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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35117/2026

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al Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza con cui in data 11.12.2025 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

C, comma 2 bis, comma 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 condannandolo alla pena di mesi sei di arresto e Euro 1500,00 di ammenda (fatto avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] (PD) l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Con tre motivi di ricorso deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivatorio in ordine all'art.186 C.d.S. ed alle norme tecniche sulla funzionalità degli apparecchi, in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra lo stato di ebbrezza e l'incidente stradale nonché in relazione all'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod.proc.pen. 2.

I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto reiterativi delle medesime doglianze proposte con l'atto di appello senza alcun confronto con le statuizioni della sentenza impugnata la quale ha fornito invece una puntuale e logica risposta alle questioni sollevate.

Ed invero é inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 - 01).

Con riguardo alla prima doglianza, la Corte di merito ha evidenziato che l'accertamento é avvenuto con un etilometro di cui é stato indicato il numero di serie, gli estremi della omologazione, la data della visita primitiva e dell'ultima revisione dando atto altresì che risulta documentalmente provato che non vi è stata alcuna confusione tra omologazione e dichiarazione di conformità dell'apparecchio al tipo omologato risultando entrambi i profili provati.

La Corte territoriale ha operato una corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrèzza, l'onere a carico. del pubblico ministero di fornire la provà dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828 - O!).

Ciò perché l'esitòpositivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Rv. 282550 - 01) il che nel caso in esame non è'avvenuto.

Con riguardo al nesso eziologico tra lo stato di ebbrezza e l'incidente stradale, la Corte territoriale ha posto in rilievo che le due prove sul tasso alcolemico sono state effettuate circa un'ora dopo il sinistro e che il loro esito dimostra che il [OSCURATO:PERSONA], che per di più sapeva di essere assuntore di psicofarmaci, si é posto alla guida del mezzo in condizioni alterate.

Con riguardo al terzo motivo, la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen , é stata motivatamente negata dai giudici del gravame sul rilievo che l'offesa del fatto in contestazione non rientra tra le ipotesi di particolare tenuità, in particolare alla luce dell'elevato tasso alcolico che ha causato un rischio elevato per la circolazione stradale.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Rv. 266590).

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P P.Q.MIl Consigli re e nsore Il PresidenteMarin [OSCURATO:PERSONA] D E IN Cf-, 01 e TT 2026 3 L'ASSISTENTE.

TI' 171ARIO iente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza con cui in data 11.12.2025 la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. C, comma 2 bis, comma 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 condannandolo alla pena di mesi sei di arresto e Euro 1500,00 di ammenda (fatto avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] (PD) l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Con tre motivi di ricorso deduce l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivatorio in ordine all'art.186 C.d.S. ed alle norme tecniche sulla funzionalità degli apparecchi, in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra lo stato di ebbrezza e l'incidente stradale nonché in relazione all'erronea applicazione dell'art. 131 bis cod.proc.pen. 2. I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto reiterativi delle medesime doglianze proposte con l'atto di appello senza alcun confronto con le statuizioni della sentenza impugnata la quale ha fornito invece una puntuale e logica risposta alle questioni sollevate. Ed invero é inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970 - 01). Con riguardo alla prima doglianza, la Corte di merito ha evidenziato che l'accertamento é avvenuto con un etilometro di cui é stato indicato il numero di serie, gli estremi della omologazione, la data della visita primitiva e dell'ultima revisione dando atto altresì che risulta documentalmente provato che non vi è stata alcuna confusione tra omologazione e dichiarazione di conformità dell'apparecchio al tipo omologato risultando entrambi i profili provati. La Corte territoriale ha operato una corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrèzza, l'onere a carico. del pubblico ministero di fornire la provà dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828 - O!). Ciò perché l'esitòpositivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Rv. 282550 - 01) il che nel caso in esame non è'avvenuto. Con riguardo al nesso eziologico tra lo stato di ebbrezza e l'incidente stradale, la Corte territoriale ha posto in rilievo che le due prove sul tasso alcolemico sono state effettuate circa un'ora dopo il sinistro e che il loro esito dimostra che il [OSCURATO:PERSONA], che per di più sapeva di essere assuntore di psicofarmaci, si é posto alla guida del mezzo in condizioni alterate. Con riguardo al terzo motivo, la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen , é stata motivatamente negata dai giudici del gravame sul rilievo che l'offesa del fatto in contestazione non rientra tra le ipotesi di particolare tenuità, in particolare alla luce dell'elevato tasso alcolico che ha causato un rischio elevato per la circolazione stradale. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Rv. 266590). 3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P P.Q.MIl Consigli re e nsore Il PresidenteMarin [OSCURATO:PERSONA] D E IN Cf-, 01 e TT 2026 3 L'ASSISTENTE. TI' 171ARIO iente
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