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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 32870/2025

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ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4438-2024proposto da: M C [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] M C [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatoe difeso da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la SENTENZA N . 74 /20 2 4 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 25/11/2025; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale di Frosinone, con decreto del 16/5/2023, ha revocato l’ammissione della M C Control soc. coop. alla procedura di concordato preventivo e, con separata sentenza , ha dichiarato il fallimento della predetta società.

1.2. La M C Control soc. coop. ha proposto reclamo.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] M C Control soc. coop. e il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno resistito al reclamo, deducendone l’inammissibilità.

1.4. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo.

1.5. La corte, in particolare,dopo aver rilevato che: - la società istante aveva presentato, nel corso del sub - procedimento di revoca del concordato, una “ proposta modificativa del concordato di carattere sostanziale”; - tale proposta, come evidenziato dal tribunale , “… nell ’ aderire completamente ai rilievi commissariali, fondati sulle varie precisazioni dei crediti dei creditori e sulle anomalie contabili, le incongruenze e divergenze tra il dato contabile esposto e quello riscontrato, (aveva) corretto i propri dati e le proprie appostazioni contabili in guisa da esporre un aumento del passivo concordatario e la conseguente riduzione delle percentuali di soddisfacimento offerte ai creditori chirografari, portandola dal 40% al 13%…”; ha dichiaratamente condiviso le statuizioni con le quali il tribunale,con “valutazione ampiamente argomentata, in fatto ed in diritto”, aveva ritenuto che “lo scostamento dei valori era tale da far dubitare fortemente della correttezza dei dati esposti in precedenza”, come i debiti verso i Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 dipendenti ( indicati in misura inferiore di circa 22.000 euro ) , i debiti “erariali e previdenziali” ( il cui ammontare di €. 1.255.663,19 era circa il doppio rispetto a quello inizialmente prospettato), il debito verso [OSCURATO:SOCIETA]. ( che era stato indicato in una misura inferiore di circa 160.000,00 euro) e quello verso [OSCURATO:SOCIETA]. ( originariamente indicato in misura inferiore per circa 230.000 euro).

1.6. La corte ha, inoltre, rilevato che: - i crediti dei lavoratorierano stati indicate al netto , pur essendo pacifica la debenza delle somme al lordo; - la nuova proposta aveva rettificato anche il valore di alcuni crediti, come quelli verso l’erario, che, inizialmente indicati in oltre 800.000,00 euro, erano stati falcidiati dalla compensazione con le partite a debito IVA del 17/6/2022, mentre, per quelli vantati verso la società collegata [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo, la società istante aveva evidenziat o circostanze in precedenza non considerate, come il fatto che tali crediti erano risalenti all’anno 2009 e che non erano agevolmente realizzabili a fronte di eventuali creditori dotati di privilegio; -gli “anomali e rilevantissimi abbattimenti di cassa”non potevano, infine, attribuirsi al malfunzionamento dei “cambiamonete”, non potendosi valorizzare la perizia che aveva riguardato soltanto duesu oltre quaranta apparati.

1.7. La corte ha, quindi, ritenuto che la società reclamante, a fronte delle esposte motivazioni, aveva formulato doglianze che erano state esclusivamente affidate “ ad una soggettiva rilettura di atti e documenti già valutati dal tribunale senza che risultino esplicitati con chiarezza quali siano gli errori nel quale il primo giudice sarebbe incorso”.

1.8. Non è, del resto, condivisibile, ha osservato la corte, il rilievo della reclamanteper cui “la mera differenza dei ‘numeri’ concordatari non potrebbe, in assenza di altri elementi …, di per Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 sé dimostrare un contegno in frode al ceto creditorio rilevante ex art. 173 l.f.”, posto, al contrario, che: -“l’esposizione al ceto creditorio di dati oggettivamente e consistentemente diversi da quelli reali, integr(a) .. i presupposti della frode così come ritenuto dal tribunale, anche in assenza di ulteriori elementi, perché le decisioni del ceto creditorio dipendono proprio dai ‘numeri’ resi conoscibili nel corso della procedura ”; - “ la scelta iniziale di indicare importi ampiamente inferiori era dipesa da valutazioni che non competevano alla debitrice”, la quale ha, per contro, “l’obbligo di una esposizione completa e fedele dei dati, eventualmente accompagnata dalle perplessità d’ordine giuridico che avrebbero potuto ridurre l’ammontare delle passività o incrementare quello delle attività”; - “ il quadro di diffusa inattendibilità dei dati dell’impresa originariamente messi a disposizione dalla debitrice era”, inoltre, “reso fosco dalla vicenda degli impressionanti ammanchi di cassa per circa due milioni di euro”, come puntualmente rilevato dal tribunale nel decreto di revoca del concordato

1.9. La corte, infine, ha ritenuto che non poteva essere condivisa la doglianza con cui la reclamante aveva invocato la “nullità della sentenza” dichiarativa di fallimento in ragione dell’erronea valutazione da parte del tribunale degli effetti della transazione fiscale in punto di “debito erariale” e della presunta incapacità della società debitrice a adempiere con mezzi “normali di pagamento” le proprie obbligazioni.

1.10. La censura, infatti, ha osservato la corte, per un verso, “ si risolve in una generica ed astratta contestazione dell’insolvenza che il tribunale avrebbe errato nel ricavare dai dati emersi in sede concordataria, equiparando la mera sussistenza dei debiti all’incapacità di farvi fronte e trascurando la possibilità del cram down fiscale” mentre, per altro verso, Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 “omette di indicare i mezzi normali di pagamento coi quali fronteggiare le notevoli passività”, invocando “ l ’ applicazione di istituti (cram down fiscale) che operano sul presupposto, nella specie non verificatosi, dell’ammissione del concordato preventivo”, tanto più a fronte dell ’ analitica motivazione sul tema dell’insolvenza esposta dal tribunale, che ha evidenziato“il progressivo peggioramento delle perdite dai bilanci di esercizio del triennio 2018-2020”, “la situazione di crisi di liquidità per l’ammanco di cassa di circa due milioni di euro” ed “ una esposizione debitoria superiore al milione e mezzo di euro”.

1.11. La corte d’appello ha, quindi, respintoil reclamo.

1.12. La M C Control soc. coop., con ricorso notificato il 7/2/2024, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

1.13. [OSCURATO:PERSONA] M C Control soc. coop. e il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno resistito con controricorsi.

1.14. [OSCURATO:PERSONA] M C Control soc. coop. ha chiesto la condanna della ricorrente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 2°, c.p.c. nonché la condanna del legale rappresentante della stessa a norma dell’art. 94 c.p.c..

1.15. La procura della Repubblica presso il tribunale di Frosinone nonché IvanRenzi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s ono rimasti intimati.

1.16. I Fallimenti controricorrenti hanno depositato memorie.

1.17. il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la condanna del legale rappresentante della stessa a norma dell’art. 94 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5

2.1. Con il primo motivo, intitolato “nullità della sentenza-violazione e falsa applicazione degli artt. 162 e 173 l.f.-erronea valutazione in punto di presupposti della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato - erronea valutazione dei presupposti legittimanti la apertura del sub procedimento ex art. 173 l.f.-violazione dell’art. 112 e 116 c.p.c. in punto di accertamento del passivo non spettante al tribunale- mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)”, la società ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, “ p arandosi dietro ad una motivazione ai limiti dell’ammissibile”, “ha sostanzialmente parafrasato la sentenza del primo Giudice” senza procedere ad una autonoma valutazione delle censure che la debitrice aveva svoltonell ’ atto di reclamo.

2.2. La corte d’appello, in effetti , ha osservato la ricorrente, ha erroneamente omesso di considera re che: - l’“esposizione” di “numeri”“consistentemente diversi” integri di per sé, in mancanza di dolo, un att o di frode ; - la debitrice , infatti, aveva presta t o adesione ai “ nuovi dati ” accertati dal commissariosenza che tali “discostamenti in sé integrino gli atti in frode ex art.173 l.f.”; -la frode, in effetti, “ è una condotta del debitore idonea ad alterare la percezione dei fatti e dunque tale da condurre i creditori ad una rappresentazione infedele, con conseguente, possibile, espressione di un voto inconsapevole”e presuppone che “il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori e che le stesse, eventualmente, siano state scoperte dal commissario”; - nel caso in esame, invece, non si tratta “ di atti o fatti precedentemente celati o non rappresentati dal debitore, ma di singole adesioni a “maggiori” importi debitori rilevati dal Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 commissario relativamente a singole poste”; - “ la condotta del debitore che a fronte della sollecitazione (anche commissariale) documenti, spieghi e eventualmente rettifichi le poste”, nonpuò essere, dunque, “ritenuto “in frode” nei termini previsti, anche sul piano soggettivo, dall’art. 173 l.fall., “dovendosi”, piuttosto, “interpretare conforme alla correttezza processuale e di collaborazione del debitore, l’adesione dello stesso ai valori commissariali”.

2.3. La corte d’appello, inoltre, ha proseguito la ricorrente, con motivazione strutturata per relationemsu quella del primo giudice, ha erroneamente affermato la sussistenza di “ammanchi di cassa”, senza, per contro, considerare che : - si tratta di unammanco di cassa registrato al 31/12/ 2019, vale a dire due anni prima della domanda di concordato; - la debitrice aveva depositato sul punto atti e documenti redatti in periodo non sospetto, e cioè prima della domanda di concordato, come “le [OSCURATO:PERSONA] (del Dott. [OSCURATO:PERSONA]) … le stime da parte dell’Advisor contabile (Dott. [OSCURATO:PERSONA]) e la ricostruzione statistico-scientifica confermata (da parte della Prof.

Dott. [OSCURATO:PERSONA])”; -il registrato ammanco non può essere configurato come atto di frode, posto che, già “un anno prima delle deduzioni Commissariali”, la societàha reso sul punto “ una i nformativa … alla platea dei creditori”.

2.4. La corte d’appello, infine, ha concluso la ricorrente, ha ritenuto, quale prova della natura fraudolenta degli atti idonei a sostenere la valutazione ex art. 173 l.fall., che la ricorrente avesse consapevolmente indicato icrediti dei lavoratori al netto e non al lordo, senza, per contro, considerare che l ’ eventuale scostamento delle poste (passive) non può, in assenza di altri diversi elementi rilevanti anche sotto il profilo soggettivo, Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 integrare di per s̀ un atto in frode nell ’ accezione di cui all ’ art.173 l.fall..

2.5. Il motivo è infondato in tutte le censure in cui risulta articolato.

2.6. La corte d’appello, infatti, ha, in sostanza, ritenuto che: - la società istante aveva presentato, nel corso del sub - procedimento di revoca del concordato, una “proposta modificativa” la quale, però, “… nell’aderire completamente ai rilievi commissariali”, “fondati sulle varie precisazioni dei crediti dei creditori e sulle anomalie contabili, le incongruenze e divergenze tra il dato contabile esposto e quello riscontrato”, (aveva)“corretto i propri dati e le proprie appostazioni contabili in guisa da esporre un aumento del passivo concordatario e la conseguente riduzione delle percentuali di soddisfacimento offerte ai creditori chirografari, portandola dal 40% al 13% …”; -tale “scostamento dei valori”, tuttavia,“era tale da far dubitare fortemente della correttezza dei dati esposti in precedenza”, come i debiti verso i dipendenti (indicati in misura inferiore di circa 22.000 euro), i debiti “erariali e previdenziali” (il cui ammontare di €. 1.255.663,19 era circa il doppio rispetto a quello inizialmente prospettato), e i debit i verso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. (indicati in una misura inferiore , rispettivamente,di circa 160.000,00 euro e di circa 230.000 ,00 euro); - la nuova proposta aveva , inoltre, rettificato anche il valore di alcuni crediti, come quelli verso l’erario, che, inizialmente indicati in oltre 800.000,00 euro, erano stati falcidiati dalla compensazione con il debito IVA del 17/6/2022, e quelli vantati verso la società collegata [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo, per il quale la società istante avevaprecisato che tali crediti, risalenti all ’ anno 2009 , non erano agevolmente realizzabili a fronte della possibile esistenza di creditori dotati di Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 privilegio; - erano, infine, emersi “ anomali e rilevantissimi abbattimenti di cassa”, che non potevano essere imputati solo al malfunzionamento dei “cambiamonete”, non potendosi valorizzare la perizia che aveva riguardato soltanto due su oltre quaranta apparati.

2.7. La corte d’appello, a fronte di tali fatti, ha, quindi, ritenuto che il rilievo della reclamante , secondo cui “ la mera differenza dei ‘numeri’concordatari non potrebbe, in assenza di altri elementi (nel caso di specie inesistenti), di per sé dimostrare un contegno in frode al ceto creditorio rilevante ex art. 173 l.f.”, non poteva essere condiviso e che il decreto di revoca del concordato pronunciato dal tribunale doveva essere, di conseguenza, confermato:- “ l ’ esposizione al ceto creditorio di dati oggettivamente e consistentemente diversi da quelli reali, integr(a)”, infatti, “i presupposti della frode così come ritenuto dal tribunale, anche in assenza di ulteriori elementi, perché le decisioni del ceto creditorio dipendono proprio dai ‘numeri’ resi conoscibili nel corso della procedura”; - “ la scelta iniziale di indicare importi ampiamente inferiori era dipesa da valutazioni che non competevano alla debitrice”, la quale, in effetti, ha “l’obbligo di una esposizione completa e fedele dei dati, eventualmente accompagnata dalle perplessità d’ordine giuridico che avrebbero potuto ridurre l’ammontare delle passività o incrementare quello delle attività”; - “ il quadro di diffusa inattendibilità dei dati dell’impresa originariamente messi a disposizione dalla debitrice era”stato, infine, confermato “dalla vicenda degli impressionanti ammanchi di cassa per circa due milioni di euro”.

2.8. Tali statuizioni, insindacabili quanto agli accertamenti in fatto che ne costituiscono il fondamento, sono, sul piano giuridico, senz’altro corrette.

Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5

2.9. Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che, in tema di concordato preventivo, il tribunale (al pari, evidentemente, della corte d’appello in sede di reclamo: Cass. n. 16970 del 2024, in motiv.), in sede di valutazione dell’ammissibilità della domanda, se non può controllare direttamente la regolarità e l’attendibilità delle scritture contabili del proponente, deve nondimeno svolgere, in sede di ammissione, di revoca ovvero di omologazione, un sindacatosulla completezza dei dati aziendali esposti nella proposta (o nei suoi allegati, come l’attestazione del professionista designato ai sensi dell’art. 161, comma 2°, l.fall.) e la comprensibilità dei criteri di giudizio ivi adottati, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori (cfr. Cass. n. 5653 del 2019).

2.10. Si trattadi una valutazione ( da compiere , peraltro, tanto in sede di ammissione o omologazione del concordato, quanto, com’è accaduto nel caso in esame, in sede di revoca dell’ammissione) che, senon consente al tribunale di procedere direttamente al controllo della regolarità edell’attendibilità delle scritture contabili, gli impone comunque di verificare (anche attraverso accertamenti extracontabili: Cass. n. 7878 del 2025) la completezza dei dati aziendali e la comprensibilità̀ dei criteri di giudizio attestati nella relazione redatta dal professionista designato ai sensi dell’art. 161, comma 2°, l.fall. (e, prima ancora, nella domanda di ammissione alla procedura),in modo tale da assicurarela rispondenza di tali atti alla finalità cui sono preordinati, consistenti (tra l’altro) nel fornire, attraverso la verifica dell’effettiva consistenza degli elementi patrimoniali (Cass. n. 7878 del 2025), una corretta informazione ai creditori, onde consentire agli stessi l’espressione di un voto libero e consapevole in sede di approvazione della proposta avanzata dal Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 debitore (cfr. Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 2130 del 2014).

2.11. La giurisprudenza di legittimità, nel ricostruire la disciplina (risultante da modificazioni normative dai contenuti lacunosi susseguitesi in breve volgere di tempo e fra loro non sempre coordinate) del concordato preventivo, ha, in particolare,affermato che: - le informazioni che la proposta, il piano e la relazione del professionista attestante la veridicità dei “dati aziendali” e la fattibilità del piano, devono (alla luce del contenuto dei documenti depositati dal richiedente l’ammissione) necessariamente fornire ai creditori del proponente, hanno un ruolo centrale, e cioè di consentire a costoro un consapevole esercizio del diritto di voto sulla convenienza economica, rispetto al fallimento, dell’accesso del loro debitore a tale procedura; - il giudice, anche alla luce di quanto rilevato dal commissario giudiziale nella sua relazione, deve, pertanto, controllare , sotto il profilo del l ’ adeguatezza a tale scopo,il contenuto di tali informazioni (cfr., per tutte: Cass.

SU n. 1521 del 2013; Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 15230 del 2023, in motiv.; Cass. n. 34385 del 2024, in motiv.); - tali informazioni, oltre ad essere oggettivamente chiare, de vo no riguardare non solo fatti risultanti al momento del deposito della domanda di concordato preventivo ma anche gli accadimenti, anteriori a tale momento, che, in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della propria crisi offerta dal proponente, abbiano causalmente determinato la consistenza del proprio patrimonio, nelle sue componenti del passivo e d in quelledell’attivo destinato al soddisfacimento dei creditori, onde consentire ai suoi creditori una consapevole scelta in ordine all’approvazione della proposta mediante l’espressione del voto Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 (in questo senso, cfr.: Cass. n. 2773 del 2017; Cass. n. 5073 del 2017; Cass. n. 15230 del 2023, in motiv.).

2.12. Si è, di conseguenza, ritenuto che : - costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall’art. 173 l.fall. i fatti che sono stati “ accertati ” dal commissario giudiziale (rientrando in tale categoria non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati) e che siano potenzialmente idonei a pregiudicare , in ragione della loro v alenza potenzialmente decettiva, il consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimentocosì come esposte nella proposta concordataria, a prescindere tanto dal pregiudizio ad essi concretamente arrecato, quanto della dolosa preordinazione degli stessi da parte del debitore, essendo sufficiente la consapevole volontarietà della condotta da parte di quest’ultimo (cfr. Cass. n. 12115 del 2022; Cass. n. 19844 del 2025, in motiv.); - gli atti di frode devono essere, dunque, intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l’idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purché siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione (Cass. n. 15013 del 2018; Cass. n. 34385 del 2024, in motiv.); -gli atti di frode, pertanto, si sostanziano Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 in fatti o atti la cui esistenza è stata non solo taciuta o mistificata dal proponente il concordato, ma anche (e solo) indicata in modo inadeguato o incompiuto alla luce delle verifiche e analisi compiute dal commissario giudiziale(Cass. n. 19844 del 2025, in motiv.); - la revoca dell ’ ammissione prevista dall ’ art. 173 l.fall. ̀ volta, infatti, “ a neutralizzare il valore decettivo delle omissioni, alterazioni, incompletezze o inadeguatezze delle informazioni fornite ai creditori con la proposta di concordato, da valutare al momento del deposito della domanda (a prescindere da eventuali “ravvedimenti postumi” del debitore che si trasfondano in modifiche della proposta, specie se al cospetto di verifiche degli organi concorsuali: cfr. Cass 22663/2021), che quindi copre non solo l’area delle condotte volte propriamente ad occultare circostanze inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza, ma anche … quelle dirette a non farle percepire nella loro completezza ed integrale rilevanza, rispetto ad una rappresentazione esistente, ma del tutto inadeguata” (Cass. n. 19844 del 2025, in motiv.); - gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca rimangono , pertanto,integrati tutte le volte in cui si riscontri l ’ esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell’impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta divergenza, che può consistere (come pacificamente è avvenuto nel caso in esame) anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo, per contro, necessaria la volontaria preordinazione dell’omissione al conseguimento dell’effetto decettivo (Cass. n. 30537 del 2018); Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 -rientrano, in definitiva, tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 173 l.fall., i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato (Cass. n. 25458del 2019, la quale ha affermato che l’omessa indicazione nella proposta concordataria del contenzioso pendente nei confronti della società proponente, per un valore economico significativo, può costituire atto di frode; conf., Cass. n. 34385 del 2024, in motiv., che ha cassato la pronuncia con la quale il giudice di merito non aveva dato rilievo alla “omessa informazione della pendenza di un giudizio per sua natura destinato a incidere sul valore dell’attivo”, senza, per contro, considerare che “l’informazione riguardava un accadimento storico (il contenziosopendente) tale da poter incidere sull’entità stessa dell’attivo, e proprio per questo doveva essere rappresentata con compiutezza fin dalla domanda, puressendo rimasti riservati la proposta e il piano”); - l e mancanze informative, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione inadeguata, integrano, dunque, l’atto di frode purché siano caratterizzate, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, senza necessità di una dolosa preordinazione (Cass. n. 15013 del 2018; Cass. n. 34385 del 2024, in motiv.); - c ostituiscono, in definitiva, fatti idonei a consentire la revoca prevista dall’art. 173 l.fall. tutti i fatti accertati dal commissario giudiziale: sia quelli scoperti perché prima ignoti nella loro materialità, sia quelli non adeguatamente Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati (Cass. n. 12115 del 2022), che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, con la conseguenza che tali fatti, se taciuti già al momento della domanda, come nella specie, non cessano di rapportarsi al concetto di frode, e come tali giustificano l’arresto del procedimento concordatario (Cass. n. 34385 del 2024, in motiv.).

2.13. La sentenza impugnata, procedendo al doveroso riscontro della sussistenza di atti rilevanti ai fini della revoca ex art. 173 l.fall., ha, come detto,rilevato, in fatto, l ’ inattendibilit à̀ della rappresentazione della situazione aziendale emergente dalla proposta di concordato, ponendo in risalto l’inidoneità dei dati esposti a fornire un quadro preciso della situazione patrimoniale della società debitrice, ed ha, per l ’ effetto, correttamente ritenuto, sul fondamento di tale accertamento in fatto, che il tribunale aveva legittimamente revocato, come impone l’art. 173 l.fall., l’ammissione della società proponente al concordato preventivo.

2.14. Con il secondo motivo, intitolato“violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5, 6 e 15 l.f. in ordine ai presupposti per la declaratoria dello stato di insolvenza –anche in relazione alla rilevanza della transazione fiscale in punto di debito erariale e di incapacità ad adempiere con mezzi normali di pagamentole proprie obbligazioni (art. 360 co 1 n. 3 c.p.c.)”, la società ricorrente ha censurato la sentenza impugnatanella parte in la corte d’appello ha ritenuto che la stessa, in sede di reclamo, si era limitata a d una generica e astratta contestazione dell’insolvenzama senza indica re i mezzi normali di pagamento con i quali fronteggiare le passività, omettendo, per contro, di considerare, come già aveva fatto il tribunale, che: - la Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 sussistenza dell’insolvenza non poteva essere tratta né dalla presentazione della domanda di concordato, né dalla mancata accettazione, da parte d ell ’ Agenzia delle e ntrate, della transazione fiscale, stante la disciplina del c.d. cram down fiscale, né dal peggioramento delle perdite, idonee, semmai, a dimostrare una sofferenza economico-finanziaria; - la società debitrice non ha, del resto,l’onere di provare i mezzi normali di pagamentocon i quali fronteggiare le passività, rinvenibili, del resto, al netto delle falcidie concordatarie , proprio nei “ mezzi concordatari”.

2.15. Il motivo è inammissibile.

L’insolvenza, intesa come impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie (cfr. Cass. n. 7087 del 2022; Cass. n. 32280 del 2022), può essere, infatti, esclusa solo ove emerga , in fatto, l’unicarisultanza istruttoria a tal fine rilevante, e cioè che la disponibilità effettiva, in capo alla debitrice resistente, della liquidità necessaria pereseguire, con mezzi normali, il pagamento dei debiti scaduti.

2.16. Non si presta,pertanto, a censure per violazione dell’art. 5 l.fall.la statuizione assunta al riguardo dalla corte d’appello, lì dove ha ritenutoche la società reclamante versasse in stato d’insolvenza sul rilievo, in fatto, (rimasto incensurato) che la stessa, pur a fronte delle “notevoli passività” dalle quali era gravata (nella loro misura originaria: e non in quelle risultante, in ipotesi, da una falcidia concordataria mai verificatasi sul piano giuridico)e della “crisi di liquidità” in cui si era venuta a trovare“per l’ammanco di cassa di circa due milioni di euro”, non aveva indicato“i mezzi normali di pagamento coi Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 quali fronteggiare” “ una esposizione debitoria superiore al milione e mezzo di euro”.

Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è a sua volta inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in dispositivo , in favore dello Stato, a norma dell ’ art. 133 TUSG, a fronte dell’intervenuta ammissione di ciascuno dei Fallimenti controricorrenti al patrocinio a spese dello Stato.

Non sussistono i presupposti per la richiesta condanna del legale rappresentante della società ricorrente, al pagamento delle spese del presente giudizio.L’art. 94 c.p.c., infatti, lì dove prevede la condanna alle spese in favore dell’avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un’attività processuale in maniera autonoma: tale condanna, tuttavia, postula la ricorrenza , nel caso in esame non riscontrabile, di gravi motivi, come la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c. ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96, comma 2°, c.p.c.(Cass, n. 9203 del 2020).

La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 La Corte così provvede:dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la società ricorrente a rimborsare allo Stato le spese del giudizio, che liquida, per ciascuno dei Fallimenti controricorrenti, nella somma complessiva di €.8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4438-2024proposto da: M C [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] M C [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatoe difeso da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la SENTENZA N . 74 /20 2 4 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 25/11/2025; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Frosinone, con decreto del 16/5/2023, ha revocato l’ammissione della M C Control soc. coop. alla procedura di concordato preventivo e, con separata sentenza , ha dichiarato il fallimento della predetta società. 1.2. La M C Control soc. coop. ha proposto reclamo. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] M C Control soc. coop. e il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno resistito al reclamo, deducendone l’inammissibilità. 1.4. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo. 1.5. La corte, in particolare,dopo aver rilevato che: - la società istante aveva presentato, nel corso del sub - procedimento di revoca del concordato, una “ proposta modificativa del concordato di carattere sostanziale”; - tale proposta, come evidenziato dal tribunale , “… nell ’ aderire completamente ai rilievi commissariali, fondati sulle varie precisazioni dei crediti dei creditori e sulle anomalie contabili, le incongruenze e divergenze tra il dato contabile esposto e quello riscontrato, (aveva) corretto i propri dati e le proprie appostazioni contabili in guisa da esporre un aumento del passivo concordatario e la conseguente riduzione delle percentuali di soddisfacimento offerte ai creditori chirografari, portandola dal 40% al 13%…”; ha dichiaratamente condiviso le statuizioni con le quali il tribunale,con “valutazione ampiamente argomentata, in fatto ed in diritto”, aveva ritenuto che “lo scostamento dei valori era tale da far dubitare fortemente della correttezza dei dati esposti in precedenza”, come i debiti verso i Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 dipendenti ( indicati in misura inferiore di circa 22.000 euro ) , i debiti “erariali e previdenziali” ( il cui ammontare di €. 1.255.663,19 era circa il doppio rispetto a quello inizialmente prospettato), il debito verso [OSCURATO:SOCIETA]. ( che era stato indicato in una misura inferiore di circa 160.000,00 euro) e quello verso [OSCURATO:SOCIETA]. ( originariamente indicato in misura inferiore per circa 230.000 euro). 1.6. La corte ha, inoltre, rilevato che: - i crediti dei lavoratorierano stati indicate al netto , pur essendo pacifica la debenza delle somme al lordo; - la nuova proposta aveva rettificato anche il valore di alcuni crediti, come quelli verso l’erario, che, inizialmente indicati in oltre 800.000,00 euro, erano stati falcidiati dalla compensazione con le partite a debito IVA del 17/6/2022, mentre, per quelli vantati verso la società collegata [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo, la società istante aveva evidenziat o circostanze in precedenza non considerate, come il fatto che tali crediti erano risalenti all’anno 2009 e che non erano agevolmente realizzabili a fronte di eventuali creditori dotati di privilegio; -gli “anomali e rilevantissimi abbattimenti di cassa”non potevano, infine, attribuirsi al malfunzionamento dei “cambiamonete”, non potendosi valorizzare la perizia che aveva riguardato soltanto duesu oltre quaranta apparati. 1.7. La corte ha, quindi, ritenuto che la società reclamante, a fronte delle esposte motivazioni, aveva formulato doglianze che erano state esclusivamente affidate “ ad una soggettiva rilettura di atti e documenti già valutati dal tribunale senza che risultino esplicitati con chiarezza quali siano gli errori nel quale il primo giudice sarebbe incorso”. 1.8. Non è, del resto, condivisibile, ha osservato la corte, il rilievo della reclamanteper cui “la mera differenza dei ‘numeri’ concordatari non potrebbe, in assenza di altri elementi …, di per Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 sé dimostrare un contegno in frode al ceto creditorio rilevante ex art. 173 l.f.”, posto, al contrario, che: -“l’esposizione al ceto creditorio di dati oggettivamente e consistentemente diversi da quelli reali, integr(a) .. i presupposti della frode così come ritenuto dal tribunale, anche in assenza di ulteriori elementi, perché le decisioni del ceto creditorio dipendono proprio dai ‘numeri’ resi conoscibili nel corso della procedura ”; - “ la scelta iniziale di indicare importi ampiamente inferiori era dipesa da valutazioni che non competevano alla debitrice”, la quale ha, per contro, “l’obbligo di una esposizione completa e fedele dei dati, eventualmente accompagnata dalle perplessità d’ordine giuridico che avrebbero potuto ridurre l’ammontare delle passività o incrementare quello delle attività”; - “ il quadro di diffusa inattendibilità dei dati dell’impresa originariamente messi a disposizione dalla debitrice era”, inoltre, “reso fosco dalla vicenda degli impressionanti ammanchi di cassa per circa due milioni di euro”, come puntualmente rilevato dal tribunale nel decreto di revoca del concordato 1.9. La corte, infine, ha ritenuto che non poteva essere condivisa la doglianza con cui la reclamante aveva invocato la “nullità della sentenza” dichiarativa di fallimento in ragione dell’erronea valutazione da parte del tribunale degli effetti della transazione fiscale in punto di “debito erariale” e della presunta incapacità della società debitrice a adempiere con mezzi “normali di pagamento” le proprie obbligazioni. 1.10. La censura, infatti, ha osservato la corte, per un verso, “ si risolve in una generica ed astratta contestazione dell’insolvenza che il tribunale avrebbe errato nel ricavare dai dati emersi in sede concordataria, equiparando la mera sussistenza dei debiti all’incapacità di farvi fronte e trascurando la possibilità del cram down fiscale” mentre, per altro verso, Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 “omette di indicare i mezzi normali di pagamento coi quali fronteggiare le notevoli passività”, invocando “ l ’ applicazione di istituti (cram down fiscale) che operano sul presupposto, nella specie non verificatosi, dell’ammissione del concordato preventivo”, tanto più a fronte dell ’ analitica motivazione sul tema dell’insolvenza esposta dal tribunale, che ha evidenziato“il progressivo peggioramento delle perdite dai bilanci di esercizio del triennio 2018-2020”, “la situazione di crisi di liquidità per l’ammanco di cassa di circa due milioni di euro” ed “ una esposizione debitoria superiore al milione e mezzo di euro”. 1.11. La corte d’appello ha, quindi, respintoil reclamo. 1.12. La M C Control soc. coop., con ricorso notificato il 7/2/2024, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 1.13. [OSCURATO:PERSONA] M C Control soc. coop. e il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno resistito con controricorsi. 1.14. [OSCURATO:PERSONA] M C Control soc. coop. ha chiesto la condanna della ricorrente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 2°, c.p.c. nonché la condanna del legale rappresentante della stessa a norma dell’art. 94 c.p.c.. 1.15. La procura della Repubblica presso il tribunale di Frosinone nonché IvanRenzi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s ono rimasti intimati. 1.16. I Fallimenti controricorrenti hanno depositato memorie. 1.17. il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha chiesto la condanna del legale rappresentante della stessa a norma dell’art. 94 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 2.1. Con il primo motivo, intitolato “nullità della sentenza-violazione e falsa applicazione degli artt. 162 e 173 l.f.-erronea valutazione in punto di presupposti della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato - erronea valutazione dei presupposti legittimanti la apertura del sub procedimento ex art. 173 l.f.-violazione dell’art. 112 e 116 c.p.c. in punto di accertamento del passivo non spettante al tribunale- mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)”, la società ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, “ p arandosi dietro ad una motivazione ai limiti dell’ammissibile”, “ha sostanzialmente parafrasato la sentenza del primo Giudice” senza procedere ad una autonoma valutazione delle censure che la debitrice aveva svoltonell ’ atto di reclamo. 2.2. La corte d’appello, in effetti , ha osservato la ricorrente, ha erroneamente omesso di considera re che: - l’“esposizione” di “numeri”“consistentemente diversi” integri di per sé, in mancanza di dolo, un att o di frode ; - la debitrice , infatti, aveva presta t o adesione ai “ nuovi dati ” accertati dal commissariosenza che tali “discostamenti in sé integrino gli atti in frode ex art.173 l.f.”; -la frode, in effetti, “ è una condotta del debitore idonea ad alterare la percezione dei fatti e dunque tale da condurre i creditori ad una rappresentazione infedele, con conseguente, possibile, espressione di un voto inconsapevole”e presuppone che “il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori e che le stesse, eventualmente, siano state scoperte dal commissario”; - nel caso in esame, invece, non si tratta “ di atti o fatti precedentemente celati o non rappresentati dal debitore, ma di singole adesioni a “maggiori” importi debitori rilevati dal Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 commissario relativamente a singole poste”; - “ la condotta del debitore che a fronte della sollecitazione (anche commissariale) documenti, spieghi e eventualmente rettifichi le poste”, nonpuò essere, dunque, “ritenuto “in frode” nei termini previsti, anche sul piano soggettivo, dall’art. 173 l.fall., “dovendosi”, piuttosto, “interpretare conforme alla correttezza processuale e di collaborazione del debitore, l’adesione dello stesso ai valori commissariali”. 2.3. La corte d’appello, inoltre, ha proseguito la ricorrente, con motivazione strutturata per relationemsu quella del primo giudice, ha erroneamente affermato la sussistenza di “ammanchi di cassa”, senza, per contro, considerare che : - si tratta di unammanco di cassa registrato al 31/12/ 2019, vale a dire due anni prima della domanda di concordato; - la debitrice aveva depositato sul punto atti e documenti redatti in periodo non sospetto, e cioè prima della domanda di concordato, come “le [OSCURATO:PERSONA] (del Dott. [OSCURATO:PERSONA]) … le stime da parte dell’Advisor contabile (Dott. [OSCURATO:PERSONA]) e la ricostruzione statistico-scientifica confermata (da parte della Prof. Dott. [OSCURATO:PERSONA])”; -il registrato ammanco non può essere configurato come atto di frode, posto che, già “un anno prima delle deduzioni Commissariali”, la societàha reso sul punto “ una i nformativa … alla platea dei creditori”. 2.4. La corte d’appello, infine, ha concluso la ricorrente, ha ritenuto, quale prova della natura fraudolenta degli atti idonei a sostenere la valutazione ex art. 173 l.fall., che la ricorrente avesse consapevolmente indicato icrediti dei lavoratori al netto e non al lordo, senza, per contro, considerare che l ’ eventuale scostamento delle poste (passive) non può, in assenza di altri diversi elementi rilevanti anche sotto il profilo soggettivo, Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 integrare di per s̀ un atto in frode nell ’ accezione di cui all ’ art.173 l.fall.. 2.5. Il motivo è infondato in tutte le censure in cui risulta articolato. 2.6. La corte d’appello, infatti, ha, in sostanza, ritenuto che: - la società istante aveva presentato, nel corso del sub - procedimento di revoca del concordato, una “proposta modificativa” la quale, però, “… nell’aderire completamente ai rilievi commissariali”, “fondati sulle varie precisazioni dei crediti dei creditori e sulle anomalie contabili, le incongruenze e divergenze tra il dato contabile esposto e quello riscontrato”, (aveva)“corretto i propri dati e le proprie appostazioni contabili in guisa da esporre un aumento del passivo concordatario e la conseguente riduzione delle percentuali di soddisfacimento offerte ai creditori chirografari, portandola dal 40% al 13% …”; -tale “scostamento dei valori”, tuttavia,“era tale da far dubitare fortemente della correttezza dei dati esposti in precedenza”, come i debiti verso i dipendenti (indicati in misura inferiore di circa 22.000 euro), i debiti “erariali e previdenziali” (il cui ammontare di €. 1.255.663,19 era circa il doppio rispetto a quello inizialmente prospettato), e i debit i verso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. (indicati in una misura inferiore , rispettivamente,di circa 160.000,00 euro e di circa 230.000 ,00 euro); - la nuova proposta aveva , inoltre, rettificato anche il valore di alcuni crediti, come quelli verso l’erario, che, inizialmente indicati in oltre 800.000,00 euro, erano stati falcidiati dalla compensazione con il debito IVA del 17/6/2022, e quelli vantati verso la società collegata [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo, per il quale la società istante avevaprecisato che tali crediti, risalenti all ’ anno 2009 , non erano agevolmente realizzabili a fronte della possibile esistenza di creditori dotati di Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 privilegio; - erano, infine, emersi “ anomali e rilevantissimi abbattimenti di cassa”, che non potevano essere imputati solo al malfunzionamento dei “cambiamonete”, non potendosi valorizzare la perizia che aveva riguardato soltanto due su oltre quaranta apparati. 2.7. La corte d’appello, a fronte di tali fatti, ha, quindi, ritenuto che il rilievo della reclamante , secondo cui “ la mera differenza dei ‘numeri’concordatari non potrebbe, in assenza di altri elementi (nel caso di specie inesistenti), di per sé dimostrare un contegno in frode al ceto creditorio rilevante ex art. 173 l.f.”, non poteva essere condiviso e che il decreto di revoca del concordato pronunciato dal tribunale doveva essere, di conseguenza, confermato:- “ l ’ esposizione al ceto creditorio di dati oggettivamente e consistentemente diversi da quelli reali, integr(a)”, infatti, “i presupposti della frode così come ritenuto dal tribunale, anche in assenza di ulteriori elementi, perché le decisioni del ceto creditorio dipendono proprio dai ‘numeri’ resi conoscibili nel corso della procedura”; - “ la scelta iniziale di indicare importi ampiamente inferiori era dipesa da valutazioni che non competevano alla debitrice”, la quale, in effetti, ha “l’obbligo di una esposizione completa e fedele dei dati, eventualmente accompagnata dalle perplessità d’ordine giuridico che avrebbero potuto ridurre l’ammontare delle passività o incrementare quello delle attività”; - “ il quadro di diffusa inattendibilità dei dati dell’impresa originariamente messi a disposizione dalla debitrice era”stato, infine, confermato “dalla vicenda degli impressionanti ammanchi di cassa per circa due milioni di euro”. 2.8. Tali statuizioni, insindacabili quanto agli accertamenti in fatto che ne costituiscono il fondamento, sono, sul piano giuridico, senz’altro corrette. Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 2.9. Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che, in tema di concordato preventivo, il tribunale (al pari, evidentemente, della corte d’appello in sede di reclamo: Cass. n. 16970 del 2024, in motiv.), in sede di valutazione dell’ammissibilità della domanda, se non può controllare direttamente la regolarità e l’attendibilità delle scritture contabili del proponente, deve nondimeno svolgere, in sede di ammissione, di revoca ovvero di omologazione, un sindacatosulla completezza dei dati aziendali esposti nella proposta (o nei suoi allegati, come l’attestazione del professionista designato ai sensi dell’art. 161, comma 2°, l.fall.) e la comprensibilità dei criteri di giudizio ivi adottati, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori (cfr. Cass. n. 5653 del 2019). 2.10. Si trattadi una valutazione ( da compiere , peraltro, tanto in sede di ammissione o omologazione del concordato, quanto, com’è accaduto nel caso in esame, in sede di revoca dell’ammissione) che, senon consente al tribunale di procedere direttamente al controllo della regolarità edell’attendibilità delle scritture contabili, gli impone comunque di verificare (anche attraverso accertamenti extracontabili: Cass. n. 7878 del 2025) la completezza dei dati aziendali e la comprensibilità̀ dei criteri di giudizio attestati nella relazione redatta dal professionista designato ai sensi dell’art. 161, comma 2°, l.fall. (e, prima ancora, nella domanda di ammissione alla procedura),in modo tale da assicurarela rispondenza di tali atti alla finalità cui sono preordinati, consistenti (tra l’altro) nel fornire, attraverso la verifica dell’effettiva consistenza degli elementi patrimoniali (Cass. n. 7878 del 2025), una corretta informazione ai creditori, onde consentire agli stessi l’espressione di un voto libero e consapevole in sede di approvazione della proposta avanzata dal Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 debitore (cfr. Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 2130 del 2014). 2.11. La giurisprudenza di legittimità, nel ricostruire la disciplina (risultante da modificazioni normative dai contenuti lacunosi susseguitesi in breve volgere di tempo e fra loro non sempre coordinate) del concordato preventivo, ha, in particolare,affermato che: - le informazioni che la proposta, il piano e la relazione del professionista attestante la veridicità dei “dati aziendali” e la fattibilità del piano, devono (alla luce del contenuto dei documenti depositati dal richiedente l’ammissione) necessariamente fornire ai creditori del proponente, hanno un ruolo centrale, e cioè di consentire a costoro un consapevole esercizio del diritto di voto sulla convenienza economica, rispetto al fallimento, dell’accesso del loro debitore a tale procedura; - il giudice, anche alla luce di quanto rilevato dal commissario giudiziale nella sua relazione, deve, pertanto, controllare , sotto il profilo del l ’ adeguatezza a tale scopo,il contenuto di tali informazioni (cfr., per tutte: Cass. SU n. 1521 del 2013; Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 15230 del 2023, in motiv.; Cass. n. 34385 del 2024, in motiv.); - tali informazioni, oltre ad essere oggettivamente chiare, de vo no riguardare non solo fatti risultanti al momento del deposito della domanda di concordato preventivo ma anche gli accadimenti, anteriori a tale momento, che, in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della propria crisi offerta dal proponente, abbiano causalmente determinato la consistenza del proprio patrimonio, nelle sue componenti del passivo e d in quelledell’attivo destinato al soddisfacimento dei creditori, onde consentire ai suoi creditori una consapevole scelta in ordine all’approvazione della proposta mediante l’espressione del voto Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 (in questo senso, cfr.: Cass. n. 2773 del 2017; Cass. n. 5073 del 2017; Cass. n. 15230 del 2023, in motiv.). 2.12. Si è, di conseguenza, ritenuto che : - costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall’art. 173 l.fall. i fatti che sono stati “ accertati ” dal commissario giudiziale (rientrando in tale categoria non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati) e che siano potenzialmente idonei a pregiudicare , in ragione della loro v alenza potenzialmente decettiva, il consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimentocosì come esposte nella proposta concordataria, a prescindere tanto dal pregiudizio ad essi concretamente arrecato, quanto della dolosa preordinazione degli stessi da parte del debitore, essendo sufficiente la consapevole volontarietà della condotta da parte di quest’ultimo (cfr. Cass. n. 12115 del 2022; Cass. n. 19844 del 2025, in motiv.); - gli atti di frode devono essere, dunque, intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l’idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purché siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione (Cass. n. 15013 del 2018; Cass. n. 34385 del 2024, in motiv.); -gli atti di frode, pertanto, si sostanziano Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 in fatti o atti la cui esistenza è stata non solo taciuta o mistificata dal proponente il concordato, ma anche (e solo) indicata in modo inadeguato o incompiuto alla luce delle verifiche e analisi compiute dal commissario giudiziale(Cass. n. 19844 del 2025, in motiv.); - la revoca dell ’ ammissione prevista dall ’ art. 173 l.fall. ̀ volta, infatti, “ a neutralizzare il valore decettivo delle omissioni, alterazioni, incompletezze o inadeguatezze delle informazioni fornite ai creditori con la proposta di concordato, da valutare al momento del deposito della domanda (a prescindere da eventuali “ravvedimenti postumi” del debitore che si trasfondano in modifiche della proposta, specie se al cospetto di verifiche degli organi concorsuali: cfr. Cass 22663/2021), che quindi copre non solo l’area delle condotte volte propriamente ad occultare circostanze inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza, ma anche … quelle dirette a non farle percepire nella loro completezza ed integrale rilevanza, rispetto ad una rappresentazione esistente, ma del tutto inadeguata” (Cass. n. 19844 del 2025, in motiv.); - gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca rimangono , pertanto,integrati tutte le volte in cui si riscontri l ’ esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, risultando una divergenza tra la situazione patrimoniale dell’impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, ed il carattere doloso di detta divergenza, che può consistere (come pacificamente è avvenuto nel caso in esame) anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, non essendo, per contro, necessaria la volontaria preordinazione dell’omissione al conseguimento dell’effetto decettivo (Cass. n. 30537 del 2018); Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 -rientrano, in definitiva, tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 173 l.fall., i fatti taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato (Cass. n. 25458del 2019, la quale ha affermato che l’omessa indicazione nella proposta concordataria del contenzioso pendente nei confronti della società proponente, per un valore economico significativo, può costituire atto di frode; conf., Cass. n. 34385 del 2024, in motiv., che ha cassato la pronuncia con la quale il giudice di merito non aveva dato rilievo alla “omessa informazione della pendenza di un giudizio per sua natura destinato a incidere sul valore dell’attivo”, senza, per contro, considerare che “l’informazione riguardava un accadimento storico (il contenziosopendente) tale da poter incidere sull’entità stessa dell’attivo, e proprio per questo doveva essere rappresentata con compiutezza fin dalla domanda, puressendo rimasti riservati la proposta e il piano”); - l e mancanze informative, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione inadeguata, integrano, dunque, l’atto di frode purché siano caratterizzate, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, senza necessità di una dolosa preordinazione (Cass. n. 15013 del 2018; Cass. n. 34385 del 2024, in motiv.); - c ostituiscono, in definitiva, fatti idonei a consentire la revoca prevista dall’art. 173 l.fall. tutti i fatti accertati dal commissario giudiziale: sia quelli scoperti perché prima ignoti nella loro materialità, sia quelli non adeguatamente Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati (Cass. n. 12115 del 2022), che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, con la conseguenza che tali fatti, se taciuti già al momento della domanda, come nella specie, non cessano di rapportarsi al concetto di frode, e come tali giustificano l’arresto del procedimento concordatario (Cass. n. 34385 del 2024, in motiv.). 2.13. La sentenza impugnata, procedendo al doveroso riscontro della sussistenza di atti rilevanti ai fini della revoca ex art. 173 l.fall., ha, come detto,rilevato, in fatto, l ’ inattendibilit à̀ della rappresentazione della situazione aziendale emergente dalla proposta di concordato, ponendo in risalto l’inidoneità dei dati esposti a fornire un quadro preciso della situazione patrimoniale della società debitrice, ed ha, per l ’ effetto, correttamente ritenuto, sul fondamento di tale accertamento in fatto, che il tribunale aveva legittimamente revocato, come impone l’art. 173 l.fall., l’ammissione della società proponente al concordato preventivo. 2.14. Con il secondo motivo, intitolato“violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5, 6 e 15 l.f. in ordine ai presupposti per la declaratoria dello stato di insolvenza –anche in relazione alla rilevanza della transazione fiscale in punto di debito erariale e di incapacità ad adempiere con mezzi normali di pagamentole proprie obbligazioni (art. 360 co 1 n. 3 c.p.c.)”, la società ricorrente ha censurato la sentenza impugnatanella parte in la corte d’appello ha ritenuto che la stessa, in sede di reclamo, si era limitata a d una generica e astratta contestazione dell’insolvenzama senza indica re i mezzi normali di pagamento con i quali fronteggiare le passività, omettendo, per contro, di considerare, come già aveva fatto il tribunale, che: - la Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 sussistenza dell’insolvenza non poteva essere tratta né dalla presentazione della domanda di concordato, né dalla mancata accettazione, da parte d ell ’ Agenzia delle e ntrate, della transazione fiscale, stante la disciplina del c.d. cram down fiscale, né dal peggioramento delle perdite, idonee, semmai, a dimostrare una sofferenza economico-finanziaria; - la società debitrice non ha, del resto,l’onere di provare i mezzi normali di pagamentocon i quali fronteggiare le passività, rinvenibili, del resto, al netto delle falcidie concordatarie , proprio nei “ mezzi concordatari”. 2.15. Il motivo è inammissibile. L’insolvenza, intesa come impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessarie (cfr. Cass. n. 7087 del 2022; Cass. n. 32280 del 2022), può essere, infatti, esclusa solo ove emerga , in fatto, l’unicarisultanza istruttoria a tal fine rilevante, e cioè che la disponibilità effettiva, in capo alla debitrice resistente, della liquidità necessaria pereseguire, con mezzi normali, il pagamento dei debiti scaduti. 2.16. Non si presta,pertanto, a censure per violazione dell’art. 5 l.fall.la statuizione assunta al riguardo dalla corte d’appello, lì dove ha ritenutoche la società reclamante versasse in stato d’insolvenza sul rilievo, in fatto, (rimasto incensurato) che la stessa, pur a fronte delle “notevoli passività” dalle quali era gravata (nella loro misura originaria: e non in quelle risultante, in ipotesi, da una falcidia concordataria mai verificatasi sul piano giuridico)e della “crisi di liquidità” in cui si era venuta a trovare“per l’ammanco di cassa di circa due milioni di euro”, non aveva indicato“i mezzi normali di pagamento coi Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 quali fronteggiare” “ una esposizione debitoria superiore al milione e mezzo di euro”. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è a sua volta inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in dispositivo , in favore dello Stato, a norma dell ’ art. 133 TUSG, a fronte dell’intervenuta ammissione di ciascuno dei Fallimenti controricorrenti al patrocinio a spese dello Stato. Non sussistono i presupposti per la richiesta condanna del legale rappresentante della società ricorrente, al pagamento delle spese del presente giudizio.L’art. 94 c.p.c., infatti, lì dove prevede la condanna alle spese in favore dell’avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un’attività processuale in maniera autonoma: tale condanna, tuttavia, postula la ricorrenza , nel caso in esame non riscontrabile, di gravi motivi, come la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c. ovvero la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96, comma 2°, c.p.c.(Cass, n. 9203 del 2020). La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Ric. 2024n. 443 8 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 La Corte così provvede:dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la società ricorrente a rimborsare allo Stato le spese del giudizio, che liquida, per ciascuno dei Fallimenti controricorrenti, nella somma complessiva di €.8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura
Decreto Cassazione n. 32870/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris