CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15546/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06FCZDG ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];3 Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, cornma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di dogiianza: 1. Erroneo accertamento della penale responsabilità dell'imputato, manifesta illogicità della motivazione; 2. Erroneo mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità dei fatto; 3. Erroneo accertamento della contestata recidiva; 4. Erroneo diniego dei doppi benefici di legge. Considerato che !a doglianza in tema di responsabilità (motivo primo di ricorso) non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione dei fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto i profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo a pagina 6 della sentenza, laddove ha posto in rilievo le circostanze in cui è avvenuto I controllo di polizia. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'ad 131-bis cod, pen. stata validamente esclusa in sentenza alla luce dei rilevato disvaiore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva, avendo la Corte di merito evidenziato la notevole pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici annoverati dallo stesso ed in considerazione della circostanza che la condotta delittuosa è stata posta in essere mentre il ricorrente era sottoposto ad altra misura. Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01). Considerato che i benefici di legge invocati sono stati validamente esclusi in motivazione sulla base della considerazione della negativa personalità dell'imputato e della rilevante inclinazione a delinquere, coerentemente desunta dalla gravità del fatto e dall'indole trasgressiva dell'imputato, chiaramente delineate in motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibile ii ric P.Q.M