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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 13698/2026

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[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 24/10/2024, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione impugnata, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e sei mesi di arresto per il reato - così riqualificato - di cui all'art. 699 cod. pen., commesso in Napoli il 12/02/2022; [OSCURATO:PERSONA] che la doglianza in ordine alla mancata applicazione dell'art. 4 I.n. 110/75 è infondata, poiché l'imputato è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con lama affilata da entrambi i lati, di cm 12 per una lunghezza complessiva di cm 22; e, come afferma pacifica giurisprudenza, «il porto di un coltello a scatto (c.d.

"molletta") integra la fattispecie autonoma di reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., trattandosi di arma "bianca" propria di cui è vietato il porto in modo assoluto, non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza» (Sez. 1, n. 45548 del 23/09/2015, Marchesi, Rv. 265278 - 01); che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01); che se l'incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. (che ha superato la presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell'imputato incensurato in assenza di elementi negativi), a maggior ragione è congrua la motivazione del provvedimento impugnato che rimanda ai precedenti penali dell'imputato e rileva l'assenza di concreti elementi positivi; rilievo quest'ultimo in relazione al quale il giudice non è tenuto nemmeno a motivare sulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 - 01); che il ricorrente si limita a criticare la sentenza perché non ha motivato in base ad elementi specifici il diniego delle circostanze attenuanti generiche, così sostanzialmente invertendo la prospettiva che si ricava dalla disposizione di legge, dalla quale invece deriva semmai una «presunzione di non meritevolezza»; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decisail 9 aprile 2026 Il ConSi liere estensore Il Presidente 7 picfr b T [OSCURATO:PERSONA]/M,POSITNTA thi CANC,'"' ' 15 A 26 Funzio,, Manzi« 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 24/10/2024, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione impugnata, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e sei mesi di arresto per il reato - così riqualificato - di cui all'art. 699 cod. pen., commesso in Napoli il 12/02/2022; [OSCURATO:PERSONA] che la doglianza in ordine alla mancata applicazione dell'art. 4 I.n. 110/75 è infondata, poiché l'imputato è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con lama affilata da entrambi i lati, di cm 12 per una lunghezza complessiva di cm 22; e, come afferma pacifica giurisprudenza, «il porto di un coltello a scatto (c.d. "molletta") integra la fattispecie autonoma di reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., trattandosi di arma "bianca" propria di cui è vietato il porto in modo assoluto, non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza» (Sez. 1, n. 45548 del 23/09/2015, Marchesi, Rv. 265278 - 01); che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 - 01); che se l'incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. (che ha superato la presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell'imputato incensurato in assenza di elementi negativi), a maggior ragione è congrua la motivazione del provvedimento impugnato che rimanda ai precedenti penali dell'imputato e rileva l'assenza di concreti elementi positivi; rilievo quest'ultimo in relazione al quale il giudice non è tenuto nemmeno a motivare sulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 - 01); che il ricorrente si limita a criticare la sentenza perché non ha motivato in base ad elementi specifici il diniego delle circostanze attenuanti generiche, così sostanzialmente invertendo la prospettiva che si ricava dalla disposizione di legge, dalla quale invece deriva semmai una «presunzione di non meritevolezza»; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisail 9 aprile 2026 Il ConSi liere estensore Il Presidente 7 picfr b T [OSCURATO:PERSONA]/M,POSITNTA thi CANC,'"' ' 15 A 26 Funzio,, Manzi« 3
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