CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 aprile 2021
Cassazione n. 36060/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se,44t1e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 15/4/2021, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA]. Il richiedente, si legge nella ordinanza, era stato condannato in via definitiva alla pena complessiva di anni cinque, mesi due di reclusione ed euro 2.800,00 di multa con sentenze della Corte d'appello di Napoli del 15/3/2011 (irr. il 29/6/2011) e del 2/11/2015 (irr. il 17/3/2016). Le citate sentenze avevano riguardato due episodi di tentata estorsione aggravata posti in continuazione tra loro. Il ricorrente lamentava di avere patito un periodo di detenzione maggiore rispetto alla condanna finale riportata, risultante dal riconoscimento della continuazione tra i reati, protrattosi per anni sei e giorni ventotto, con una differenza di mesi dieci e giorni ventotto. 2. La Corte distrettuale ritiene ammissibile la richiesta, avendo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 219/ 2008, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. Sostiene tuttavia che il richiedente abbia concorso a dare causa alla maggiore detenzione subita, non avendo offerto "né in sede cautelare né nel giudizio di cognizione, alcun elemento per delimitare e ridimensionare la sua responsabilità, contrariamente ai rimanenti capi d'accusa" (così pag. 3 dell'ordinanza) 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha impugnato il provvedimento di rigetto, lamentando quanto segue. I) Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e 24 Cost.La Corte di merito ha ritenuto erroneamente che il richiedente abbia avuto un ruolo rilevante nella limitazione della libertà patita, non avendo offerto in sede cautelare e nel giudizio di cognizione alcun elemento per ridimensionare la sua responsabilità. Si evidenzia nel ricorso come il comportamento serbato dal ricorrente debba intendersi esente da colpa. Già innanzi al G.u.p. del Tribunale di Napoli aveva chiesto il riconoscimento della continuazione, ricorrendone tutti i presupposti di legge. L'immediato accoglimento da parte del giudice della richiesta di continuazione, accolta solo in fase di appello, avrebbe comportato all'epoca l'immediata scarcerazione del Nacca. La successiva ammissione dell'addebito, con rinuncia ai motivi di gravame innanzi alla Corte d'appello non ha influito negativamente sulla detenzione soverchia patita. Se anche il Nacca avesse ammesso gli addebiti innanzi al G.u.p., tale circostanza non avrebbe consentito il riconoscimento del vincolo della continuazione, perché non vi è attinenza tra i due aspetti. Pertanto, la motivazione offerta dalla Corte di merito deve ritenersi illogica. Del pari ininfluente rispetto al diniego del riconoscimento dell'indennizzo è la considerazione dell'intervenuta rinuncia ai motivi di appello, trattandosi comunque di manifestazione dell'esercizio del diritto di difesa, diritto inviolabile, costituzionalmente garantito. II) Violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. Ulteriore elemento ostativo alla concessione dell'equo indennizzo viene individuato nella determinazione della pena irrogata dalla Corte d'Appello di Napoli a seguito della sentenza pronunciata in data 02/11/2015. Anche in relazione a tale aspetto la motivazione offerta dai giudici d'appello risulterebbe illogica; il periodo di detenzione ingiustamente sofferto deve essere calcolato esclusivamente considerando la pena come rideterminata in conseguenza dell'avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione. Il giudice della riparazione ha sostenuto come il periodo di detenzione sofferto dal Nacca (protrattosi dall' [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 5/11/2015) fosse inferiore alla pena base più grave, riguardante l'episodio estorsivo del secondo procedimento, effettuando così una illogica segmentazione della pena che, alla luce della riconosciuta continuazione, era del tutto ininfluente ai fini delle valutazioni da effettuarsi in materia. 4. Il P.G., con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito specificati. 2. Con difficoltà si comprende dalla lettura della ordinanza impugnata che la questione che occupa riguarda il riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di diverse condanne operata non in sede di esecuzione, ma in sede di cognizione. Solo nel corpo della motivazione si chiarisce che la continuazione tra due episodi estorsivi richiamati nell'incipit della ordinanza, giudicati con separate sentenze, è stata riconosciuta con pronuncia della Corte d'appello di Napoli del 2/11/2015, irrevocabile il 17/3/2016. 2.1. Va premesso che la riparazione per ingiusta detenzione richiesta dal condannato sottoposto a carcerazione per un periodo più lungo rispetto alla pena detentiva inflittagli è ammessa ed è pur essa condizionata, alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., all'accertamento del fatto che l'interessato non abbia dato causa, per dolo o colpa grave, alla detenzione (cfr. Sez. 4, n.45428 del 1/12/2010, Scordato, Rv. 249238; Sez. 4, n.32357 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ramzi, Rv. 253651). 2.2. E' conferente, a questo proposito, il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 219/2008, pure contenuto nella motivazione della ordinanza impugnata, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha considerato costituzionalmente non ammissibile che l'incidenza che la custodia cautelare abbia esercitato sul bene inviolabile della libertà personale dell'individuo, nella fase anteriore alla sentenza definitiva, possa venire apprezzata con esclusivo riferimento all'esito del processo penale, e soltanto in caso di assoluzione nel merito dalle imputazioni. Preme evidenziare come la Corte costituzionale, nella citata pronuncia, abbia chiarito che solo in apparenza la posizione di chi sia stato prosciolto nel merito dall'imputazione penale si distingue da quella di chi sia stato invece condannato; ciò con specifico riferimento all'ingiustizia della custodia cautelare che soverchi temporalmente la durata della pena inflitta. 2.3. Giova pure ribadire che la Corte regolatrice ha chiarito come la riparazione per ingiusta detenzione, richiesta dal condannato sottoposto a regime cautelare restrittivo per un periodo più lungo rispetto alla pena detentiva inflittagli, sia pur essa condizionata, proprio alla luce della citata dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen., all'accertamento del fatto che l'interessato non abbia dato causa, per dolo o colpa grave, alla detenzione. Si è all'uopo precisato che, qualora la durata della custodia cautelare sia superiore alla pena inflitta, sussiste il diritto alla riparazione sempre che nella condotta del richiedente non siano individuabili condotte gravemente colpose che abbiano avuto un ruolo eziologico nella protrazione della restrizione della libertà [Sez. 4, n. 17788 del 6/3/2012, Iannazzo, Rv. 253504: "Sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione qualora la durata della custodia cautelare sia superiore alla pena inflitta, sempre che nella condotta del richiedente non siano individuabili condotte gravemente colpose che abbiano avuto un ruolo eziologico nell'adozione della cautela o nella protrazione della restrizione della libertà. (cfr. Corte cost. n. 219 del 2008)"]. In ogni caso, ove sia accertata l'assenza di tali condotte gravemente colpose, l'indennizzo è dovuto per la detenzione patita in eccesso rispetto alla condanna irrogata. 3. Tutto ciò premesso, la Corte di merito avrebbe dovuto ricostruire le vicende processuali che hanno condotto al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze, precisarne i tempi e verificare l'eventuale esistenza di condotte gravemente colpose, causalmente collegate alla protrazione della restrizione subita dal ricorrente oltre l'entità della pena irrogata. 3.1. Solo genericamente, in un breve passaggio motivazionale, il giudice della riparazione afferma che "la posizione negatoria, protratta fino all'udienza del 9 luglio 2015, ha contribuito alla protrazione dell'inevitabile custodia cautelare", senza tuttavia specificare la portata di tale condotta e la sua incidenza sulla protrazione dello stato detentivo. 3.2. Occorre ulteriormente precisare come la condizione ostativa risieda pur sempre in condotte ascrivibili all'imputato: ne consegue che non sono riconducibili alla nozione di colpa grave, impeditiva del correlato diritto alla riparazione, aspetti squisitamente riguardanti eventuali inefficienze della difesa tecnica (sull'argomento cfr. Sez. 4 n. 55257 del 6/11/2016, n.m.). 3.3. Inconferente, è, inoltre, la motivazione espressa dalla Corte di merito in relazione alle ragioni ostative individuate nei criteri di calcolo riguardanti la rideterminazione della pena, che, evidentemente, non possono essere ricondotti all'imputato (cfr. pag. 3 della ordinanza, ultimo periodo:"Va peraltro evidenziato come nella rideterminazione della pena il reato per il quale la custodia è continuata per una durata superiore alla condanna complessivamente irrogata viene considerato il più grave tra quelli ritenuti commessi in continuazione tra loro, con pena base per esso solo di anni cinque di reclusione, ridotti di un terzo per il rito: dunque, il Nacca è stato detenuto per tale reato per un periodo inferiore a quello oggetto di condanna (poco meno di anni due e mesi dieci di custodia cautelare, a fronte di una condanna ad anni tre e mesi quattro di reclusione). La complessiva eccedenza è dovuta unicamente al favorevole ricalcolo complessivo, che ha comportato una rideterminazione con aumento ex art. 81 c.p. in concreto superiore di anni uno e mesi due rispetto agli anni quattro originariamente inflitti").4. I rilevati vizi di motivazione comportano l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, che provvederà altresì alla regolamentazione delle spese tra le parti relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le