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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 41861/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.RICCIO Giuseppe ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in relazione a due episodi di furto di beni posti all'interno di autovetture, previa forzatura delle chiusure, nella misura di un anno mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa con il riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche ritenute equivalenti sulle aggravanti e sulla re- cidiva. 211 ricorrente deduce violazione di legge per essere stati realizzati i fatti mentre versava in una condizione di grave menomazione psicofisica che ne obnubilava la capacità di discernere e difetto di motivazione in punto di giu- dizio di bilanciamento tra circostanze.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto il primo motivo deduce un tema di censura (in- capacità psichica del ricorrente idoneo ad escludere l'elemento soggettivo) che non era stato avanzato nei precedenti gradi di giudizio così da risultare improponibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi dell'art.606 cpv cod.proc.pen., mentre il motivo concernente il giudizio di bilanciamento tra circostanze non si confronta con gli argomenti posti a fondamento della sen- tenza impugnata, che risultano lineari e logici nonché urta con il chiaro di- sposto normativo che esclude il giudizio di prevalenza delle circostanze atte- nuanti a fonte di recidiva qualificata ai sensi dell'art.99 comma quarto cod.proc.pen. 4.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannadi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.RICCIO Giuseppe ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha rideterminato la pena nei suoi confronti in relazione a due episodi di furto di beni posti all'interno di autovetture, previa forzatura delle chiusure, nella misura di un anno mesi quattro di reclusione ed euro 300 di multa con il riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche ritenute equivalenti sulle aggravanti e sulla re- cidiva. 211 ricorrente deduce violazione di legge per essere stati realizzati i fatti mentre versava in una condizione di grave menomazione psicofisica che ne obnubilava la capacità di discernere e difetto di motivazione in punto di giu- dizio di bilanciamento tra circostanze. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto il primo motivo deduce un tema di censura (in- capacità psichica del ricorrente idoneo ad escludere l'elemento soggettivo) che non era stato avanzato nei precedenti gradi di giudizio così da risultare improponibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi dell'art.606 cpv cod.proc.pen., mentre il motivo concernente il giudizio di bilanciamento tra circostanze non si confronta con gli argomenti posti a fondamento della sen- tenza impugnata, che risultano lineari e logici nonché urta con il chiaro di- sposto normativo che esclude il giudizio di prevalenza delle circostanze atte- nuanti a fonte di recidiva qualificata ai sensi dell'art.99 comma quarto cod.proc.pen. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannadi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 41861/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris