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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03673/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il reato aggravato di furto.

Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non è stata oggetto di devoluzione con i motivi d'appello.

Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in riferimento al giudizio di penale responsabilità formulato dai giudici di merito, non è deducibile in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Ritenuto, infine, che il terzo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il reato aggravato di furto. Ritenuto che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non è stata oggetto di devoluzione con i motivi d'appello. Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in riferimento al giudizio di penale responsabilità formulato dai giudici di merito, non è deducibile in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. Ritenuto, infine, che il terzo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 03673/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris