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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 12134/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5440-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PA) il 27 settembre 1964 (cod. fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in Bagheria -via [OSCURATO:PERSONA] n.27 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); 2) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del Curatore avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); e nei confrontidi 3) [OSCURATO:PERSONA] (cod. fis.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 dicembre 1981; 4) [OSCURATO:PERSONA] (cod.fis.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -intimati - avverso la sentenza n.80/2022 resa dalla Corte di Appello di Palermo – in data 11/19 gennaio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/3/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 26 del 3 marzo 2021, il Tribunale di Palermo, accogliendo l’istanza formulata ai sensi dell’art. 147 L. Fall. dalla curatela di [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato il fallimento in estensione: - della società di fatto irregolare costituita tra la istante [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento e [OSCURATO:PERSONA]; - di [OSCURATO:PERSONA] quale socio illimitatamente responsabile della società irregolare al pari di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo avverso la sentenza eccependo: (i) la nullità insanabile della notifica del ricorso per fallimento eseguita presso l’indirizzo PEC attivato per lo scambio di comunicazioni inerenti esclusivamente l’attività professionale di medico specializzato in ginecologia esercitata alle dipendenze di una casa di cura privata; (ii) l’erronea applicazione dell’art. 147 L. Fall. frutto dell’erroneo apprezzamento degli scarni elementi di fatto raccolti in fase istruttoria, inconsistenti indicatori del contributo offerto dal socio allo svolgimento dell’attività di impresa svolta in modo collettivo ed espressivi, piuttosto, delsuo interessamento, dettato dall’affectioconiugalis, alle vicissitudini del marito, legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., che, vittima del reato di usura, era caduto in profonda crisi economica e personale; (iii) la consumazione del termine annuale decadenziale per la dichiarazione del fallimento dei soci illimitatamente responsabili, decorrente, a termini dell’art. 147 L. Fall., dallo scioglimento del rapporto societario conseguito al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarato nell’anno 2016.

La Corte di appello di Palermo, con la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, ha tuttavia rigettato il reclamo.

La Corte territoriale ha rilevato che: (a) l’eccezione dellanullità della notifica del ricorso per fallimento era infondata, in quanto i l ricorso per la dichiarazione di fallimento depositato da [OSCURATO:SOCIETA]. il 12.10.2020 e il decreto di convocazione del debitore emesso dal Tribunale di Palermo erano stati notificati a cura della Cancelleria del Tribunale all’indirizzo di posta elettronica attivato da [OSCURATO:PERSONA], la quale esercitavaanche attività professionale come ginecologa alle dipendenze di una casa di cura palermitana; (b)tale notifica non era affetta di nullità , dovendo in proposito rammentarsi che:(1) come riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ. sez.

I, 13/7/2017, n.17345) l’art. 15 L. Fall. eracompatibile, quanto a forme e termini, con il procedimento ex art. 147 della medesima legge; (2) il bilanciamento tra le opposte esigenze sottese a ogni procedimento notificatorio -ovvero il diritto del destinatario ad avere conoscenza dell’iniziativa giudiziaria che altri abbia intrapreso nei suoi confronti, onde approntare la propria difesa, e l’esigenza del notificante di concludere in tempi brevi e con esito certo il procedimento di notifica propedeutico all’avvio di quello giurisdizionale-era raggiunto dal legislatore attraverso la predisposizione di meccanismi di trasmissione della notizia strutturati al fine di assicurare non la conoscenza certa dell’atto, che rimane un obiettivo tendenziale, ma l’ingresso dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario; (3) il legislatore aveva disegnato all’art. 15 L. Fall. un duplice meccanismo di ricerca del fallendo che prevede, in prima battuta, l’invio dell’atto a cura della cancelleria del tribunale procedente all’indirizzo di PEC, del quale le imprese sono obbligate a dotarsi ex art.16 del d.l.29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2 e s olo nell’ipotesi in cui tale primo passaggio non sortisca l’effetto di portare l’atto entro la sfera di conoscibilità del destinatario, il legislatore ex art. 15,comma 3L.

Fall. sposta gli adempimenti in capo al ricorrente, chiamato a procedere alla notifica “esclusivamente di persona a norma dell’art. 107del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229” presso la sede sociale risultante dal registro delle imprese ovvero ancora, allorq uando la notificazione non possa essere compiuta neppure con queste modalità, la legge prevede “il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso"; (4) l'articolo 16,comma 7, del D.L. 29.11.2008 n. 185 convertito in legge 2.1.2009 n. 2 obbliga i professionisti a dotarsi di un indirizzo PECe gli artt. 2, 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82-Codice dell’[OSCURATO:PERSONA] convergono nel qualificare come legittima la notifica eseguita presso l’indirizzo di posta elettronica del professionista, domicilio digitale, del quale il professionista è obbligato a dotarsi, deputato allo scambio, pienamente produttivo di effetti giuridici, di comunicazioni e notificazioni non circoscritte all’attività professionale; (5) la notificazione così eseguita dispiega, dunque, i propri effetti non solo nei confronti della destinataria persona fisica, ma anche della società di fatto dovendo rammentarsi l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la notifica di un atto giudiziario ad uno dei soci, e nel suo domicilio, di una società di fatto è valida perchè ciascuno di essi ne ha la rappresentanza ed è legittimato a stare in giudizio per la stessa, mentre d'altro canto manca un sistema che dia pubblicità alla sede sociale di essa; (6) peraltrola rappresentanza di una società in nome collettivo irregolare spetta, in difetto di una specifica regolamentazione della gestione sociale, disgiuntamente a ciascuno dei soci, a norma degli artt.2293 e 2257 c.c., con la conseguenza che ognuno di loro è legittimato a stare in giudizio per la società, sia come attore che come convenuto, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci; (c) anche l’ulteriore eccezione di inammissibilitàovvero improcedibilità dell’istanza per la declaratoria di fallimento per decorso del termine annuale di cui agli artt. 10 e 147, comma secondo, L. Fall. , era infondata, in quanto l ’istante il fallimento avevadedotto l’esistenza di una società di fatto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], di un sodalizio,cioè, non palesato ai terzi nelle forme pubblicitarie previste dalla legge, e dunque confinato entro la sfera di conoscenza dei partecipanti; (d) ricorrendo tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che il termine annuale per la dichiarazione di fallimento,previsto al secondo comma d ell’art. 147 l. fall., riguardaunicamente i soci illimitatamente responsabili di società regolare e non, invece, il socio occulto che risulti dopo la dichiarazione di un imprenditore individuale, avendo, in tal modo, il legislatore dato attuazione ai principi affermati dalla Corte costituzionale con le ordinanze n. 321 del 2002 e n. 36 del 2003; (e) non potevano, infatti,in alcun modo essere poste a raffronto, ai fini dell'applicabilità del termine annuale entro cui poteva essere dichiarato il fallimento personale del socio illimitatamente responsabile di una società personale, due situazioni fra loro del tutto diverse, quali sono quella del socio receduto da una società regolarmente costituita e registrata, nel rispetto delle forme di pubblicità prescritte dalla legge, e quella del socio occulto; (f)coerente con tale disciplina era, altresì, quella prevista d a ll'art.10 L. Fall.: se l'imprenditore individuale o collettivo non potevadare la prova di una diversa data di cessazione dell'attività rispetto a quella consacrata dalla cancellazione dal registro delle imprese, era del tutto coerente che il socio occulto di una società, privo di ogni riconoscimento nell'ambito del registro delle imprese, non potessefornire alcuna prova in ordine alla cessazione della propria qualità di socio illimitatamente responsabile, nel prevalente interesse della tutela dell'affidamento dei terzi, che aveva indotto il legislatore a trattare l'interesse di detto socio come del tutto recessivo; (g) anche le doglianze proposte dalla reclamante in punto di configurabilità di una società di fatto, avente come soci la fallita [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], erano invero infondate, in quanto poteva parlarsi di società di fatto quando due o più soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, si accordino per dar vita ad un’iniziativa economica comune; (h) l’indagine circa l’esistenza di tale archetipo di società in null’altro si sostanzia se non nella ricerca degli elementi definitori di qualsivoglia sodalizio commerciale quali si ricavano dall’art. 2247 c.c., giacchè una società, di persone, di capitali, regolare, irregolare, e dunque anche di una società di fatto richiede il concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni e servizi, con la formazione di un fondo comune, e di un elemento soggettivo (affectio societatis), costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività di impresa; (i) nel caso di specie sintomatico della costituzione di un fondo comune tra la reclamante e [OSCURATO:SOCIETA]. era l’impegno economico congiuntamente assunto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA].,con l’acquisto dell’immobile sito in via Resuttana n. 360; (l) la provvista occorrente per l’acquisto era statainfatti approntata in parte da [OSCURATO:PERSONA] e quanto a € 46.125,16, cifra non contestata dalla reclamante, da Ireconsultings.r.l.; (m) anche la tesi della reclamante – secondo cui si trattava non di un apporto economico della società all’acquisto dalla parte in via esclusiva eseguito, quanto di un finanziamento che di fatto [OSCURATO:PERSONA] aveva restituito, omettendo di reclamare il canone concordato per la locazione del medesimo immobile –non era condivisibile in quanto l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. all’obbligo di corrispondere il canone di locazione rappresentava un evento accidentale, non strutturale, anzi contrario allo schema negoziale ideato dalle parti il quale invece prevedeva l’intestazione a [OSCURATO:PERSONA] dell’immobile acquistato anche con l’apporto economico della società e la concessione in locazione dell’immobile alla società perchè lo destinasse a sede sociale dietro versamento di un canone; (n)[OSCURATO:SOCIETA]., dunque, non solo aveva contribuito all’acquisto immobiliare, ma avrebbe anche dovuto versare il canone di locazione concordato onde consentire alla concedente di saldare al venditore il prezzo di acquisto dell’immobile; (o) nell’originario programma negoziale - che nella stessa prospettazione della reclamante delineaval’apporto congiunto di due soggetti allo svolgimento di un’attività di impresa dalla quale ciascuno attendeva la produzione di ricavi- non vi era spazio per la restituzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]. del contributo economico offerto al momento dell’acquisto del bene e difatti l’effetto restitutorio era conseguito, in via del tutto accidentale, all’inadempimento della società alle obbligazioni del contratto di locazione; (p) non ricorreva pertanto laprova di un negozio di finanziamento (da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA]) sotteso alla compravendita immobiliare, ma la tolleranza all’inadempimento della locatrice manifestata dalla concedente tanto lungamente (fino alla concorrenza di € 46.125,16 e oltre) quanto irragionevolmente, non disponendo costei di altre risorse per estinguere l’obbligazione di pagamento del prezzo della compravendita,ciò conferma ndo che entrambi i soggetti attendevano la produzione di utili dal società; (q) palese inoltre doveva essere consideratala partecipazione della reclamante - così come dell’altro socio - alle perdite generate d a ll’attività condotta dalla società di fatto, avendo [OSCURATO:PERSONA] , dapprima , avallato pagherò cambiari sottoscritti dall’amministratore della società, e dunque ceduto l’immobile in precedenza acquistato, con il contributo economico di [OSCURATO:SOCIETA]., a un creditore di questa; (r) l’incisività dell’impegno economico assunto dalla reclamante e dalla s.r.l. con l’acquisto dell’immobile, la finalizzazione di tale disponibilità all’obiettivo della produzione di utili che sarebbero derivati dallo svolgimento dell’attività comune, la provata partecipazione di entrambi i soci alle perdite della società che avevano condotto alla “cessio bonorum” in f avore dei creditori, disvela va no , come perfettamente operante,la partecipazione della reclamante e della s.r.l. a un diverso sodalizio; (s) l’ingente esposizione debitoria di [OSCURATO:SOCIETA]., già dichiarata fallita, e l’esistenza di debiti anche in capo alla reclamante, la quale aveva confessato di non disporre del denaro occorrente al pagamento del prezzo di acquisto dell’immobile di via Resuttana, evidenziavano, infine, l’insolvenza della società di fatto.

2. La sentenza, pubblicata il 19 gennaio 2022 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il [OSCURATO:PERSONA] tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto difese.

La ricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazioneviolazione e falsa applicazione degli articoli 156 c.p.c., art.3-bis comma 4-quinques, del D.Lgs.82/2005; dell’art.15 della Legge Fallimentare, nonché omesso esame di fatti decisivi, anche in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. 1.1 Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe erronea laddove la Corte di Appello aveva respinto l’eccezione di nullità della notifica del ricorso per fallimento, sollevata dalla reclamante, ritenendo che: “gli artt. 2, 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82-Codice dell’[OSCURATO:PERSONA] convergono nel qualificare come legittima la notifica eseguita presso l’indirizzo di posta elettronica del professionista, domicilio digitale, del quale il professionista è obbligato a dotarsi, deputato allo scambio, pienamente produttivo di effetti giuridici, di comunicazioni e notificazioni non circoscritte all’attività professionale”.Si evidenzia, al contrario, l’irregolarità della notifica effettuata all’indirizzo PEC estraneo all’esercizio dell’impresa oggetto di fallimento in quanto non avevaraggiunto lo scopo, non essendosi la Tornatore costituita nel detto primo grado del giudizio. 1.2 Ricorda la ricorrente che non era stata in alcun modo socia, nè formalmente né di fatto, della società [OSCURATO:SOCIETA]., e che dal 12 febbraio del 2020 aveva deciso di riprendere la professione di medico chirurgo, nella specie di ginecologa, che tutt’oggi svolgevaalle dipendenze della Casa di [OSCURATO:PERSONA] - Zancla di Palermo.

Per tale ragione si era reso necessario nel 2020 attivare indirizzo di posta elettronica certificata, e ciò al solo fine di ricevere le comunicazioni inerenti alla sua professione di medico dipendente, all’evidenza e senza alcun dubbio estranee all’asserita attività di impresa che avrebbe esercitato unitamente alla [OSCURATO:SOCIETA]Accertata, pertanto,l’esistenza del detto indirizzo PEC, il ricorso per fallimento era stato notificato soltanto ad esso, senza alcuna cura di effettuare la notifica a mani proprie della fallenda tramite [OSCURATO:PERSONA], mezzo questo senz’altro più efficace al fine di garantire la conoscenza dell’atto al destinatario e consentirgli di esercitare il proprio diritto di difesa. 1.3 Sarebbe, dunque, evidente la violazione di legge nella quale eraincorsa la Corte di Appellonella parte della motivazione nella quale aveva ritenuto che, ai sensi del Codice dell’[OSCURATO:PERSONA], sarebbe legittima la notifica all’indirizzo pec del professionista anche di atti estranei all’attività professionale specifica.1.4 Si evidenzia da parte della ricorrente che, a mente dell’art.3 bis, comma 4 quinquies del D.Lgs. n.82/2005, sarebbe “ possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari.

In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate”.La detta norma all’evidenza ancora tale divieto di eccezioni solamente a quello specifico affare, atto, o procedimento per il quale erastato eletto il domicilio speciale.

Essa cioè non consente di ritenere valide a prioritutte le notificazioni eseguite al detto “specifico” domicilio digitale.

Peraltro, aconferma della sua buona fede e del mancato raggiungimento dello scopo della notificazione, come detto, non si erapotuta costituire in giudizio, essendo venuta a conoscenza dello stesso quando era, oramai,troppo tardi, e pertanto non si eraverificata la sanatoria prevista dall’art.156 c.p.c., stante lasua mancata costituzione nel giudizio prefallimentare . 1.5 Sarebbe, inoltre, evidente anche la denunciata violazione e falsa interpretazione dell’art.15 l. fall. commessa dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.Si legge infatti nella detta sentenza che: “…il legislatore ha disegnato all’art. 15 L. Fall. un duplice meccanismo di ricerca del fallendo che prevede, in prima battuta, l’invio dell’atto a cura della cancelleria del tribunale procedente all’indirizzo di PEC, del quale le imprese sono obbligate a dotarsi”.Ricorda, infatti, la ricorrente che il cennato art.15,al comma terzo, prevede che “Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma.

Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti”.Secondo la ricorrente, la norma in esame - pur prevedendo la notifica all’indirizzo PEC estratto dal relativo registro degli indirizzi di imprese e professionisti (INI- PEC)– avrebbe, all’evidenza , inteso fare riferimento all’indirizzo delle imprese contenuto nel detto registro, e non a quello dei professionisti, non essendo quest’ultimi assoggettabili a procedure fallimentari.Con la conseguenza che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza prefallimentare, eseguito nei suoi confronti presso l’indirizzo PEC (afferente alla sola specifica attività di medico) sarebbesenz’altro nulla. 1.1 Il motivo è infondato. 1.1.1 In realtà, la notifica degli atti introduttivi del giudizio prefallimentare è intervenuta,nel caso di specie, nel pieno rispetto della normativa dettata dall’art. 15, terzo comma, l. fall., norma a tenore della quale “… Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti…”.

L’odierna ricorrente era infatti dotata di Pec personale, estraibile dal predetto Registro nazionale degli indirizzi di posta elettronica, con la conseguenza che del tutto correttamente la cancelleria del Tribunale,investito della domanda di fallimento, ha perfezionato la procedura notificatoria al predetto indirizzo personale della ricorrente stessa, a nulla rilevando l’utilizzo solo “professionale” dell’indirizzo di posta elettronica in questione. 1.1.2 Ritiene infatti il Collegio che l’indirizzo INI-PEC risulta utilizzabile anche per notifiche diverse da quelle relative alla professione del destinatario , mancando tra l’altro un domicilio digitale per ogni singolo atto.

In termini più generali, va ricordato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22320 del 25/09/2017 ) , l a notifica a mezzo PECex art. 3 bis della l. n. 53 del 1994 di un atto del processo –allestito fin dall'inizio in forma di documento informatico - implica, purché soddisfi e rispetti i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionistacoinvolto; peraltro, costituendo la normativa sulle notifiche telematiche la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico, l'onere in questione non può dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto la dotazione degli strumenti informatici integra un necessario complemento dello strumentario corrente per l'esercizio della professione (v. anche Cass. n. 15070/2014). 1.1.3 Non può dunque dolersi l’odierna ricorrente della mancata lettura della pec contenente la notificazione degli atti introduttivi del giudizio prefallimentare, posto che, sempre secondo l’uniforme giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna(Cass. Sez. 6- 3, Ordinanza n. 3164 del 11/02/2020; Cass. n. 7029 del 2018 ; Cass.n. 13532 del 2019; Cass.n. 29851 del 2019). 1.1.4 A ciò va aggiunto che, in tema di estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile, l’art. 15 l.fall. è compatibile, quanto alle forme e ai termini, con il procedimento attivato ex art. 147 l.fall., dovendosi, tuttavia, tenere conto delle peculiarità dell’istruttoria del fallimento in estensione, tanto più se esso sia successivo al già dichiarato fallimento di una società o allorché sia richiesto il fallimento di società di fatto (od occulta), sicché è necessario, al pari di quanto previsto in generale per il procedimento archetipico dal comma 3 dell’art. 147 cit., che il diritto al contraddittorio sia assicurato mediante idonea notificazione dell’iniziativa e del suo svolgimento, nei termini dilatori di cui all’art. 15 cit., ma senza precluderne la possibile riduzione giudiziale ove ragioni di urgenza lo giustifichino (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 17345del 13/07/2017).

Ne consegue la piena validità del procedimento di notifica degli atti introduttivi del giudizio prefallimentare all’odierna ricorrente, le cui doglianze, sul punto qui in discussione, devono pertanto essere disattese.

2. Con il secondo mezzo si deduce“violazione e falsa applicazione dell’art.147 Legge Fallimentare, degli artt.1362, 2247 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi, in relazione all'art. 360, n.3 e 5, c.p.c.”, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nell’apprezzamento degli indici sintomatici rivelatori dell’esistenza di una società di fatto.2.1 Secondo la ricorrente e contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, non si rinve rrebbero - perché insussistenti - nel caso di specie l’esercizio in comune di un’attività economica; i rapporti interni fra i presunti soci (se non quello legato da affectio familiaris e non affectio societatis - e nessun fondo comune); né, tantomeno, alcun rapporto esterno idoneo a ingenerare nei terzi che ella avesse agi to come socia.

Ricorda la ricorrente che è coniugata sin dal 25 aprile 1989 con [OSCURATO:PERSONA] (titolare del 95% delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. appartenute per il restante 5% a Grimaudo).

Aggiunge che avrebbe intrattenuto con la [OSCURATO:SOCIETA]. soltanto un rapporto di lavoro dipendente cessato in data 31 gennaio 2014, come risulta dalla comunicazione UniLav in atti. 2.2 La Corte di Appello -investita del reclamo – avrebbe, dunque, fondato il proprio giudizio sui medesimi due unici isolati episodi denunciati dal Fallimentoin primo grado, omettendo, cioè, totalmente di esaminare fatti e circostanze di fondamentale importanza che avrebbero senz’altro condotto l’indagine a risultati opposti. 2.3 Ritiene la ricorrente che la Corte di merito -erroneamente interpretando i principinormativi dettati dall’art.2247 cod. civ. - avrebbe fondato il proprio convincimento sull’erroneo presupposto della sussistenza nel caso di specie di un unico elemento - definito dalla stessa oggettivo - e rappresentato dall’asserito conferimento congiunto di beni per la costituzione di un fondo comune.La Corte territoriale avrebbe tuttavia omesso di valutare che non si rinverrebbein alcun atto di causa prova della sussistenza dello svolgimento in comune diun’attività economica fra la ricorrente e la società [OSCURATO:SOCIETA]., elemento questo in assenza del quale difetterebbetotalmente la tesi sostenuta dalla curatela secondo cui sarebbe intervenuta una società di fatto, atteso che non si comprenderebbe proprioquale fosse l’attività di tale società “di fatto” dalla quale gli asseriti soci avrebbero dovuto trarre gli utili. 2.4 Con riferimento ai presunti rapporti interni fra i soci, e segnatamente con riferimento all’elemento della costituzione di fondo comune, la ricorrente contesta, inoltre,l’interpretazione fornita dalla sentenza impugnata posto che non sarebbe mai intervenuta detta costituzione.

Nella specie la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto di rinvenire detto elemento nell’acquisto, nell’anno 2011, dell’immobile sito in Palermo - via Resuttana n.360.

Secondo la ricorrente, invece, t ale assunto sarebbe già di per sé errato, in quantola Corte di merito avrebbe all’evidenza omesso di esaminare il fatto decisivo della fattispecie, rappresentato dalla circostanza che l’immobile era stato acquistato solo da lla ricorrente e non anche dalla [OSCURATO:SOCIETA]Aggiunge, ancora, la ricorrente che l’unica somma da lla medesimanon corrisposta per l’acquisto sarebbe ammontataad €.46.125,16, che era stata versata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo amministratore [OSCURATO:PERSONA]- suo il marito , cioè - a titolo di prestito e che il prestito in esame sarebbe stato regolarmente restituito, come accertato anche dalla Corte di merito , e ciò a conferma del fatto che nessun fondo comune, né tantomeno conferimento, sarebbemai sussistito fra la ricorrente e la società [OSCURATO:SOCIETA].

Ove le parti avessero voluto concludere un sodalizio societario- come ipotizzato dalla Corte di Appello - avrebbero potuto acquistare ed intestare congiuntamente l’immobile in parola, attribuendosi quote in rapporto all’effettivo apporto economico versato. 2.5 Ancora con riferimento ai presunti rapporti interni fra i soci, e segnatamente con riferimento all’elemento della costituzione di fondo comune, la ricorrente puntualizza inoltre che risulta va documentalmente provatoche l’immobile era stato ceduto in locazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. per il canone mensile di locazione convenuto in €.1.833,33.

Pertanto, non risponderebbeal vero né avrebbe potuto desumersi da alcun atto di causa che fosse esistito un fondo comune fra laricorrente e la società [OSCURATO:SOCIETA]. 2.6 Anche l’affermata (nella sentenza impugnata) accidentalità dell’evento restitutoriodel canone di locazione sarebbe stato frutto dell’interpretazione della Corte di merito, fondata sull’errato presupposto che la restituzione delle somme non facesse parte dell’originario programma negoziale fra le parti.

Ma ciò che sarebbepiù rilevante nel caso di specie riguarda l’omesso esame degli altri fatti decisivi e segnatamente l’assenza degli ulteriori elementi tipici della società di fatto. 2.7 Aggiunge, infine, la ricorrente che, con riferimento, inoltre,all’ulteriore elemento proprio dei presunti rapporti interni fra i soci di una società di fatto, caratterizzato dall’affectio societatis, si rilevava l’erronea interpretazione di legge contenuta nella sentenza impugnata e l’omesso esame di fatti anch’essi provati in giudizio e pacifici fra le parti. 2.8 In un contesto, infatti, di usura subita dal marito, si inserirebbero i pagherò cambiari sottoscritti per avallo e relativi ai debiti contratti dal marito (per il tramite delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e della società Agenzia Italiana di Verifiche ed [OSCURATO:SOCIETA]. – altra società del marito della ricorrente) per un totale di €.169.050,17, nei confronti della medesima unica società creditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e il conseguente consenso alla costituzione di ipoteca volontaria sull’immobile di via Resuttana.

In queste operazioni, tuttavia,occorreva segnalare che mai aveva rinunciato al diritto di regresso.L a disponibilità manifestata nella concessione delle garanzie in parola sarebbe stata strettamente legata agli intimi rapporti parentali che legavano le parti, e che avrebbero dovuto condurre la Corte di merito a diverso convincimento. 2.9 Anche in relazione ai rapporti esterni fra i presunti soci ed i terzi, idonei a ingenerare negli stessi terzi l’affidamento che il socio di fatto agisca appunto come socio, occorrevarilevare - aggiunge la ricorrente - che, anche in questo caso la Corte di Appello avrebbe omesso la valutazione di fatti di fondamentale importanza, errando nel ritenere che avesse partecipato alle perdite della [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto avrebbeomesso di valutare, come anticipato, un fatto di fondamentale importanza: vale a dire , cioè, la circostanza che si era limitata a garantire le obbligazioni delle società del marito nei confronti del terzo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma mai la ricorrente avevarinunciato al proprio diritto di regresso. 2.10 Conclude la ricorrente nel senso che non avrebbe mai percepito utili dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., né avrebbe partecipato in alcun modo alla gestione sociale, e non avrebbemai avuto contatti con i fornitori, con i clienti, né con i dipendenti. 2.11 Le doglianze, così sopra puntualmente riportate, risultano all’evidenza inammissibili perché, veicolate per la maggior parte sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge, richiedono invece un nuovo apprezzamento in fatto degli elementi sintomatici e rivelatori della contestata società di fatto tra la ricorrente e la società [OSCURATO:SOCIETA]., società [OSCURATO:SOCIETA]., scrutinio quest’ultimo invece inibito alla Corte di legittimità ( così, Cass., S ez. 1 , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019).

Sul punto qui in discussione, infatti, la Corte di appello ha speso una motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative, per come sopra puntualmente riportata in premessa, sicché voler qui ripercorrere, con la finalità di ribaltare il giudizio di merito, gli indici rilevatori dell’esistenza della contestata società di fatto, vorrebbe dire perorare una operazione interpretativa e ricostruttiva della fattispecie concreta che esula completamente dal sindacato del giudice di legittimità.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee falsa applicazione dell’art.147 e 15 della Legge Fallimentare, art.3 Costituzione, su rilievo dell’erroneità della sentenza impugnata per l’omessa valutazione in ordine all’intervenuta decadenza dall’azione giudiziale. 3.1 Anche il terzo motivo è inammissibile, questa volta ai sensi dell’art. 360bis c.p.c. 3.1.1 Osserva la ricorrente che, nel caso di specie,il presunto rapporto sociale con l’[OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe comunque venuto meno contestualmente alla dichiarazione di fallimento intervenuta nell’anno 2016.

Il ricorso per dichiarazione di fallimento in estensione era stato depositato in data 12 ottobre 2020, ben oltre 4 anni dopo l’intervenuta cessazione del presunto rapporto sociale, pertanto, in violazione del disposto dell’art.147 legge fallimentare, che espressamente prevede il detto termine annuale, con la conseguente inammissibilità del ricorso per dichiarazione di fallimento oggetto di causa.

Sarebbe pertanto erronea l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata che avevaritenuto applicabile detto limite temporale alle sole società palesi statuendo che “…accorda un limite temporale al regime di responsabilità concorsuale degli imprenditori (individuali o collettivi) unicamente a condizione che costoro abbiano assolto alle formalità pubblicitarie”.Tale statuizione sarebbe stata resa in violazione del principio sancito dall’art.3 Costituzione di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. 3.1.2 Sul punto giova ricordare che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, in caso di estensione del fallimento al socio occulto, non trova applicazione il termine annuale ai fini della dichiarazione di fallimento di cui all'art. 10 l.fall., in quanto si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione, vale a dire a quei soli soggetti cui la norma si riferisce (cfr. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 6029 del 04/03/2021 ; Sez. 1 , Sentenza n. 5520 del 06/03/2017; v. anche: Sez. 1 - , Ordinanza n. 22661 del 11/08/2021; Sez. 1- , Sentenza n. 5069 del 28/02/2017 ).

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5440-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PA) il 27 settembre 1964 (cod. fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in Bagheria -via [OSCURATO:PERSONA] n.27 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso. - ricorrente - contro 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); 2) [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del Curatore avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); e nei confrontidi 3) [OSCURATO:PERSONA] (cod. fis.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 dicembre 1981; 4) [OSCURATO:PERSONA] (cod.fis.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -intimati - avverso la sentenza n.80/2022 resa dalla Corte di Appello di Palermo – in data 11/19 gennaio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/3/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 26 del 3 marzo 2021, il Tribunale di Palermo, accogliendo l’istanza formulata ai sensi dell’art. 147 L. Fall. dalla curatela di [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato il fallimento in estensione: - della società di fatto irregolare costituita tra la istante [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento e [OSCURATO:PERSONA]; - di [OSCURATO:PERSONA] quale socio illimitatamente responsabile della società irregolare al pari di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto reclamo avverso la sentenza eccependo: (i) la nullità insanabile della notifica del ricorso per fallimento eseguita presso l’indirizzo PEC attivato per lo scambio di comunicazioni inerenti esclusivamente l’attività professionale di medico specializzato in ginecologia esercitata alle dipendenze di una casa di cura privata; (ii) l’erronea applicazione dell’art. 147 L. Fall. frutto dell’erroneo apprezzamento degli scarni elementi di fatto raccolti in fase istruttoria, inconsistenti indicatori del contributo offerto dal socio allo svolgimento dell’attività di impresa svolta in modo collettivo ed espressivi, piuttosto, delsuo interessamento, dettato dall’affectioconiugalis, alle vicissitudini del marito, legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., che, vittima del reato di usura, era caduto in profonda crisi economica e personale; (iii) la consumazione del termine annuale decadenziale per la dichiarazione del fallimento dei soci illimitatamente responsabili, decorrente, a termini dell’art. 147 L. Fall., dallo scioglimento del rapporto societario conseguito al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarato nell’anno 2016. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, ha tuttavia rigettato il reclamo. La Corte territoriale ha rilevato che: (a) l’eccezione dellanullità della notifica del ricorso per fallimento era infondata, in quanto i l ricorso per la dichiarazione di fallimento depositato da [OSCURATO:SOCIETA]. il 12.10.2020 e il decreto di convocazione del debitore emesso dal Tribunale di Palermo erano stati notificati a cura della Cancelleria del Tribunale all’indirizzo di posta elettronica attivato da [OSCURATO:PERSONA], la quale esercitavaanche attività professionale come ginecologa alle dipendenze di una casa di cura palermitana; (b)tale notifica non era affetta di nullità , dovendo in proposito rammentarsi che:(1) come riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ. sez. I, 13/7/2017, n.17345) l’art. 15 L. Fall. eracompatibile, quanto a forme e termini, con il procedimento ex art. 147 della medesima legge; (2) il bilanciamento tra le opposte esigenze sottese a ogni procedimento notificatorio -ovvero il diritto del destinatario ad avere conoscenza dell’iniziativa giudiziaria che altri abbia intrapreso nei suoi confronti, onde approntare la propria difesa, e l’esigenza del notificante di concludere in tempi brevi e con esito certo il procedimento di notifica propedeutico all’avvio di quello giurisdizionale-era raggiunto dal legislatore attraverso la predisposizione di meccanismi di trasmissione della notizia strutturati al fine di assicurare non la conoscenza certa dell’atto, che rimane un obiettivo tendenziale, ma l’ingresso dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario; (3) il legislatore aveva disegnato all’art. 15 L. Fall. un duplice meccanismo di ricerca del fallendo che prevede, in prima battuta, l’invio dell’atto a cura della cancelleria del tribunale procedente all’indirizzo di PEC, del quale le imprese sono obbligate a dotarsi ex art.16 del d.l.29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2 e s olo nell’ipotesi in cui tale primo passaggio non sortisca l’effetto di portare l’atto entro la sfera di conoscibilità del destinatario, il legislatore ex art. 15,comma 3L. Fall. sposta gli adempimenti in capo al ricorrente, chiamato a procedere alla notifica “esclusivamente di persona a norma dell’art. 107del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229” presso la sede sociale risultante dal registro delle imprese ovvero ancora, allorq uando la notificazione non possa essere compiuta neppure con queste modalità, la legge prevede “il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso"; (4) l'articolo 16,comma 7, del D.L. 29.11.2008 n. 185 convertito in legge 2.1.2009 n. 2 obbliga i professionisti a dotarsi di un indirizzo PECe gli artt. 2, 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82-Codice dell’[OSCURATO:PERSONA] convergono nel qualificare come legittima la notifica eseguita presso l’indirizzo di posta elettronica del professionista, domicilio digitale, del quale il professionista è obbligato a dotarsi, deputato allo scambio, pienamente produttivo di effetti giuridici, di comunicazioni e notificazioni non circoscritte all’attività professionale; (5) la notificazione così eseguita dispiega, dunque, i propri effetti non solo nei confronti della destinataria persona fisica, ma anche della società di fatto dovendo rammentarsi l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la notifica di un atto giudiziario ad uno dei soci, e nel suo domicilio, di una società di fatto è valida perchè ciascuno di essi ne ha la rappresentanza ed è legittimato a stare in giudizio per la stessa, mentre d'altro canto manca un sistema che dia pubblicità alla sede sociale di essa; (6) peraltrola rappresentanza di una società in nome collettivo irregolare spetta, in difetto di una specifica regolamentazione della gestione sociale, disgiuntamente a ciascuno dei soci, a norma degli artt.2293 e 2257 c.c., con la conseguenza che ognuno di loro è legittimato a stare in giudizio per la società, sia come attore che come convenuto, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soci; (c) anche l’ulteriore eccezione di inammissibilitàovvero improcedibilità dell’istanza per la declaratoria di fallimento per decorso del termine annuale di cui agli artt. 10 e 147, comma secondo, L. Fall. , era infondata, in quanto l ’istante il fallimento avevadedotto l’esistenza di una società di fatto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], di un sodalizio,cioè, non palesato ai terzi nelle forme pubblicitarie previste dalla legge, e dunque confinato entro la sfera di conoscenza dei partecipanti; (d) ricorrendo tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che il termine annuale per la dichiarazione di fallimento,previsto al secondo comma d ell’art. 147 l. fall., riguardaunicamente i soci illimitatamente responsabili di società regolare e non, invece, il socio occulto che risulti dopo la dichiarazione di un imprenditore individuale, avendo, in tal modo, il legislatore dato attuazione ai principi affermati dalla Corte costituzionale con le ordinanze n. 321 del 2002 e n. 36 del 2003; (e) non potevano, infatti,in alcun modo essere poste a raffronto, ai fini dell'applicabilità del termine annuale entro cui poteva essere dichiarato il fallimento personale del socio illimitatamente responsabile di una società personale, due situazioni fra loro del tutto diverse, quali sono quella del socio receduto da una società regolarmente costituita e registrata, nel rispetto delle forme di pubblicità prescritte dalla legge, e quella del socio occulto; (f)coerente con tale disciplina era, altresì, quella prevista d a ll'art.10 L. Fall.: se l'imprenditore individuale o collettivo non potevadare la prova di una diversa data di cessazione dell'attività rispetto a quella consacrata dalla cancellazione dal registro delle imprese, era del tutto coerente che il socio occulto di una società, privo di ogni riconoscimento nell'ambito del registro delle imprese, non potessefornire alcuna prova in ordine alla cessazione della propria qualità di socio illimitatamente responsabile, nel prevalente interesse della tutela dell'affidamento dei terzi, che aveva indotto il legislatore a trattare l'interesse di detto socio come del tutto recessivo; (g) anche le doglianze proposte dalla reclamante in punto di configurabilità di una società di fatto, avente come soci la fallita [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], erano invero infondate, in quanto poteva parlarsi di società di fatto quando due o più soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, si accordino per dar vita ad un’iniziativa economica comune; (h) l’indagine circa l’esistenza di tale archetipo di società in null’altro si sostanzia se non nella ricerca degli elementi definitori di qualsivoglia sodalizio commerciale quali si ricavano dall’art. 2247 c.c., giacchè una società, di persone, di capitali, regolare, irregolare, e dunque anche di una società di fatto richiede il concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni e servizi, con la formazione di un fondo comune, e di un elemento soggettivo (affectio societatis), costituito dalla comune intenzione dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività di impresa; (i) nel caso di specie sintomatico della costituzione di un fondo comune tra la reclamante e [OSCURATO:SOCIETA]. era l’impegno economico congiuntamente assunto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA].,con l’acquisto dell’immobile sito in via Resuttana n. 360; (l) la provvista occorrente per l’acquisto era statainfatti approntata in parte da [OSCURATO:PERSONA] e quanto a € 46.125,16, cifra non contestata dalla reclamante, da Ireconsultings.r.l.; (m) anche la tesi della reclamante – secondo cui si trattava non di un apporto economico della società all’acquisto dalla parte in via esclusiva eseguito, quanto di un finanziamento che di fatto [OSCURATO:PERSONA] aveva restituito, omettendo di reclamare il canone concordato per la locazione del medesimo immobile –non era condivisibile in quanto l’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]. all’obbligo di corrispondere il canone di locazione rappresentava un evento accidentale, non strutturale, anzi contrario allo schema negoziale ideato dalle parti il quale invece prevedeva l’intestazione a [OSCURATO:PERSONA] dell’immobile acquistato anche con l’apporto economico della società e la concessione in locazione dell’immobile alla società perchè lo destinasse a sede sociale dietro versamento di un canone; (n)[OSCURATO:SOCIETA]., dunque, non solo aveva contribuito all’acquisto immobiliare, ma avrebbe anche dovuto versare il canone di locazione concordato onde consentire alla concedente di saldare al venditore il prezzo di acquisto dell’immobile; (o) nell’originario programma negoziale - che nella stessa prospettazione della reclamante delineaval’apporto congiunto di due soggetti allo svolgimento di un’attività di impresa dalla quale ciascuno attendeva la produzione di ricavi- non vi era spazio per la restituzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA]. del contributo economico offerto al momento dell’acquisto del bene e difatti l’effetto restitutorio era conseguito, in via del tutto accidentale, all’inadempimento della società alle obbligazioni del contratto di locazione; (p) non ricorreva pertanto laprova di un negozio di finanziamento (da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA]) sotteso alla compravendita immobiliare, ma la tolleranza all’inadempimento della locatrice manifestata dalla concedente tanto lungamente (fino alla concorrenza di € 46.125,16 e oltre) quanto irragionevolmente, non disponendo costei di altre risorse per estinguere l’obbligazione di pagamento del prezzo della compravendita,ciò conferma ndo che entrambi i soggetti attendevano la produzione di utili dal società; (q) palese inoltre doveva essere consideratala partecipazione della reclamante - così come dell’altro socio - alle perdite generate d a ll’attività condotta dalla società di fatto, avendo [OSCURATO:PERSONA] , dapprima , avallato pagherò cambiari sottoscritti dall’amministratore della società, e dunque ceduto l’immobile in precedenza acquistato, con il contributo economico di [OSCURATO:SOCIETA]., a un creditore di questa; (r) l’incisività dell’impegno economico assunto dalla reclamante e dalla s.r.l. con l’acquisto dell’immobile, la finalizzazione di tale disponibilità all’obiettivo della produzione di utili che sarebbero derivati dallo svolgimento dell’attività comune, la provata partecipazione di entrambi i soci alle perdite della società che avevano condotto alla “cessio bonorum” in f avore dei creditori, disvela va no , come perfettamente operante,la partecipazione della reclamante e della s.r.l. a un diverso sodalizio; (s) l’ingente esposizione debitoria di [OSCURATO:SOCIETA]., già dichiarata fallita, e l’esistenza di debiti anche in capo alla reclamante, la quale aveva confessato di non disporre del denaro occorrente al pagamento del prezzo di acquisto dell’immobile di via Resuttana, evidenziavano, infine, l’insolvenza della società di fatto. 2. La sentenza, pubblicata il 19 gennaio 2022 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il [OSCURATO:PERSONA] tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto difese. La ricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazioneviolazione e falsa applicazione degli articoli 156 c.p.c., art.3-bis comma 4-quinques, del D.Lgs.82/2005; dell’art.15 della Legge Fallimentare, nonché omesso esame di fatti decisivi, anche in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. 1.1 Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe erronea laddove la Corte di Appello aveva respinto l’eccezione di nullità della notifica del ricorso per fallimento, sollevata dalla reclamante, ritenendo che: “gli artt. 2, 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82-Codice dell’[OSCURATO:PERSONA] convergono nel qualificare come legittima la notifica eseguita presso l’indirizzo di posta elettronica del professionista, domicilio digitale, del quale il professionista è obbligato a dotarsi, deputato allo scambio, pienamente produttivo di effetti giuridici, di comunicazioni e notificazioni non circoscritte all’attività professionale”.Si evidenzia, al contrario, l’irregolarità della notifica effettuata all’indirizzo PEC estraneo all’esercizio dell’impresa oggetto di fallimento in quanto non avevaraggiunto lo scopo, non essendosi la Tornatore costituita nel detto primo grado del giudizio. 1.2 Ricorda la ricorrente che non era stata in alcun modo socia, nè formalmente né di fatto, della società [OSCURATO:SOCIETA]., e che dal 12 febbraio del 2020 aveva deciso di riprendere la professione di medico chirurgo, nella specie di ginecologa, che tutt’oggi svolgevaalle dipendenze della Casa di [OSCURATO:PERSONA] - Zancla di Palermo. Per tale ragione si era reso necessario nel 2020 attivare indirizzo di posta elettronica certificata, e ciò al solo fine di ricevere le comunicazioni inerenti alla sua professione di medico dipendente, all’evidenza e senza alcun dubbio estranee all’asserita attività di impresa che avrebbe esercitato unitamente alla [OSCURATO:SOCIETA]Accertata, pertanto,l’esistenza del detto indirizzo PEC, il ricorso per fallimento era stato notificato soltanto ad esso, senza alcuna cura di effettuare la notifica a mani proprie della fallenda tramite [OSCURATO:PERSONA], mezzo questo senz’altro più efficace al fine di garantire la conoscenza dell’atto al destinatario e consentirgli di esercitare il proprio diritto di difesa. 1.3 Sarebbe, dunque, evidente la violazione di legge nella quale eraincorsa la Corte di Appellonella parte della motivazione nella quale aveva ritenuto che, ai sensi del Codice dell’[OSCURATO:PERSONA], sarebbe legittima la notifica all’indirizzo pec del professionista anche di atti estranei all’attività professionale specifica.1.4 Si evidenzia da parte della ricorrente che, a mente dell’art.3 bis, comma 4 quinquies del D.Lgs. n.82/2005, sarebbe “ possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate”.La detta norma all’evidenza ancora tale divieto di eccezioni solamente a quello specifico affare, atto, o procedimento per il quale erastato eletto il domicilio speciale. Essa cioè non consente di ritenere valide a prioritutte le notificazioni eseguite al detto “specifico” domicilio digitale. Peraltro, aconferma della sua buona fede e del mancato raggiungimento dello scopo della notificazione, come detto, non si erapotuta costituire in giudizio, essendo venuta a conoscenza dello stesso quando era, oramai,troppo tardi, e pertanto non si eraverificata la sanatoria prevista dall’art.156 c.p.c., stante lasua mancata costituzione nel giudizio prefallimentare . 1.5 Sarebbe, inoltre, evidente anche la denunciata violazione e falsa interpretazione dell’art.15 l. fall. commessa dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.Si legge infatti nella detta sentenza che: “…il legislatore ha disegnato all’art. 15 L. Fall. un duplice meccanismo di ricerca del fallendo che prevede, in prima battuta, l’invio dell’atto a cura della cancelleria del tribunale procedente all’indirizzo di PEC, del quale le imprese sono obbligate a dotarsi”.Ricorda, infatti, la ricorrente che il cennato art.15,al comma terzo, prevede che “Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti”.Secondo la ricorrente, la norma in esame - pur prevedendo la notifica all’indirizzo PEC estratto dal relativo registro degli indirizzi di imprese e professionisti (INI- PEC)– avrebbe, all’evidenza , inteso fare riferimento all’indirizzo delle imprese contenuto nel detto registro, e non a quello dei professionisti, non essendo quest’ultimi assoggettabili a procedure fallimentari.Con la conseguenza che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza prefallimentare, eseguito nei suoi confronti presso l’indirizzo PEC (afferente alla sola specifica attività di medico) sarebbesenz’altro nulla. 1.1 Il motivo è infondato. 1.1.1 In realtà, la notifica degli atti introduttivi del giudizio prefallimentare è intervenuta,nel caso di specie, nel pieno rispetto della normativa dettata dall’art. 15, terzo comma, l. fall., norma a tenore della quale “… Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti…”. L’odierna ricorrente era infatti dotata di Pec personale, estraibile dal predetto Registro nazionale degli indirizzi di posta elettronica, con la conseguenza che del tutto correttamente la cancelleria del Tribunale,investito della domanda di fallimento, ha perfezionato la procedura notificatoria al predetto indirizzo personale della ricorrente stessa, a nulla rilevando l’utilizzo solo “professionale” dell’indirizzo di posta elettronica in questione. 1.1.2 Ritiene infatti il Collegio che l’indirizzo INI-PEC risulta utilizzabile anche per notifiche diverse da quelle relative alla professione del destinatario , mancando tra l’altro un domicilio digitale per ogni singolo atto. In termini più generali, va ricordato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22320 del 25/09/2017 ) , l a notifica a mezzo PECex art. 3 bis della l. n. 53 del 1994 di un atto del processo –allestito fin dall'inizio in forma di documento informatico - implica, purché soddisfi e rispetti i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l'onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell'attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l'allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionistacoinvolto; peraltro, costituendo la normativa sulle notifiche telematiche la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico, l'onere in questione non può dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto la dotazione degli strumenti informatici integra un necessario complemento dello strumentario corrente per l'esercizio della professione (v. anche Cass. n. 15070/2014). 1.1.3 Non può dunque dolersi l’odierna ricorrente della mancata lettura della pec contenente la notificazione degli atti introduttivi del giudizio prefallimentare, posto che, sempre secondo l’uniforme giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna(Cass. Sez. 6- 3, Ordinanza n. 3164 del 11/02/2020; Cass. n. 7029 del 2018 ; Cass.n. 13532 del 2019; Cass.n. 29851 del 2019). 1.1.4 A ciò va aggiunto che, in tema di estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile, l’art. 15 l.fall. è compatibile, quanto alle forme e ai termini, con il procedimento attivato ex art. 147 l.fall., dovendosi, tuttavia, tenere conto delle peculiarità dell’istruttoria del fallimento in estensione, tanto più se esso sia successivo al già dichiarato fallimento di una società o allorché sia richiesto il fallimento di società di fatto (od occulta), sicché è necessario, al pari di quanto previsto in generale per il procedimento archetipico dal comma 3 dell’art. 147 cit., che il diritto al contraddittorio sia assicurato mediante idonea notificazione dell’iniziativa e del suo svolgimento, nei termini dilatori di cui all’art. 15 cit., ma senza precluderne la possibile riduzione giudiziale ove ragioni di urgenza lo giustifichino (Cass. Sez. 1, ordinanza n. 17345del 13/07/2017). Ne consegue la piena validità del procedimento di notifica degli atti introduttivi del giudizio prefallimentare all’odierna ricorrente, le cui doglianze, sul punto qui in discussione, devono pertanto essere disattese. 2. Con il secondo mezzo si deduce“violazione e falsa applicazione dell’art.147 Legge Fallimentare, degli artt.1362, 2247 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi, in relazione all'art. 360, n.3 e 5, c.p.c.”, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nell’apprezzamento degli indici sintomatici rivelatori dell’esistenza di una società di fatto.2.1 Secondo la ricorrente e contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, non si rinve rrebbero - perché insussistenti - nel caso di specie l’esercizio in comune di un’attività economica; i rapporti interni fra i presunti soci (se non quello legato da affectio familiaris e non affectio societatis - e nessun fondo comune); né, tantomeno, alcun rapporto esterno idoneo a ingenerare nei terzi che ella avesse agi to come socia. Ricorda la ricorrente che è coniugata sin dal 25 aprile 1989 con [OSCURATO:PERSONA] (titolare del 95% delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. appartenute per il restante 5% a Grimaudo). Aggiunge che avrebbe intrattenuto con la [OSCURATO:SOCIETA]. soltanto un rapporto di lavoro dipendente cessato in data 31 gennaio 2014, come risulta dalla comunicazione UniLav in atti. 2.2 La Corte di Appello -investita del reclamo – avrebbe, dunque, fondato il proprio giudizio sui medesimi due unici isolati episodi denunciati dal Fallimentoin primo grado, omettendo, cioè, totalmente di esaminare fatti e circostanze di fondamentale importanza che avrebbero senz’altro condotto l’indagine a risultati opposti. 2.3 Ritiene la ricorrente che la Corte di merito -erroneamente interpretando i principinormativi dettati dall’art.2247 cod. civ. - avrebbe fondato il proprio convincimento sull’erroneo presupposto della sussistenza nel caso di specie di un unico elemento - definito dalla stessa oggettivo - e rappresentato dall’asserito conferimento congiunto di beni per la costituzione di un fondo comune.La Corte territoriale avrebbe tuttavia omesso di valutare che non si rinverrebbein alcun atto di causa prova della sussistenza dello svolgimento in comune diun’attività economica fra la ricorrente e la società [OSCURATO:SOCIETA]., elemento questo in assenza del quale difetterebbetotalmente la tesi sostenuta dalla curatela secondo cui sarebbe intervenuta una società di fatto, atteso che non si comprenderebbe proprioquale fosse l’attività di tale società “di fatto” dalla quale gli asseriti soci avrebbero dovuto trarre gli utili. 2.4 Con riferimento ai presunti rapporti interni fra i soci, e segnatamente con riferimento all’elemento della costituzione di fondo comune, la ricorrente contesta, inoltre,l’interpretazione fornita dalla sentenza impugnata posto che non sarebbe mai intervenuta detta costituzione. Nella specie la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto di rinvenire detto elemento nell’acquisto, nell’anno 2011, dell’immobile sito in Palermo - via Resuttana n.360. Secondo la ricorrente, invece, t ale assunto sarebbe già di per sé errato, in quantola Corte di merito avrebbe all’evidenza omesso di esaminare il fatto decisivo della fattispecie, rappresentato dalla circostanza che l’immobile era stato acquistato solo da lla ricorrente e non anche dalla [OSCURATO:SOCIETA]Aggiunge, ancora, la ricorrente che l’unica somma da lla medesimanon corrisposta per l’acquisto sarebbe ammontataad €.46.125,16, che era stata versata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del suo amministratore [OSCURATO:PERSONA]- suo il marito , cioè - a titolo di prestito e che il prestito in esame sarebbe stato regolarmente restituito, come accertato anche dalla Corte di merito , e ciò a conferma del fatto che nessun fondo comune, né tantomeno conferimento, sarebbemai sussistito fra la ricorrente e la società [OSCURATO:SOCIETA]. Ove le parti avessero voluto concludere un sodalizio societario- come ipotizzato dalla Corte di Appello - avrebbero potuto acquistare ed intestare congiuntamente l’immobile in parola, attribuendosi quote in rapporto all’effettivo apporto economico versato. 2.5 Ancora con riferimento ai presunti rapporti interni fra i soci, e segnatamente con riferimento all’elemento della costituzione di fondo comune, la ricorrente puntualizza inoltre che risulta va documentalmente provatoche l’immobile era stato ceduto in locazione alla [OSCURATO:SOCIETA]. per il canone mensile di locazione convenuto in €.1.833,33. Pertanto, non risponderebbeal vero né avrebbe potuto desumersi da alcun atto di causa che fosse esistito un fondo comune fra laricorrente e la società [OSCURATO:SOCIETA]. 2.6 Anche l’affermata (nella sentenza impugnata) accidentalità dell’evento restitutoriodel canone di locazione sarebbe stato frutto dell’interpretazione della Corte di merito, fondata sull’errato presupposto che la restituzione delle somme non facesse parte dell’originario programma negoziale fra le parti. Ma ciò che sarebbepiù rilevante nel caso di specie riguarda l’omesso esame degli altri fatti decisivi e segnatamente l’assenza degli ulteriori elementi tipici della società di fatto. 2.7 Aggiunge, infine, la ricorrente che, con riferimento, inoltre,all’ulteriore elemento proprio dei presunti rapporti interni fra i soci di una società di fatto, caratterizzato dall’affectio societatis, si rilevava l’erronea interpretazione di legge contenuta nella sentenza impugnata e l’omesso esame di fatti anch’essi provati in giudizio e pacifici fra le parti. 2.8 In un contesto, infatti, di usura subita dal marito, si inserirebbero i pagherò cambiari sottoscritti per avallo e relativi ai debiti contratti dal marito (per il tramite delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e della società Agenzia Italiana di Verifiche ed [OSCURATO:SOCIETA]. – altra società del marito della ricorrente) per un totale di €.169.050,17, nei confronti della medesima unica società creditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e il conseguente consenso alla costituzione di ipoteca volontaria sull’immobile di via Resuttana. In queste operazioni, tuttavia,occorreva segnalare che mai aveva rinunciato al diritto di regresso.L a disponibilità manifestata nella concessione delle garanzie in parola sarebbe stata strettamente legata agli intimi rapporti parentali che legavano le parti, e che avrebbero dovuto condurre la Corte di merito a diverso convincimento. 2.9 Anche in relazione ai rapporti esterni fra i presunti soci ed i terzi, idonei a ingenerare negli stessi terzi l’affidamento che il socio di fatto agisca appunto come socio, occorrevarilevare - aggiunge la ricorrente - che, anche in questo caso la Corte di Appello avrebbe omesso la valutazione di fatti di fondamentale importanza, errando nel ritenere che avesse partecipato alle perdite della [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto avrebbeomesso di valutare, come anticipato, un fatto di fondamentale importanza: vale a dire , cioè, la circostanza che si era limitata a garantire le obbligazioni delle società del marito nei confronti del terzo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma mai la ricorrente avevarinunciato al proprio diritto di regresso. 2.10 Conclude la ricorrente nel senso che non avrebbe mai percepito utili dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., né avrebbe partecipato in alcun modo alla gestione sociale, e non avrebbemai avuto contatti con i fornitori, con i clienti, né con i dipendenti. 2.11 Le doglianze, così sopra puntualmente riportate, risultano all’evidenza inammissibili perché, veicolate per la maggior parte sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge, richiedono invece un nuovo apprezzamento in fatto degli elementi sintomatici e rivelatori della contestata società di fatto tra la ricorrente e la società [OSCURATO:SOCIETA]., società [OSCURATO:SOCIETA]., scrutinio quest’ultimo invece inibito alla Corte di legittimità ( così, Cass., S ez. 1 , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019). Sul punto qui in discussione, infatti, la Corte di appello ha speso una motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative, per come sopra puntualmente riportata in premessa, sicché voler qui ripercorrere, con la finalità di ribaltare il giudizio di merito, gli indici rilevatori dell’esistenza della contestata società di fatto, vorrebbe dire perorare una operazione interpretativa e ricostruttiva della fattispecie concreta che esula completamente dal sindacato del giudice di legittimità. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee falsa applicazione dell’art.147 e 15 della Legge Fallimentare, art.3 Costituzione, su rilievo dell’erroneità della sentenza impugnata per l’omessa valutazione in ordine all’intervenuta decadenza dall’azione giudiziale. 3.1 Anche il terzo motivo è inammissibile, questa volta ai sensi dell’art. 360bis c.p.c. 3.1.1 Osserva la ricorrente che, nel caso di specie,il presunto rapporto sociale con l’[OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe comunque venuto meno contestualmente alla dichiarazione di fallimento intervenuta nell’anno 2016. Il ricorso per dichiarazione di fallimento in estensione era stato depositato in data 12 ottobre 2020, ben oltre 4 anni dopo l’intervenuta cessazione del presunto rapporto sociale, pertanto, in violazione del disposto dell’art.147 legge fallimentare, che espressamente prevede il detto termine annuale, con la conseguente inammissibilità del ricorso per dichiarazione di fallimento oggetto di causa. Sarebbe pertanto erronea l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata che avevaritenuto applicabile detto limite temporale alle sole società palesi statuendo che “…accorda un limite temporale al regime di responsabilità concorsuale degli imprenditori (individuali o collettivi) unicamente a condizione che costoro abbiano assolto alle formalità pubblicitarie”.Tale statuizione sarebbe stata resa in violazione del principio sancito dall’art.3 Costituzione di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. 3.1.2 Sul punto giova ricordare che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, in caso di estensione del fallimento al socio occulto, non trova applicazione il termine annuale ai fini della dichiarazione di fallimento di cui all'art. 10 l.fall., in quanto si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all'adempimento formale dell'iscrizione, vale a dire a quei soli soggetti cui la norma si riferisce (cfr. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 6029 del 04/03/2021 ; Sez. 1 , Sentenza n. 5520 del 06/03/2017; v. anche: Sez. 1 - , Ordinanza n. 22661 del 11/08/2021; Sez. 1- , Sentenza n. 5069 del 28/02/2017 ). Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
Sentenza Cassazione n. 12134/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris