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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 15972/2024

Testo disponibile della fonte

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Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 11318/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 805/2017, pubblicata il 6 ottobre 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dipendente di ruolo del Consiglio regionale della [OSCURATO:SOCIETA] inquadrata in categoria D, con ricorso depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha esposto che tale Consiglio le aveva conferito nel 2006 l’incarico di dirigente del settore informatico, con la relativa retribuzione, e che tale incarico era stato rinnovato con contratto del 19 gennaio 2009, previo collocamento fuori ruolo, ai sensi dell’art. 19, d.lgs. n. 165 del 2001, stabilendo una durata minima semestrale.

La ricorrente ha dedotto il contrasto fra tale clausola e l’art. 19, comma 2, del citato d.lgs., ove prevedeva una durata minima triennale, e ha chiesto che fosse dichiarato illegittimo il termine in questione e che la P.A. fosse condannata a pagare le somme che ella avrebbe ricevuto se l’incarico avesse avuto la durata in questione, oltre al risarcimento del danno morale ed esistenziale patito.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1392 del 2014, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 805 del 2017, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rileva che oggetto del contendere è l’individuazione della durata minima dell’incarico dirigenziale attribuito dalla P.A. di appartenenza alla ricorrente, dipendente non inquadrata nei ruoli dirigenziali.Vengono in questione, al riguardo, profili di carattere nomofilatticoe la portata e l’applicabilità del precedente rappresentato da Cass., Sez.

L, n. 478 del 13 gennaio 2014, concernente gli enti locali e il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione.

Si ritiene, quindi, che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte, -rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 11318/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 805/2017, pubblicata il 6 ottobre 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dipendente di ruolo del Consiglio regionale della [OSCURATO:SOCIETA] inquadrata in categoria D, con ricorso depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha esposto che tale Consiglio le aveva conferito nel 2006 l’incarico di dirigente del settore informatico, con la relativa retribuzione, e che tale incarico era stato rinnovato con contratto del 19 gennaio 2009, previo collocamento fuori ruolo, ai sensi dell’art. 19, d.lgs. n. 165 del 2001, stabilendo una durata minima semestrale. La ricorrente ha dedotto il contrasto fra tale clausola e l’art. 19, comma 2, del citato d.lgs., ove prevedeva una durata minima triennale, e ha chiesto che fosse dichiarato illegittimo il termine in questione e che la P.A. fosse condannata a pagare le somme che ella avrebbe ricevuto se l’incarico avesse avuto la durata in questione, oltre al risarcimento del danno morale ed esistenziale patito. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1392 del 2014, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 805 del 2017, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] rileva che oggetto del contendere è l’individuazione della durata minima dell’incarico dirigenziale attribuito dalla P.A. di appartenenza alla ricorrente, dipendente non inquadrata nei ruoli dirigenziali.Vengono in questione, al riguardo, profili di carattere nomofilatticoe la portata e l’applicabilità del precedente rappresentato da Cass., Sez. L, n. 478 del 13 gennaio 2014, concernente gli enti locali e il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione. Si ritiene, quindi, che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte, -rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma,
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