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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05936/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI O1UTVF3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 01 01C1.4i4g1q1?e /1~8 (SO d/(e /C a sc, oro [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Milano del 20 ottobre 2021, con la quale è stato condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché 1'8 novembre 2016 si era intrattenuto nel territorio dello Stato, non ottemperando senza giustificato motivo all'ordine di espulsione del Questore di Milano, notificatogli il 18 giugno 2015.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 420 bis, 420 quater e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Giudice di pace, anche se nel verbale di udienza del 20 ottobre 2021 non aveva formalmente dichiarato l'assenza dell'imputato, avrebbe omesso di considerare che non vi era prova del fatto che lo stesso era stato a conoscenza del procedimento penale a suo carico, considerando che l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio era avvenuta in sede di identificazione da parte della polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto, che il difensore d'ufficio non aveva mai avuto alcun contatto con l'assistito e che non vi era prova del fatto che l'imputato si fosse «volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento in corso».

Con atto del 21.9.2022 il ricorrente replica alle conclusioni del Procuratore generale, evidenziando che la recente giurisprudenza di legittimità richiede un'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Il giudice deve preliminarmente verificare l'assenza volontaria dell'imputato non presente all'udienza e dichiararlo nei casi indicati dall'art. 420-bis cod. proc. pen.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.

In tal caso, non grava sulla difesa alcun onere probatorio della mancata conoscenza del procedimento o della involontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di suoi atti da parte dell'interessato, secondo la previsione dell'art. 420-bis cod. proc. pen.

Com'è noto la dichiarazione di assenza dell'imputato elettivamente domiciliato presso il difensore di ufficio può conseguire esclusivamente all'accertamento, da parte del giudice e senza che gravi in capo alla difesa alcun onere probatorio, della effettiva conoscenza del procedimento, ovvero della volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di suoi atti, da parte dell'interessato, secondo la previsione dell'art. 420-bis cod. proc. pen.

Pertanto, se è vero che è possibile prescindere dall'effettiva conoscenza da parte dell'imputato di un atto di vocatio in iudicium in caso di sua volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento, è altrettanto vero che tale volontaria sottrazione al processo deve costituire oggetto di puntuale accertamento dei comportamenti che, in positivo, ne sono espressione.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420) ha precisato, in motivazione, quanto segue: "si rammenta come la disposizione [...] valorizzi, quale unica ipotesi in cui possa procedersi, pur se la parte ignori la vocatio in ius, «la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento».

Evidentemente si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta.

L'art. 420-bis cod. proc. pen. non tipizza e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale [...].

Certamente la mancanza di diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso [...] potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti su un piano solo astratto per poter affermare la ricorrenza della volontaria sottrazione; se si esaspera il concetto di mancata diligenza sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio di nome e si burlerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita".

Ed in linea con tale statuizione si pongono tutti quei precedenti della Corte di legittimità che hanno escluso l'incolpevole mancata conoscenza del procedimento e affermato, al contrario, !a sussistenza di una volontà di sottrarsi alla sua conoscenza con riferimento a casi concreti dalle peculiarità inequivocabili, quali la modifica delle generalità da parte dell'imputato (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Rv. 281851) ovvero la mancata comunicazione all'[OSCURATO:PERSONA] del mutamento del domicilio in contrasto con la previsione di cui all'art. 162, comma 1, cod., proc. pen. (Sez. 2, n. 14375 del 31/0372021, Rv. 281101).Nel caso in esame, quindi, il Giudice di pace, preso atto del fatto che il domicilio era stato eletto dall'imputato presso lo studio del difensore d'ufficio prima dell'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato, avrebbe dovuto verificare e motivare di conseguenza se si era stabilito un rapporto con il difensore d'ufficio tale da considerare certa la consapevolezza in capo all'imputato della pendenza del processo e, quindi, la volontarietà della sua assenza.

2. Il difetto di detto accertamento e della corretta dichiarazione di assenza dell'imputato, pertanto, determina una causa di nullità assoluta, sicché la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata e disporre la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Milano per l'ulteriore seguito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI O1UTVF3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 01 01C1.4i4g1q1?e /1~8 (SO d/(e /C a sc, oro [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Milano del 20 ottobre 2021, con la quale è stato condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché 1'8 novembre 2016 si era intrattenuto nel territorio dello Stato, non ottemperando senza giustificato motivo all'ordine di espulsione del Questore di Milano, notificatogli il 18 giugno 2015. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 420 bis, 420 quater e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Giudice di pace, anche se nel verbale di udienza del 20 ottobre 2021 non aveva formalmente dichiarato l'assenza dell'imputato, avrebbe omesso di considerare che non vi era prova del fatto che lo stesso era stato a conoscenza del procedimento penale a suo carico, considerando che l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio era avvenuta in sede di identificazione da parte della polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto, che il difensore d'ufficio non aveva mai avuto alcun contatto con l'assistito e che non vi era prova del fatto che l'imputato si fosse «volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento in corso». Con atto del 21.9.2022 il ricorrente replica alle conclusioni del Procuratore generale, evidenziando che la recente giurisprudenza di legittimità richiede un'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il giudice deve preliminarmente verificare l'assenza volontaria dell'imputato non presente all'udienza e dichiararlo nei casi indicati dall'art. 420-bis cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. In tal caso, non grava sulla difesa alcun onere probatorio della mancata conoscenza del procedimento o della involontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di suoi atti da parte dell'interessato, secondo la previsione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. Com'è noto la dichiarazione di assenza dell'imputato elettivamente domiciliato presso il difensore di ufficio può conseguire esclusivamente all'accertamento, da parte del giudice e senza che gravi in capo alla difesa alcun onere probatorio, della effettiva conoscenza del procedimento, ovvero della volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di suoi atti, da parte dell'interessato, secondo la previsione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. Pertanto, se è vero che è possibile prescindere dall'effettiva conoscenza da parte dell'imputato di un atto di vocatio in iudicium in caso di sua volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento, è altrettanto vero che tale volontaria sottrazione al processo deve costituire oggetto di puntuale accertamento dei comportamenti che, in positivo, ne sono espressione. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420) ha precisato, in motivazione, quanto segue: "si rammenta come la disposizione [...] valorizzi, quale unica ipotesi in cui possa procedersi, pur se la parte ignori la vocatio in ius, «la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento». Evidentemente si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. L'art. 420-bis cod. proc. pen. non tipizza e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale [...]. Certamente la mancanza di diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso [...] potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti su un piano solo astratto per poter affermare la ricorrenza della volontaria sottrazione; se si esaspera il concetto di mancata diligenza sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio di nome e si burlerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un'operazione non consentita". Ed in linea con tale statuizione si pongono tutti quei precedenti della Corte di legittimità che hanno escluso l'incolpevole mancata conoscenza del procedimento e affermato, al contrario, !a sussistenza di una volontà di sottrarsi alla sua conoscenza con riferimento a casi concreti dalle peculiarità inequivocabili, quali la modifica delle generalità da parte dell'imputato (Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Rv. 281851) ovvero la mancata comunicazione all'[OSCURATO:PERSONA] del mutamento del domicilio in contrasto con la previsione di cui all'art. 162, comma 1, cod., proc. pen. (Sez. 2, n. 14375 del 31/0372021, Rv. 281101).Nel caso in esame, quindi, il Giudice di pace, preso atto del fatto che il domicilio era stato eletto dall'imputato presso lo studio del difensore d'ufficio prima dell'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato, avrebbe dovuto verificare e motivare di conseguenza se si era stabilito un rapporto con il difensore d'ufficio tale da considerare certa la consapevolezza in capo all'imputato della pendenza del processo e, quindi, la volontarietà della sua assenza. 2. Il difetto di detto accertamento e della corretta dichiarazione di assenza dell'imputato, pertanto, determina una causa di nullità assoluta, sicché la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata e disporre la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Milano per l'ulteriore seguito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Gi
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