data 10/03/2020 e, per l'effetto, revoca il decreto del Tribunale di Messina del 27/03/2107 pronunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma il giorno 9 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • GRASSO Girolamo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/07/2021 della Corte di Appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con decreto del 12/07/2021 la Corte di Appello di Messina rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Messina emesso il 10/03/2020 di rigetto della richiesta di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni due, applicata con decreto dello stesso Tribunale del 27/03/2017. 2. Avverso il provvedimento di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Grasso, eccependo: - la violazione di legge (art.1, lett c d.lgs. n. 159/2011) non essendosi la Corte di appello confrontata con il presupposto normativo per l'applicazione della misura ossia l'assiduità delle condotte prese in considerazione, ritenute offensive per la sanità pubblica sulla base di un'unica condanna per ricettazione di sostanze illecite e della presunzione, da ritenersi ingiustificata, che tali sostanze fossero destinate ad un numero indeterminato di persone che frequentavano le palestre gestite da lui o da altri; - la violazione di legge (artt.111, comma 6 Cost. - 125, comma 3 cod. proc. pen. - 7, comma 1 d.lgs. n.159/2011) per la motivazione inesistente o apparente alla base del giudizio espresso con riferimento ai requisiti di legge per l'applicazione della misura, al concetto giuridico di dedizione della condotta delittuosa, al giudizio assolutorio del Grasso in ordine ai reati di cui agli artt. 416 e 586 bis ai fini della pericolosità sociale, ai criteri utilizzati per ritenere il ricorrente socialmente pericoloso, alla apodittica determinazione della durata della misura. 3. Il ricorso è fondato. 4. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato anche nella requisitoria del Procuratore Generale, a norma degli artt. 10 e 27 d.lvo n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e patrimoniali è ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa la contraddittorietà o la manifesta illogicità potendosi denunciare con il ricorso solo la motivazione inesistente o meramente apparente "che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio" (ex multis Cass. sez. 6, sent. n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284). 5. Secondo il decreto impugnato, il giudizio di pericolosità si fonda sul requisito di cui alla lettera c) dell'art. 1 d.lgs. n.159/2001, per essere il soggetto dedito alla commissione di delitti che mettono in pericolo la salute collettiva (pag.2). La corte territoriale doveva pertanto confrontarsi con il parametro normativo indicato e, in particolar modo, secondo l'accezione del termine che deve caratterizzare la condotta illecita, dar conto dell'allarme sociale derivante dall'assidua compromissione del bene pubblico tutelato ad opera del soggetto proposto. Accertata invece l'avvenuta assoluzione in primo grado per i reati di associazione a delinquere e di commercio di sostanze anabolizzanti ex art. 586 bis cod. pen., il giudice della prevenzione ha basato la decisione esclusivamente sulla condanna per ricettazione delle medesime sostanze; delitto che ha natura istantanea e che si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, a nulla rilevando, al fine di configurare differenti ipotesi di ricettazione in relazione allo stesso bene, la condotta successiva alla ricezione, volta al conseguimento di un ingiusto profitto, che non rappresenta un elemento costitutivo del reato (Cass. sez. 2, sent. n. 29561 del 20/07/2020 - dep. 23/10/2020 - Rv. 279969). 6. A fronte, dunque, di un accertamento giudiziale, circoscritto alla ricezione delle sostanze e, quindi, alla condanna, peraltro non definitiva, per un unico reato di ricettazione, la valutazione di pericolosità sociale prescinde all'evidenza dal presupposto di legge della "dedizione" ad attività delittuose: l'unicità dell'episodio e la natura del reato sono inconciliabili con l'assiduità prescritta dalla norma sì che la motivazione è censurabile non già per profili logici o di coerenza argomentativa ma per l'omesso confronto con il dato normativo, con conseguenze sulla decisione non giustificabili. L'ulteriore circostanza riportata - la fornitura degli anabolizzanti ai clienti della palestra - che renderebbe "oltremodo attuale il pericolo per la salute pubblica" non solo contrasta con la suddetta assoluzione ma si pone sul piano delle ipotesi, prive di supporto indiziario. 7. In definitiva, il decreto impugnato va annullato senza rinvio, in quanto gli elementi indicati, in contrasto con il dato normativo, non giustificano il mantenimento della misura di prevenzione personale che va pertanto revocata. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e quello del Tribunale di Messina in data 10/03/2020 e, per l'effetto, revoca il decreto del Tribunale di Messina del 27/03/2107 pronunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma il giorno 9 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 14323/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris