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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34268/2026

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della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in quanto presentato a mezzo pec e nonmediante deposito nella cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimentoimpugnato.2.

Avverso la superiore pronuncia presenta ricorso per cassazione il difensoredi Osorobo, eccependo la violazione degli artt. 582, 591 comma 1 lett. c), 111-bise 175-bis cod. proc. pen., nonché degli artt. 24 e 111 Cost. ed omessa valutazionedi elemento decisivo ai fini del giudizio: non era stata considerata la concretaricorrenza di una situazione di impossibilità tecnica non imputabile alla difesa, taleda impedire il deposito dell’atto di impugnazione nelle forme previste dall’art. 111-bis cod. proc. pen., posto che la difesa aveva documentato, mediante acquisizionedi schermata dei Portale dei [OSCURATO:PERSONA], un malfunzionamento del sistemache non consentiva l’individuazione dell’ufficio giudiziario competente, rendendocosì impossibile il perfezionamento del deposito nei termini di legge.

Il ricorso aldeposito a mezzo PEC non rappresentava una modalità alternativa arbitrariamenteprescelta o elusiva delle regole processuali, ma una soluzione necessaria, qualeunico strumento concretamente idoneo a garantire l’esercizio tempestivo deldiritto di impugnazione; il giudice avrebbe dovuto accertare il malfunzionamentodedotto e verificare la riconducibilità della fattispecie all'ambito applicativo dell'art175-bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1.

L’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. prevede che l'atto di impugnazioneè presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111-bis nellacancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; l’art. 111-biscod. proc. pen. a sua volta, prevede che il deposito di atti, documenti, richieste,memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche che, quanto aidifensori delle parti private, consistono nel deposito mediante il Portale depositoSi deve sul punto ribadire che “a decorrere dalle date dell'1 gennaio 2025 edell'1 aprile 2025, rispettivamente fissate dall'art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29dicembre 2023, n. 217, l'una in via generale e l'altra con riguardo al giudizioabbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo, e fuori dei casi previstidall'art. 175-bis cod. proc. pen., l'atto di appello presentato dal difensore conmodalità diverse dal deposito telematico è inammissibile, senza che possaassumere rilievo il fatto che l'impugnazione è comunque giunta a conoscenza delgiudice competente a deciderne, in quanto la riforma delle modalità di depositodegli atti, correlata all'introduzione del processo penale telematico, persegue uninteresse di rilievo pubblicistico, prevalente sui contingenti interessi degli attoriprocessuali” (Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, Rv. 289338-01).Come osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, taledisciplina è applicabile all'atto di appello in esame, che risulta proposto in epocasuccessiva alla data del 10 gennaio 2025, individuata dall'art. 3 del d.m. n. 217del 29/12/2023, come modificato dall'art. 1, comma 1 del d.m. n. 206 del27/12/2024, quale data di decorrenza dell'obbligo di deposito telematico esclusivoper tutti gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitatiinterni ed esterni in tutti gli uffici giudiziari specificamente indicati al comma 1, trai quali, per quanto qui rileva, vi è il Tribunale ordinario.Il richiamato art. 3, nel prevedere una diversa modulazione cronologicadell'obbligo di deposito telematico, consente per specifici atti e presso determinatiuffici giudiziari anche il deposito non telematico, al fine di assicurare un periodo disperimentazione del regime c.d. a "doppio binario" (con depositi sia attraverso ilmezzo telematico che analogico).In tale contesto, il comma 9 stabilisce che rimane consentito ai difensori ildeposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'art. 87-bisdel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito puòavere luogo anche con modalità non telematiche; garantisce, cioè, ai soli difensoridelle parti private (e non anche ai soggetti abilitati interni) la possibilità dicontinuare ad avvalersi del deposito via PEC (già a lungo sperimentato nella fasedell'emergenza COVID 19), ma solo per gli atti per i quali, secondo le scansionicronologiche previste dalla norma, sia consentita la modalità di deposito"analogica" in alternativa a quella telematica.Tale alternativa, per quanto si è detto, non sussiste, a decorrere dal 10gennaio 2025, per il deposito dell'atto di appello, per il quale invece vige l'obbligodel deposito telematico esclusivo ai sensi degli artt. 582 e 111-bis cod. proc. pen.l'eventuale deposito con modalità diverse, e dunque anche via PEC, implica laviolazione dell'art. 581 cod. pen. con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art.591, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.2.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento chedichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve esserecondannate al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamentoa favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 15/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in quanto presentato a mezzo pec e nonmediante deposito nella cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimentoimpugnato.2. Avverso la superiore pronuncia presenta ricorso per cassazione il difensoredi Osorobo, eccependo la violazione degli artt. 582, 591 comma 1 lett. c), 111-bise 175-bis cod. proc. pen., nonché degli artt. 24 e 111 Cost. ed omessa valutazionedi elemento decisivo ai fini del giudizio: non era stata considerata la concretaricorrenza di una situazione di impossibilità tecnica non imputabile alla difesa, taleda impedire il deposito dell’atto di impugnazione nelle forme previste dall’art. 111-bis cod. proc. pen., posto che la difesa aveva documentato, mediante acquisizionedi schermata dei Portale dei [OSCURATO:PERSONA], un malfunzionamento del sistemache non consentiva l’individuazione dell’ufficio giudiziario competente, rendendocosì impossibile il perfezionamento del deposito nei termini di legge. Il ricorso aldeposito a mezzo PEC non rappresentava una modalità alternativa arbitrariamenteprescelta o elusiva delle regole processuali, ma una soluzione necessaria, qualeunico strumento concretamente idoneo a garantire l’esercizio tempestivo deldiritto di impugnazione; il giudice avrebbe dovuto accertare il malfunzionamentodedotto e verificare la riconducibilità della fattispecie all'ambito applicativo dell'art175-bis cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1. L’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. prevede che l'atto di impugnazioneè presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111-bis nellacancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; l’art. 111-biscod. proc. pen. a sua volta, prevede che il deposito di atti, documenti, richieste,memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche che, quanto aidifensori delle parti private, consistono nel deposito mediante il Portale depositoSi deve sul punto ribadire che “a decorrere dalle date dell'1 gennaio 2025 edell'1 aprile 2025, rispettivamente fissate dall'art. 3, commi 1 e 4, d.m. 29dicembre 2023, n. 217, l'una in via generale e l'altra con riguardo al giudizioabbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo, e fuori dei casi previstidall'art. 175-bis cod. proc. pen., l'atto di appello presentato dal difensore conmodalità diverse dal deposito telematico è inammissibile, senza che possaassumere rilievo il fatto che l'impugnazione è comunque giunta a conoscenza delgiudice competente a deciderne, in quanto la riforma delle modalità di depositodegli atti, correlata all'introduzione del processo penale telematico, persegue uninteresse di rilievo pubblicistico, prevalente sui contingenti interessi degli attoriprocessuali” (Sez. 6, n. 5252 del 08/01/2026, Tola, Rv. 289338-01).Come osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, taledisciplina è applicabile all'atto di appello in esame, che risulta proposto in epocasuccessiva alla data del 10 gennaio 2025, individuata dall'art. 3 del d.m. n. 217del 29/12/2023, come modificato dall'art. 1, comma 1 del d.m. n. 206 del27/12/2024, quale data di decorrenza dell'obbligo di deposito telematico esclusivoper tutti gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitatiinterni ed esterni in tutti gli uffici giudiziari specificamente indicati al comma 1, trai quali, per quanto qui rileva, vi è il Tribunale ordinario.Il richiamato art. 3, nel prevedere una diversa modulazione cronologicadell'obbligo di deposito telematico, consente per specifici atti e presso determinatiuffici giudiziari anche il deposito non telematico, al fine di assicurare un periodo disperimentazione del regime c.d. a "doppio binario" (con depositi sia attraverso ilmezzo telematico che analogico).In tale contesto, il comma 9 stabilisce che rimane consentito ai difensori ildeposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'art. 87-bisdel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito puòavere luogo anche con modalità non telematiche; garantisce, cioè, ai soli difensoridelle parti private (e non anche ai soggetti abilitati interni) la possibilità dicontinuare ad avvalersi del deposito via PEC (già a lungo sperimentato nella fasedell'emergenza COVID 19), ma solo per gli atti per i quali, secondo le scansionicronologiche previste dalla norma, sia consentita la modalità di deposito"analogica" in alternativa a quella telematica.Tale alternativa, per quanto si è detto, non sussiste, a decorrere dal 10gennaio 2025, per il deposito dell'atto di appello, per il quale invece vige l'obbligodel deposito telematico esclusivo ai sensi degli artt. 582 e 111-bis cod. proc. pen.l'eventuale deposito con modalità diverse, e dunque anche via PEC, implica laviolazione dell'art. 581 cod. pen. con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art.591, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento chedichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve esserecondannate al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamentoa favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, cosìequitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 15/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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