CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 46991/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 20/04/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di ricusazione nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] proposta da [OSCURATO:PERSONA] ex art.37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. (anche come riformulato dalla sent. n. 283/2000 della Corte costituzionale) per avere il medesimo Giudice già espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto. Ha rigettato anche l'istanza di sospensione del procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si deducono con unico motivo violazione ed erronea applicazione degli artt. 34 e 36 cod. proc. pen. assumendo che la Corte d'appello ha trascurato quanto osservato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 37207 del 16 luglio 2020 nel caso di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare connessa alla efficacia degli atti dallo stesso anteriormente compiuti: il difetto di imparzialità può essere accertato solo all'esito del giudizio di rinvio, per cui, poiché il decreto che dispone il giudizio definisce la regiudicanda propria di quella fase processuale, il divieto per il giudice ricusato di pronunciare sentenza ex art. 37, comma 2, cod. proc. pen. è riferibile anche al decreto che dispone il giudizio e opera sino alla pronuncia di inammissibilità o di rigetto, anche non definitiva, dell'organo competente a decidere sulla ricusazione. Ne deriva che nell'ipotesi in cui il decreto che dispone il giudizio sia successivamente emesso dal giudice ricusato, lo stesso sarà affetto da nullità se la pronuncia di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione viene annullata dalla Corte di cassazione e il difetto di imparzialità è accertato dalla stessa Corte o nell'eventuale giudizio di rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istituto della ricusazione riguarda situazioni eccezionali, che introducono dei limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice e consentono una ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario che attiene al rapporto fra Stato e giudice sicché è soggetto a un principio di stretta interpretazione (Sez. 5, n. 21146 del 07/02/2019, Giunchiglia, Rv. 275347; Sez. 5, n. 5533 del 08/01/2019, Mazzieri, Rv. 275378; Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27284). La sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare precedente sentenza nei confronti di altri soggetti ma in cui la responsabilità dell'imputato nei cui confronti si procede sia già stata comunque valutata. Tuttavia, non è valida causa di ricusazione il fatto che il giudice abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che poi concorra a pronunciare sentenza nei confronti di un concorrente nello stesso reato, se la responsabilità di questi non è stata oggetto di valutazione nel precedente processo (Sez. 2, n. 39351 del 05/07/2016, Carracoi, Rv. 268373; Sez. 5 n. 6797 del 16/01/2015, Sali, Rv. 262730; Sez. 6, n. 47586 del 01/10/2014, Fornnenti, Rv. 261219). 2. Nel caso in esame, la Corte di appello ha rilevato che la richiesta di ricusazione si fonda sul fatto che il Giudice dell'udienza preliminare prima della discussione nell'udienza preliminare (ancora in corso) aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (con due distinti decreti) il rinvio a giudizio di tre coimputati di [OSCURATO:PERSONA] nello stesso procedimento per reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ma ha considerato che in sé non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. per il giudice dell'udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di rinvio a giudizio di un concorrente nel reato l'aver emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un altro concorrente nel medesimo reato, separatamente giudicato se, pur essendo comune, l'imputazione descrive condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti e tali da essere oggetto di autonome valutazioni fra loro scindibili. Su questa base, ha osservato che: a) nel disporre i rinvii a giudizio dei coimputati, il Giudice si è limitato a elencare le fonti di prova dal Pubblico ministero; b) a [OSCURATO:PERSONA] si imputa di essere stato uno dei numerosi partecipi della associazione (e non soltanto da tre, nel quali caso la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato un presupposto per integrare il reato) e anche per i reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 si profila una pluralità di condotte distintamente ascrivibili ai diversi coimputati e autonomamente valutabili, sicché il rinvio a giudizio dei suoi coimputati nulla implica per la decisione relativa al ricorrente. In altri termini, il Giudice dell'udienza preliminare non ha formulato valutazioni circa la sussistenza del fatto e l'ascrivibilità della condotta a [OSCURATO:PERSONA]. Si è limitato a disporre il rinvio a giudizio dei coimputati con la precisazione che «nel caso di specie alla mera comunanza delle imputazioni fa riscontro una pluralità di condotte ascrivibili distintamente a ciascuno dei ci in modo da formare oggetto di valutazione del tutto autonome e scindibili». Pertanto, la Corte di appello ha correttamente motivato la sua decisione sulla linea dei principi enunciati dalla Corte di cassazione in materia di ricusazione (Sez. 5, n. 1215 del 03/12/2020, dep. 2021, Sorato, Rv. 280131; Sez. 2, n. 39351 del 05/07/2016, Carracoi, Rv. 268373; Sez. 6, n. 3840 del 24/11/1999, Musitano, Rv. 216328; Corte cost. n. 113/2000). Ne deriva il rigetto del ricorso ex art. 616 cod. proc. pen.Vcondanna 41.4, ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 03/11/2021. Il Consigliere e