CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 48498/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di "FORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di d.scussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 1:37, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Letta la requisitoria scritta ex art. 2:3, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modi?., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata il 26/01/2023, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 01/03/2018 con la quale il Tribunale di Biella aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico di Mobi s.r.I., dichiarata fallita il 21/11/2012, responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione di varie somme di denaro e di bancarotta fraudolenta documentale, per aver tenuto la contabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e lo aveva condannato alla pena di anni 4 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni 10. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza dell'art. 216 I. fall. E' pervenuto atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore dell'imputato, munito di procura speciale. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, ma deve essere rilevata d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie fallimentari. Non dipendendo l'inammissibilità del ricorso dalla sua tardività (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106), rileva d'ufficio la Corte l'illegalità delle pene accessorie ex art. 216, u.c., I. fall. irrogate al ricorrente. Invero, la sentenza n. 222 del 2018 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Si verte in ipotesi di pena illegale rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, in quanto, indipendentemente dal fatto che le pene concretamente irrogate rientrino nella cornice edittale della norma così come manipolata dal giudice delle leggi, il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (cfr. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 37107 del 26/02,2015, Marcon, Rv. 264857). Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, sono intervenute, a chiarirne la portata, le Sezioni unite, che, hanno affermato il principio in forza del quale le pene accessorie per le quali la legge indica un termine ci durata non fissa devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019, Suraci). Pertanto, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, che dovrà rideterminare detta durata sulla base degli ordinari criteri commisurativi dettati dall'art. 133 cod. pen. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibil