CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18118/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Procuratore della Repubblica presso Il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 29 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre per cassazione avverso l'ordinanza di non convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 385 e 337 cod. pen. Con un unico motivo deduce i vizi di violazione dell'art. 382 coi proc. pen. e di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in quanto: i) con riferimento al reato di cui all'art. 385 cod. pen., il Giudice ha omesso di considerare che ai sensi del dl. n. 152 del 1991 l'arresto per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è consentito anche fuori dai casi di flagranza; che i coinquilini del prevenuto avevano riferito agli operanti che dopo la prima aggressione costui li aveva seguiti fuori dall'abitazione e che, una volta rientrati a casa, avevano capito che si era fermato a comprare delle bottiglie di birra (effettivamente rinvenute presso l'abitazione); ii) quanto al reato di cui all'art. 337 cod. pen., dalle dichiarazioni degli operanti è emerso che, sebbene l'indagato tentasse di colpire i due inquilini, lo stesso ha colpito con qualche schiaffo uno degli operanti e si è divincolato mentre gli operanti tentavano di dividerlo dai coinquilini. [OSCURATO:PERSONA] 1. In tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi ai momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi, quindi, ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità o sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015, dep. 2016, Koraj, Rv. 265885; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949; Sez. 1, n. 15296 dei 04/04/2006, Oprea, Rv. 234211). A tal fine, la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di privare la libertà personale, facendo riferimento alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che le ragioni dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Cobuccio, Rv. 267999), verificando se l'atto, in relazione alle concrete circostanze 2di fatto quali si presentavano alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dall'art. 381 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1329 del 06/05/1993, D'Addio, Rv. 195470). Il perimetro del giudizio di convalida è, dunque, iimitato, oltre che all'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., alla valutazione della legittimità dell'operato della polizia sulla base del citato parametro di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione, questa, riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità, riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito (Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502). 2. L'ordinanza impugnata non si è uniformata a tale quadro di principi e, con particolare riferimento alla contestazione del reato di cui all'art. 337 cod. pen., ha omesso di considerare la evidente ragionevolezza della scelta degli operanti i quali, allorchè stavano compiendo un atto dell'ufficio, separando l'indagando dai coinquilini, sono stati direttamente attinti da colpi sferrati dal pomo. Appare, al riguardo, poco coerente con le coordinate ermeneutiche sopra esposte la valorizzazione, al fine di escludere il dolo specifico, dell'alternativa finalità perseguita dall'indagato posto che, oltre a trattarsi di una valutazione che attiene al giudizio di gravità indiziaria, comunque, tenuto conto della natura dei giudizio di convalida, allo stato, appariva priva di rilievo (cfr. (Sez. 6, n. 38786 del 17/09/2014, Eki, Rv. 260469 che ha affermato che, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente). 3. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata in quanto l'arresto è stato legittimamente eseguito. /72 3 P.Q.Mi [OSCURATO:PERSONA] 2 0 MAG 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa t pina 4