CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 16225/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle paírti;. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di del Tribunale di Bari ha applicato agli attuali ricorrenti la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e 73 del d.P.R. 309/90. Rilevato che la censura proposta, con la quale si deduce vizio di motivazione in relazione al calcolo della pena concordata, è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; i ricorrenti hanno allegato un generico difetto di motivazione in ordine al calcolo sanzionatorio, doglianza non consentita nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]