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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 24784/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22271/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatee difese dall ' avvocato [OSCURATO:PERSONA] (RSPLGU57C22 F839Z); -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D ' APPELLO SALERNO n. 664 /2024 depositata in data 11/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza n. 743/2022, depositata il 19.10.2022, ha condannato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], eredi legittime di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 47.113,34, oltre rivalutazione monetaria e interesse sulle somme rivalutate anno per anno dal 16.3.1998 fino alla sentenza, a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione illegittima del loro fon- do sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, dell'estensione complessiva di mq 21,89.

Per quanto ancora rileva, la Corte d'Appello di Salerno, con sen- tenza n. 596/2024, depositata in data 11.7.2024, ha rigettato l'ap- pello proposto dal Comune.

Il giudice d'appello, previo rigetto dell'eccezione di difetto di le- gittimazione attiva delle sorelle [OSCURATO:PERSONA], ha confutato la prospetta- zione del Comune, che si doleva del quantum risarcitorio liquidato dal Tribunale, in ragione del fatto che quello occupato era un terre- no agricolo incolto, rilevando che “correttamente il CTU ed il Tribu- nale richiamante hanno determinato l'ammontare del dovuto sulla base del carattere agricolo semplice del fondo, essendo affermazio- ne meramente apodittica il suo asserito carattere incolto”.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazio- ne il Comune di [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito in giudizio con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380- bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., per travisamento delle risultanze processuali, nonché violazione e falsa applicazione dell ' art. 115 c.p.c.,in relazione all'art. 360, comma 1° , nn. 4 e 5 c.p.c. , per tra- visamento ed erronea valutazione delle risultanze della CTU esple- tata nel primo grado.

Lamenta il ricorrente che la Corte d'Appello ha erroneamente ri- tenuto che il CTU ed il Tribunale hanno determinato l'ammontare dell'indennizzo sulla base del carattere agricolo semplice del fondo, mentre, in realtà, il CTU ha ritenuto che “l'area oggetto di occupa- zione, benché ricadente in zona agricola, presenta una suscettività di trasformazione edificatoria elevata sia per la sua collocazione a ridosso del centro abitato che per l'esistenza ditutti i servizi essen- ziali di cui è dotata”.Trattasi di errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti ed è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1° , n. 4 c.p.c. e per violazione dell'art. 115 c.p.c.

La Corte d'Appello ha dunque travisato il contenuto della consu- lenza tecnica, non valutando correttamente il motivo di gravame sulla quantificazione del valore venale del terreno acquisito dal Comune, implicitamente rigettando la richiesta istruttoria formulata nell'atto di appello di invito del CTU a fornire chiarimenti.

2. Il motivo presenta concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va osservato che quello in cui è asseritamente incorso il giudice d'appello è un errore percettivo, come tale denunciabile solo con il ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5792/2024, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto pro- batorio -trova il suo istituzionale rimedio nell ' impugnazione per re- vocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti ri- chiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pro- nunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto pro- batorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fat- to processuale o sostanziale”.

In sostanza, le Sezioni Unite hanno affermato che l'errore per- cettivo può essere fatto valere, in linea di principio, solo con il ri- medio della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., mentre è ammissi- bile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 360,comma 1°, n. 4 o 5 c.p.c. solo quando l'asserito travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, atteso che solo in questo caso il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (perché, in tale eventuali- tà, se il giudice accoglie la prospettazione, erronea, della parte nel- la lettura del dato probatorio, non si può più parlare di errore “per- cettivo”, ma solo “valutativo”, avendo il giudice provveduto alla ponderata valutazione delle posizioni espresse da entrambe le par- ti, accogliendone una).

Orbene, nel caso di specie, dalla stessa prospettazione del Co- mune ricorrente emerge che l'errore in cui è incorso il giudice d'ap- pello non rifletteva in alcun modo la posizione delle signore [OSCURATO:PERSONA] (ed era quindi percettivo, come tale impugnabile solo con il rimedio revocatorio e non con il ricorso per cassazione ex art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.).

Infatti, a pag. 13 del ricorso, lo stesso Comune ha eviden- ziato che le [OSCURATO:PERSONA], a pagg 3 e 4 dell'atto di citazione di primo gra- do, avevano rivendicato la natura edificatoria del loro terreno, sia sotto il profilo urbanistico, sia sotto il profilo geografico, e non ave- vano quindi sostenuto la natura agricola dello stesso, come invece erroneamente affermato dalla Corte.

Infine, il giudice d'appello ha confutato l'unica reale critica svol- ta dall'appellante al metodo seguito della sentenza di primo grado, avendo ritenuto che era meramente apodittica l'affermazione del Comune in ordine al carattere incolto del terreno oggetto di occu- pazione.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità della senten- za per violazione dell'art. 132 c.p.c., per travisamento delle risul- tanze processuali, nonché violazione e falsa applicazione degli artt.100 e 115 c.p.c., 2697 c.c. in riferimento all'art. 360 comma 1°, nn. 4 e 5 c.p.c.

Espone il Comune che le signore [OSCURATO:PERSONA] non hanno fornito la prova rigorosa del loro diritto di proprietà sul bene oggetto di occu- pazione, con la conseguenza che il giudice d'appello, nel ritenere che la legittimazione attiva delle istanti risultassedocumentalmente provata, anche perché riconosciuta dallo stesso Comune, era incor- so in un travisamento della prova.

4. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che proprio la sentenza delle Sezioni Unite n. 2951/2016 –richiamata dal comune ricorrente – nell ' occuparsi del- la questione della titolarità (attiva) del rapporto controverso, ha precisato, al punto 52, che “la presa di posizione assunta dal con- venuto con la comparsa di risposta, può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto.

Ciò avviene nel caso in cui il conve- nuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della doman- da oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo”.

Tale ragionamen- to è stato sviluppato nel successivo punto 54,in cui le Sezioni Unite hanno affermato che ”…Può poi accadere, come si è anticipato, che la difesa sia articolata in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto di proprietà: anche in questo caso la prova il cui onere è a carico dell'attore può dirsi raggiunta.

Né sarebbe consen- tito in seguito al convenuto, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazio- ne del diritto…”.

Nel caso di specie, il giudice d'appello, nel far corretta applica- zione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, ha evi- denziato che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (rectius: titolarità attiva del rapporto controverso) “peraltro non formulata in primo grado è palesemente infondata nella misura in cui rileva da un lato che nell'intero corso del giudizio l'appellante Comune aveva implicitamente riconosciuto la legittimazione delle parti attrici per aver tenuto ed assunto una difesa incompatibile con tale eccezione con ciò esonerandole dall'onere della prova relativa e dall'altro per- ché ex actis risulta che la domanda, diversamente da quanto as- sume l'appellante, era stata proposta originariamente da [OSCURATO:PERSONA] e dalle figlie appellate quali eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA] Emi- lio proprietario del fondo e indi dopo il suo decesso dalla MAZZEO e dalle figlie anche quali eredi, rispetto alla cui qualifica nulla aveva eccepito la difesa convenuta”.

In sostanza, il Comune ricorrente, nell'intero corso del giudizio di primo grado, ha implicitamente riconosciuto la titolarità del rap- porto controverso in capo alle [OSCURATO:PERSONA], svolgendo difese incompati- bili con la negazione del diritto di proprietà in capo alle attrici, salvo mutare -inammissibilmente, come evidenziato dalle Sezioni Unite - la propria strategia in appello, iniziando così a contestare la “legit- timazione attiva” delle [OSCURATO:PERSONA].

Va, inoltre, osservato che il Comune non si è neppure confron- tato con la ratio decidendi, sul punto, del giudice d'appello, neppu- re contestando che nel giudizio di primo grado avesse svolto difese incompatibili con la negazione della titolarità del fondo in capo alle [OSCURATO:PERSONA], limitandosi ad affermare che le odierne controricorrenti non avevano fornito la prova rigorosa del vantato dominio sul fon- do.

Non a caso, infine, il Comune ha riportato nel proprio ricorso solo estratti dell'atto di appello e non dei propri atti difensivi di primo grado, dai quali risultasse l'eventuale tempestiva contesta- zione della “legittimazione attiva” delle [OSCURATO:PERSONA].

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater , del DPR 115 del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22271/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 154, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatee difese dall ' avvocato [OSCURATO:PERSONA] (RSPLGU57C22 F839Z); -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D ' APPELLO SALERNO n. 664 /2024 depositata in data 11/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza n. 743/2022, depositata il 19.10.2022, ha condannato il Comune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], eredi legittime di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 47.113,34, oltre rivalutazione monetaria e interesse sulle somme rivalutate anno per anno dal 16.3.1998 fino alla sentenza, a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione illegittima del loro fon- do sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, dell'estensione complessiva di mq 21,89. Per quanto ancora rileva, la Corte d'Appello di Salerno, con sen- tenza n. 596/2024, depositata in data 11.7.2024, ha rigettato l'ap- pello proposto dal Comune. Il giudice d'appello, previo rigetto dell'eccezione di difetto di le- gittimazione attiva delle sorelle [OSCURATO:PERSONA], ha confutato la prospetta- zione del Comune, che si doleva del quantum risarcitorio liquidato dal Tribunale, in ragione del fatto che quello occupato era un terre- no agricolo incolto, rilevando che “correttamente il CTU ed il Tribu- nale richiamante hanno determinato l'ammontare del dovuto sulla base del carattere agricolo semplice del fondo, essendo affermazio- ne meramente apodittica il suo asserito carattere incolto”. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazio- ne il Comune di [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art. 380- bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., per travisamento delle risultanze processuali, nonché violazione e falsa applicazione dell ' art. 115 c.p.c.,in relazione all'art. 360, comma 1° , nn. 4 e 5 c.p.c. , per tra- visamento ed erronea valutazione delle risultanze della CTU esple- tata nel primo grado. Lamenta il ricorrente che la Corte d'Appello ha erroneamente ri- tenuto che il CTU ed il Tribunale hanno determinato l'ammontare dell'indennizzo sulla base del carattere agricolo semplice del fondo, mentre, in realtà, il CTU ha ritenuto che “l'area oggetto di occupa- zione, benché ricadente in zona agricola, presenta una suscettività di trasformazione edificatoria elevata sia per la sua collocazione a ridosso del centro abitato che per l'esistenza ditutti i servizi essen- ziali di cui è dotata”.Trattasi di errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti ed è sindacabile ai sensi dell'art. 360, comma 1° , n. 4 c.p.c. e per violazione dell'art. 115 c.p.c. La Corte d'Appello ha dunque travisato il contenuto della consu- lenza tecnica, non valutando correttamente il motivo di gravame sulla quantificazione del valore venale del terreno acquisito dal Comune, implicitamente rigettando la richiesta istruttoria formulata nell'atto di appello di invito del CTU a fornire chiarimenti. 2. Il motivo presenta concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità. Va osservato che quello in cui è asseritamente incorso il giudice d'appello è un errore percettivo, come tale denunciabile solo con il ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5792/2024, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui “il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto pro- batorio -trova il suo istituzionale rimedio nell ' impugnazione per re- vocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti ri- chiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pro- nunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto pro- batorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fat- to processuale o sostanziale”. In sostanza, le Sezioni Unite hanno affermato che l'errore per- cettivo può essere fatto valere, in linea di principio, solo con il ri- medio della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., mentre è ammissi- bile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 360,comma 1°, n. 4 o 5 c.p.c. solo quando l'asserito travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, atteso che solo in questo caso il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare (perché, in tale eventuali- tà, se il giudice accoglie la prospettazione, erronea, della parte nel- la lettura del dato probatorio, non si può più parlare di errore “per- cettivo”, ma solo “valutativo”, avendo il giudice provveduto alla ponderata valutazione delle posizioni espresse da entrambe le par- ti, accogliendone una). Orbene, nel caso di specie, dalla stessa prospettazione del Co- mune ricorrente emerge che l'errore in cui è incorso il giudice d'ap- pello non rifletteva in alcun modo la posizione