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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:C:2012:627
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012 – Ziemski e Kozak (causa C-31/12) «Rinvio pregiudiziale – Omessa descrizione della controversia di cui al procedimento principale – Irricevibilità manifesta» Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Questioni sollevate senza precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Irricevibilità manifesta (Art. 26 TFUE) (v. punti 6, 7 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Sąd Rejonowy w Zakopanem – Interpretazione della nozione di «regola tecnica» contenuta all’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 217, pag. 18) – Obbligo di uno Stato membro di comunicare alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica – Legge di uno Stato membro recante disciplina dei giochi d’azzardo. [OSCURATO:PERSONA] domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Zakopanem (Polonia) con decisione del 13 gennaio 2012 è manifestamente irricevibile.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012 – Ziemski e Kozak (causa C-31/12) «Rinvio pregiudiziale – Omessa descrizione della controversia di cui al procedimento principale – Irricevibilità manifesta» Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Questioni sollevate senza precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Irricevibilità manifesta (Art. 26 TFUE) (v. punti 6, 7 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale – Sąd Rejonowy w Zakopanem – Interpretazione della nozione di «regola tecnica» contenuta all’articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 217, pag. 18) – Obbligo di uno Stato membro di comunicare alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica – Legge di uno Stato membro recante disciplina dei giochi d’azzardo. [OSCURATO:PERSONA] domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Zakopanem (Polonia) con decisione del 13 gennaio 2012 è manifestamente irricevibile.
Sentenza Corte di giustizia UE/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris