CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 31460/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19829-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE ARN2-\[OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 13756881002; - intimata - z5612-02, avverso la sentenza n. itl:Zia4. del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il ka42a1191 51-/01/ 24 udita la relazione della causa svolta nella camerfa di consi glio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ROSSET11. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza del 2.56 Tribunale di Pescara tcbn la quale è stata rigettata l'opposizione agli atti esecutivi da lui proposta ex articolo 617 c.p.c.. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., creditore procedente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nelle due pagine in cui si articola l'illustrazione dei motivi di ricorso il ricorrente, senza formalmente inquadrare le proprie censure in alcuno dei vizi di cui all'articolo 360 c.p.c., deduce che la sentenza impugnata è "nulla per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" . Sostiene che la procedura esecutiva iniziata in suo danno era viziata dalla nullità della notifica del precetto e del pignoramento, avvenuti ad un indirizzo dal quale si era trasferito già da 30 giorni al momento della notifica. 2. Il ricorso, anche a prescindere da qualsiasi considerazione circa il corretto assolvimento degli oneri di cui all'articolo 366, nn. 3 e 6 c.p.c., è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. Il Tribunale, infatti, ha innanzitutto ritenuto intempestiva l'opposizione, per inutile decorso del termine di 20 giorni stabilito dalla legge (p. 3, secondo e terzo capoverso, della sentenza impugnata), per Ric. 2020 n. 19829 sez. M3 - ud. 28-06-2022 -2- poi svolgere solo ad abundantiam ulteriori considerazioni circa la ritualità della notifica dell'atto di precetto e del pignoramento. Pertanto, poiché il giudizio di tardività dell'opposizione è di per sé idoneo a sorreggere il dispositivo della sentenza impugnata, e poiché tale statuizione non è stata impugnata col ricorso per cassazione, diventa irrilevante stabilire se il Tribunale abbia errato o meno nel ritenere valide le notifiche dell'atto di precetto e del pignoramento. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. delle spese del presente giudizio di legittimità, che olLbe-5\'' si liquidano nella somma di euro 8.000, it't 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cass