delle signore [OSCURATO:PERSONA] (ed era quindi percettivo, come tale impugnabile solo con il rimedio revocatorio e non con il ricorso per cassazione ex art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.). Infatti, a pag. 13 del ricorso, lo stesso Comune ha eviden- ziato che le [OSCURATO:PERSONA], a pagg 3 e 4 dell'atto di citazione di primo gra- do, avevano rivendicato la natura edificatoria del loro terreno, sia sotto il profilo urbanistico, sia sotto il profilo geografico, e non ave- vano quindi sostenuto la natura agricola dello stesso, come invece erroneamente affermato dalla Corte. Infine, il giudice d'appello ha confutato l'unica reale critica svol- ta dall'appellante al metodo seguito della sentenza di primo grado, avendo ritenuto che era meramente apodittica l'affermazione del Comune in ordine al carattere incolto del terreno oggetto di occu- pazione. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità della senten- za per violazione dell'art. 132 c.p.c., per travisamento delle risul- tanze processuali, nonché violazione e falsa applicazione degli artt.100 e 115 c.p.c., 2697 c.c. in riferimento all'art. 360 comma 1°, nn. 4 e 5 c.p.c. Espone il Comune che le signore [OSCURATO:PERSONA] non hanno fornito la prova rigorosa del loro diritto di proprietà sul bene oggetto di occu- pazione, con la conseguenza che il giudice d'appello, nel ritenere che la legittimazione attiva delle istanti risultassedocumentalmente provata, anche perché riconosciuta dallo stesso Comune, era incor- so in un travisamento della prova. 4. Il motivo è inammissibile. Va osservato che proprio la sentenza delle Sezioni Unite n. 2951/2016 –richiamata dal comune ricorrente – nell ' occuparsi del- la questione della titolarità (attiva) del rapporto controverso, ha precisato, al punto 52, che “la presa di posizione assunta dal con- venuto con la comparsa di risposta, può avere rilievo, perché può servire a rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il conve- nuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della doman- da oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo”. Tale ragionamen- to è stato sviluppato nel successivo punto 54,in cui le Sezioni Unite hanno affermato che ”…Può poi accadere, come si è anticipato, che la difesa sia articolata in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto di proprietà: anche in questo caso la prova il cui onere è a carico dell'attore può dirsi raggiunta. Né sarebbe consen- tito in seguito al convenuto, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazio- ne del diritto…”. Nel caso di specie, il giudice d'appello, nel far corretta applica- zione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, ha evi- denziato che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva (rectius: titolarità attiva del rapporto controverso) “peraltro non formulata in primo grado è palesemente infondata nella misura in cui rileva da un lato che nell'intero corso del giudizio l'appellante Comune aveva implicitamente riconosciuto la legittimazione delle parti attrici per aver tenuto ed assunto una difesa incompatibile con tale eccezione con ciò esonerandole dall'onere della prova relativa e dall'altro per- ché ex actis risulta che la domanda, diversamente da quanto as- sume l'appellante, era stata proposta originariamente da [OSCURATO:PERSONA] e dalle figlie appellate quali eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA] Emi- lio proprietario del fondo e indi dopo il suo decesso dalla MAZZEO e dalle figlie anche quali eredi, rispetto alla cui qualifica nulla aveva eccepito la difesa convenuta”. In sostanza, il Comune ricorrente, nell'intero corso del giudizio di primo grado, ha implicitamente riconosciuto la titolarità del rap- porto controverso in capo alle [OSCURATO:PERSONA], svolgendo difese incompati- bili con la negazione del diritto di proprietà in capo alle attrici, salvo mutare -inammissibilmente, come evidenziato dalle Sezioni Unite - la propria strategia in appello, iniziando così a contestare la “legit- timazione attiva” delle [OSCURATO:PERSONA]. Va, inoltre, osservato che il Comune non si è neppure confron- tato con la ratio decidendi, sul punto, del giudice d'appello, neppu- re contestando che nel giudizio di primo grado avesse svolto difese incompatibili con la negazione della titolarità del fondo in capo alle [OSCURATO:PERSONA], limitandosi ad affermare che le odierne controricorrenti non avevano fornito la prova rigorosa del vantato dominio sul fon- do. Non a caso, infine, il Comune ha riportato nel proprio ricorso solo estratti dell'atto di appello e non dei propri atti difensivi di primo grado, dai quali risultasse l'eventuale tempestiva contesta- zione della “legittimazione attiva” delle [OSCURATO:PERSONA]. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater , del DPR 115 del
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