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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14576/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari di Savona ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti in relazione ai delitti contestati ai capi A) ( atti persecutori commessi in danno del Sindaco di Cisano sul Neva), e B) ( reato p.e p. dagli artt. 81 cpv. e art. 639 cod. pen. per avere imbrattato la sede del Municipio del predetto comune).

2. Ricorre per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica data al fatto e, quindi, per non avere pronunciato sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen..

3. Rilevato che la difesa deduce del tutto genericamente la erronea qualificazione del fatto, e considerato che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.

Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; 4.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari di Savona ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti in relazione ai delitti contestati ai capi A) ( atti persecutori commessi in danno del Sindaco di Cisano sul Neva), e B) ( reato p.e p. dagli artt. 81 cpv. e art. 639 cod. pen. per avere imbrattato la sede del Municipio del predetto comune). 2. Ricorre per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica data al fatto e, quindi, per non avere pronunciato sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.. 3. Rilevato che la difesa deduce del tutto genericamente la erronea qualificazione del fatto, e considerato che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; 4.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11
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