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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 27236/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente f7à1 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via degli Scialoja n. 3 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - intimata - avverso la sentenza n. 1433, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sez. staccata di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 6.7.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 21.6.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L'Agenzia delle Entrate notificava il 19.10.2013 alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, l'avviso di accertamento n.

TD7030102595, avente ad oggetto Ires, Iva ed Irap, in riferimento all'anno 2007.

La società aveva presentato tardivamente la dichiarazione dei redditi, che era per questo stata considerata omessa.

L'Amministrazione finanziaria, ritenendo tutte le merci acquistate dalla società essere destinate alla rivendita sommava, al "monte merce" acquistata, i valori delle rimanenze di magazzino, ed applicava, con riferimento alla rivendita, il valore percentuale del ricarico medio praticato dalla società nell'ultimo triennio.

2. La contribuente impugnava l'avviso di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contestando, per quanto ancora d'interesse, l'eccessiva percentuale di ricarico stimata dall'Agenzia, nonché l'erronea ricomprensione tra i beni destinati alla rivendita dei beni ammortizzabili di cui alle fatture n. 9 e n. 10.

La CTP reputava infondato il ricorso proposto dalla società e lo rigettava.

3. La contribuente impugnava la decisione sfavorevole conseguita in primo grado innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], rinnovando le proprie censure.

La CTR rigettava il ricorso.

4. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi a due motivi di impugnazione.

L'Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, del Dpr. n. 600 del 1973, per non avere la CTR adottato un criterio di valutazione del reddito conseguito conforme ai parametri indicati dalla legge, nell'interpretazione assicuratane dalla giurisprudenza di legittimità.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione o falsa applicazione dell'art. 37, commi 8 e 9, del DI n. 223 del 2006, come conv., ed inoltre critica l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., in cui è incorsa la CTR per non aver debitamente considerato il complessivo oggetto sociale della contribuente, che svolgeva anche attività diverse dalla rivendita di beni, disponendo anche della certificazione SOA, risultando la decisione del giudice dell'appello priva di motivazione sul punto.

3. Con il primo motivo di ricorso, la società contesta la violazione dell'art. 39 del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto corretto il criterio di stima del reddito d'impresa conseguito, sebbene fondato su parametro non conforme alla legge.

3.1. Occorre allora ribadire che l'Agenzia applicava, con riferimento alla rivendita delle merci, il valore percentuale del ricarico medio praticato dalla società nell'ultimo triennio.

La CTR ha ritenuto il criterio conforme a legge ed attendibile.

La decisione adottata dal giudice dell'appello appare conforme all'orientamento interpretativo adottato da questa Corte regolatrice, la quale ha recentemente confermato che "in tema di accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza per il calcolo della percentuale media sulla base delle fatture prodotte, atteso che lo stesso contribuente le ritiene rappresentative della propria attività commerciale, al fine di ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, e che in base all'esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, restando il contribuente il soggetto più vicino al soddisfacimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. ai fini della dimostrazione di eventuali mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi di imposta l'applicazione di percentuali diverse" Cass. sez.

V, 12.4.2022, n. 11717 (conf.

Cass. sez.

V 29.12.2016).

4. Mediante il secondo strumento di impugnazione, la contribuente censura, in relazione ai profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la decisione adottata dal giudice dell'appello, per non aver considerato che i beni indicati nelle fatture n. 9 e 10 dell'anno non erano merci destinate alla rivendita, bensì beni strumentali, non svolgendo la società soltanto attività commerciale.

4.1. In proposito la CTR annota che l'oggetto principale della società è il commercio all'ingrosso di impianti idraulici "risultando quindi priva di specificità la indicata attività evidenziata soltanto in grado di appello ... la società non ha fornito alcuna prova in ordine all'eventuale utilizzo o uso che dir si voglia della strumentazione medesima da parte dei beneficiari riceventi l'attività nel settore dell'istallazione di impianti tecnologico in genere e la loro manutenzione.

Da ciò consegue che la merce di cui alle fatture più volte richiamate non può ritenersi quale bene strumentale" (sent.

Ctr p.

V s.).

4.2. Tanto premesso la critica proposta dalla contribuente in questa sede appare inammissibile nella misura in cui non deduce l'omesso esame di fatti storici, bensì "delle ampie deduzioni proposte in fase di appello" (ric., p. 9), e risulta comunque lacunosa.

Non è stato indicato neppure specificamente quali beni avessero ad oggetto le fatture.

La capacità di svolgere attività diverse da quella principale indicata nell'oggetto sociale, ed il possesso delle relative abilitazioni, rimangono comunque ininfluenti in assenza di prova che l'attività impiantistica sia stata effettivamente svolta, e servendosi proprio dei beni di cui alle ricordate fatture.

La società non si confronta con la motivazione adottata dalla CTR, e non illustra in qual modo abbia tempestivamente provato come siano stati utilizzati i beni in questione.

5. In definitiva il ricorso deve essere respinto.

Nulla occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata l'Agenzia delle Entrate.

È invece dovuta la corresponsione, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.

La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente f7à1 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via degli Scialoja n. 3 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - intimata - avverso la sentenza n. 1433, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sez. staccata di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 6.7.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 21.6.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava il 19.10.2013 alla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, l'avviso di accertamento n. TD7030102595, avente ad oggetto Ires, Iva ed Irap, in riferimento all'anno 2007. La società aveva presentato tardivamente la dichiarazione dei redditi, che era per questo stata considerata omessa. L'Amministrazione finanziaria, ritenendo tutte le merci acquistate dalla società essere destinate alla rivendita sommava, al "monte merce" acquistata, i valori delle rimanenze di magazzino, ed applicava, con riferimento alla rivendita, il valore percentuale del ricarico medio praticato dalla società nell'ultimo triennio. 2. La contribuente impugnava l'avviso di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contestando, per quanto ancora d'interesse, l'eccessiva percentuale di ricarico stimata dall'Agenzia, nonché l'erronea ricomprensione tra i beni destinati alla rivendita dei beni ammortizzabili di cui alle fatture n. 9 e n. 10. La CTP reputava infondato il ricorso proposto dalla società e lo rigettava. 3. La contribuente impugnava la decisione sfavorevole conseguita in primo grado innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], rinnovando le proprie censure. La CTR rigettava il ricorso. 4. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi a due motivi di impugnazione. L'Agenzia delle Entrate non si è costituita. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, del Dpr. n. 600 del 1973, per non avere la CTR adottato un criterio di valutazione del reddito conseguito conforme ai parametri indicati dalla legge, nell'interpretazione assicuratane dalla giurisprudenza di legittimità. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione o falsa applicazione dell'art. 37, commi 8 e 9, del DI n. 223 del 2006, come conv., ed inoltre critica l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., in cui è incorsa la CTR per non aver debitamente considerato il complessivo oggetto sociale della contribuente, che svolgeva anche attività diverse dalla rivendita di beni, disponendo anche della certificazione SOA, risultando la decisione del giudice dell'appello priva di motivazione sul punto. 3. Con il primo motivo di ricorso, la società contesta la violazione dell'art. 39 del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto corretto il criterio di stima del reddito d'impresa conseguito, sebbene fondato su parametro non conforme alla legge. 3.1. Occorre allora ribadire che l'Agenzia applicava, con riferimento alla rivendita delle merci, il valore percentuale del ricarico medio praticato dalla società nell'ultimo triennio. La CTR ha ritenuto il criterio conforme a legge ed attendibile. La decisione adottata dal giudice dell'appello appare conforme all'orientamento interpretativo adottato da questa Corte regolatrice, la quale ha recentemente confermato che "in tema di accertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad un determinato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzare secondo i criteri di razionalità e prudenza per il calcolo della percentuale media sulla base delle fatture prodotte, atteso che lo stesso contribuente le ritiene rappresentative della propria attività commerciale, al fine di ricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, e che in base all'esperienza, non si tratta di una variabile occasionale, restando il contribuente il soggetto più vicino al soddisfacimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. ai fini della dimostrazione di eventuali mutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare in altri periodi di imposta l'applicazione di percentuali diverse" Cass. sez. V, 12.4.2022, n. 11717 (conf. Cass. sez. V 29.12.2016). 4. Mediante il secondo strumento di impugnazione, la contribuente censura, in relazione ai profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la decisione adottata dal giudice dell'appello, per non aver considerato che i beni indicati nelle fatture n. 9 e 10 dell'anno non erano merci destinate alla rivendita, bensì beni strumentali, non svolgendo la società soltanto attività commerciale. 4.1. In proposito la CTR annota che l'oggetto principale della società è il commercio all'ingrosso di impianti idraulici "risultando quindi priva di specificità la indicata attività evidenziata soltanto in grado di appello ... la società non ha fornito alcuna prova in ordine all'eventuale utilizzo o uso che dir si voglia della strumentazione medesima da parte dei beneficiari riceventi l'attività nel settore dell'istallazione di impianti tecnologico in genere e la loro manutenzione. Da ciò consegue che la merce di cui alle fatture più volte richiamate non può ritenersi quale bene strumentale" (sent. Ctr p. V s.). 4.2. Tanto premesso la critica proposta dalla contribuente in questa sede appare inammissibile nella misura in cui non deduce l'omesso esame di fatti storici, bensì "delle ampie deduzioni proposte in fase di appello" (ric., p. 9), e risulta comunque lacunosa. Non è stato indicato neppure specificamente quali beni avessero ad oggetto le fatture. La capacità di svolgere attività diverse da quella principale indicata nell'oggetto sociale, ed il possesso delle relative abilitazioni, rimangono comunque ininfluenti in assenza di prova che l'attività impiantistica sia stata effettivamente svolta, e servendosi proprio dei beni di cui alle ricordate fatture. La società non si confronta con la motivazione adottata dalla CTR, e non illustra in qual modo abbia tempestivamente provato come siano stati utilizzati i beni in questione. 5. In definitiva il ricorso deve essere respinto. Nulla occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata l'Agenzia delle Entrate. È invece dovuta la corresponsione, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell
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