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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03991/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21032-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].11,E DI ThLA PREVIDI A SO( :I. \l 1:„ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, \TA (1_2ESARN BECCARI 1 N 20, presso 11.11TA'OC. \[OSCURATO:PERSONA] ,E Dl i:ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] Il ',[OSCURATO:PERSONA] '1111, LIMA:\ LITI', DI', ROSE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARI .\ D'Al DISIO -ricon'ente- S I DI 1113 1R 1 - intimata - avverso la sentenza n. 204/2021 della CORTE D'APPELLO di R( )A11, depositata il 22/01/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] \ C.11..\110R.1,.

R11,1::\..\TO che: Con sentenza n. 204 del 2021, la Corte d'appello di Roma ha rigettato Fimpugnazione proposta dall'INPS nei riguardi dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo gardo che aveva accolto il ricorso della stessa avvocata, iscritto all'Albo degli avvocati ma non alla Cassa di previdenza, annullando l'avviso di addebito con cui l'INPS aveva Chiesto alla professionista i contributi da versare alla Gestione separata per il reddito prodotto nell'anno 2010 in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta; la Corte territoriale ha ritenuto che il D.I,. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, prevede < a prescindere dalla natura occasionale od abituale dell'esercizio della professione(le), il non superamento di Cena soglia di reddito) di curo 5000 annui costituisce una ragione di esonero dalla iscrizione alla gestione separata dunque, posto che il reddito prodotto dalla professionista. nell'anno 2010 era stato pari ad I

1. 1787,00, la stessa non era tenuto ad iscriversi alla gestione separata; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; l'avvocata [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimate; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato che: il motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma I. n. 3, deduce "-Violazione della I ,. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n.

Ric. 2021 n. 21032 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -2- 98 del 2011, art. 18, collimi 11 e 12, convertito con modificazioni nella L. n. 111 del 2011, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, modificato) dal D.1.gs. n. 344 del 2003 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44., cornma 2 convertito con modifìcazioni nella L. 326/2003, anche con riferimento all'art. 2697 c.c. per avere la Corte di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all'albo) degli avvocati ma non alla [OSCURATO:PERSONA] dichiarato non sussistente l'obbligo) di contribuzione alla Gestione separata, sul presupposto che, in difetto del superamento del limite di reddito (pari a l'.uro 5.000,00), l'attività professionale svolta debba essere qualificata come occasionale"; il motivo è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. 18/02/2021, n. 4419, e Cass.26/04/2021, n. 11006, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. (da ultimo, v.

Cass. 19856/2022); in particolare, come già osservato da Cass. Sez.

L. n. 4419 del 2021, cit., nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv. con modif. in L. 15 luglio .2011, n. 111, e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, conv. con modif. in L. n. 326 del 2003, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo) o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. 1.a produzione di un reddito superiore alla soglia di Luro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo) occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante tic. 2021 n. 21032 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -3- clualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.

Ne consegue che -al contrario di quanto sostiene la corte territoriale - è dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto) di fatto, all'uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a biuro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità; fermo restando, come espressamente affermato nei precedenti cui qui si intende dare continuità, che il requisito dell'abitualità dev'essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che e propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito) dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44 del D.L. n. 269 del 2003, cit., presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento. il consolidato) orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal giudice di legittimità delle leggi con la recente sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022 e con Corte Costituzionale n. 238 del 2022 depositata il 28 novembre 2022; nella specie, la Corte territoriale ha desunto l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata solo dall'ammontare del reddito Ric. 2021 n. 21032 sez.

ML - ud. 24-11-2022 -4- prodotto, inferiore alla soglia, senza accertare, in via fattuale e a monte, anche ricorrendo ad elementi di valenza presuntiva semplice, se l'attività professionale fosse abituale o occasionale; in conclusione, non essendosi la Corte di merito uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 13.Q.NI. 1,a Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21032-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].11,E DI ThLA PREVIDI A SO( :I. \l 1:„ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, \TA (1_2ESARN BECCARI 1 N 20, presso 11.11TA'OC. \[OSCURATO:PERSONA] ,E Dl i:ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] Il ',[OSCURATO:PERSONA] '1111, LIMA:\ LITI', DI', ROSE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARI .\ D'Al DISIO -ricon'ente- S I DI 1113 1R 1 - intimata - avverso la sentenza n. 204/2021 della CORTE D'APPELLO di R( )A11, depositata il 22/01/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] \ C.11..\110R.1,. R11,1::\..\TO che: Con sentenza n. 204 del 2021, la Corte d'appello di Roma ha rigettato Fimpugnazione proposta dall'INPS nei riguardi dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo gardo che aveva accolto il ricorso della stessa avvocata, iscritto all'Albo degli avvocati ma non alla Cassa di previdenza, annullando l'avviso di addebito con cui l'INPS aveva Chiesto alla professionista i contributi da versare alla Gestione separata per il reddito prodotto nell'anno 2010 in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta; la Corte territoriale ha ritenuto che il D.I,. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, prevede < a prescindere dalla natura occasionale od abituale dell'esercizio della professione(le), il non superamento di Cena soglia di reddito) di curo 5000 annui costituisce una ragione di esonero dalla iscrizione alla gestione separata dunque, posto che il reddito prodotto dalla professionista. nell'anno 2010 era stato pari ad I 1. 1787,00, la stessa non era tenuto ad iscriversi alla gestione separata; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; l'avvocata [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimate; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato che: il motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma I. n. 3, deduce "-Violazione della I ,. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n. Ric. 2021 n. 21032 sez. ML - ud. 24-11-2022 -2- 98 del 2011, art. 18, collimi 11 e 12, convertito con modificazioni nella L. n. 111 del 2011, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, modificato) dal D.1.gs. n. 344 del 2003 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44., cornma 2 convertito con modifìcazioni nella L. 326/2003, anche con riferimento all'art. 2697 c.c. per avere la Corte di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all'albo) degli avvocati ma non alla [OSCURATO:PERSONA] dichiarato non sussistente l'obbligo) di contribuzione alla Gestione separata, sul presupposto che, in difetto del superamento del limite di reddito (pari a l'.uro 5.000,00), l'attività professionale svolta debba essere qualificata come occasionale"; il motivo è fondato nei termini che seguono, per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze Cass. 18/02/2021, n. 4419, e Cass.26/04/2021, n. 11006, pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. (da ultimo, v. Cass. 19856/2022); in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L. n. 4419 del 2021, cit., nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettura del combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv. con modif. in L. 15 luglio .2011, n. 111, e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, conv. con modif. in L. n. 326 del 2003, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo) o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. 1.a produzione di un reddito superiore alla soglia di Luro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo) occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante tic. 2021 n. 21032 sez. ML - ud. 24-11-2022 -3- clualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità. Ne consegue che -al contrario di quanto sostiene la corte territoriale - è dirimente il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno, con accertamento in punto) di fatto, all'uopo avvalendosi delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a biuro 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità; fermo restando, come espressamente affermato nei precedenti cui qui si intende dare continuità, che il requisito dell'abitualità dev'essere apprezzato nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che e propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito) dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44 del D.L. n. 269 del 2003, cit., presupposto che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento. il consolidato) orientamento dianzi richiamato ha resistito anche al vaglio di costituzionalità, secondo la valutazione resa dal giudice di legittimità delle leggi con la recente sentenza n. 104 depositata il 22 aprile 2022 e con Corte Costituzionale n. 238 del 2022 depositata il 28 novembre 2022; nella specie, la Corte territoriale ha desunto l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata solo dall'ammontare del reddito Ric. 2021 n. 21032 sez. ML - ud. 24-11-2022 -4- prodotto, inferiore alla soglia, senza accertare, in via fattuale e a monte, anche ricorrendo ad elementi di valenza presuntiva semplice, se l'attività professionale fosse abituale o occasionale; in conclusione, non essendosi la Corte di merito uniformata all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 13.Q.NI. 1,a Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso
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