Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 34178/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8028/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso il loro recapito digitale con indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12; -resistente- per la cassazione del decreto della Corte di appello di Napoli n. 1433/2022, depositatoi l 27 ottobre 2022 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con ricorso ex art. 3 l. 24 marzo 2001 n. 89 , depositato innanzi alla Corte di appello di Napoli , [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione, in proprio danno, del diritto riconosciuto dagli artt. 111 Cost., 6, paragrafo 1, Convenzione EDU, 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e 2, comma 2-bis, l. 24 marzo 2001 n. 89 ad un processo celebrato in tempi ragionevoli.

Dopo aver allegato in fatto che in data 11 gennaio 2002 è stata sottoposta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] presso la Casa di Cura C. G. Ruesch a un errato e inadeguato trattamento sanitario a cagione del quale ha subito lesioni personali a cui sono residuati postumi di natura permanente e che in relazione al relativo giudizio civile di primo grado aveva già richiesto e ottenuto l’indennizzo ex l.

Pinto (decreto della Corte di appello di Roma dell’11 ottobre 2017) , ha lamentato l’eccessiva durat a del giudizio presupposto di secondo grado che, svoltosi innanzi alla Corte di appellodi Napoli, è iniziato il 10/2/2012, data della notifica dell’atto di appello ed è terminato il 26/4/2018, data di deposito della sentenza e, pertanto, è durato 6 anni, 2 mesi e 16 giorni;l’eccessiva durata del primo procedimento di correzione di errore materiale che, svoltosi innanzi alla Corte di appello di Napoli, è iniziato il 30 maggio 2018, data di deposito dell’istanza di correzione di errore materiale ed è terminato il 19 luglio 2018, data di interruzione del giudizio e, pertanto, è durato 1 mese e 19 giorni; l’eccessiva durata del secondo procedimento di correzione di errore materiale che, svoltosi innanzi alla Corte di appello di Napoli, è iniziato il 3 ottobre 2018, data di deposito dell’istanza di correzione di errore materiale e non è ancora terminato in quanto non è stata mai depositata e comunicata l’ordinanza che ha deciso sull’istanza di correzione e, pertanto, fino al 29 gennaio 2020, data di deposito del l’istanza di correzione di errore materiale, è durato 1 anno, 3 mesi e 26 giorni; l’eccessiva durata del giudizio presupposto di secondo grado (in esso compresi i procedimenti di correzione di errore materiale) che fino al 29 gennaio 2020 è durato complessivi 7 anni, 8 mesi e 1 giorno che è una durata irragionevole e, cioè, superiore a quella massima prevista dall’art. 2, comma 2 bis,l. 24 marzo 2001 n. 89 (comma aggiunto dall’art. 55 d.l. 22 giugno 2012 n. 83) pari a due anni in secondo grado...”;l’esasperante lentezza dell’intero procedimento che le ha cagionato, con esclusiva efficienza causale, sofferenze morali e psico-fisiche, un turbamento del suo stato d’animo, la lesione della sua dignità, un perdurante stato di angoscia, ansia, paura, forte stress, patema d’animo, disagio psichico e un repentino cambiamento in peiusdelle sue abitudini di vita privata, familiare e sociale, con conseguente lesione della sua personalità.La ricorrente, pertanto, ha chiesto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore del danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto di secondo grado (in esso compresi i procedimenti di correzione di errore materiale) nella misura base pari al valore massimo legislativo o, quantomeno, molto prossimo al massimo legislativo - con la necessaria personalizzazione per gli anni successivi al terzo tenendo conto nella loro determinazione anche del periodo irragionevole già accertato di 4 anni del giudizio presupposto di primo grado - mediante applicazione degli aumenti previsti dall’art. 2 bis, comma 1,l. 24 marzo 2001 n. 89 e, cioè, fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per gli anni successivi al settimo - e, in ogni caso, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia; degli interessi al tasso legale dalla data di deposito del ricorso al soddisfo; delle spese e compensi del procedimento con distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ.

La Corte di appello di Napoli , con decreto monocratico del 17/11/2020 n. 3667/2020, ha accolto il ricorso; ha ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento in favore della ricorrente dell’importo di euro 2.400,00 a titolo di indennizzo per equa riparazione oltre interessi legali dalla domanda (29gennaio 2020); dell’importo di euro 527,00 per spese del procedimento, di cui euro 27,00 per esborsi ed euro 500,00 per compensi, oltre le maggiorazioni di legge sui compensi del 15% per spese generali, I.V.A. e C.A., con distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

2. – Con ricorso ex art. 5 ter l. 24 marzo 2001 n. 89 , la ricorrente ha proposto impugnazione avverso il decreto monocratico.

Radicatasi la lite in sede di opposizione, il Ministero della Giustizia è rimasto contumace.

La Corte di appello di Napoli con decreto collegiale 15 marzo 2021 n. 1485/2021 ha accolto i motivi di opposizione; ha riconosciuto a titolo di equa riparazione l’importo base di euro 750,00 per ciascun anno di ritardo del giudizio presupposto di secondo grado, importo comprensivo ("che ingloba”) l’incremento percentuale rispetto ai valori medi; ha liquidato alla ricorrente il dannonon patrimoniale nella complessiva e maggior misura di euro 4.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; ha liquidatoalla ricorrente gli esborsi del procedimento monitorio nella maggiormisura di euro 59,00; ha liquidato la maggiorazione di legge suicompensi del procedimento monitorio del 30% per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche; ha revocato il decreto monocratico opposto anche in relazione alle spese di lite liquidate dal primo giudice; ha liquidato alla ricorrente l’importo di euro 894,31 per spese di lite del procedimento di opposizione, nel quale è assorbito e ricompreso quelloinerente all’attività svolta in sede monitoria, di cui euro 189,00 peresborsi ed euro 705,31 per compensi oltre le maggiorazioni di legge monitoria, di cui euro 189,00 per esborsi ed euro 705,31 per compensioltre le maggiorazioni di legge sui compensi del 15% per spese generali, C.A. e I V.A., con distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ.,in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Laricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decretoaffidato a tre motivi.

In particolare: con il primo motivo ha lamentato la nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione - per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; c. motivazione perplessa; d. motivazione obiettivamente incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex arti. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. , 118disp. att.cod. proc. civ. e 111 Cosi (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.); con il secondo motivo ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione- delle norme ex art t . 91 cod. proc. civ. , 2233 cod. civ. , 24,comma 1, l. 13 giugno 1942 n. 794, 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012n. 247, 2, comma 1, 4 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tabelle 8 e 12 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.);con il terzo e ultimo motivo ha lamentato la nullità del decreto e del procedimento; violazione - in relazione alla domanda di distrazione delle spese di lite del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione - del principio di corrispondenza tra il chiestoe pronunciato; violazione e/o falsa applicazione delle norme exarti. 93 e 112 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.).

LaCorte di cassazione ha respinto il primo motivo, accogliendo il secondo e dichiarando assorbito il terzo.

La decisione è stata cassatacon rinvio alla Corte di appello in diversa composizione, c ui è stato demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 2.– La ricorrente ha riassunto il giudizio innanzi alla Corte di appellodi Napoli.

Si è costituito il Ministero della Giustizia che ha resistito all'impugnazione.

LaCorte di appello di Napoli , con decreto collegiale 27 ottobre 2022 n. 2944/2022 , ha accolto la domanda, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente: dell’importo di euro 1.747,05 per la totalità delle spese di lite del procedimentodi opposizione, di cui euro 189,00 per esborsi ed euro 1.558,05per compensi (comprensivo dell’aumento del 30% ex art. 4,comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014 n. 55), oltre le maggiorazioni dilegge sui compensi del 15% per spese generali, C.A. e I.V.A., con distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ. , in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Liguori; dell’importo di euro 365,00 per la metà delle spese di lite del giudizio di cassazione, di cui euro 15,00 per esborsi ed euro 350,00 per compensi (senza l’aumento del 30% ex art. 4, comma1 bis, D.M. 10 marzo 2014 n. 55), oltre le maggiorazioni di legge sui compensi del 15% per spese generali, C.A. e I.V.A., con distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ. , in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Liguori; dell’importo di euro 275,00 per la metà delle spese di lite del giudizio di rinvio, di cui euro 15,00 per esborsi ed euro 260,00per compensi (senza l’aumento del 30% ex art. 4, comma 1 bis,D.M. 10 marzo 2014 n. 55), oltre le maggiorazioni di legge sui compensidel 15% per spese generali, I.V.A. e C.A., con distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ. , in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA];ha compensato tra le parti il residuo 50% delle spese di lite delgiudizio di cassazione e del giudizio di rinvio. 3.– [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a novemotivi.

IlMinistero della giustizia si è costituit o con atto depositato il 26 maggio2023, chiedendo di essere sentit o all'udienza eventualmente fissata.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.

Partericorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Preliminarmente, occorre rilevare l'irritualità della costituzionein giudizio del Ministero della giustizia, il cui difensore non ha provveduto al deposito del controricorso nel termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., ma si è limitato a depositare un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione oraleex art. 370 cod. proc. civ.

Nel giudizio di cassazione svolto nelle formedel procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista la fase della discussione orale propria dell'ordinario giudizio di legittimità in pubblica udienza, non è ammissibile la costituzione tardivadel difensore mediante deposito di procura speciale rilasciata ai fini della partecipazione alla discussione, poiché la Corte giudica senzal'intervento del Pubblico Ministero e delle parti, il concorso dei quali,alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta, mediante il depositodi memorie ( Cass., Sez.

I, 25 ottobre 2018 , n. 27124 ).

Nel procedimentoin camera di consiglio di cui all'art. 380 bis.1 cod. proc. civ., la "memoria di costituzione" depositata in cancelleria, in mancanza di notificazione, non è qualificabile come controricorso (Cass.,Sez.

V, 22 luglio 2021, n. 20996) .

2. – Con il primo motivo si lamenta la nullità del decreto collegialedi rinvio e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del precedente giudizio di legittimità - per mancanza di motivazione sottol’aspetto materiale e grafico; violazione e/o falsa applicazione dellenorme ex artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. , 118 disp. att.cod. proc. civ. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.).Parte ri corrente censura la decisione della Corte di appello di Napoliin sede di rinvio nella parte in cui ha condannato il Ministero dellaGiustizia al pagamento in favore della ricorrente dell’importo di euro365,00 per la metà delle spese di lite del giudizio di cassazione, dicui euro 15,00 per esborsi ed euro 350,00 per compensi (senza l’aumentodel 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014 n.55),oltre le maggiorazioni di legge sui compensi del 15% per spese generali,C.A. e I.V.A., con distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ. , in favoredel difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] , compensando tra le parti il residuo 50% delle spese di lite del giudizio di cassazione.

Tale decisione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensidel precedente giudizio di legittimità – sarebbe nulla per anomaliamotivazionale, non avendo indicato espressamente per la liquidazione dei compensi del precedente giudizio di legittimità: i parametri professionali utilizzati; la tabella utilizzata (tra le 28 tabelle previste dai parametri professionali all’epoca vigenti); lo scaglione di valore della causa utilizzato; le specifiche attività processuali effettivamente ritenute come espletate; le voci della tabellaper le fasi in concreto espletate e liquidate; l’importo liquidato perciascuna fase in concreto espletata e liquidata; i valori applicati e liquidati (medi, massimi o minimi) per ciascuna fase processuale in concreto espletata e liquidata; alcun altro criterio idoneo a comprendere l’incongrua e riduttiva liquidazione e quantificazione deicompensi; né sono stati spiegati specificamente i passaggi che avrebbero dovuto consentire di apprezzare che la liquidazione compiutadi euro 700,00 al lordo dell’operata compensazione non sia avvenutaal di sotto degli importi minimi.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensidel precedente giudizio di legittimità - delle norme ex artt.10,14, 91 cod. proc. civ. , 2233, comma 2, cod. civ. , 24, comma 1, l.13 giugno 1942 n. 794, 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012 n. 247, 2,comma 1, 4, commi 1 e 5, 5, commi 1 e 3, D.M. 10 marzo 2014 n.55 e tabella 13 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ. ).

Parte ricorrente ded uce che la Corte di appello ha liquidato un importo per compensi del precedente giudizio di legittimitàdi gran lunga inferiore a quello risultante dai valori medi richiestiche, comunque, di regola avrebbe dovuto applicare, importo palesemente irrisorio e simbolico e non consono al decoro della professione.A tal fine, vengono richiamati i valori medi che la Corte avrebbe dovuto liquidare, tenuto conto dell'attività svolta.

In particolare, si deduce che la Corte di appello di Napoli in sede di rinvio avrebbe dovuto quantificare i compensi del precedente giudiziodi legittimità nella misura lorda di euro 892,50 sulla scorta deivalori minimi, così specificata: Compensi: Tabella n. 13 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (giudizi innanzialla Corte di cassazione scaglione di valore da euro 1.100,01 aeuro 5.200,00 - Valori minimi tariffari Fasedi studio euro 337,50 Faseintroduttiva euro 370,00 Fasedecisionale euro 185,00 Totalecompensi euro 892,50; compensareper metà tale importo; liquidare alla ricorrente la residua metà dei compensi del precedentegiudizio di legittimità nella misura di euro 446,25 al netto dellacompensazione oltre le maggiorazioni di legge richieste (e solo inparte liquidate dal giudice di rinvio) quali: il 30% per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10 marzo2014 n. 55; il15% per spese generali, ex art. 2, comma 2, D.M. 10 marzo 2014n. 55; il4% per C.A.; il22% per I.V.A. 2.1.– Il primo e il secondo motivo, esaminabili congiuntamente perchériguardano la stessa questione, sono in fondati .

Il procedimento camerale di equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui alla l. n. 89 del 2001 ha natura contenziosa e, pertanto, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati va applicata la tabella 12 allegata al d.m. n. 55 del 2014 per il giudizio dinanzi alla Corte d'appello ( Cass., Sez.

V I - 2, 21 luglio 2020, n. 15493; Cass., Sez.

VI-2, 14 novembre 2016 , n. 23187 ) e la tabella 13per i giudizi innanzi alla Corte di cassazione.

Nella specie, tuttavia,non sussiste alcuna violazione dei minimi, diversamente da quanto denunciatopoiché, applicando la Tabella n. 13 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (giudizi innanzi alla Corte di cassazione scaglione di valore da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 -Valori minimi tariffari), si determina un compenso per l’intero pari a euro 657,30 , a seguito diriduzione del 30% ( per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, art. 4, comma 4) sull'importo base, determinato ineuro 939,00 ( fase di studio della controversia, valore minimo:euro 355,00 , fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro389,00, fase decisionale, valore minimo: euro 195,00 ).

Avendo liquidato le spese del giudizio di legittimità nella misuradi un mezzo, a seguito di compensazione parziale, l'importo di euro 328,65 ( pari alla metà di euro 657,30 ) , valore minimo risultante nel caso di specie, risulta inferiore a quello effettivamente liquidato dalla Corte d'appello nella misura di euro 350,00.

3. – La ricorrente con il terzo motivo lamenta la nullità del decreto collegiale di rinvio e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del precedente giudizio di legittimità per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche - per: a) mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b) motivazione apparente; c) motivazioneperplessa; violazione e/o falsa applicazione delle norme exartt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. , 118 disp. att. cod. proc. civ.e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. ).

La Corte di appello di Napoli in sede di rinvio - cui era stata demandata la liquidazione anche delle spese di lite del precedente giudizio di legittimità- nulla ha liquidato per la chiesta maggiorazione di legge suicompensi del precedente giudizio di legittimità per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche“in quanto questa Corte non è in grado di esaminare il fascicolo telematico del giudizio di cassazione...”.

Tale argomentazionedel giudice di rinvio - che sembra una giustificazione collegataa un impedimento fattuale, tra l’altro, momentaneo e non definitivo e comunque superabile aliunde - non consente di comprenderela ragione per cui non è stato in grado di esaminare il fascicolotelematico del giudizio di cassazione; l’effettiva ragione che l’ha portato a rigettare la domanda di liquidazione della maggiorazione del 30% dei compensi del precedente giudizio di legittimità, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014 n. 55.

La motivazionesi collocherebbe pertanto al di sotto della soglia “minima costituzionale”che deve rispettare il giudice di merito e, come tale, censurabilein questa sede (Sez.

Un. 7/4/14 n. 8053).

Conil quarto motivo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; omesso esame dei fatti storici - rilevanti per la liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del precedente giudizio di legittimità per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche - relativi: a) alla redazione del precedente ricorso per cassazione con tecniche informatiche ipertestuali e, cioè, idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione;b) al deposito del ricorso per cassazione e di tutti gli atti e documenticon modalità telematiche; c) alla redazione della memoria ex artt. 378 e 380 bis, comma 2, cod. proc. civ. con tecniche informatiche ipertestuali e, cioè, idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione; d) al deposito della memoria ex artt. 378 e 380 bis, comma 2, cod. proc. civ. con modalità telematiche (art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. ).

La questione è decisiva in quanto se la Corte di appello di Napoli in sede di rinvio avesse esaminatotali fatti storici, il precedente ricorso per cassazione e la memoria ex artt. 378 e 380 bis, comma 2, cod. proc. civ. avrebbe certamenteliquidato alla ricorrente la chiesta maggiorazione di legge del 30% sui compensi del precedente giudizio di legittimità per la redazionedegli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche,ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014 n. 55.

Con il quinto motivo parte ricorrente lamenta la nullità del decreto collegiale di rinvio e del procedimento; mancata sottoposizione alle parti - in relazione alla domanda di liquidazione dellamaggiorazione di legge sui compensi del precedente giudizio di legittimità per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche - della questione relativa all ’incapacitàdel giudice di rinvio di esaminare il fascicolo telematico del giudizio di cassazione; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 101, 184, 359 cod. proc. civ. , 24 e 111 Cost. (art.360,comma 1, n. 4 cod. proc. civ. ).

Si deduce che la decisione - in relazionealla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge suicompensi del precedente giudizio di legittimità per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche- è nulla, errata e viziata per mancata sottoposizione alle parti della questione relativa all’incapacità del giudice di rinvio di esaminareil fascicolo telematico del giudizio di cassazione.

Conil sesto motivo si lamenta la nullità del decreto collegiale di rinvio e del procedimento per omesso esame - in relazione alla domandadi liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi delprecedente giudizio di legittimità per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche - delle prove dedottevolte a provare la redazione degli atti del precedente giudizio di legittimità con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e il loro deposito mediante modalità telematiche; omessa ammissione delle istanze istruttorie volte a provare le stesse circostanze di fatto; violazione e/o falsa applicazionedelle norme ex artt. 115 cod. proc. civ. , 2697 cod. civ. , 24e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. ).

Con il settimo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del precedente giudizio di legittimità per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediantemodalità telematiche - delle norme ex artt. 13, comma 6, l.31 dicembre 2012 n. 247 e 4, comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014 n.55 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. ). 3.1.– I motivi di ricorso dal terzo al settimo possono essere esaminati unitariamente siccome investono la stessa critica al decreto impugnato - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del precedente giudizio di legittimità per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediantemodalità telematiche - sotto plurimi profili di censura.

I motivi sono inammissibili.

Intema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazionedegli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitabile, sulla base di un apprezzamento di fattodelle tecniche in concreto adoperate, solo qualora il difensore abbiaspecificato il contenuto degli atti redatti con tali modalità e le tecnicheinformatiche utilizzate per consentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno degli stessi, ed è sindacabile in sede di legittimitàsolo se non siano controllabili le ragioni che ne abbiano giustificatol'esercizio ( Cass., Sez.

VI - L, 6 dicembre 2022 , n. 35753 ) Non è pertanto sufficiente il mero "utilizzo del processo telematico", essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di "navigare" all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati con tecniche "ipertestuali" (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione ( Cass., Sez.

VI - L, 19 luglio2023, n. 21365) ed è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni (Cass., Sez.

II, 27luglio 2023 , n. 22762).

Nellaspecie, la parte non ha dimostrato di aver posto la Corte di appello nella condizione di poter verificare i presupposti per il riconoscimento della maggiorazione, né deduce di aver prodotto i relativi atti .

Le relative doglianze sono dunque inammissibili in questa sede. 4 – Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta la nullità del decreto collegiale di rinvio e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensidel giudizio di rinvio - per mancanza di motivazione sotto l’aspettomateriale e grafico; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. , 118 disp. att. cod.proc. civ. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. ).

Inparticolare, si contesta che la Corte di appello di Napoli , in sede di rinvio, non ha indicato espressamente per la liquidazione dei compensidel giudizio di rinvio: iparametri professionali utilizzati; la tabella utilizzata (tra le 28 tabelle previste dai parametri professionaliall’epoca vigenti); loscaglione di valore della causa utilizzato; le specifiche attività processuali effettivamente ritenute come espletate; levoci della tabella per le fasi in concreto espletate e liquidate; l’importo liquidato per ciascuna fase in concreto espletata e liquidata; i valori applicati e liquidati (medi, massimi o minimi) per ciascunafase processuale in concreto espletata e liquidata; - alcun altro criterio idoneo a comprendere l’incongrua e riduttivaliquidazione e quantificazione dei compensi; nonha spiegato specificamente i passaggi che avrebbero dovuto consentiredi apprezzare che la liquidazione compiuta di euro 500,00 allordo dell’operata compensazione non sia avvenuta al di sotto degli importiminimi (conf.

Cass. 14 ottobre 21 n. 28081).

Conil nono motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensidel giudizio di rinvio - delle norme ex artt. 10, 14, 91 cod. proc.civ., 2233, comma 2, cod. civ. , 24, comma 1, l. 13 giugno 1942 n.794, 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012 n. 247, 2, comma 1, 4, commi1 e 5, 5, commi 1 e 3, D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e tabella 12 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.).La Corte di appello di Napoli in sede di rinvio, per tutto quanto fin qui esposto, avrebbe dovuto quantificare i compensi del precedentegiudizio di rinvio nella misura lorda di euro 1.457,50 così specificata: Compensi:Nuova tabella parametri n. 12 D.M. 10 marzo 2014 n.55 giudizi innanzi alla Corte di appello, scaglione di valore da euro 1.100,01a euro 5.200,00 valori minimi Fasedi studio euro 268,00 Faseintroduttiva euro 268,00 Faseistruttoria/trattazione euro 496,00 Fasedecisionale euro 425,50 Totalecompensi euro 1.457,50; compensareper metà tale importo; liquidare alla ricorrente la residua metà dei compensi del giudizio di rinvio nella misura di euro 728,75 al netto della compensazione oltre le maggiorazioni di legge richieste e liquidate dalgiudice di rinvio quali: il 30% per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10 marzo2014 n. 55; il15% per spese generali, ex art. 2, comma 2, D.M. 10 marzo 2014n. 55; il4% per C.A.; il22% per I.V.A.

LaCorte di appello di Napoli in sede di rinvio, solo in via gradata (incaso di ritenuta inapplicabilità al giudizio di rinvio delle modifiche normativedi cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 e della nuova tabella 12 dei parametri professionali), avrebbe quantomeno dovuto quantificarei compensi del precedente giudizio di rinvio nella misura lordadi euro 1.198,50 così specificata: Compensi:tabella parametri n. 12 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 giudizi innanzi alla Corte di appello - scaglione di valore da euro 1.100,01a euro 5.200,00 valori minimi Fasedi studio euro 255,00 Faseintroduttiva euro 255,00 Faseistruttoria/trattazione euro 283,50 Fasedecisionale euro 405,00 Totalecompensi euro 1198,50 compensareper metà tale importo; liquidare alla ricorrente la residua metà dei compensi del giudizio di rinvio nella misura di euro 599,25 al netto della compensazione oltre le maggiorazioni di legge richieste e liquidate dalgiudice di rinvio quali: il 30% per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10 marzo2014 n. 55; il15% per spese generali, ex art. 2, comma 2, D.M. 10 marzo 2014n. 55; il4% per C.A.; il22% per I.V.A.

4.1. – L'ottavo e il nono motivo possono essere esaminati unitariamente siccome investono la stessa critica al decreto impugnato - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensidel giudizio di rinvio - sotto diversi profili di censura.

Lecensure sono in fondate .

Intema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenutotra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendonecessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificanolo scostamento e la misura di questo ( Cass., Sez.

III , 13 luglio2021, n. 19989; Cass., Sez.

IV, 10 maggio 2019 , n. 12537 ) .

Nel caso di specie non sussiste alcuna violazione dei minimi , diversamente da quanto denunciato.

Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il disputatum della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del decisum , vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado ( Cass., Sez.

VI-1, 5 marzo 2020 , n. 6345 ; Cass., Sez.

VI - 5, 16 novembre 2017, n. 27274; Cass., Sez.

Un., 11settembre 2007 , n. 19014).

Con l’ordinanza n. 10932 del 2022, la Corte di cassazione ha ritenutoche l’importo riconosciuto per le spese nel procedimento di opposizione, liquidate in euro 542,55 , fosse inferiore ai minimi previsti dalla tariffa in funzione delle fasi riconoscibili con accoglimento del ricorso relativamente alla censura esaminata.

Avendo la Corte d'appello riconosciuto , nell'ambito del giudizio di rinvio,un importo di euro 1 . 558,05 per compenso , oltre accessori , il valore della causa va parametrato nello scaglionefino a euro 1.100, dovendovi detrarre l'importo liquidato la prima volta.

Applicando la tabella 12 del D.M. 10 marz o 2014 n. 55 per i giudizi innanzi alla Corte di appello, con riferimento al procedimento di liquidazione dell’equo indennizzo per l’irragionevole del giudizio, si ottiene un compenso, al netto delle riduzioni , di euro 235,90 ( ottenuto effettuando la riduzione del 30% sulla somma di euro 337,00 , calcolato sommando le seguenti fas: fase di studio della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8028/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso il loro recapito digitale con indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12; -resistente- per la cassazione del decreto della Corte di appello di Napoli n. 1433/2022, depositatoi l 27 ottobre 2022 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con ricorso ex art. 3 l. 24 marzo 2001 n. 89 , depositato innanzi alla Corte di appello di Napoli , [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato la violazione, in proprio danno, del diritto riconosciuto dagli artt. 111 Cost., 6, paragrafo 1, Convenzione EDU, 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e 2, comma 2-bis, l. 24 marzo 2001 n. 89 ad un processo celebrato in tempi ragionevoli. Dopo aver allegato in fatto che in data 11 gennaio 2002 è stata sottoposta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] presso la Casa di Cura C. G. Ruesch a un errato e inadeguato trattamento sanitario a cagione del quale ha subito lesioni personali a cui sono residuati postumi di natura permanente e che in relazione al relativo giudizio civile di primo grado aveva già richiesto e ottenuto l’indennizzo ex l. Pinto (decreto della Corte di appello di Roma dell’11 ottobre 2017) , ha lamentato l’eccessiva durat a del giudizio presupposto di secondo grado che, svoltosi innanzi alla Corte di appellodi Napoli, è iniziato il 10/2/2012, data della notifica dell’atto di appello ed è terminato il 26/4/2018, data di deposito della sentenza e, pertanto, è durato 6 anni, 2 mesi e 16 giorni;l’eccessiva durata del primo procedimento di correzione di errore materiale che, svoltosi innanzi alla Corte di appello di Napoli, è iniziato il 30 maggio 2018, data di deposito dell’istanza di correzione di errore materiale ed è terminato il 19 luglio 2018, data di interruzione del giudizio e, pertanto, è durato 1 mese e 19 giorni; l’eccessiva durata del secondo procedimento di correzione di errore materiale che, svoltosi innanzi alla Corte di appello di Napoli, è iniziato il 3 ottobre 2018, data di deposito dell’istanza di correzione di errore materiale e non è ancora terminato in quanto non è stata mai depositata e comunicata l’ordinanza che ha deciso sull’istanza di correzione e, pertanto, fino al 29 gennaio 2020, data di deposito del l’istanza di correzione di errore materiale, è durato 1 anno, 3 mesi e 26 giorni; l’eccessiva durata del giudizio presupposto di secondo grado (in esso compresi i procedimenti di correzione di errore materiale) che fino al 29 gennaio 2020 è durato complessivi 7 anni, 8 mesi e 1 giorno che è una durata irragionevole e, cioè, superiore a quella massima prevista dall’art. 2, comma 2 bis,l. 24 marzo 2001 n. 89 (comma aggiunto dall’art. 55 d.l. 22 giugno 2012 n. 83) pari a due anni in secondo grado...”;l’esasperante lentezza dell’intero procedimento che le ha cagionato, con esclusiva efficienza causale, sofferenze morali e psico-fisiche, un turbamento del suo stato d’animo, la lesione della sua dignità, un perdurante stato di angoscia, ansia, paura, forte stress, patema d’animo, disagio psichico e un repentino cambiamento in peiusdelle sue abitudini di vita privata, familiare e sociale, con conseguente lesione della sua personalità.La ricorrente, pertanto, ha chiesto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore del danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto di secondo grado (in esso compresi i procedimenti di correzione di errore materiale) nella misura base pari al valore massimo legislativo o, quantomeno, molto prossimo al massimo legislativo - con la necessaria personalizzazione per gli anni successivi al terzo tenendo conto nella loro determinazione anche del periodo irragionevole già accertato di 4 anni del giudizio presupposto di primo grado - mediante applicazione degli aumenti previsti dall’art. 2 bis, comma 1,l. 24 marzo 2001 n. 89 e, cioè, fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per gli anni successivi al settimo - e, in ogni caso, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia; degli interessi al tasso legale dalla data di deposito del ricorso al soddisfo; delle spese e compensi del procedimento con distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ. La Corte di appello di Napoli , con decreto monocratico del 17/11/2020 n. 3667/2020, ha accolto il ricorso; ha ingiunto al Ministero della Giustizia il pagamento in favore della ricorrente dell’importo di euro 2.400,00 a titolo di indennizzo per equa riparazione oltre interessi legali dalla domanda (29gennaio 2020); dell’importo di euro 527,00 per spese del procedimento, di cui euro 27,00 per esborsi ed euro 500,00 per compensi, oltre le maggiorazioni di legge sui compensi del 15% per spese generali, I.V.A. e C.A., con distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. – Con ricorso ex art. 5 ter l. 24 marzo 2001 n. 89 , la ricorrente ha proposto impugnazione avverso il decreto monocratico. Radicatasi la lite in sede di opposizione, il Ministero della Giustizia è rimasto contumace. La Corte di appello di Napoli con decreto collegiale 15 marzo 2021 n. 1485/2021 ha accolto i motivi di opposizione; ha riconosciuto a titolo di equa riparazione l’importo base di euro 750,00 per ciascun anno di ritardo del giudizio presupposto di secondo grado, importo comprensivo ("che ingloba”) l’incremento percentuale rispetto ai valori medi; ha liquidato alla ricorrente il dannonon patrimoniale nella complessiva e maggior misura di euro 4.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; ha liquidatoalla ricorrente gli esborsi del procedimento monitorio nella maggiormisura di euro 59,00; ha liquidato la maggiorazione di legge suicompensi del procedimento monitorio del 30% per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche; ha revocato il decreto monocratico opposto anche in relazione alle spese di lite liquidate dal primo giudice; ha liquidato alla ricorrente l’importo di euro 894,31 per spese di lite del procedimento di opposizione, nel quale è assorbito e ricompreso quelloinerente all’attività svolta in sede monitoria, di cui euro 189,00 peresborsi ed euro 705,31 per compensi oltre le maggiorazioni di legge monitoria, di cui euro 189,00 per esborsi ed euro 705,31 per compensioltre le maggiorazioni di legge sui compensi del 15% per spese generali, C.A. e I V.A., con distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ.,in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Laricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decretoaffidato a tre motivi. In particolare: con il primo motivo ha lamentato la nullità del decreto e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione - per: a. mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b. contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; c. motivazione perplessa; d. motivazione obiettivamente incomprensibile; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex arti. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. , 118disp. att.cod. proc. civ. e 111 Cosi (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.); con il secondo motivo ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione- delle norme ex art t . 91 cod. proc. civ. , 2233 cod. civ. , 24,comma 1, l. 13 giugno 1942 n. 794, 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012n. 247, 2, comma 1, 4 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tabelle 8 e 12 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.);con il terzo e ultimo motivo ha lamentato la nullità del decreto e del procedimento; violazione - in relazione alla domanda di distrazione delle spese di lite del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione - del principio di corrispondenza tra il chiestoe pronunciato; violazione e/o falsa applicazione delle norme exarti. 93 e 112 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.). LaCorte di cassazione ha respinto il primo motivo, accogliendo il secondo e dichiarando assorbito il terzo. La decisione è stata cassatacon rinvio alla Corte di appello in diversa composizione, c ui è stato demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 2.– La ricorrente ha riassunto il giudizio innanzi alla Corte di appellodi Napoli. Si è costituito il Ministero della Giustizia che ha resistito all'impugnazione. LaCorte di appello di Napoli , con decreto collegiale 27 ottobre 2022 n. 2944/2022 , ha accolto la domanda, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente: dell’importo di euro 1.747,05 per la totalità delle spese di lite del procedimentodi opposizione, di cui euro 189,00 per esborsi ed euro 1.558,05per compensi (comprensivo dell’aumento del 30% ex art. 4,comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014 n. 55), oltre le maggiorazioni dilegge sui compensi del 15% per spese generali, C.A. e I.V.A., con distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ. , in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Liguori; dell’importo di euro 365,00 per la metà delle spese di lite del giudizio di cassazione, di cui euro 15,00 per esborsi ed euro 350,00 per compensi (senza l’aumento del 30% ex art. 4, comma1 bis, D.M. 10 marzo 2014 n. 55), oltre le maggiorazioni di legge sui compensi del 15% per spese generali, C.A. e I.V.A., con distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ. , in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Liguori; dell’importo di euro 275,00 per la metà delle spese di lite del giudizio di rinvio, di cui euro 15,00 per esborsi ed euro 260,00per compensi (senza l’aumento del 30% ex art. 4, comma 1 bis,D.M. 10 marzo 2014 n. 55), oltre le maggiorazioni di legge sui compensidel 15% per spese generali, I.V.A. e C.A., con distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ. , in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA];ha compensato tra le parti il residuo 50% delle spese di lite delgiudizio di cassazione e del giudizio di rinvio. 3.– [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a novemotivi. IlMinistero della giustizia si è costituit o con atto depositato il 26 maggio2023, chiedendo di essere sentit o all'udienza eventualmente fissata. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ. Partericorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Preliminarmente, occorre rilevare l'irritualità della costituzionein giudizio del Ministero della giustizia, il cui difensore non ha provveduto al deposito del controricorso nel termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ., ma si è limitato a depositare un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione oraleex art. 370 cod. proc. civ. Nel giudizio di cassazione svolto nelle formedel procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista la fase della discussione orale propria dell'ordinario giudizio di legittimità in pubblica udienza, non è ammissibile la costituzione tardivadel difensore mediante deposito di procura speciale rilasciata ai fini della partecipazione alla discussione, poiché la Corte giudica senzal'intervento del Pubblico Ministero e delle parti, il concorso dei quali,alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta, mediante il depositodi memorie ( Cass., Sez. I, 25 ottobre 2018 , n. 27124 ). Nel procedimentoin camera di consiglio di cui all'art. 380 bis.1 cod. proc. civ., la "memoria di costituzione" depositata in cancelleria, in mancanza di notificazione, non è qualificabile come controricorso (Cass.,Sez. V, 22 luglio 2021, n. 20996) . 2. – Con il primo motivo si lamenta la nullità del decreto collegialedi rinvio e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del precedente giudizio di legittimità - per mancanza di motivazione sottol’aspetto materiale e grafico; violazione e/o falsa applicazione dellenorme ex artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. , 118 disp. att.cod. proc. civ. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.).Parte ri corrente censura la decisione della Corte di appello di Napoliin sede di rinvio nella parte in cui ha condannato il Ministero dellaGiustizia al pagamento in favore della ricorrente dell’importo di euro365,00 per la metà delle spese di lite del giudizio di cassazione, dicui euro 15,00 per esborsi ed euro 350,00 per compensi (senza l’aumentodel 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014 n.55),oltre le maggiorazioni di legge sui compensi del 15% per spese generali,C.A. e I.V.A., con distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ. , in favoredel difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] , compensando tra le parti il residuo 50% delle spese di lite del giudizio di cassazione. Tale decisione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensidel precedente giudizio di legittimità – sarebbe nulla per anomaliamotivazionale, non avendo indicato espressamente per la liquidazione dei compensi del precedente giudizio di legittimità: i parametri professionali utilizzati; la tabella utilizzata (tra le 28 tabelle previste dai parametri professionali all’epoca vigenti); lo scaglione di valore della causa utilizzato; le specifiche attività processuali effettivamente ritenute come espletate; le voci della tabellaper le fasi in concreto espletate e liquidate; l’importo liquidato perciascuna fase in concreto espletata e liquidata; i valori applicati e liquidati (medi, massimi o minimi) per ciascuna fase processuale in concreto espletata e liquidata; alcun altro criterio idoneo a comprendere l’incongrua e riduttiva liquidazione e quantificazione deicompensi; né sono stati spiegati specificamente i passaggi che avrebbero dovuto consentire di apprezzare che la liquidazione compiutadi euro 700,00 al lordo dell’operata compensazione non sia avvenutaal di sotto degli importi minimi. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensidel precedente giudizio di legittimità - delle norme ex artt.10,14, 91 cod. proc. civ. , 2233, comma 2, cod. civ. , 24, comma 1, l.13 giugno 1942 n. 794, 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012 n. 247, 2,comma 1, 4, commi 1 e 5, 5, commi 1 e 3, D.M. 10 marzo 2014 n.55 e tabella 13 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ. ). Parte ricorrente ded uce che la Corte di appello ha liquidato un importo per compensi del precedente giudizio di legittimitàdi gran lunga inferiore a quello risultante dai valori medi richiestiche, comunque, di regola avrebbe dovuto applicare, importo palesemente irrisorio e simbolico e non consono al decoro della professione.A tal fine, vengono richiamati i valori medi che la Corte avrebbe dovuto liquidare, tenuto conto dell'attività svolta. In particolare, si deduce che la Corte di appello di Napoli in sede di rinvio avrebbe dovuto quantificare i compensi del precedente giudiziodi legittimità nella misura lorda di euro 892,50 sulla scorta deivalori minimi, così specificata: Compensi: Tabella n. 13 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (giudizi innanzialla Corte di cassazione scaglione di valore da euro 1.100,01 aeuro 5.200,00 - Valori minimi tariffari Fasedi studio euro 337,50 Faseintroduttiva euro 370,00 Fasedecisionale euro 185,00 Totalecompensi euro 892,50; compensareper metà tale importo; liquidare alla ricorrente la residua metà dei compensi del precedentegiudizio di legittimità nella misura di euro 446,25 al netto dellacompensazione oltre le maggiorazioni di legge richieste (e solo inparte liquidate dal giudice di rinvio) quali: il 30% per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10 marzo2014 n. 55; il15% per spese generali, ex art. 2, comma 2, D.M. 10 marzo 2014n. 55; il4% per C.A.; il22% per I.V.A. 2.1.– Il primo e il secondo motivo, esaminabili congiuntamente perchériguardano la stessa questione, sono in fondati . Il procedimento camerale di equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui alla l. n. 89 del 2001 ha natura contenziosa e, pertanto, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati va applicata la tabella 12 allegata al d.m. n. 55 del 2014 per il giudizio dinanzi alla Corte d'appello ( Cass., Sez. V I - 2, 21 luglio 2020, n. 15493; Cass., Sez. VI-2, 14 novembre 2016 , n. 23187 ) e la tabella 13per i giudizi innanzi alla Corte di cassazione. Nella specie, tuttavia,non sussiste alcuna violazione dei minimi, diversamente da quanto denunciatopoiché, applicando la Tabella n. 13 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (giudizi innanzi alla Corte di cassazione scaglione di valore da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 -Valori minimi tariffari), si determina un compenso per l’intero pari a euro 657,30 , a seguito diriduzione del 30% ( per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, art. 4, comma 4) sull'importo base, determinato ineuro 939,00 ( fase di studio della controversia, valore minimo:euro 355,00 , fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro389,00, fase decisionale, valore minimo: euro 195,00 ). Avendo liquidato le spese del giudizio di legittimità nella misuradi un mezzo, a seguito di compensazione parziale, l'importo di euro 328,65 ( pari alla metà di euro 657,30 ) , valore minimo risultante nel caso di specie, risulta inferiore a quello effettivamente liquidato dalla Corte d'appello nella misura di euro 350,00. 3. – La ricorrente con il terzo motivo lamenta la nullità del decreto collegiale di rinvio e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del precedente giudizio di legittimità per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche - per: a) mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico; b) motivazione apparente; c) motivazioneperplessa; violazione e/o falsa applicazione delle norme exartt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. , 118 disp. att. cod. proc. civ.e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. ). La Corte di appello di Napoli in sede di rinvio - cui era stata demandata la liquidazione anche delle spese di lite del precedente giudizio di legittimità- nulla ha liquidato per la chiesta maggiorazione di legge suicompensi del precedente giudizio di legittimità per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche“in quanto questa Corte non è in grado di esaminare il fascicolo telematico del giudizio di cassazione...”. Tale argomentazionedel giudice di rinvio - che sembra una giustificazione collegataa un impedimento fattuale, tra l’altro, momentaneo e non definitivo e comunque superabile aliunde - non consente di comprenderela ragione per cui non è stato in grado di esaminare il fascicolotelematico del giudizio di cassazione; l’effettiva ragione che l’ha portato a rigettare la domanda di liquidazione della maggiorazione del 30% dei compensi del precedente giudizio di legittimità, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014 n. 55. La motivazionesi collocherebbe pertanto al di sotto della soglia “minima costituzionale”che deve rispettare il giudice di merito e, come tale, censurabilein questa sede (Sez. Un. 7/4/14 n. 8053). Conil quarto motivo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; omesso esame dei fatti storici - rilevanti per la liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del precedente giudizio di legittimità per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche - relativi: a) alla redazione del precedente ricorso per cassazione con tecniche informatiche ipertestuali e, cioè, idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione;b) al deposito del ricorso per cassazione e di tutti gli atti e documenticon modalità telematiche; c) alla redazione della memoria ex artt. 378 e 380 bis, comma 2, cod. proc. civ. con tecniche informatiche ipertestuali e, cioè, idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione; d) al deposito della memoria ex artt. 378 e 380 bis, comma 2, cod. proc. civ. con modalità telematiche (art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. ). La questione è decisiva in quanto se la Corte di appello di Napoli in sede di rinvio avesse esaminatotali fatti storici, il precedente ricorso per cassazione e la memoria ex artt. 378 e 380 bis, comma 2, cod. proc. civ. avrebbe certamenteliquidato alla ricorrente la chiesta maggiorazione di legge del 30% sui compensi del precedente giudizio di legittimità per la redazionedegli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche,ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014 n. 55. Con il quinto motivo parte ricorrente lamenta la nullità del decreto collegiale di rinvio e del procedimento; mancata sottoposizione alle parti - in relazione alla domanda di liquidazione dellamaggiorazione di legge sui compensi del precedente giudizio di legittimità per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche - della questione relativa all ’incapacitàdel giudice di rinvio di esaminare il fascicolo telematico del giudizio di cassazione; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 101, 184, 359 cod. proc. civ. , 24 e 111 Cost. (art.360,comma 1, n. 4 cod. proc. civ. ). Si deduce che la decisione - in relazionealla domanda di liquidazione della maggiorazione di legge suicompensi del precedente giudizio di legittimità per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche- è nulla, errata e viziata per mancata sottoposizione alle parti della questione relativa all’incapacità del giudice di rinvio di esaminareil fascicolo telematico del giudizio di cassazione. Conil sesto motivo si lamenta la nullità del decreto collegiale di rinvio e del procedimento per omesso esame - in relazione alla domandadi liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi delprecedente giudizio di legittimità per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche - delle prove dedottevolte a provare la redazione degli atti del precedente giudizio di legittimità con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e il loro deposito mediante modalità telematiche; omessa ammissione delle istanze istruttorie volte a provare le stesse circostanze di fatto; violazione e/o falsa applicazionedelle norme ex artt. 115 cod. proc. civ. , 2697 cod. civ. , 24e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. ). Con il settimo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del precedente giudizio di legittimità per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediantemodalità telematiche - delle norme ex artt. 13, comma 6, l.31 dicembre 2012 n. 247 e 4, comma 1 bis, D.M. 10 marzo 2014 n.55 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. ). 3.1.– I motivi di ricorso dal terzo al settimo possono essere esaminati unitariamente siccome investono la stessa critica al decreto impugnato - in relazione alla mancata liquidazione della maggiorazione di legge sui compensi del precedente giudizio di legittimità per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediantemodalità telematiche - sotto plurimi profili di censura. I motivi sono inammissibili. Intema di spese processuali, l'aumento del compenso per la redazionedegli atti con modalità informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitabile, sulla base di un apprezzamento di fattodelle tecniche in concreto adoperate, solo qualora il difensore abbiaspecificato il contenuto degli atti redatti con tali modalità e le tecnicheinformatiche utilizzate per consentire la ricerca testuale e la navigazione all'interno degli stessi, ed è sindacabile in sede di legittimitàsolo se non siano controllabili le ragioni che ne abbiano giustificatol'esercizio ( Cass., Sez. VI - L, 6 dicembre 2022 , n. 35753 ) Non è pertanto sufficiente il mero "utilizzo del processo telematico", essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, che consentano di "navigare" all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati con tecniche "ipertestuali" (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione ( Cass., Sez. VI - L, 19 luglio2023, n. 21365) ed è dovuto solo ove si debbano esaminare atti e documenti scritti aventi notevoli dimensioni quantitative e di numero ingente, in quanto solo in tali situazioni le possibilità di ricerca testuale e di navigazione concretizzano le indicate agevolazioni (Cass., Sez. II, 27luglio 2023 , n. 22762). Nellaspecie, la parte non ha dimostrato di aver posto la Corte di appello nella condizione di poter verificare i presupposti per il riconoscimento della maggiorazione, né deduce di aver prodotto i relativi atti . Le relative doglianze sono dunque inammissibili in questa sede. 4 – Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta la nullità del decreto collegiale di rinvio e del procedimento; anomalia motivazionale - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensidel giudizio di rinvio - per mancanza di motivazione sotto l’aspettomateriale e grafico; violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. , 118 disp. att. cod.proc. civ. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. ). Inparticolare, si contesta che la Corte di appello di Napoli , in sede di rinvio, non ha indicato espressamente per la liquidazione dei compensidel giudizio di rinvio: iparametri professionali utilizzati; la tabella utilizzata (tra le 28 tabelle previste dai parametri professionaliall’epoca vigenti); loscaglione di valore della causa utilizzato; le specifiche attività processuali effettivamente ritenute come espletate; levoci della tabella per le fasi in concreto espletate e liquidate; l’importo liquidato per ciascuna fase in concreto espletata e liquidata; i valori applicati e liquidati (medi, massimi o minimi) per ciascunafase processuale in concreto espletata e liquidata; - alcun altro criterio idoneo a comprendere l’incongrua e riduttivaliquidazione e quantificazione dei compensi; nonha spiegato specificamente i passaggi che avrebbero dovuto consentiredi apprezzare che la liquidazione compiuta di euro 500,00 allordo dell’operata compensazione non sia avvenuta al di sotto degli importiminimi (conf. Cass. 14 ottobre 21 n. 28081). Conil nono motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensidel giudizio di rinvio - delle norme ex artt. 10, 14, 91 cod. proc.civ., 2233, comma 2, cod. civ. , 24, comma 1, l. 13 giugno 1942 n.794, 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012 n. 247, 2, comma 1, 4, commi1 e 5, 5, commi 1 e 3, D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e tabella 12 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.).La Corte di appello di Napoli in sede di rinvio, per tutto quanto fin qui esposto, avrebbe dovuto quantificare i compensi del precedentegiudizio di rinvio nella misura lorda di euro 1.457,50 così specificata: Compensi:Nuova tabella parametri n. 12 D.M. 10 marzo 2014 n.55 giudizi innanzi alla Corte di appello, scaglione di valore da euro 1.100,01a euro 5.200,00 valori minimi Fasedi studio euro 268,00 Faseintroduttiva euro 268,00 Faseistruttoria/trattazione euro 496,00 Fasedecisionale euro 425,50 Totalecompensi euro 1.457,50; compensareper metà tale importo; liquidare alla ricorrente la residua metà dei compensi del giudizio di rinvio nella misura di euro 728,75 al netto della compensazione oltre le maggiorazioni di legge richieste e liquidate dalgiudice di rinvio quali: il 30% per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10 marzo2014 n. 55; il15% per spese generali, ex art. 2, comma 2, D.M. 10 marzo 2014n. 55; il4% per C.A.; il22% per I.V.A. LaCorte di appello di Napoli in sede di rinvio, solo in via gradata (incaso di ritenuta inapplicabilità al giudizio di rinvio delle modifiche normativedi cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 e della nuova tabella 12 dei parametri professionali), avrebbe quantomeno dovuto quantificarei compensi del precedente giudizio di rinvio nella misura lordadi euro 1.198,50 così specificata: Compensi:tabella parametri n. 12 D.M. 10 marzo 2014 n. 55 giudizi innanzi alla Corte di appello - scaglione di valore da euro 1.100,01a euro 5.200,00 valori minimi Fasedi studio euro 255,00 Faseintroduttiva euro 255,00 Faseistruttoria/trattazione euro 283,50 Fasedecisionale euro 405,00 Totalecompensi euro 1198,50 compensareper metà tale importo; liquidare alla ricorrente la residua metà dei compensi del giudizio di rinvio nella misura di euro 599,25 al netto della compensazione oltre le maggiorazioni di legge richieste e liquidate dalgiudice di rinvio quali: il 30% per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e depositati mediante modalità telematiche, ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 10 marzo2014 n. 55; il15% per spese generali, ex art. 2, comma 2, D.M. 10 marzo 2014n. 55; il4% per C.A.; il22% per I.V.A. 4.1. – L'ottavo e il nono motivo possono essere esaminati unitariamente siccome investono la stessa critica al decreto impugnato - in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensidel giudizio di rinvio - sotto diversi profili di censura. Lecensure sono in fondate . Intema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenutotra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendonecessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificanolo scostamento e la misura di questo ( Cass., Sez. III , 13 luglio2021, n. 19989; Cass., Sez. IV, 10 maggio 2019 , n. 12537 ) . Nel caso di specie non sussiste alcuna violazione dei minimi , diversamente da quanto denunciato. Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il disputatum della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del decisum , vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado ( Cass., Sez. VI-1, 5 marzo 2020 , n. 6345 ; Cass., Sez. VI - 5, 16 novembre 2017, n. 27274; Cass., Sez. Un., 11settembre 2007 , n. 19014). Con l’ordinanza n. 10932 del 2022, la Corte di cassazione ha ritenutoche l’importo riconosciuto per le spese nel procedimento di opposizione, liquidate in euro 542,55 , fosse inferiore ai minimi previsti dalla tariffa in funzione delle fasi riconoscibili con accoglimento del ricorso relativamente alla censura esaminata. Avendo la Corte d'appello riconosciuto , nell'ambito del giudizio di rinvio,un importo di euro 1 . 558,05 per compenso , oltre accessori , il valore della causa va parametrato nello scaglionefino a euro 1.100, dovendovi detrarre l'importo liquidato la prima volta. Applicando la tabella 12 del D.M. 10 marz o 2014 n. 55 per i giudizi innanzi alla Corte di appello, con riferimento al procedimento di liquidazione dell’equo indennizzo per l’irragionevole del giudizio, si ottiene un compenso, al netto delle riduzioni , di euro 235,90 ( ottenuto effettuando la riduzione del 30% sulla somma di euro 337,00 , calcolato sommando le seguenti fas: fase di studio della c
Decreto Cassazione n. 34178/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris