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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17159/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 293/22 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che è stata ritualmente richiesta dalle parti la discussione orale in presenza ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di disporsi annullamento con rinvio sull'aggravante mafiosa; sentito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Potenza, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, ha parzialmente confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 22 settembre 2022, che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1), due episodi di estorsione aggravata commessa nei confronti dei debitori dell'associazione (capi 13 e 16), un episodio di coltivazione di sostanze stupefacenti (capo 20) ed uno di cessione con il ruolo di intermediario (capo 30).

Il Tribunale ha confermato la misura ad eccezione che per il reato associativo, non ritenuto assistito da gravi indizi di colpevolezza.

Ha, tuttavia, escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.l. cod. pen., in relazione ai due reati estorsivi, riconoscendo solo quella relativa alla appartenenza del ricorrente ad associazione mafiosa (art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen.).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di coltivazione e cessione di sostanze stupefacenti (capi 20 e 30 della imputazione provvisoria).

Il Tribunale non avrebbe speso nessuna parola sul reato di spaccio di stupefacenti di cui al capo 20 e sull'analogo reato di cui al capo 30, non evidenziando la condotta concorsuale del ricorrente, mero consumatore di droga; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle aggravanti relative ai due reati estorsivi.

Il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente l'aggravante dell'appartenenza del ricorrente ad una associazione mafiosa sulla base di una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. divenuta irrevocabile nel 2014, anni prima rispetto al reato di estorsione contestato e senza alcun elemento idoneo a dimostrare l'attualità della appartenenza del ricorrente ad un clan mafioso.Quanto, invece, alla circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso, la motivazione del Tribunale sarebbe contraddittoria, avendola esclusa in una parte del provvedimento per poi ritenerla sussistente in altra parte della motivazione e, implicitamente, nel dispositivo; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari.

Il Tribunale avrebbe richiamato la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur avendo escluso l'aggravante dell'uso del metodo mafioso con consequenziale mancata inclusione del reato contestato tra quelli per i quali si applica la presunzione indicata.

A parte il richiamo errato a quest'ultima, non sussisterebbe il pericolo di recidiva ovvero la sua salvaguardia avrebbe potuto operarsi attraverso misura meno grave.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi ed una memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti qui di seguito evidenziati.

2. Il primo motivo è infondato.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale, richiamando alcune intercettazioni ambientali caratterizzate dall'uso di un linguaggio "criptico", del tutto funzionale a tenere nascosto l'oggetto illecito del discorso, ha messo in luce come egli avesse concorso nel reato di coltivazione di sostanze stupefacenti (e non di spaccio come erroneamente indicato in ricorso quanto al capo 20) e funto da intermediario in occasione della cessione di medesime sostanze, secondo quanto riportato ai fgg. 27-30 dell'ordinanza con riguardo ai capi 20 e 30 della imputazione provvisoria.

3. E' fondato il secondo motivo.

3.1. L'aggravante dì cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., richiamata dall'art. 629, secondo comma, cod. pen., siccome contestata al ricorrente, impone un accertamento in ordine alla appartenenza del soggetto ad una associazione di stampo mafioso.

Nel caso in esame, tale appartenenza è stata ritenuta sulla sola base del fatto che il ricorrente risulta condannato con sentenza divenuta definitiva nel 2014 per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Tuttavia, non vi è traccia nel provvedimento impugnato di un qualche elemento idoneo a provare, anche a livello indiziario, l'appartenenza mafiosa del ricorrente in periodo coevo alla commissione del reato estorsivo, circostanza che la norma di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen. implicitamente presuppone attraverso l'uso del tempo indicativo ("fa parte" e non "ha fatto parte"), dovendosi escludere che si possa ritenere sempre attuale la mafiosità di un soggetto anche dopo che egli abbia riportato condanna per il reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen., in assenza di elementi in tal senso dimostrativi tratti anche dal contesto in cui si sono svolti i fatti per cui si procede e non necessariamente da altra sentenza di condanna (in questo senso, tra le tante, Sez. 5„ n. 26542 del 08/04/2009, Vatiero, Rv. 244096).

Tanto più laddove, con inaccettabile automatismo, la sussistenza dell'aggravante viene ancorata ad una condanna molto risalente nel tempo rispetto ai fatti contestati, senza ulteriori specifiche, neanche rinvenibili nell'uso del metodo mafioso a motivo di quanto segue.

3.2. E' fondata anche l'altra deduzione del ricorrente inerente alla aggravante dell'uso del metodo mafioso.

Il Tribunale, a fg. 26 del provvedimento impugnato, ha escluso, nel caso in esame, la sussistenza di tale aggravante, salvo, poi, "riesumarla" allorquando, trattando delle esigenze cautelari, ha evocato la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che non è applicabile se non a reati rispetto ai quali tale aggravante si configuri, ma non per i reati di rapina ed estorsione aggravati dalla solo circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., non rientranti tra quelli indicati dall'art. 51, commi 3 -bis e 3 -quater cod. proc. pen., richiamati dall'art. 275, comma 3, dello stesso codice.

3.3. La contraddittorietà della motivazione è evidente e deve essere sanata attraverso un nuovo giudizio sul punto, all'esito del quale andranno rivalutati i profili inerenti alla sussistenza della esigenza cautelare ed alla adeguatezza della misura, che in questa sede rimangono assorbiti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione delle circostanze aggravanti dei reati di estorsione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Potenza, sezione per il riesame dei provvedimenti coercitivi.

Rigetta nel resto il ricorso.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio d 2.03.2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 293/22 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che è stata ritualmente richiesta dalle parti la discussione orale in presenza ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di disporsi annullamento con rinvio sull'aggravante mafiosa; sentito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Potenza, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive, ha parzialmente confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 22 settembre 2022, che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1), due episodi di estorsione aggravata commessa nei confronti dei debitori dell'associazione (capi 13 e 16), un episodio di coltivazione di sostanze stupefacenti (capo 20) ed uno di cessione con il ruolo di intermediario (capo 30). Il Tribunale ha confermato la misura ad eccezione che per il reato associativo, non ritenuto assistito da gravi indizi di colpevolezza. Ha, tuttavia, escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.l. cod. pen., in relazione ai due reati estorsivi, riconoscendo solo quella relativa alla appartenenza del ricorrente ad associazione mafiosa (art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen.). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di coltivazione e cessione di sostanze stupefacenti (capi 20 e 30 della imputazione provvisoria). Il Tribunale non avrebbe speso nessuna parola sul reato di spaccio di stupefacenti di cui al capo 20 e sull'analogo reato di cui al capo 30, non evidenziando la condotta concorsuale del ricorrente, mero consumatore di droga; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle aggravanti relative ai due reati estorsivi. Il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente l'aggravante dell'appartenenza del ricorrente ad una associazione mafiosa sulla base di una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. divenuta irrevocabile nel 2014, anni prima rispetto al reato di estorsione contestato e senza alcun elemento idoneo a dimostrare l'attualità della appartenenza del ricorrente ad un clan mafioso.Quanto, invece, alla circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso, la motivazione del Tribunale sarebbe contraddittoria, avendola esclusa in una parte del provvedimento per poi ritenerla sussistente in altra parte della motivazione e, implicitamente, nel dispositivo; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Il Tribunale avrebbe richiamato la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur avendo escluso l'aggravante dell'uso del metodo mafioso con consequenziale mancata inclusione del reato contestato tra quelli per i quali si applica la presunzione indicata. A parte il richiamo errato a quest'ultima, non sussisterebbe il pericolo di recidiva ovvero la sua salvaguardia avrebbe potuto operarsi attraverso misura meno grave. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi ed una memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti qui di seguito evidenziati. 2. Il primo motivo è infondato. Il ricorrente non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale, richiamando alcune intercettazioni ambientali caratterizzate dall'uso di un linguaggio "criptico", del tutto funzionale a tenere nascosto l'oggetto illecito del discorso, ha messo in luce come egli avesse concorso nel reato di coltivazione di sostanze stupefacenti (e non di spaccio come erroneamente indicato in ricorso quanto al capo 20) e funto da intermediario in occasione della cessione di medesime sostanze, secondo quanto riportato ai fgg. 27-30 dell'ordinanza con riguardo ai capi 20 e 30 della imputazione provvisoria. 3. E' fondato il secondo motivo. 3.1. L'aggravante dì cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., richiamata dall'art. 629, secondo comma, cod. pen., siccome contestata al ricorrente, impone un accertamento in ordine alla appartenenza del soggetto ad una associazione di stampo mafioso. Nel caso in esame, tale appartenenza è stata ritenuta sulla sola base del fatto che il ricorrente risulta condannato con sentenza divenuta definitiva nel 2014 per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Tuttavia, non vi è traccia nel provvedimento impugnato di un qualche elemento idoneo a provare, anche a livello indiziario, l'appartenenza mafiosa del ricorrente in periodo coevo alla commissione del reato estorsivo, circostanza che la norma di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3 cod. pen. implicitamente presuppone attraverso l'uso del tempo indicativo ("fa parte" e non "ha fatto parte"), dovendosi escludere che si possa ritenere sempre attuale la mafiosità di un soggetto anche dopo che egli abbia riportato condanna per il reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen., in assenza di elementi in tal senso dimostrativi tratti anche dal contesto in cui si sono svolti i fatti per cui si procede e non necessariamente da altra sentenza di condanna (in questo senso, tra le tante, Sez. 5„ n. 26542 del 08/04/2009, Vatiero, Rv. 244096). Tanto più laddove, con inaccettabile automatismo, la sussistenza dell'aggravante viene ancorata ad una condanna molto risalente nel tempo rispetto ai fatti contestati, senza ulteriori specifiche, neanche rinvenibili nell'uso del metodo mafioso a motivo di quanto segue. 3.2. E' fondata anche l'altra deduzione del ricorrente inerente alla aggravante dell'uso del metodo mafioso. Il Tribunale, a fg. 26 del provvedimento impugnato, ha escluso, nel caso in esame, la sussistenza di tale aggravante, salvo, poi, "riesumarla" allorquando, trattando delle esigenze cautelari, ha evocato la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. che non è applicabile se non a reati rispetto ai quali tale aggravante si configuri, ma non per i reati di rapina ed estorsione aggravati dalla solo circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., non rientranti tra quelli indicati dall'art. 51, commi 3 -bis e 3 -quater cod. proc. pen., richiamati dall'art. 275, comma 3, dello stesso codice. 3.3. La contraddittorietà della motivazione è evidente e deve essere sanata attraverso un nuovo giudizio sul punto, all'esito del quale andranno rivalutati i profili inerenti alla sussistenza della esigenza cautelare ed alla adeguatezza della misura, che in questa sede rimangono assorbiti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione delle circostanze aggravanti dei reati di estorsione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Potenza, sezione per il riesame dei provvedimenti coercitivi. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio d 2.03.2023 [OSCURATO:PERSONA]