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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 07834/2023

Testo disponibile della fonte

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7-2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso ed alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 66 (c/o [OSCURATO:PERSONA]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 1607/7/14 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A .un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.E.S. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2006, conseguenti (a) alla riconduzione al campo I.V.A. di alcune operazioni erroneamente qualificate dalla contribuente come “cessioni all’esportazione”, (b) ad un recupero I.V.A. per vendite all’estero non giustificate e (c) ad un’errata contabilizzazione delle rimanenze di magazzino; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Treviso che, con sentenza n. 61/3/12, rigettò il ricorso; che la [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A .propose, quindi appello innanzi alla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 1607/7/14, depositata il 20/10/2014 accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva –come (1) le compravendite sottese alle riprese per cui è causa hanno riguardato merce effettivamente trasferita in paesi extra U.E. mediante un’operazione triangolare da qualificare in termini di cessione intracomunitaria non imponibile e (2) la contribuente avesse messo a disposizione dell’Ufficio, già in sede di verifica, la documentazione relativa alle rimanenze di magazzino; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; si è costituita con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A .; Rilevato che la società contribuente ha proposto a questa Corte istanza, completa di allegati (attestazione di invio dell’istanza e quietanza di versamento dell’intero importo dovuto), di sospensione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; che entro il termine fissato dalla legge, coincidente con il 31 luglio 2020 (cfr. l’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 cit), l'Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (cfr. l’art. 6, comma 13, prima parte, del d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio; Ritenuto, dunque, che il processo debba essere dichiarato estinto, per effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018, e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. anche Cass., Sez. 5, 11.11.2022, n. 33299, non massimata); che, per effetto delle medesime previsioni supra richiamate, le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (cfr. anche Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826, Rv. 659298-01); che il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697, Rv. 662193-01); P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e cessat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7-2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso ed alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 66 (c/o [OSCURATO:PERSONA]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 1607/7/14 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.E.S. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2006, conseguenti (a) alla riconduzione al campo I.V.A. di alcune operazioni erroneamente qualificate dalla contribuente come “cessioni all’esportazione”, (b) ad un recupero I.V.A. per vendite all’estero non giustificate e (c) ad un’errata contabilizzazione delle rimanenze di magazzino; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Treviso che, con sentenza n. 61/3/12, rigettò il ricorso; che la [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .propose, quindi appello innanzi alla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 1607/7/14, depositata il 20/10/2014 accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva –come (1) le compravendite sottese alle riprese per cui è causa hanno riguardato merce effettivamente trasferita in paesi extra U.E. mediante un’operazione triangolare da qualificare in termini di cessione intracomunitaria non imponibile e (2) la contribuente avesse messo a disposizione dell’Ufficio, già in sede di verifica, la documentazione relativa alle rimanenze di magazzino; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; si è costituita con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .; Rilevato che la società contribuente ha proposto a questa Corte istanza, completa di allegati (attestazione di invio dell’istanza e quietanza di versamento dell’intero importo dovuto), di sospensione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; che entro il termine fissato dalla legge, coincidente con il 31 luglio 2020 (cfr. l’art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 cit), l'Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (cfr. l’art. 6, comma 13, prima parte, del d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio; Ritenuto, dunque, che il processo debba essere dichiarato estinto, per effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018, e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. anche Cass., Sez. 5, 11.11.2022, n. 33299, non massimata); che, per effetto delle medesime previsioni supra richiamate, le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (cfr. anche Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826, Rv. 659298-01); che il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697, Rv. 662193-01); P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e cessat
Sentenza Cassazione n. 07834/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris