CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16111/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Basile, dal quale è rappresentato e difesogiusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -controMinistero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,- intimato -avverso il decreto n. 123/2023 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA,pubblicato il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del5/11/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del ricorrente.Numero registro generale 17670/2023Numero sezionale 2628/2025Numero di raccolta generale 16111/2026Data pubblicazione 25/05/2026Con decreto n. cronol. 123/2023, la Corte d’appello di L’Aquila harigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto n.cronol. 631/2022, con cui gli era stato riconosciuto un equo indennizzodi euro 1.600,00 per l’irragionevole durata, computata in quattro anni,di un processo penale svoltosi a suo carico innanzi al Tribunale diPescara.Per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale ha confermatola correttezza del calcolo della durata irragionevole e la sottrazione deltempo di rinvio conseguente all’astensione del difensore del coimputatoe dell’applicabilità della tabella 8 alla liquidazione delle spese della fasemonocratica e della tabella 12 soltanto al giudizio di opposizione.Avverso questo decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, affidandolo a due motivi, mentre il Ministero dellaGiustizia non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 5 e al n.3del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentato ilvizio di motivazione del decreto impugnato e la violazione e falsaapplicazione dell'art 2 bis e dell’art 2 comma 2 quater l. 89/2001, inrelazione all’art 159 comma 1 n. 3 cod. proc. pen., per avere la Corted’appello ritenuto non imputabile allo Stato i dieci mesi intercorsi tral’udienza in cui il difensore di un coimputato aveva dichiarato la propriaadesione all’astensione proclamata per quella data e l’udienza di rinvio,senza pronunciarsi sulla sua denuncia di violazione del disposto di cuiall’art 159 comma I n 3 cod. pen., secondo cui «in caso di sospensionedel processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza nonpuò essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo allaprevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo incaso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessantagiorni».Ric. 2023 n. 17670 sez. S2 - ad. 5-11-2025 -2-Numero registro generale 17670/2023Numero sezionale 2628/2025Numero di raccolta generale 16111/2026Data pubblicazione 25/05/2026Il motivo è fondato.La Corte d’appello ha escluso dal computo della duratairragionevole tutto il periodo intercorso tra l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], incui non è stato possibile celebrare il processo perché l’avvocato delricorrente aveva aderito all’astensione da ogni attività giudiziariaproclamata dall’Unione delle Camere penali italiane e la datadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata in rinvio per la nuova udienza.Questa decisione non è conforme ai principi stabiliti da questaCorte.Il diritto alla equa riparazione ex legge n. 89 del 2001 sorge,invero, per il protrarsi della durata del processo oltre il termine che, inrapporto alle sue caratteristiche specifiche, appare ragionevole, aprescindere dal fatto che ciò sia dipeso dal comportamento di singolioperatori in quanto tali, dovendo comunque essere valutatal'inottemperanza del fondamentale dovere dello Stato di assicurare aciascuno il servizio giurisdizionale in un tempo ragionevole.In conseguenza, è vero che nella commisurazione di tale duratail giudice deve altresì valutare se, e con quale portata quantitativa, atale protrazione abbia contribuito il comportamento della stessa parteche chieda di essere indennizzata, o i suoi difensori, mediante richiestedi rinvio - nella specie delle udienze penali; è vero altresì, tuttavia, cheanche detti rinvii possono, però, essere imputati in parte all'apparatogiudiziario, ove per le relative insufficienze e disfunzioni, la lunghezzadi ciascuno di loro non risulti interamente giustificata dalle ragioni percui è stato chiesto (Cass. Sez. 6 - 2, n. 20698 del 13/10/2016;Sez. 6 - 2, n. 8534 del 27/04/2015; Sez. 6 - 2, n. 23743 del06/11/2014; Sez. 1, n. 5995 del 14/03/2011; Sez. 1, n. 11307 del10/05/2010).Per stabilire quale durata sia imputabile allo Stato occorre riferirsi(e ciò è stato fatto in ipotesi di rinvio del giudizio civile, ad es.) aRic. 2023 n. 17670 sez. S2 - ad. 5-11-2025 -3-Numero registro generale 17670/2023Numero sezionale 2628/2025Numero di raccolta generale 16111/2026Data pubblicazione 25/05/2026parametri temporali di trattazione del giudizio come indicati dallostesso legislatore in casi che presentino situazioni o presupposti di fattocomuni.Ciò posto, l’art. 159 cod. pen., invocato dal ricorrente, regolandola sospensione del corso della prescrizione in ipotesi di sospensione delprocedimento o del processo penale «per ragioni di impedimento delleparti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suodifensore», stabilisce che, in caso di sospensione del processo perimpedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non possa esseredifferita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibilecessazione dell'impedimento.Questo termine di sessanta giorni, allora, può fondatamenteessere ritenuto congruo per il rinvio dell’udienza, perché così giàvalutato dallo stesso legislatore nel disciplinare la sospensione dellaprescrizione in una fattispecie che può comprendere in sé anchel’astensione del difensore: immanente alla regola, infatti, è comunquela superiore esigenza di sollecita definizione del procedimento.In tal senso, allora, anche nella fattispecie per cui è giudizio, èsoltanto questo tempo di sessanta giorni che può risultare nonimputabile allo Stato perché causato dall’impedimento del difensore.Non così è a dirsi, tuttavia, per le ragioni già esposte, perl’ulteriore periodo intercorso dal 10 luglio 2019 alla data fissatadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che deve intendersi non giustificabile e dovuto, invece,alla non efficiente organizzazione dell’Ufficio giudiziario: è perquest’ultima, infatti, che il rinvio dell’udienza è stato fissato oltre isessanta giorni ritenuti congrui anche ex art. 159 cod.pen.In conseguenza, deve ritenersi che erroneamente la Corted’appello abbia escluso dalla durata irragionevole da indennizzarel’intero periodo di rinvio e non soltanto il tempo di sessanta giorni.Ric. 2023 n. 17670 sez. S2 - ad. 5-11-2025 -4-Numero registro generale 17670/2023Numero sezionale 2628/2025Numero di raccolta generale 16111/2026Data pubblicazione 25/05/2026L’errore di diritto sussiste e comporta la cassazione delprovvedimento impugnato.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art. 360 cod. proc. civ, il ricorrente ha reiterato ladenuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 2233 comma II cod.civ. e del d.m. n. 55/2014, per avere la Corte d’appello ritenuta correttal’applicazione alla fase monocratica della tabella n. 8 dello stessodecreto ministeriale.Il motivo è infondato.Secondo un principio consolidato, (Cass. Sez. 2, n. 16512 del31/07/2020, citata nel decreto impugnato e tra le numerose pronuncesuccessive, non massimata, Sez. 2, n. 15520 del 2024), le spese deldecreto reso in fase monocratica, in ipotesi di equa riparazione, sonoliquidate in applicazione della tabella 8, rilevando, a tal fine, oltre chel'identica veste formale del decreto propria del provvedimentoconclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'inizialeassenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardineaudiatur et altera pars, che appieno accomunano il primo sviluppo delprocedimento per equa riparazione e l'ordinario procedimentod'ingiunzione.Nella specie, l’importo di euro 270,00 liquidato era pari ai minimisecondo la tabella 2014/2018 in vigore fino al 23/10/22 e perciòapplicabile ratione temporis (il decreto era stato reso in data 1° ottobre2022).In questi limiti, il ricorso è accolto e il decreto impugnatodev’essere cassato.Non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causapuò essere decisa nel merito (v. art. 384 secondo comma cpc), con ilriconoscimento dell’indennizzo anche per l’ulteriore duratairragionevole, calcolata sottraendo al tempo del rinvio di dieci mesiRic. 2023 n. 17670 sez. S2 - ad. 5-11-2025 -5-Numero registro generale 17670/2023Numero sezionale 2628/2025Numero di raccolta generale 16111/2026Data pubblicazione 25/05/2026intercorsi tra il 10/5/2019 e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], i sessanta giorni previstidall’art. 159 cod. pen. e, perciò, per la frazione di anno superiore a seimesi rilevante ex art. 2 bis primo comma della l. 89/2001.Quale misura dell’indennizzo può senz’altro essere utilizzato, indifetto di censure sul punto, il parametro di euro 400,00 per anno giàadottato dal Giudice del merito.Pertanto, in parziale accoglimento dell’opposizione, il decreto n.cronol. 631/2022 dev’essere cassato e, decidendo nel merito, lasomma che il Ministero è tenuta a versare a titolo di equa riparazioneè pari a €. 2.000,00, oltre interessi legali dalla domanda.Relativamente alle spese, deve considerarsi che, secondo quantochiarito da questa Corte, l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione deldecreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase acontraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto lamedesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché,ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimastainsoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia caratterepretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio dellasoccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso disuo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salval'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, lespese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto,anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essaabbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto ilMinistero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo,affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale,se vittorioso, non può sopportare le spese (Sez. 6 - 2, Ordinanza n.9728 del 26/05/2020 Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26851 del 22/12/2016).Ric. 2023 n. 17670 sez. S2 - ad. 5-11-2025 -6-Numero registro generale 17670/2023Numero sezionale 2628/2025Numero di raccolta generale 16111/2026Data pubblicazione 25/05/2026Da questo principio deriva l’intangibilità del diritto del ricorrentea ripetere dal Ministero le spese già liquidate nel decreto opposto, comericonosciuto in dispositivo, mentre sono dichiarate irripetibili le spesedel giudizio di opposizione a cognizione piena e di questo giudizio dilegittimità, in considerazione dell’accoglimento soltanto parziale siadell’opposizione che del ricorso per cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo;cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendonel merito, ingiunge al Ministero della Giustizia il pagamento, in favoredi [OSCURATO:PERSONA], della complessiva somma di euro 2.000,00, oltreinteressi legali dalla data della domanda al soddisfo, ferme le spese giàliquidate nella fase monitoria; dichiara non ripetibili le spese delgiudizio di opposizione e del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2023 n. 17670 sez. S2 - ad. 5-11-2025 -7-