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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32635/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza ricorre avverso la sentenza del 04/12/202o della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 03/10/2017 del Tribunale di Rimini, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata.

Deduce:

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto.

Il ricorrente sostiene che il fatto doveva essere qualificato come tentativo di furto semplice o tentativo di rapina.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancanza della violenza e/o minaccia.

In questo caso il ricorrente deduce la non configurabilità della violenza e/o della minaccia.

1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Con l'ultimo motivo di ricorso il ricorrente si lamenta dell'omessa motivazione quanto alla richiesta di riconoscimento della speciale tenuità del fatto.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.

2.1. il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo della medesima questione posta all'attenzione del giudice di appello e da questa disattesa, spiegando -correttamente- che la sottrazione seguita da violenza configura una rapina aggravata, consumata.

Questa Corte ha costantemente chiarito che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

2.2. Il motivo relativo all'insussistenza della violenza non risulta devoluto al giudice dell'appello, con la conseguente interruzione della catena devolutiva.

A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346).

2.3. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile perché era inammissibile per aspecificità il correlato motivo di appello, il quale non esponeva nessuna censura, ma si esauriva in una mera sollecitazione al giudice di merito.

Va ribadito, infatti, che "La inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento", (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. 24/05/2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza ricorre avverso la sentenza del 04/12/202o della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 03/10/2017 del Tribunale di Rimini, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorrente sostiene che il fatto doveva essere qualificato come tentativo di furto semplice o tentativo di rapina. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancanza della violenza e/o minaccia. In questo caso il ricorrente deduce la non configurabilità della violenza e/o della minaccia. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Con l'ultimo motivo di ricorso il ricorrente si lamenta dell'omessa motivazione quanto alla richiesta di riconoscimento della speciale tenuità del fatto. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. 2.1. il primo motivo di ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo della medesima questione posta all'attenzione del giudice di appello e da questa disattesa, spiegando -correttamente- che la sottrazione seguita da violenza configura una rapina aggravata, consumata. Questa Corte ha costantemente chiarito che "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 2.2. Il motivo relativo all'insussistenza della violenza non risulta devoluto al giudice dell'appello, con la conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). 2.3. L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile perché era inammissibile per aspecificità il correlato motivo di appello, il quale non esponeva nessuna censura, ma si esauriva in una mera sollecitazione al giudice di merito. Va ribadito, infatti, che "La inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento", (Sez. 3 - , Sentenza n. 20356 del 02/12/2020 Ud., dep. 24/05/2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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