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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 18492/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINO Idato avviso alle parti; ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza della stessa Corte di appello in data 11 dicembre 2017, irrevocabile il 27 febbraio 2021, deducendo vizio di motivazione ed avversando la sussistenza dei presupposti per detta revoca; ritenuto che il profilo di doglianza è inammissibile poiché l'impugnazione è tardiva; ricordato, invero, che il termine per impugnare i provvedimenti emessi all'esito di procedimento camerale è pari a quindici giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. e visto che l'ordinanza di revoca, depositata il 26 ottobre 2023, a scioglimento della riserva del 24 ottobre 2023, come da attestazione della Cancelleria in calce al provvedimento impugnato è stata in pari data notificata sia all'interessato che al difensore, il quale ha proposto ricorso il 4 dicembre 2023, ossia dopo lo spirare del termine per impugnare, previsto a pena di decadenza; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINO Idato avviso alle parti; ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza della stessa Corte di appello in data 11 dicembre 2017, irrevocabile il 27 febbraio 2021, deducendo vizio di motivazione ed avversando la sussistenza dei presupposti per detta revoca; ritenuto che il profilo di doglianza è inammissibile poiché l'impugnazione è tardiva; ricordato, invero, che il termine per impugnare i provvedimenti emessi all'esito di procedimento camerale è pari a quindici giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. e visto che l'ordinanza di revoca, depositata il 26 ottobre 2023, a scioglimento della riserva del 24 ottobre 2023, come da attestazione della Cancelleria in calce al provvedimento impugnato è stata in pari data notificata sia all'interessato che al difensore, il quale ha proposto ricorso il 4 dicembre 2023, ossia dopo lo spirare del termine per impugnare, previsto a pena di decadenza; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18492/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris