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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38612/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma; avverso la sentenza in data 21/11/2023 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza 23/03/2021 del Tribunale di Roma; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 23/03/2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi b) e c), ritenuto assorbito il reato sub a) in quello di cui al capo b), irrogando al medesimo la pena di anni uno e mesi sei di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

È stata infine disposta la confisca dell'arma in sequestro e la revoca di eventuali autorizzazioni di polizia in materia di armi. ,^ La Corte di appello ha ritenuto infondati i rilievi posti a sostegno dell'impugnazione, risultando provato che Buscemi era responsabile di avere inviato alla persona offesa, una fotografia a contenuto minatorio, servendosi, rispettivamente, dei social network Facebook e Messenger.

La testimone era stata in grado di ricondurre i messaggi all'odierno imputato, avendo riconosciuto gli arredi apparsi nella fotografia come quelli, a lei noti, dell'abitazione della madre di Buscemi; all'esito della perquisizione del primo febbraio 2018, presso la casa dell'imputato era stata rinvenuta la pistola ritratta in foto.

L'accertamento tecnico svolto sull'arma dal maresciallo Alleva dei R.I.S., consulente del Pubblico ministero aveva consentito di verificare che si trattava di una pistola lanciarazzi marca M.A.M., modello super 777 calibro 6 mm.

Flobert, funzionante ed efficiente alle prove di sparo, priva di matricola e di punzonatura.

Il congegno non era classificabile tra le pistole a salve, risultando iscritta nel Catalogo nazionale delle armi ed essendo in grado, grazie alla propulsione generata dalla cartuccia, di lanciare oggetti in avanti.

Il consulente della difesa Farneti, pur non avendo visionato l'arma, aveva invece sostenuto che erroneamente la pistola era stata considerata quale arma comune da sparo, in quanto, a suo avviso, era possibile inserirvi per il lancio soltanto artifici pirotecnici, ma non proiettili e quindi non si tratterebbe di una lanciarazzi, bensì di una rivoltella del tipo "a salve" oppure starter, ove corredata di tromboncino idoneo a lanciare artifici pirotecnici.

La Corte di appello, sposando la tesi del giudice di primo grado e le considerazioni a sostegno della classificazione dell'arma tra quelle comuni da sparo, ha evidenziato come essa risultasse inserita dalla Commissione consultiva sulle armi, oggi sostituita con il Banco nazionale di prova, all'interno della categoria delle armi comuni da sparo, iscritta al n. 1871, classe C14 del Catalogo nazionale delle armi, in perfetta efficienza e in grado di sparare sia razzi, sia oggetti camerabili grazie alla spinta propulsiva della cartuccia.

La Corte territoriale ha concordato con il Tribunale nel ravvisare la sussistenza del reato, valorizzando, da un lato, la previsione di cui all'art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, la quale, anche a seguito delle modifiche apportate con d.lgs. 29 settembre 2013, n. 121, equipara la disciplina giuridica delle pistole lanciarazzi a quella delle armi comuni da sparo, e,dall'altro, la circostanza che trattasi di congegni comunque dotati di intrinseca offensività e pericolosità, pur se dotati di potenzialità lesiva diversa dalle armi naturalmente destinate all'offesa..

In quanto priva dei prescritti contrassegni, la pistola è stata qualificata come arma clandestina e, ritenuto assorbito il reato di cui al capo a) in quello contestato al capo b), ravvisato il vincolo della continuazione con il delitto di minaccia grave sub c), è stata irrogata la pena ritenuta di giustizia.

La Corte di appello ha parimenti respinto la richiesta di riduzione di pena ai sensi dell'art.442 cod. proc. pen., rigettando la doglianza volta ad ottenere l'applicazione della diminuente per il rito speciale richiesto dall'imputato, avanzata sul rilievo dell'ingiustificato diniego della richiesta di perizia cui era stata subordinata l'istanza di rito alternativo.

Ad avviso della Corte territoriale, il Tribunale aveva correttamente respinto l'istanza di abbreviato condizionato dalla difesa all'espletamento di una perizia balistica, rilevandone la superfluità alla luce dell'elaborato tecnico del maresciallo Alleva, autorevole e specializzato appartenente al R.I.S. che, unitamente al dato normativo univoco, non lasciava spazio a dubbi interpretativi.

2. Avverso la sentenza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Buscemi, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e) cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione agli artt. 438, comma 5 e 442 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione per omesso riscontro alla doglianza dedotta in ordine al menzionato profilo.

La difesa, ripercorrendo i tratti a tale fine significativi del processo di primo grado, rappresenta che l'istanza di rito abbreviato era stata condizionata all'espletamento di perizia balistica sull'arma, ai fini dell'accertamento sia della sua funzionalità e idoneità allo sparo, sia della sua effettiva pericolosità, alla luce della controversa classificazione del congegno emersa dalle osservazioni del consulente della difesa.

Le criticità circa la capacità di proiettare in avanti oggetti diversi da artifici pirotecnici e il diverso avviso, da un lato, del teste del maresciallo Alleva, dall'altro, del consulente della difesa circa la classificazione dell'arma, avrebbero dovuto indurre il Tribunale - e quindi la Corte di appello in sede di gravame - a ritenere non superflua la richiesta di perizia avanzata dalla difesa in sede di formulazione dell'istanza di rito abbreviato.

Riconosciuta la fondatezza della richiesta di integrazione istruttoria e preso quindi atto dell'erronea valutazione del primo Giudice, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la diminuente premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., coerentemente con le statuizioni di Sez.

U, n. 44711 del 18/11/2005, Wajib, Rv. 229175-01, sul rilievo che l'accertamento richiesto avrebbe, in ogni caso, perseguito finalità di economia processuale in rapporto agli ordinari tempi processuali del dibattimento.

Alla luce delle esposte considerazioni, la difesa ricorrente insta per l'annullamento della sentenza impugnata con le conseguenti statuizioni.3.

Il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. La difesa ha tramesso conclusioni scritte con le quali, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, riprendendo gli argomenti sviluppati nell'impugnazione, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

1.1. È infondato l'unico motivo di ricorso.

Secondo il ricorrente, avrebbe errato la Corte territoriale - respingendo il relativo motivo di appello - nel rigettare l'istanza di riduzione della pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., alla luce della tempestiva richiesta di accesso al giudizio abbreviato condizionata all'esecuzione di una perizia, invocata dalla difesa in ragione della asseritamente controversa classificazione dell'arma.

Ritiene il Collegio che l'argomento non sia fondato.

Le sentenze di primo e di secondo grado, le cui argomentazioni si saldano e formano un unico corpo motivazionale per avere adottato i medesimi criteri di valutazione delle prove (in tale senso, tra le molte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01), affermano con motivazione non illogica, esaustiva e priva di aporie, ancorata alle risultanze della consulenza tecnica di un esperto della Sezione balistica del R.I.S., che la pistola lanciarazzi de qua è classificata tra le armi comuni da sparo.

Alla luce delle univoche indicazioni normative e giurisprudenziali, è stato affermato che le pistole lanciarazzi, pur se dotate di una potenzialità lesiva diversa da quella delle armi naturalmente destinate all'offesa alle persone, presentano caratteristiche e requisiti di intrinseca pericolosità che ne giustificano l'assimilazione e l'equiparazione alle armi proprie (Sez. 1, n. 24114 del 20/03/2019, Giannicola, Rv. 276143-01).

La sentenza impugnata ha inoltre dato conto della iscrizione, mai revocata, della pistola sequestrata e confiscata a Buscemi nel Catalogo nazionale delle armi, al n. 1871 classe C14, della sua piena efficienza e della sua attitudine offensiva, essendo in grado di sparare, oltre che razzi, oggetti camerabili grazie alla spinta propulsiva della cartuccia.

Si appalesa dunque infondata la doglianza difensiva, in quanto, secondo il ricorrente, la perizia sarebbe stata necessaria ad accertare la funzionalità e l'idoneità dell'arma allo sparo, nonché ai fini di stabilire l'effettiva pericolosità della medesima.

Tuttavia, non si tratta di profili né oscuri, né controversi, né scalfiti dalle considerazioni del consulente della difesa che, non avendo preso in esame la pistola, si è limitato ad affermare, escludendone la potenziale lesività, l'erronea classificazione di tali congegni tra le armi comuni da sparo, sul rilievo che sull'arma possono inserirsi esclusivamente artifici pirotecnici, circostanza che trova smentita nei chiari ed univoci approdi istruttori.

1.2. È conseguentemente destituito di fondamento il correlato rilievo del ricorrente secondo il quale la Corte territoriale avrebbe apprestato una motivazione carente, ritenendo superflua la richiesta di perizia a fronte delle differenti conclusioni raggiunte dal consulente del Pubblico ministero e da quello della difesa.

La Corte di appello ha puntualmente osservato che la richiesta istruttoria si rivelava non necessaria e incompatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, alla luce della dirimente classificazione normativa del congegno quale arma comune da sparo e dell'esauriente elaborato del maresciallo Alleva, con la conseguente irrilevanza della mancata verifica in ordine alla capacità di proiettare in avanti oggetti diversi dagli artifici pirotecnici, essendone state accertate sia l'efficienza, sia la funzionalità mediante delle prove a fuoco.

Ne consegue che la Corte territoriale ha dato piena applicazione al principio, condiviso dal Collegio, secondo cui «Le prove sollecitate dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito abbreviato, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto e utilizzabile, può considerarsi necessaria solo quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito alla regiudicanda» (Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, dep. 2019, Maxim, Rv. 274920-01).

Alla stregua di quanto esposto, risulta infine priva di ogni pregio la considerazione svolta dalla difesa circa la rilevanza del mutato tenore, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., disposizione che non viene in gioco, essendo stata correttamente esclusa, nel caso di specie, la necessità di espletare l'invocata integrazione istruttoria.

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma; avverso la sentenza in data 21/11/2023 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza 23/03/2021 del Tribunale di Roma; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 23/03/2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi b) e c), ritenuto assorbito il reato sub a) in quello di cui al capo b), irrogando al medesimo la pena di anni uno e mesi sei di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile. È stata infine disposta la confisca dell'arma in sequestro e la revoca di eventuali autorizzazioni di polizia in materia di armi. ,^ La Corte di appello ha ritenuto infondati i rilievi posti a sostegno dell'impugnazione, risultando provato che Buscemi era responsabile di avere inviato alla persona offesa, una fotografia a contenuto minatorio, servendosi, rispettivamente, dei social network Facebook e Messenger. La testimone era stata in grado di ricondurre i messaggi all'odierno imputato, avendo riconosciuto gli arredi apparsi nella fotografia come quelli, a lei noti, dell'abitazione della madre di Buscemi; all'esito della perquisizione del primo febbraio 2018, presso la casa dell'imputato era stata rinvenuta la pistola ritratta in foto. L'accertamento tecnico svolto sull'arma dal maresciallo Alleva dei R.I.S., consulente del Pubblico ministero aveva consentito di verificare che si trattava di una pistola lanciarazzi marca M.A.M., modello super 777 calibro 6 mm. Flobert, funzionante ed efficiente alle prove di sparo, priva di matricola e di punzonatura. Il congegno non era classificabile tra le pistole a salve, risultando iscritta nel Catalogo nazionale delle armi ed essendo in grado, grazie alla propulsione generata dalla cartuccia, di lanciare oggetti in avanti. Il consulente della difesa Farneti, pur non avendo visionato l'arma, aveva invece sostenuto che erroneamente la pistola era stata considerata quale arma comune da sparo, in quanto, a suo avviso, era possibile inserirvi per il lancio soltanto artifici pirotecnici, ma non proiettili e quindi non si tratterebbe di una lanciarazzi, bensì di una rivoltella del tipo "a salve" oppure starter, ove corredata di tromboncino idoneo a lanciare artifici pirotecnici. La Corte di appello, sposando la tesi del giudice di primo grado e le considerazioni a sostegno della classificazione dell'arma tra quelle comuni da sparo, ha evidenziato come essa risultasse inserita dalla Commissione consultiva sulle armi, oggi sostituita con il Banco nazionale di prova, all'interno della categoria delle armi comuni da sparo, iscritta al n. 1871, classe C14 del Catalogo nazionale delle armi, in perfetta efficienza e in grado di sparare sia razzi, sia oggetti camerabili grazie alla spinta propulsiva della cartuccia. La Corte territoriale ha concordato con il Tribunale nel ravvisare la sussistenza del reato, valorizzando, da un lato, la previsione di cui all'art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, la quale, anche a seguito delle modifiche apportate con d.lgs. 29 settembre 2013, n. 121, equipara la disciplina giuridica delle pistole lanciarazzi a quella delle armi comuni da sparo, e,dall'altro, la circostanza che trattasi di congegni comunque dotati di intrinseca offensività e pericolosità, pur se dotati di potenzialità lesiva diversa dalle armi naturalmente destinate all'offesa.. In quanto priva dei prescritti contrassegni, la pistola è stata qualificata come arma clandestina e, ritenuto assorbito il reato di cui al capo a) in quello contestato al capo b), ravvisato il vincolo della continuazione con il delitto di minaccia grave sub c), è stata irrogata la pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello ha parimenti respinto la richiesta di riduzione di pena ai sensi dell'art.442 cod. proc. pen., rigettando la doglianza volta ad ottenere l'applicazione della diminuente per il rito speciale richiesto dall'imputato, avanzata sul rilievo dell'ingiustificato diniego della richiesta di perizia cui era stata subordinata l'istanza di rito alternativo. Ad avviso della Corte territoriale, il Tribunale aveva correttamente respinto l'istanza di abbreviato condizionato dalla difesa all'espletamento di una perizia balistica, rilevandone la superfluità alla luce dell'elaborato tecnico del maresciallo Alleva, autorevole e specializzato appartenente al R.I.S. che, unitamente al dato normativo univoco, non lasciava spazio a dubbi interpretativi. 2. Avverso la sentenza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Buscemi, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), e) cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione agli artt. 438, comma 5 e 442 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione per omesso riscontro alla doglianza dedotta in ordine al menzionato profilo. La difesa, ripercorrendo i tratti a tale fine significativi del processo di primo grado, rappresenta che l'istanza di rito abbreviato era stata condizionata all'espletamento di perizia balistica sull'arma, ai fini dell'accertamento sia della sua funzionalità e idoneità allo sparo, sia della sua effettiva pericolosità, alla luce della controversa classificazione del congegno emersa dalle osservazioni del consulente della difesa. Le criticità circa la capacità di proiettare in avanti oggetti diversi da artifici pirotecnici e il diverso avviso, da un lato, del teste del maresciallo Alleva, dall'altro, del consulente della difesa circa la classificazione dell'arma, avrebbero dovuto indurre il Tribunale - e quindi la Corte di appello in sede di gravame - a ritenere non superflua la richiesta di perizia avanzata dalla difesa in sede di formulazione dell'istanza di rito abbreviato. Riconosciuta la fondatezza della richiesta di integrazione istruttoria e preso quindi atto dell'erronea valutazione del primo Giudice, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la diminuente premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., coerentemente con le statuizioni di Sez. U, n. 44711 del 18/11/2005, Wajib, Rv. 229175-01, sul rilievo che l'accertamento richiesto avrebbe, in ogni caso, perseguito finalità di economia processuale in rapporto agli ordinari tempi processuali del dibattimento. Alla luce delle esposte considerazioni, la difesa ricorrente insta per l'annullamento della sentenza impugnata con le conseguenti statuizioni.3. Il Procuratore generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. La difesa ha tramesso conclusioni scritte con le quali, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, riprendendo gli argomenti sviluppati nell'impugnazione, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e, come tale, deve essere rigettato. 1.1. È infondato l'unico motivo di ricorso. Secondo il ricorrente, avrebbe errato la Corte territoriale - respingendo il relativo motivo di appello - nel rigettare l'istanza di riduzione della pena prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., alla luce della tempestiva richiesta di accesso al giudizio abbreviato condizionata all'esecuzione di una perizia, invocata dalla difesa in ragione della asseritamente controversa classificazione dell'arma. Ritiene il Collegio che l'argomento non sia fondato. Le sentenze di primo e di secondo grado, le cui argomentazioni si saldano e formano un unico corpo motivazionale per avere adottato i medesimi criteri di valutazione delle prove (in tale senso, tra le molte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01), affermano con motivazione non illogica, esaustiva e priva di aporie, ancorata alle risultanze della consulenza tecnica di un esperto della Sezione balistica del R.I.S., che la pistola lanciarazzi de qua è classificata tra le armi comuni da sparo. Alla luce delle univoche indicazioni normative e giurisprudenziali, è stato affermato che le pistole lanciarazzi, pur se dotate di una potenzialità lesiva diversa da quella delle armi naturalmente destinate all'offesa alle persone, presentano caratteristiche e requisiti di intrinseca pericolosità che ne giustificano l'assimilazione e l'equiparazione alle armi proprie (Sez. 1, n. 24114 del 20/03/2019, Giannicola, Rv. 276143-01). La sentenza impugnata ha inoltre dato conto della iscrizione, mai revocata, della pistola sequestrata e confiscata a Buscemi nel Catalogo nazionale delle armi, al n. 1871 classe C14, della sua piena efficienza e della sua attitudine offensiva, essendo in grado di sparare, oltre che razzi, oggetti camerabili grazie alla spinta propulsiva della cartuccia. Si appalesa dunque infondata la doglianza difensiva, in quanto, secondo il ricorrente, la perizia sarebbe stata necessaria ad accertare la funzionalità e l'idoneità dell'arma allo sparo, nonché ai fini di stabilire l'effettiva pericolosità della medesima. Tuttavia, non si tratta di profili né oscuri, né controversi, né scalfiti dalle considerazioni del consulente della difesa che, non avendo preso in esame la pistola, si è limitato ad affermare, escludendone la potenziale lesività, l'erronea classificazione di tali congegni tra le armi comuni da sparo, sul rilievo che sull'arma possono inserirsi esclusivamente artifici pirotecnici, circostanza che trova smentita nei chiari ed univoci approdi istruttori. 1.2. È conseguentemente destituito di fondamento il correlato rilievo del ricorrente secondo il quale la Corte territoriale avrebbe apprestato una motivazione carente, ritenendo superflua la richiesta di perizia a fronte delle differenti conclusioni raggiunte dal consulente del Pubblico ministero e da quello della difesa. La Corte di appello ha puntualmente osservato che la richiesta istruttoria si rivelava non necessaria e incompatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, alla luce della dirimente classificazione normativa del congegno quale arma comune da sparo e dell'esauriente elaborato del maresciallo Alleva, con la conseguente irrilevanza della mancata verifica in ordine alla capacità di proiettare in avanti oggetti diversi dagli artifici pirotecnici, essendone state accertate sia l'efficienza, sia la funzionalità mediante delle prove a fuoco. Ne consegue che la Corte territoriale ha dato piena applicazione al principio, condiviso dal Collegio, secondo cui «Le prove sollecitate dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito abbreviato, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto e utilizzabile, può considerarsi necessaria solo quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito alla regiudicanda» (Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, dep. 2019, Maxim, Rv. 274920-01). Alla stregua di quanto esposto, risulta infine priva di ogni pregio la considerazione svolta dalla difesa circa la rilevanza del mutato tenore, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., disposizione che non viene in gioco, essendo stata correttamente esclusa, nel caso di specie, la necessità di espletare l'invocata integrazione istruttoria. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ric
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