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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34262/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ESAME di REGGIOCALABRIAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fabrizio VANORIO che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di tribunale del riesame, ha rigettato l'appello cautelare presentatonell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] VERSACE avverso l'ordinanza emessa in data 22gennaio 2026 dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] con la quale venivarigettata la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliariapplicati per la partecipazione ad un’associazione mafiosa ex art. 416-bis cod.pen., per la quale è stato condannato in prima istanza a sedici anni di reclusione.1.1.

Il tribunale dell'appello cautelare valutava inammissibili i motiviconcernenti alla richiesta di rivisitazione del quadro indiziario, perché la difesa siera limitata a denunciare un’erronea identificazione dell’imputato che era giàstata oggetto del procedimento di riesame e della sentenza di primo grado, erigettava la richiesta di revoca della misura, giudicando non rilevante il periodo ditempo trascorso e la genericità dell’istanza con riguardo alle condizioni di salute.2. [OSCURATO:PERSONA] VERSACE, a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] eavv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pirrone, che chiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata,denunciando:- la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardoall’applicazione del principio di preclusione delle questioni sulla gravità indiziariaperché la questione dell’identificazione, pur già presente in atti, non era stataadeguatamente scrutinata nelle fasi precedenti e da parte della Corte d‘appello.Del resto, non vi è stata alcuna risposta alla specifica deduzione: «se Jack èindicato come genero di [OSCURATO:PERSONA], come può darsi per scontata l’identificazionecon il genero di [OSCURATO:PERSONA]?» (primo e secondo motivo);- la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenutaesistenza di una preclusione assoluta di esistenza e di adeguatezza delleesigenze cautelari; la motivazione è contraddittoria e incoerente perché parla dipresunzione in un caso nel quale l’imputato è sottoposto agli arresti domiciliari enon alla custodia in carcere, sicché la presunzione, semmai relativa, è già statasuperata; non sono stati piuttosto presi in considerazione: il precario stato disalute; il corretto comportamento tenuto agli arresti domiciliari; l’assenza dinuove imputazioni (terzo motivo);- il vizio della motivazione con riguardo alla omessa risposta da parte delgiudice investito ex art. 299 cod. proc. pen.; il tribunale dell’appello cautelare siè limitato ad affermare che, nonostante l’omessa risposta, l’ordinanza non ènulla ma può essere integrata da parte dello stesso tribunale adito ex art. 310cod. proc. pen., il quale però non vi ha concretamente provveduto poiché hasteso una motivazione apparente (quarto motivo);- la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all’improprioutilizzo della preclusione delle questioni sulla gravità indiziaria a causa dellapronuncia della sentenza di primo grado, asserzione che, di fatto, impedisce ilcostante controllo sui titoli cautelari (quinto motivo).3.

In data 2 settembre 2026 il difensore ha depositato un atto di rinuncia alricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] VERSACE, precisando che il titolo cautelare èvenuto meno a causa dell’assoluzione nel frattempo disposta dalla Corted’appello.3.1 Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, nonpotendosi considerare valida la rinuncia al ricorso poiché formulata dal solodifensore privo degli occorrenti poteri.La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozioned'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. qualecondizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deveessere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalitànegativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione disvantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella,positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosarispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con ilsistema normativa (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv.251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in manieraimmediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento dellaproposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez.

U, n. 10272del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani,Rv. 203093; Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez.

U, n. 7 del25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).Si è presa in specifica e concorrente considerazione la categoria della«carenza d'interesse sopraggiunta», individuandosi il suo fondamentogiustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento delladecisione, di un interesse alla impugnazione, la cui attualità sia venuta meno acausa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore,assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha giàtrovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per ilsuperamento del punto controverso (Sez.

U. Marinaj, citata).3.2.

Nel caso che occupa deve ritenersi venuto meno l'interesse da parte delricorrente all'annullamento dell'ordinanza.L’esame del ricorso nel merito appare precluso dal rilievo preliminare eassorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivarel'impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.Emerge dagli atti del procedimento che l’ordinanza cautelare è statarevocata dal giudice di merito nel corso del giudizio di appello, essendo statapronunciata l’assoluzione dall’imputazione che sorreggeva il titolo cautelare.3.3.

Non si deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delleammende, non essendovi soccombenza neppure virtuale (cfr. tra le altre, Sez. 6,n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv. 227168; Sez. 2, n. 30669 del17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv.252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 08/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ESAME di REGGIOCALABRIAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fabrizio VANORIO che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso;Dato avviso alle parti;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di tribunale del riesame, ha rigettato l'appello cautelare presentatonell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] VERSACE avverso l'ordinanza emessa in data 22gennaio 2026 dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] con la quale venivarigettata la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliariapplicati per la partecipazione ad un’associazione mafiosa ex art. 416-bis cod.pen., per la quale è stato condannato in prima istanza a sedici anni di reclusione.1.1. Il tribunale dell'appello cautelare valutava inammissibili i motiviconcernenti alla richiesta di rivisitazione del quadro indiziario, perché la difesa siera limitata a denunciare un’erronea identificazione dell’imputato che era giàstata oggetto del procedimento di riesame e della sentenza di primo grado, erigettava la richiesta di revoca della misura, giudicando non rilevante il periodo ditempo trascorso e la genericità dell’istanza con riguardo alle condizioni di salute.2. [OSCURATO:PERSONA] VERSACE, a mezzo dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] eavv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pirrone, che chiede l’annullamento dell'ordinanza impugnata,denunciando:- la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardoall’applicazione del principio di preclusione delle questioni sulla gravità indiziariaperché la questione dell’identificazione, pur già presente in atti, non era stataadeguatamente scrutinata nelle fasi precedenti e da parte della Corte d‘appello.Del resto, non vi è stata alcuna risposta alla specifica deduzione: «se Jack èindicato come genero di [OSCURATO:PERSONA], come può darsi per scontata l’identificazionecon il genero di [OSCURATO:PERSONA]?» (primo e secondo motivo);- la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenutaesistenza di una preclusione assoluta di esistenza e di adeguatezza delleesigenze cautelari; la motivazione è contraddittoria e incoerente perché parla dipresunzione in un caso nel quale l’imputato è sottoposto agli arresti domiciliari enon alla custodia in carcere, sicché la presunzione, semmai relativa, è già statasuperata; non sono stati piuttosto presi in considerazione: il precario stato disalute; il corretto comportamento tenuto agli arresti domiciliari; l’assenza dinuove imputazioni (terzo motivo);- il vizio della motivazione con riguardo alla omessa risposta da parte delgiudice investito ex art. 299 cod. proc. pen.; il tribunale dell’appello cautelare siè limitato ad affermare che, nonostante l’omessa risposta, l’ordinanza non ènulla ma può essere integrata da parte dello stesso tribunale adito ex art. 310cod. proc. pen., il quale però non vi ha concretamente provveduto poiché hasteso una motivazione apparente (quarto motivo);- la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all’improprioutilizzo della preclusione delle questioni sulla gravità indiziaria a causa dellapronuncia della sentenza di primo grado, asserzione che, di fatto, impedisce ilcostante controllo sui titoli cautelari (quinto motivo).3. In data 2 settembre 2026 il difensore ha depositato un atto di rinuncia alricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] VERSACE, precisando che il titolo cautelare èvenuto meno a causa dell’assoluzione nel frattempo disposta dalla Corted’appello.3.1 Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, nonpotendosi considerare valida la rinuncia al ricorso poiché formulata dal solodifensore privo degli occorrenti poteri.La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozioned'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. qualecondizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deveessere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalitànegativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione disvantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella,positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosarispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con ilsistema normativa (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv.251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in manieraimmediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento dellaproposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani,Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).Si è presa in specifica e concorrente considerazione la categoria della«carenza d'interesse sopraggiunta», individuandosi il suo fondamentogiustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento delladecisione, di un interesse alla impugnazione, la cui attualità sia venuta meno acausa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore,assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha giàtrovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per ilsuperamento del punto controverso (Sez. U. Marinaj, citata).3.2. Nel caso che occupa deve ritenersi venuto meno l'interesse da parte delricorrente all'annullamento dell'ordinanza.L’esame del ricorso nel merito appare precluso dal rilievo preliminare eassorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivarel'impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.Emerge dagli atti del procedimento che l’ordinanza cautelare è statarevocata dal giudice di merito nel corso del giudizio di appello, essendo statapronunciata l’assoluzione dall’imputazione che sorreggeva il titolo cautelare.3.3. Non si deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delleammende, non essendovi soccombenza neppure virtuale (cfr. tra le altre, Sez. 6,n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv. 227168; Sez. 2, n. 30669 del17/05/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv.252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 08/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]
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