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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 31613/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5147-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE B. BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSIO, che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - ek 555 avverso la sentenza n. 7853/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma pubblicata in data 10.12.2018, con ricorso notificato il 23.1.2020; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.c, di inammissibilità del ricorso; - in prossimità dell'udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Ritenuto che: il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza; - pur dovendosi applicare il termine lungo di un anno, poichè il procedimento era stato introdotto il 16.3.2007 e pur considerando la sospensione feriale dei termini, come modificata con il D.L. 132 /2014, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato non oltre il 10.1.2020; - deve essere infatti considerata, al fine del calcolo del termine per l'impugnazione, la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale, decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della

I. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla

I. n. 162 del 2014; - detta normativa è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma Ric. 2020 n. 05147 sez.

M2 - ud. 13-05-2021 -2- 1, dello stesso di., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio "tempus regit actum (ex multis Cassazione civile sez.

VI, 06/09/2017, n.20866; Cass.11758/ 2017); - la memoria non offre elementi per mutare l'orientamento consolidato di questa Corte in materia di applicabilità del termine di sospensione feriale (Cassazione civile sez.

VI, 31/12/2020, n.30053), a seguito della novella citata, applicabile a partire dalla sospensione relativa all'anno 2015; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. - ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 3000,00 oltre Iva e cap come per legge oltre ad C 200,00per esborsi.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.

Ric. 2020 n. 05147 sez.

M2 - ud. 13-05-2021 -3- Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, in data 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] oeffi 0 4 NOV 2021 v ilijaNCELLIER E' RIO [OSCURATO:PERSONA] si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5147-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE B. BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSIO, che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - ek 555 avverso la sentenza n. 7853/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma pubblicata in data 10.12.2018, con ricorso notificato il 23.1.2020; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.c, di inammissibilità del ricorso; - in prossimità dell'udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. Ritenuto che: il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza; - pur dovendosi applicare il termine lungo di un anno, poichè il procedimento era stato introdotto il 16.3.2007 e pur considerando la sospensione feriale dei termini, come modificata con il D.L. 132 /2014, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato non oltre il 10.1.2020; - deve essere infatti considerata, al fine del calcolo del termine per l'impugnazione, la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale, decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della I. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla I. n. 162 del 2014; - detta normativa è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma Ric. 2020 n. 05147 sez. M2 - ud. 13-05-2021 -2- 1, dello stesso di., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio "tempus regit actum (ex multis Cassazione civile sez. VI, 06/09/2017, n.20866; Cass.11758/ 2017); - la memoria non offre elementi per mutare l'orientamento consolidato di questa Corte in materia di applicabilità del termine di sospensione feriale (Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, n.30053), a seguito della novella citata, applicabile a partire dalla sospensione relativa all'anno 2015; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. - ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 3000,00 oltre Iva e cap come per legge oltre ad C 200,00per esborsi. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. Ric. 2020 n. 05147 sez. M2 - ud. 13-05-2021 -3- Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, in data 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] oeffi 0 4 NOV 2021 v ilijaNCELLIER E' RIO [OSCURATO:PERSONA] si
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