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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19385/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27120/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via Donatello, n. 23 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Brescia n. 186 /20 20 , pubblicata in data14 febbraio 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano, convenne dinanzi al Tribunale di Brescia il senatore [OSCURATO:PERSONA] , lamentando il contenuto diffamatori o di due intervisterilasciate dal convenuto a due quotidiani, pubblicat e , la prima,in data 26 ottobre 2011 sul Sole24Ore , e , la seconda, in data 19 febbraio 2012sul Corriere della Sera, e chiedendo il risarcimento dei danni.

All’esito della costituzione del convenuto, il Tribunale di Brescia, in parziale accoglimento della domanda, accertata la natura diffamatoria delle espressioni utilizzate, condannò il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in euro 30.000,00, nonché al pagamento, in favore dell’attore, della somma di euro 5.000,00 ai sensi dell’art. 12 della leggen. 47/1948.

2. Avverso detta sentenza ha proposto gravame [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’appello di Brescia, la quale ha confermato la portata diffamatoria delle dichiarazioni, ritenendo insussistente la scriminante del diritto di critica.

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della decisione d’appello, con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo di impugnazione si denunzia ‹‹Violazione di legge e vizio di motivazione per mancata o inesatta valutazione della exceptio veritatis (in relazione alle parole ritenute oltraggiose ed esercizio del diritto di critica) e basata su deduzioni personali non esplicitate, erronei riferimenti normativi e travisamento dei fatti››.

Il ricorrente, nel contestare l’intento diffamatorio ritenuto dai giudici di merito, sostiene che la Corte d’appello non ha neppure considerato che il diritto di critica, concretizzandosi nella manifestazione di una opinione, non può pretendersi rigorosamente obiettivo, ma presuppone, solo, un contenuto di veridicità sulla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni espresse.

Procedendo all’analisi delle parole e del contenuto delle dichiarazioni ritenute diffamatorie, il ricorrente osserva – con specifico riferimento al termine ‹‹insabbiare ›› - che il giudice d’appello non ha valutato il principio della exceptio veritatis, perché, ‹‹se la verità di fatto e non putativa, documentalmente provata, attestava che il dott. [OSCURATO:PERSONA] non era sicuramente esente da responsabilità quanto meno sulla trascuratezza del procedimento›› (Serravalle), l’espressione utilizzata non era altro che una valutazione critica sul comportamento del magistrato, ‹‹in quanto il vero dato di fatto era che il fascicolo fosse stato, in qualche modo, insabbiato››; aggiunge che nelle sue interviste aveva dichiarato, nella prima, che il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva ‹‹chiuso gli occhi›› per sei anni e, nella seconda, che ‹‹ha (aveva) insabbiato il fascicolo Serravalle››, ma, l’uso della parola ‹‹ insabbiare ›› non accompagna ta da ulteriori aggettivi o avverbi non aveva valenza diffamatoria, in quanto si riferiva alle semplici conseguenze di una inattività, e non era volta ad addebitare al magistrato una ‹‹voluta premeditazione›› de lla sua inerzia per raggiungere un determinato scopo (il supposto favoreggiamento personale indicato dalla Corte d’appello).

Sottolinea, inoltre, che la espressione ‹‹ scelta arbitraria ›› si riferiva al compimento di un atto in base ad un giudizio esclusivamente personale della situazione ed evidenzia che era pacifica la circostanza che all’epoca il [OSCURATO:PERSONA], nominato Procuratore aggiunto per le questioni penali attinenti in generale la pubblica amministrazione, operando una scelta soggettiva, e come tale arbitraria, aveva personalmente condotto le indagini relative al processo ‹‹derivati››, anziché affidarle ad un [OSCURATO:PERSONA] Procuratore.

Con riguardo al termine ‹‹malagiustizia››, il ricorrente ribadisce che la frase incriminata non era riferibile al [OSCURATO:PERSONA] e che la richiesta di archiviazione non era stata avanzata perché l’imputato non aveva commesso il fatto o perché il fatto non sussisteva, ma solo per mancanza di elementi sufficienti per portare avanti l’accusa, tanto che questa valutazione di insufficienza di elementi accusatori aveva indotto il G.I.P. a respingere la richiesta di archiviazione; addebita inoltre alla Corte d’appello di non avere tenuto presente che il giudizio critico espresso poggiava su ulteriori circostanze verificatesi nel processodei cd. ‹‹emendamenti in bianco››, e, precisamente, l’avere iscritto una notizia di reato senza valutare la non configurabilità di atto pubblico per la proposta di emendamento, non av ere iscritto ne l registro degli indagati il principale teste di accusa (dott. [OSCURATO:PERSONA]), che aveva reso dichiarazioni dal contenuto autoaccusatorio, l’ ave re affidato l’indagine ad altri magistrati che, correttamente, avevano chiesto l’archiviazione sull’esatto presupposto (non riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA]) che le proposte di emendamento non fossero atti pubblici, ma atti endoprocedimentali, fatti tutt i che evidenziavano un comportamento discutibile del magistrato che aveva avviato un procedimento durato sette anni e che avrebbe, invece, dovuto essere definito con una tempestiva richiesta al G.I.P. di archiviazione per insussistenza del fatto reato.

2. La censura è inammissibile.2.1.

Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui ‹‹in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione e la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione; pertanto, con specifico riguardo al diritto di cronaca, il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione›› ( Cass. , s ez. 3 , 09/06/2022, n. 18631).

2.2. Ebbene, la Corte d’appello, procedendo all’analisi delle interviste oggetto di censura, di cui la prima rilasciat a dal ricorrente, in data 26 ottobre 2011, al quotidiano Il Sole24 Ore ed intitolata “Il processo derivati e l’ira di Albertini ‹‹Indagini arbitrarie››”, e, la seconda,al Corriere della Sera il 19 febbraio 2012, ha accertato che esse si riferivano alla persona del [OSCURATO:PERSONA] e che afferi vano a tre diverse vicende giudiziarie, e precisamente al procedimento istruito dalla Procura della Repubblica di Milano in relazione ad un prodotto finanziario, cd. ‹‹derivato›› ( credit swap bond) , proposto da alcune banche al Comune di Milano, ad altro procedimento sui cd.‹‹emendamenti in bianco››, nonché all’indagine nei confronti dell’ex Presidente [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto delle partecipazioni d ella [OSCURATO:PERSONA] da parte della società provinciale [OSCURATO:SOCIETA].

Nel porre in evidenza che l’odierno ricorrente, facendo contestualmente riferimento ad indagini tra loro autonome, aveva inteso accusare il magistrato ‹‹di avere usato diversi pesi e misure portando avanti le sole indagini che gli potevano dare notorietà nella convinzione che ognuna di esse sarebbe poi finita nel nulla››, i giudici di merito, non condividendo la diversa interpretazione fornita dall’Albertini, hanno puntualmente rilevato che l’odierno ricorrente, affermando, riferendosi al processo “derivati”, ‹‹…è un caso di scelta arbitraria di indagini che si preferiscono fare, piuttosto di altre››, non abbia inteso soltanto criticare l’inattuabilità dell’obbligo dell’azione penale per qualsiasi reato, ma piuttosto contestare al magistrato di avere ‹‹arbitrariamente›› individuato le indagini da seguire, in tal modo piegando l’attività giudiziaria ad un interesse personale, con l’effetto di perseguire alcuni (nel caso di specie, i diretti collaboratori dell’Albertini, all’epoca sindaco del Comune di Milano) e non altri funzionari pure coinvolti.

L’addebito di condurre indagini in modo ‹‹parziale››, secondo la Corte d’appello, in mancanza d ella dimostrazione della verità di quanto affermato, trascende, dunque, dal mero diritto di critica poiché attribuisce al magistrato di avere tenuto una condotta, di per sé ‹‹foriera di gravi responsabilità››, finalizzata a tratta re in modo diseguale posizioni aventi identico rilievo penale.

La Corte territoriale ha, inoltre, osservato che l’odierno ricorrente, affermando ‹‹…il pm, così tempestivo nell’imbastire questo processo (derivati ndr) è lo stesso pm dell’increscioso caso di malagiustizia, sugli “emendamenti in bianco”, durato 7 anni e finito con una assoluzione piena››, abbia omesso di indicare, con riguardo al procedimento sugli ‹‹ emendamenti in bianco ›› , che in realtà il magistrato aveva avanzato richiesta di archiviazione, proprio al fine di evitare una durata non ragionevole del procedimento, che era stata, tuttavia, respinta dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva ordinato l’imputazione coattiva exart. 409 cod. proc. pen.

Da tanto la Corte d’appello ha desunto la non imputabilità al [OSCURATO:PERSONA] della durata del procedimento e dell’esito dello stesso , bollato dall’odierno ricorrente come ‹‹ increscioso caso di malagiustizia, durato 7 anni e finito con una assoluzione piena››, escludendo al contempo che la richiesta di archiviazione formulata, ai sensi dell’art. 125 disp. att. cod. proc. civ., per inidoneità degli elementi raccolti, anziché per insussistenza del fatto, potesse avere determinato il protrarsi del procedimento, non potendo la decisione del G.I.P. essere stata ‹‹coartata›› dalla motivazione della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero.

Allo stesso modo, per il procedimento cd.

Serravalle, pur non disconoscendo che il Pubblico Ministero, all’esito del deposito della relazione tecnica che evidenziava l’insussistenza di fatti penalmente rilevanti, aveva trascurato di avanzare tempestivamente richiesta di archiviazione, i giudici d’appello ha nno tuttavia riscontrato, in esito all’esame delle risultanze istruttorie, che il fascicolo era stato trasmesso per competenza alla Procura di Monza, che stava indagando su fatti connessi, e che quell’ufficio, dopo avere concluso le indagini, aveva ottenuto l’archiviazione del procedimento; con ciò evidenziando che non rispondeva al vero quanto assunto nel corso dell’intervista dall’Albertini, che aveva, invece, sostenuto che era stata la Procura di Monza a ‹‹riaprire››le indagini.

Alla stregua di tali considerazioni la Corte territoriale ha quindi ritenuto che l’affermazione ‹‹ . .. il pm ha insabbiato il fascicolo Serravalle›› travalicasse i limiti del diritto di critica perché volta ad addebitare al magistrato non la semplice trascuratezza o dimenticanza nella trattazione del procedimento, ma la precisa volontà di ‹‹nascondere le presunte responsabilità penali›› degli amministratori pubblici coinvolti nell’indagine, al fine di favorirli.

Ha, quindi, conclusivamente confermato la portata diffamatoria delle dichiarazioni succitate, ritenendole nonscriminate per l’esercizio del diritto di critica.

2.3. L’apprezzamento svolto dalla Corte di merito nell’impugnata sentenza non è minimamente scalfito dalle deduzioni dell’ odierno ricorrente, che si limita a ribadire tesi difensive già sottoposte al vaglio dei giudici di merito e dai medesimi non accolte, contrapponendo una propria diversa interpretazione e facendo peraltro riferimento, in violazione del principio di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., a documenti di cui non viene riprodotto, direttamente o indirettamente, il contenuto.

In realtà le censure rivolte alla decisione qui impugnata, al di là della rubrica del motivo, si sostanziano in doglianze eccedenti i limiti consentiti dall’attuale formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., laddove si incentrano su una presunta erronea valutazione, da parte della Corte territoriale, delle espressioni utilizzate e si risolvono, in sostanza, in critiche del tut to generiche che non censurano idoneamente la ratio decidendi della pronuncia e che sono volte a sollecitare un riesame, da parte di questa Corte di legittimità, della valutazione dell’esistenza o meno del diritto di critica, che è accertamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in questa sede ove sorretto, come nel caso di specie, da argomentata motivazione.

Non può, al riguardo, non ribadirsi che il controllo affidato alla Corte di legittimità è circoscritto alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza, con riferimento come nel caso specifico al diritto di critica, dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie narrate, nonché al sindacato di congruità della motivazione, restando estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione (Cass., sez. 3, 28/02/2019, n. 5811), non potendo questa Corte sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento (Cass., sez. 3, 30/08/2019, n. 21855; Cass., sez. 3, 14/03/2018, n. 6133; Cass., sez. 3, 09/06/ 2022, n. 18631).

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite in difetto di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27120/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o , giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, via Donatello, n. 23 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Brescia n. 186 /20 20 , pubblicata in data14 febbraio 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA], all’epoca dei fatti Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano, convenne dinanzi al Tribunale di Brescia il senatore [OSCURATO:PERSONA] , lamentando il contenuto diffamatori o di due intervisterilasciate dal convenuto a due quotidiani, pubblicat e , la prima,in data 26 ottobre 2011 sul Sole24Ore , e , la seconda, in data 19 febbraio 2012sul Corriere della Sera, e chiedendo il risarcimento dei danni. All’esito della costituzione del convenuto, il Tribunale di Brescia, in parziale accoglimento della domanda, accertata la natura diffamatoria delle espressioni utilizzate, condannò il convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in euro 30.000,00, nonché al pagamento, in favore dell’attore, della somma di euro 5.000,00 ai sensi dell’art. 12 della leggen. 47/1948. 2. Avverso detta sentenza ha proposto gravame [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’appello di Brescia, la quale ha confermato la portata diffamatoria delle dichiarazioni, ritenendo insussistente la scriminante del diritto di critica. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della decisione d’appello, con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di impugnazione si denunzia ‹‹Violazione di legge e vizio di motivazione per mancata o inesatta valutazione della exceptio veritatis (in relazione alle parole ritenute oltraggiose ed esercizio del diritto di critica) e basata su deduzioni personali non esplicitate, erronei riferimenti normativi e travisamento dei fatti››. Il ricorrente, nel contestare l’intento diffamatorio ritenuto dai giudici di merito, sostiene che la Corte d’appello non ha neppure considerato che il diritto di critica, concretizzandosi nella manifestazione di una opinione, non può pretendersi rigorosamente obiettivo, ma presuppone, solo, un contenuto di veridicità sulla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni espresse. Procedendo all’analisi delle parole e del contenuto delle dichiarazioni ritenute diffamatorie, il ricorrente osserva – con specifico riferimento al termine ‹‹insabbiare ›› - che il giudice d’appello non ha valutato il principio della exceptio veritatis, perché, ‹‹se la verità di fatto e non putativa, documentalmente provata, attestava che il dott. [OSCURATO:PERSONA] non era sicuramente esente da responsabilità quanto meno sulla trascuratezza del procedimento›› (Serravalle), l’espressione utilizzata non era altro che una valutazione critica sul comportamento del magistrato, ‹‹in quanto il vero dato di fatto era che il fascicolo fosse stato, in qualche modo, insabbiato››; aggiunge che nelle sue interviste aveva dichiarato, nella prima, che il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva ‹‹chiuso gli occhi›› per sei anni e, nella seconda, che ‹‹ha (aveva) insabbiato il fascicolo Serravalle››, ma, l’uso della parola ‹‹ insabbiare ›› non accompagna ta da ulteriori aggettivi o avverbi non aveva valenza diffamatoria, in quanto si riferiva alle semplici conseguenze di una inattività, e non era volta ad addebitare al magistrato una ‹‹voluta premeditazione›› de lla sua inerzia per raggiungere un determinato scopo (il supposto favoreggiamento personale indicato dalla Corte d’appello). Sottolinea, inoltre, che la espressione ‹‹ scelta arbitraria ›› si riferiva al compimento di un atto in base ad un giudizio esclusivamente personale della situazione ed evidenzia che era pacifica la circostanza che all’epoca il [OSCURATO:PERSONA], nominato Procuratore aggiunto per le questioni penali attinenti in generale la pubblica amministrazione, operando una scelta soggettiva, e come tale arbitraria, aveva personalmente condotto le indagini relative al processo ‹‹derivati››, anziché affidarle ad un [OSCURATO:PERSONA] Procuratore. Con riguardo al termine ‹‹malagiustizia››, il ricorrente ribadisce che la frase incriminata non era riferibile al [OSCURATO:PERSONA] e che la richiesta di archiviazione non era stata avanzata perché l’imputato non aveva commesso il fatto o perché il fatto non sussisteva, ma solo per mancanza di elementi sufficienti per portare avanti l’accusa, tanto che questa valutazione di insufficienza di elementi accusatori aveva indotto il G.I.P. a respingere la richiesta di archiviazione; addebita inoltre alla Corte d’appello di non avere tenuto presente che il giudizio critico espresso poggiava su ulteriori circostanze verificatesi nel processodei cd. ‹‹emendamenti in bianco››, e, precisamente, l’avere iscritto una notizia di reato senza valutare la non configurabilità di atto pubblico per la proposta di emendamento, non av ere iscritto ne l registro degli indagati il principale teste di accusa (dott. [OSCURATO:PERSONA]), che aveva reso dichiarazioni dal contenuto autoaccusatorio, l’ ave re affidato l’indagine ad altri magistrati che, correttamente, avevano chiesto l’archiviazione sull’esatto presupposto (non riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA]) che le proposte di emendamento non fossero atti pubblici, ma atti endoprocedimentali, fatti tutt i che evidenziavano un comportamento discutibile del magistrato che aveva avviato un procedimento durato sette anni e che avrebbe, invece, dovuto essere definito con una tempestiva richiesta al G.I.P. di archiviazione per insussistenza del fatto reato. 2. La censura è inammissibile.2.1. Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui ‹‹in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione e la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione; pertanto, con specifico riguardo al diritto di cronaca, il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione›› ( Cass. , s ez. 3 , 09/06/2022, n. 18631). 2.2. Ebbene, la Corte d’appello, procedendo all’analisi delle interviste oggetto di censura, di cui la prima rilasciat a dal ricorrente, in data 26 ottobre 2011, al quotidiano Il Sole24 Ore ed intitolata “Il processo derivati e l’ira di Albertini ‹‹Indagini arbitrarie››”, e, la seconda,al Corriere della Sera il 19 febbraio 2012, ha accertato che esse si riferivano alla persona del [OSCURATO:PERSONA] e che afferi vano a tre diverse vicende giudiziarie, e precisamente al procedimento istruito dalla Procura della Repubblica di Milano in relazione ad un prodotto finanziario, cd. ‹‹derivato›› ( credit swap bond) , proposto da alcune banche al Comune di Milano, ad altro procedimento sui cd.‹‹emendamenti in bianco››, nonché all’indagine nei confronti dell’ex Presidente [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto delle partecipazioni d ella [OSCURATO:PERSONA] da parte della società provinciale [OSCURATO:SOCIETA]. Nel porre in evidenza che l’odierno ricorrente, facendo contestualmente riferimento ad indagini tra loro autonome, aveva inteso accusare il magistrato ‹‹di avere usato diversi pesi e misure portando avanti le sole indagini che gli potevano dare notorietà nella convinzione che ognuna di esse sarebbe poi finita nel nulla››, i giudici di merito, non condividendo la diversa interpretazione fornita dall’Albertini, hanno puntualmente rilevato che l’odierno ricorrente, affermando, riferendosi al processo “derivati”, ‹‹…è un caso di scelta arbitraria di indagini che si preferiscono fare, piuttosto di altre››, non abbia inteso soltanto criticare l’inattuabilità dell’obbligo dell’azione penale per qualsiasi reato, ma piuttosto contestare al magistrato di avere ‹‹arbitrariamente›› individuato le indagini da seguire, in tal modo piegando l’attività giudiziaria ad un interesse personale, con l’effetto di perseguire alcuni (nel caso di specie, i diretti collaboratori dell’Albertini, all’epoca sindaco del Comune di Milano) e non altri funzionari pure coinvolti. L’addebito di condurre indagini in modo ‹‹parziale››, secondo la Corte d’appello, in mancanza d ella dimostrazione della verità di quanto affermato, trascende, dunque, dal mero diritto di critica poiché attribuisce al magistrato di avere tenuto una condotta, di per sé ‹‹foriera di gravi responsabilità››, finalizzata a tratta re in modo diseguale posizioni aventi identico rilievo penale. La Corte territoriale ha, inoltre, osservato che l’odierno ricorrente, affermando ‹‹…il pm, così tempestivo nell’imbastire questo processo (derivati ndr) è lo stesso pm dell’increscioso caso di malagiustizia, sugli “emendamenti in bianco”, durato 7 anni e finito con una assoluzione piena››, abbia omesso di indicare, con riguardo al procedimento sugli ‹‹ emendamenti in bianco ›› , che in realtà il magistrato aveva avanzato richiesta di archiviazione, proprio al fine di evitare una durata non ragionevole del procedimento, che era stata, tuttavia, respinta dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva ordinato l’imputazione coattiva exart. 409 cod. proc. pen. Da tanto la Corte d’appello ha desunto la non imputabilità al [OSCURATO:PERSONA] della durata del procedimento e dell’esito dello stesso , bollato dall’odierno ricorrente come ‹‹ increscioso caso di malagiustizia, durato 7 anni e finito con una assoluzione piena››, escludendo al contempo che la richiesta di archiviazione formulata, ai sensi dell’art. 125 disp. att. cod. proc. civ., per inidoneità degli elementi raccolti, anziché per insussistenza del fatto, potesse avere determinato il protrarsi del procedimento, non potendo la decisione del G.I.P. essere stata ‹‹coartata›› dalla motivazione della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero. Allo stesso modo, per il procedimento cd. Serravalle, pur non disconoscendo che il Pubblico Ministero, all’esito del deposito della relazione tecnica che evidenziava l’insussistenza di fatti penalmente rilevanti, aveva trascurato di avanzare tempestivamente richiesta di archiviazione, i giudici d’appello ha nno tuttavia riscontrato, in esito all’esame delle risultanze istruttorie, che il fascicolo era stato trasmesso per competenza alla Procura di Monza, che stava indagando su fatti connessi, e che quell’ufficio, dopo avere concluso le indagini, aveva ottenuto l’archiviazione del procedimento; con ciò evidenziando che non rispondeva al vero quanto assunto nel corso dell’intervista dall’Albertini, che aveva, invece, sostenuto che era stata la Procura di Monza a ‹‹riaprire››le indagini. Alla stregua di tali considerazioni la Corte territoriale ha quindi ritenuto che l’affermazione ‹‹ . .. il pm ha insabbiato il fascicolo Serravalle›› travalicasse i limiti del diritto di critica perché volta ad addebitare al magistrato non la semplice trascuratezza o dimenticanza nella trattazione del procedimento, ma la precisa volontà di ‹‹nascondere le presunte responsabilità penali›› degli amministratori pubblici coinvolti nell’indagine, al fine di favorirli. Ha, quindi, conclusivamente confermato la portata diffamatoria delle dichiarazioni succitate, ritenendole nonscriminate per l’esercizio del diritto di critica. 2.3. L’apprezzamento svolto dalla Corte di merito nell’impugnata sentenza non è minimamente scalfito dalle deduzioni dell’ odierno ricorrente, che si limita a ribadire tesi difensive già sottoposte al vaglio dei giudici di merito e dai medesimi non accolte, contrapponendo una propria diversa interpretazione e facendo peraltro riferimento, in violazione del principio di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., a documenti di cui non viene riprodotto, direttamente o indirettamente, il contenuto. In realtà le censure rivolte alla decisione qui impugnata, al di là della rubrica del motivo, si sostanziano in doglianze eccedenti i limiti consentiti dall’attuale formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., laddove si incentrano su una presunta erronea valutazione, da parte della Corte territoriale, delle espressioni utilizzate e si risolvono, in sostanza, in critiche del tut to generiche che non censurano idoneamente la ratio decidendi della pronuncia e che sono volte a sollecitare un riesame, da parte di questa Corte di legittimità, della valutazione dell’esistenza o meno del diritto di critica, che è accertamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in questa sede ove sorretto, come nel caso di specie, da argomentata motivazione. Non può, al riguardo, non ribadirsi che il controllo affidato alla Corte di legittimità è circoscritto alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza, con riferimento come nel caso specifico al diritto di critica, dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie narrate, nonché al sindacato di congruità della motivazione, restando estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione (Cass., sez. 3, 28/02/2019, n. 5811), non potendo questa Corte sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento (Cass., sez. 3, 30/08/2019, n. 21855; Cass., sez. 3, 14/03/2018, n. 6133; Cass., sez. 3, 09/06/ 2022, n. 18631). 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite in difetto di attività difensiva dell’intimato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impo